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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/10/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott.ssa Maria MITOLA Presidente rel.
2. dott. Michele PRENCIPE Consigliere
3. dott. Oronzo PUTIGNANO Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2025 col numero d'ordine
992, la seguente
SENTENZA sul reclamo proposto da:
, nato ad [...] il [...], CF. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Filomena Baldino ( ) pec. C.F._2
n virtù di mandato e procura alle liti ai sensi dell'art. Email_1
83 c.p.c. depositato unitamente al reclamo, elettivamente domiciliati presso il Suo studio sito in Trani, in Piazza Longobardi, 22, tel. e fax n. 0883953513.
Reclamante
avverso il provvedimento di rigetto della domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 283 CCII, emesso dal Tribunale di Trani in data 24 aprile 2025, notificato il 13/05/2025, procedimento n. 44/2025 nei confronti dei creditori: ; ; K5; ; Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
; ; ); CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
Reclamati contumaci
PROCURATORE GENERALE Intervenuto
---------------------
All'udienza collegiale del 16.09.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti.
-------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.06.2025 ha reclamato il decreto di rigetto della Parte_1 domanda di apertura della liquidazione controllata sui suoi beni e, in subordine, ai sensi dell'art. 283
d.lgs 14/19 – CCII - per l'accesso alla procedura di esdebitazione dell'incapiente, emesso dal
Tribunale di Trani in data 24 aprile 2025, notificato il 13/05/2025, procedimento n. 44/2025.
Ha dedotto il reclamante che
✓ con istanza ritualmente depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Trani, formulava richiesta di nomina del gestore per ottenere l'apertura della liquidazione controllata;
✓ a seguito di tale istanza, veniva avviata la procedura n. 2/2023 e nominato, quale gestore, il dott. , con studio in Canosa, il quale accettava l'incarico conferito;
Persona_1
✓ a fronte del suo lavoro di autotrasportatore assunto a tempo indeterminato Parte_1 presso una azienda di Corato CORGOM s.r.l., con una busta paga base di circa euro 1.500,00, oltre indennità di trasferta, proponeva di mettere a disposizione di tutti i creditori, un minimo di euro 464,00, chiedendo, in conseguenza di tanto, di escludere dalla liquidazione CP_1 euro 2.000,00 al mese, o la minore somma individuata dall'Ill.mo
✓ come tutti gli autotrasportatori, poteva, infatti contare, su diverse indennità Parte_1 presenti in busta paga, ex multis indennità di trasferta che, nel caso del predetto, non erano mai inferiori ad euro 500,00 ed infatti, nella busta paga di aprile erano presenti indennità di trasferta pari ad euro 673,00, oltre ad altre indennità, per un totale in busta paga pari ad un netto di 2.450,00 euro;
✓ il ricorrente, pertanto, chiedeva al Tribunale di Trani di trattenere per sé, e per la sua famiglia, la somma pari ad euro 2.000,00, o la minor somma stabilita dal Giudice, mettendo a disposizione di tutti creditori la parte esuberante il reddito dichiarato indisponibile per la procedura concorsuale;
✓ intanto, nel febbraio 2025, dopo l'iscrizione a ruolo della procedura concorsuale, perveniva al tto di pignoramento da parte di un creditore chirografario, nello specifico da Parte_1
pignoramento iscritto al n. 409/2025, Tribunale di Trani, - prossima udienza CP_3
18/03/2026 – cosicché la società CORGOM, datrice di lavoro del medesimo aveva proceduto al trattenimento, in favore del creditore procedente, circa 420,00 euro al mese;
✓ inoltre, la sig.ra coniuge dell'istante, subiva un decadimento di salute tale che, in Pt_2 vista di una operazione già programmata, e per cui la stessa era in attesa di chiamata, aveva dovuto iniziare una cura, a pagamento, dal costo mensile fisso pari ad euro 280,00 già a far data da febbraio u.s.
Tanto premesso, nominato il gestore della crisi, il ricorrente gli consegnava i documenti necessari e questi redigeva la sua relazione precisando in modo diffuso e analitico le cause dell'indebitamento che si possono sintetizzare
✓ Nella messa in stato di liquidazione dell'azienda per cui lavorava il come Pt_3 carpentiere, la I.S.L. s.r.l., nel 2005 coincisa con la nascita del secondogenito a seguito della quale iniziava un nuovo lavoro come autista per Trasporti & Logistica s.r.l.;
✓ Nel sopraggiungere, nel 2006, di malattie che lo inducevano ad avviare un'attività di vendita al dettaglio di frutta e verdura con sede in Trani, attività che veniva chiusa dopo meno di un anno perché non proficua;
✓ Nell'inizio dell'attività di autista presso la ditta ià in decozione e poi fallita;
CP_12
✓ Nell'aggravamento delle condizioni di salute della coniuge, affetta da depressione acuta e dal fatto che la medesima subiva, nel 2010, un incidente quasi mortale;
✓ Della patologia diagnosticata al figlio primogenito, di schizofrenia cronica con psicosi Per_2 cronica disorganizzata, che culminava nel ricovero in psichiatria del ragazzo;
✓ Nonostante, a partire dal 2019, avesse trovato una stabile Parte_1 occupazione, presso la società CORGOM S.r.l. con sede in Corato, come autista ed una paga di circa 1.500,00, oltre indennità di trasferta, la famiglia, nel tentativo di migliorare la propria posizione, e pagare i debiti accumulati, oltre che nell'intento di garantire un'attività al figlio disabile, nel 2019 avviava una attività di ristorazione, una pizzeria, e contraeva due Per_2 finanziamenti, coinvolgendo anche il figlio cui intendeva garantire una attività Per_2 lavorativa;
tuttavia alla pandemia da Covid19 conseguiva la chiusura dell'attività il cui avvio aveva comportato l'accumulo di nuovi debiti, mai più saldati, in concomitanza della malattia depressiva della e dello stato di salute del figlio Parte_4 Per_2
A giudizio dell'OCC, quindi, “l'indebitamento da parte dei ricorrenti è stato determinato da fattori e elementi estranei alla volontà dei ricorrenti;
l'attuale situazione di sovraindebitamento, infatti, è legata alla difficile condizione familiare che ha riguardato gli ultimi 20 anni tutta la famiglia. Alla precarietà della condizione lavorativa del Sig. i sono aggiunti i problemi di salute non Parte_1 solo dei figli ma anche della sig.ra Pt_2
Pertanto, dovendo il Sig. ostenere l'intera famiglia con solo la propria fonte di reddito, Parte_1 nei periodi in cui questa veniva meno la famiglia tutta affrontava periodi di difficoltà, a tal punto da non riuscire più a pagare nemmeno l'affitto con la conseguenza che venivano sfrattati.
Fatto salvo di soli alcuni periodi in cui la famiglia ha potuto contare sul sostegno di alcuni parenti per il resto del tempo le difficoltà hanno determinato il continuo ricorrere a fonti di finanziamento esterne che puntualmente facevano fatica a restituire, fino all'attuale situazione di sovraindebitamento caratterizzata dalla totale impossibilità di far fronte agli impegni assunti.”
Il Tribunale di Trani, considerato che, ai sensi dell'art. 268 terzo comma C.C.I.I., condizione per l'apertura della procedura di liquidazione controllata sia la sussistenza di attivo da distribuire ai creditori, effettuata una valutazione prognostica ex ante relativa alla sufficienza delle entrate future del nucleo familiare a pagare le spese di procedura e a consentire la soddisfazione, seppur minima, dei creditori, riteneva insussistente tale condizione in quanto
✓ il ricorrente non era titolare di beni immobili o beni mobili registrati e percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1.600,00;
✓ il nucleo familiare era composto da quattro componenti: la coniuge, (inoccupata) e i Parte_4 due figli, (che percepiva una pensione di invalidità pari ad € 496,59, assorbita totalmente da Per_2 finanziamenti contratti) ed (che, avendo terminato gli studi da poco, non era produttore di Per_3 reddito);
✓ l'importo percepito dal ricorrente è insufficiente da solo a garantire il sostentamento dignitoso del nucleo familiare del ricorrente, per il quale, in base ai dati ISTAT, sarebbero necessarie delle entrate minime mensili pari ad € 1.600,00;
A giudizio del Tribunale, quindi, il debitore non disponeva di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione per l'intera durata della procedura, in quanto il reddito da lavoro dipendente (pari ad € 1.600,00 mensili cui aggiungere talune indennità percepite a titolo di rimborso spese) non era idoneo a consentire la soddisfazione, seppur minima dei creditori, con la conseguenza che la domanda di apertura della liquidazione controllata non era ammissibile.
Quanto all'istanza di esdebitazione, ex art. 283 c.c.i.i., proposta in via subordinata essa non era accoglibile per la carenza del presupposto della meritevolezza, intesa quale mancanza di dolo o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni che avevano determinato il sovraindebitamento. Ciò in quanto, dall'esame della documentazione emergeva la consapevolezza, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte;
infatti, dalla relazione dell'OCC, si evinceva che l'istante, pur vivendo una costante precarietà lavorativa, aveva contratto, unitamente alla coniuge, numerosi finanziamenti ed altresì che, i coniugi , al fine di avviare una attività di Persona_4 ristorazione per il figlio, portatore di invalidità con percentuale pari al 100%, affetto da schizofrenia disorganizzata cronica, contraevano due finanziamenti, coinvolgendo in detti finanziamenti, anche il figlio, la cui pensione di invalidità risultava totalmente assorbita dai finanziamenti richiesti dai genitori.
Alla base del reclamo contestava la dedotta inesistenza dei presupposti oggettivi per Parte_1
l'ammissione alla liquidazione controllata, evidenziando che le voci variabili della retribuzione, che comportavano un incremento netto di oltre € 500,00 mensili, erano riscontrabili in tutte le buste paga allegate e ciò, come riferito anche dell'OCC avrebbe garantito ai creditori un attivo distribuibile di circa 17.000,00 euro.
Il Tribunale, invece, nella ricostruzione reddituale della famiglia aveva considerato il reddito Parte_1 netto di parte ricorrente, omettendo tuttavia di considerare tutte le indennità, sempre presenti in busta paga.
Con diverso motivo il reclamante contestava altresì la ritenuta assenza di meritevolezza, con riferimento all'istanza subordinata di esdebitazione, asserendo che la valutazione in merito alla diligenza del consumatore nell'assumere obbligazioni avrebbe dovuto essere effettuata soprattutto in relazione ai comportamenti assunti dai soggetti finanziatori, nell'erogazione del credito.
Nello specifico, ha affermato il reclamante, la circostanza dell'indebitamento superiore alla retribuzione percepita è prova del suo oggettivo stato di bisogno, ed altresì rimarca come gli Istituti eroganti il finanziamento, che pur avevano tutti gli strumenti utili per verificarne la finanziabilità, li abbiano totalmente disattesi, per trarne infine un personale vantaggio economico per interessi maturandi sul prestito concesso, oltre interessi e spese sugli affidamenti di conto.
Tanto premesso a giudizio della Corte il reclamo non è fondato e va respinto.
Non è superfluo rammentare, brevemente in diritto, che la liquidazione controllata è riservata al consumatore, professionista, impresa minore, impresa agricola, start-up innovativa (D.L. n.
179/2012) e a ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, esclusi gli enti pubblici (artt. 65 e 2, comma 1, lett. c), CCII). Il codice delinea un sistema chiuso che ricomprende dunque in via residuale nel sovraindebitamento tutti i soggetti non assoggettabili in astratto a una procedura liquidatoria specificamente individuata.
Secondo un principio generale che prevede la preminenza delle procedure regolatorie, la liquidazione controllata è dichiarata aperta solo se è stato verificato che il debitore non ha presentato in precedenza una domanda di accesso alle procedure di cui al Titolo IV, cioè non ha effettuato l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.
Presupposto oggettivo per l'accesso alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato.
I soggetti legittimati ad attivare la liquidazione controllata sono il debitore stesso e il creditore (art. 268, comma 1, CCII), non anche il PM la cui legittimazione è stata esclusa dal D.Lgs. n. 83/2022 che ha recepito la direttiva Insolvency.
Mentre il debitore può proporre domanda di accesso alla procedura anche quando è in stato di crisi, per il creditore il CCII prevede ulteriori condizioni, segnatamente il debitore dev'essere in stato di insolvenza e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria deve essere superiore ad euro cinquantamila, quest'ultima essendo una mera condizione di procedibilità che può essere verificata d'ufficio anche tramite l'accesso ai registri descritti nell'art 42 CCII, ovvero le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, che la cancelleria dovrebbe acquisire d'ufficio.
È dunque onere del creditore provare l'irreversibilità della crisi, ovvero l'evidenza di inadempimenti o altri fatti esterni in grado di dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Con la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina, tra l'altro, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è messo in esecuzione a cura del liquidatore (art. 270, 2° comma, lett. e), il quale ha anche l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 275, 2° comma). La procedura di liquidazione controllata prevede, dunque, la perdita di disponibilità del patrimonio, con contestuale attribuzione dell'amministrazione ad un organo terzo, il liquidatore, il quale è tenuto a gestirlo secondo principi di natura concorsuale. Sono questi i tipici effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui beni del debitore previsti dall'art. 142, 1° comma, CCI che, pur non sottraendogli la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, cionondimeno producono il c.d. spossessamento di tutti i suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione. La liquidazione controllata avvia, inoltre, un'espropriazione generale sui beni del debitore assorbendo le iniziative dei creditori (art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270, 5° comma).
Il patrimonio aggredibile è potenzialmente più esteso di quello sottoponibile ad esecuzione singolare per effetto dell'applicazione delle regole della concorsualità dinamica, che si estende ai rapporti giuridici, ai diritti, alle aspettative e, cioè, a tutte le posizioni giuridiche soggettive (attive e passive) riconducibili al debitore. Tra i beni appresi all'attivo rientrano anche quelli che, ricorrendo gravi e specifiche ragioni, il giudice può autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzare (art. 270, 2° comma, lett. e). Per essi, infatti, l'acquisizione all'attivo è soltanto differita (al più) al momento in cui si procederà alla vendita. Alcuni beni del patrimonio sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dall'art. 14-ter, 6° comma, L. n. 3/2012, e segnatamente quelli indicati nell'art. 268, 3° comma. Di tutti questi beni il sovraindebitato conserva, dunque, la disponibilità.
Tenuto conto, allora, che l'art. 268, comma 4, lett. b) del CCI prevede che non sono compresi nella liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni i salari,
e ciò che il debitore guadagna con le sue attività, nei limiti indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, tenuto conto che la pensione di invalidità, non è pignorabile e che al reddito e al mantenimento del debitore concorrono i familiari conviventi, nella specie è evidente come non sia ravvisabile un attivo da destinare ai creditori.
Infatti, come rilevato dal Tribunale di Trani, mediante una valutazione prognostica ex ante, le entrate future del nucleo familiare del on si ritengono sufficienti a pagare le spese di procedura Parte_1
e a consentire la soddisfazione, seppur minima, dei creditori.
Il ricorrente, infatti, non è titolare di beni immobili o beni mobili registrati e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.600,00; il nucleo familiare è composto da quattro componenti: la coniuge, (inoccupata) e i due figli, (che percepisce una pensione di Parte_4 Persona_5 invalidità pari ad € 496,59, assorbita totalmente da finanziamenti contratti) ed Persona_6
(anch'egli inoccupato, avendo terminato gli studi da poco).
L'importo percepito dal ricorrente è, quindi, a mala pena sufficiente da solo a garantire il sostentamento dignitoso del nucleo familiare del ricorrente, per il quale, in base ai dati ISTAT, sarebbero necessarie, appunto, delle entrate minime mensili pari ad € 1.600,00 e le indennità indicate costituiscono comunque delle poste variabili cui non può farsi affidamento ai fini che ci occupano segnatamente a consentire la soddisfazione, seppur minima dei creditori, cosicché va escluso che il debitore disponga di concrete ed effettive risorse da mettere a disposizione per l'intera durata della procedura.
Si tratta in particolare dell'indennità di trasferta che è un compenso economico che le aziende erogano ai dipendenti temporaneamente inviati a lavorare al di fuori della loro sede abituale.
Questa indennità serve, infatti, a coprire le spese aggiuntive sostenute durante la missione, come vitto, alloggio e trasporto.
Quindi, di per sé, tali somme hanno una destinazione specifica e se anche non sono corrisposte (e di ciò non vi è prova) a seguito di allegazione delle relative fatture, è indubbio che debbano essere, almeno in parte, se non completamente impiegate per gli scopi per cui sono erogate, non essendo pensabile che, durante la trasferta, il percettore rinunci alle proprie necessità di vita.
Nella specie, inoltre, sono state depositate solo 3 buste paga relative all'anno 2024 dalle quali risulta percepita una somma variabile di circa 600/700 euro a tale titolo e tanto, quindi, non può bastare a ritenere tale indennità alla stregua di una posta fissa, aggiuntiva della retribuzione, mentre invece dai CU allegati risulta, per il 2023 e il 2024, un reddito annuale netto di circa 19.800,00 euro, corrispondente a circa 1.650,00 euro mensili (per il 2022 risulta addirittura un reddito annuale inferiore a € 7.000,00).
Si condivide, quindi, la conclusione del Tribunale che ha respinto l'istanza di liquidazione controllata.
Ugualmente inaccoglibile è la domanda subordinata di esdebitazione.
Non è superfluo rammentare, brevemente in diritto, che l'articolo 283 del codice della crisi d'impresa, “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”, stabilisce che il debitore persona fisica
“meritevole”, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione, solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.
Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC (Organismo di composizione della crisi), comprendente, tra le altre, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, oltre che l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione. Risulta, pertanto, evidente, come il requisito soggettivo della meritevolezza è il fulcro della disciplina, laddove, diversamente dal concordato minore, dalla liquidazione controllata e dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'effetto esdebitativo opera non come conseguenza di una procedura concorsuale, ma come beneficio di carattere eccezionale.
In favore di un'applicazione rigida del presupposto della meritevolezza depongono peraltro vari argomenti, anche sotto il profilo letterale della norma.
È evidente che, a fronte di una liberazione dai debiti che non offre alcuna utilità al creditore, il sacrificio può giustificarsi, anche sotto il profilo costituzionale, solo a condizione che il debitore sia
“meritevole”.
In termini generali, la meritevolezza dovrebbe essere assente ogniqualvolta il debitore abbia assunto obbligazioni essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle;
tali obbligazioni possono riguardare, in modo particolare, anche un ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali del consumatore.
Ne consegue che la consapevolezza, ovvero la ragionevole previsione, dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte depongono per l'esclusione della sussistenza di un accesso meritevole, ovvero proporzionato, al credito, con la conseguenza che dovrebbe essere negato al debitore l'accesso agli strumenti di negoziazione privata del credito laddove questi sappia, o avrebbe dovuto sapere, secondo il paramento della diligenza media, di non potere fare fronte ai debiti assunti.
Nel caso di specie, emerge dagli atti che lo stato di grave sovraindebitamento era derivato dalla incapacità imprenditoriale del e dalla scarsa conoscenza del mercato relativo alle Parte_1 attività intraprese.
Dall'esame della documentazione si evince, infatti, come rappresentato dal Tribunale di Trani, la consapevolezza, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte.
In particolare, dalla stessa relazione dell'OCC, emerge che l'istante, nonostante la precarietà lavorativa, aveva contratto, unitamente al coniuge, numerosi finanziamenti e a conferma di tale condotta gravemente colposa, depone il fatto che i coniugi , al dichiarato fine di Persona_4 avviare una attività di ristorazione per il figlio, portatore di invalidità con percentuale pari al 100%, affetto da schizofrenia disorganizzata cronica, avevano contraevano ulteriori due finanziamenti, nei quali coinvolgevano anche il figlio, cosicché, nonostante l'investimento si fosse rivelato da subito fallimentare, in quanto l'attività era stata chiusa dopo pochi mesi, l'importo, dal giovane percepito a titolo di pensione di invalidità, risultava (e risulta) totalmente assorbito per assolvere agli oneri derivanti da tali finanziamenti richiesti dai genitori.
Premesso, quindi, che la procedura di esdebitazione riguarda primariamente la meritevolezza del debitore, va segnalato che, per la giurisprudenza l'imprenditore bancario che, omettendo di adottare le cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito, viola i doveri propri dello status dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre, eventualmente, in una responsabilità aquiliana e laddove lo stesso comportamento sia lesivo pure di clausole contrattuali, anche contrattuale. Il reclamo è pertanto respinto.
Nulla va disposto in ordine alle non essendosi costituito alcuno dei reclamati.
p.q.m.
La Corte respinge il reclamo.
Nulla per le spese
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 16.09.25.
Il Presidente est.
Maria Mitola