Articolo 17 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498
Articolo 16
Versione
13 gennaio 1993
Art. 17. 1. A valere sui fondi stanziati dall' articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , relativo al completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , una quota non inferiore a lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e' destinata specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di programma "Vele Scampia".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente