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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117/2025 R.G. posta in decisione in data 09/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Riccardo Genti, Parte_1
che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
e da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Giovanni Controparte_1
Olivieri, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale adìto, a parziale modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 133/2018 emessa del Tribunale di Busto Arsizio, così giudicare:
- posto che il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente Per_1
presso la madre, con la quale vive, modificare il contributo di mantenimento dello stesso Per_1 innalzandolo da € 225,00 ad € 300,00 mensili, per 12 mesi, annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat, da pagare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, odierna ricorrente, a mezzo bonifico bancario, fermo restando l'obbligo per posto già nella sentenza di divorzio, Controparte_1
di contribuire nella misura del 50% alle spese mediche e alle spese scolastiche ed extrascolastiche, ludiche e sportive, documentate e, se necessarie, previamente concordate, per Parte_2
seguendo lo scherma esposto nella sentenza di divorzio;
- dare atto che nelle spese straordinarie di cui sopra, è compresa anche quella relativa all'abbonamento ad Internet che serve per l'attività scolastica di , che verrà sostenuta per due terzi da Per_1 Pt_1
e per il restante terzo da
[...] Controparte_1
- dichiarare che l'Assegno Unico Universale spetta alla madre, odierna ricorrente;
- mantenere immutati rispetto alla sentenza di divorzio i tempi e le modalità di visita del padre al figlio minore, con possibilità, tuttavia, per il figlio stesso di ampliarli, senza limitazioni particolari:
- spese di lite interamente compensate.
pagina 2 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21/03/2025 chiedeva la modifica della sentenza di divorzio n. Parte_1
133/2018, emessa il 19/1/2018 e in pari data pubblicata, nel senso sia di dare atto che il figlio primogenito , diventato maggiorenne nelle more processuali, aveva acquistato la sua Per_2
autosufficienza economica (al punto che le parti si erano da tempo accordate per la cessazione dell'obbligo di versare il contributo per lui ad opera del padre), sia di aumentare il contributo al mantenimento del secondogenito (oggi 17enne) da € 225 ad almeno € 350 mensili rivalutabili, Per_1
atteso che con la crescita del ragazzo si erano incrementate anche le sue esigenze;
la ricorrente chiedeva, altresì, il 100% dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio il resistente rilevando che in virtù della rivalutazione monetaria maturatasi negli anni il contributo al mantenimento di si era incrementato a € 262,13, cui si aggiungeva la Per_1
somma media di ulteriori € 200-300,00 mensili per le spese straordinarie ed il contratto con IA per il cellulare del figlio (€ 7,99 al mese).
Il convenuto riferiva, altresì, che sin dall'inizio la controparte percepiva per intero anche l'assegno unico universale corrisposto dallo Stato per il figlio di circa 200 € mensili e beneficiava per Per_1 intero delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per quest'ultimo.
Successivamente, su impulso del Giudice Delegato, le parti raggiungevano un accordo, che può essere accolto, trattandosi di condizioni conformi all'interesse del figlio e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
DÀ ATTO che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 09/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117/2025 R.G. posta in decisione in data 09/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Riccardo Genti, Parte_1
che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
e da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Giovanni Controparte_1
Olivieri, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale adìto, a parziale modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 133/2018 emessa del Tribunale di Busto Arsizio, così giudicare:
- posto che il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente Per_1
presso la madre, con la quale vive, modificare il contributo di mantenimento dello stesso Per_1 innalzandolo da € 225,00 ad € 300,00 mensili, per 12 mesi, annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat, da pagare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, odierna ricorrente, a mezzo bonifico bancario, fermo restando l'obbligo per posto già nella sentenza di divorzio, Controparte_1
di contribuire nella misura del 50% alle spese mediche e alle spese scolastiche ed extrascolastiche, ludiche e sportive, documentate e, se necessarie, previamente concordate, per Parte_2
seguendo lo scherma esposto nella sentenza di divorzio;
- dare atto che nelle spese straordinarie di cui sopra, è compresa anche quella relativa all'abbonamento ad Internet che serve per l'attività scolastica di , che verrà sostenuta per due terzi da Per_1 Pt_1
e per il restante terzo da
[...] Controparte_1
- dichiarare che l'Assegno Unico Universale spetta alla madre, odierna ricorrente;
- mantenere immutati rispetto alla sentenza di divorzio i tempi e le modalità di visita del padre al figlio minore, con possibilità, tuttavia, per il figlio stesso di ampliarli, senza limitazioni particolari:
- spese di lite interamente compensate.
pagina 2 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21/03/2025 chiedeva la modifica della sentenza di divorzio n. Parte_1
133/2018, emessa il 19/1/2018 e in pari data pubblicata, nel senso sia di dare atto che il figlio primogenito , diventato maggiorenne nelle more processuali, aveva acquistato la sua Per_2
autosufficienza economica (al punto che le parti si erano da tempo accordate per la cessazione dell'obbligo di versare il contributo per lui ad opera del padre), sia di aumentare il contributo al mantenimento del secondogenito (oggi 17enne) da € 225 ad almeno € 350 mensili rivalutabili, Per_1
atteso che con la crescita del ragazzo si erano incrementate anche le sue esigenze;
la ricorrente chiedeva, altresì, il 100% dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio il resistente rilevando che in virtù della rivalutazione monetaria maturatasi negli anni il contributo al mantenimento di si era incrementato a € 262,13, cui si aggiungeva la Per_1
somma media di ulteriori € 200-300,00 mensili per le spese straordinarie ed il contratto con IA per il cellulare del figlio (€ 7,99 al mese).
Il convenuto riferiva, altresì, che sin dall'inizio la controparte percepiva per intero anche l'assegno unico universale corrisposto dallo Stato per il figlio di circa 200 € mensili e beneficiava per Per_1 intero delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per quest'ultimo.
Successivamente, su impulso del Giudice Delegato, le parti raggiungevano un accordo, che può essere accolto, trattandosi di condizioni conformi all'interesse del figlio e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
Stante l'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
DÀ ATTO che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 09/06/2025
Il Presidente Estensore
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