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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 168/2025 r.g.a.
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 11:35 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Pietro Di Dionisio
per l'appellato l'avv. Paolo Vianello
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 11:40.
1 Alle ore 15:50 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da: con sede in Anzio (c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante difesa dall'Avv. Pietro Di Dionisio e domiciliata in Parte_2
Anzio presso il difensore
(appellante)
nei confronti di
esercente l'impresa individuale con ditta con sede in CP_1 CP_2
Lido di Venezia (p. iva n. , c.f. ), difesa dagli P.IVA_2 C.F._1
avv.ti Paolo Vianello e Renato Alberini, domiciliata in Venezia Mestre presso lo studio del primo difensore
2 (appellato)
sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, accogliere l'appello per tutti i motivi spiegati e riformare integralmente la sentenza impugnata, in via preliminare, ricorrendo nella fattispecie tutti i presupposti richiesti dalla norma, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n°
12/2025 emessa dal Tribunale di Venezia nel procedimento iscritto al n.
10040/2024 R.G.; in via pregiudiziale in rito, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Velletri davanti al quale deve essere rimessa la causa, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 752/24 del Tribunale di Venezia;
nel merito, accertare e dichiarare inesistente la pretesa creditoria azionata dalla , per i motivi spiegati Controparte_3
sopra e comunque in quanto non provata, con ogni conseguenza di legge.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite relativamente ai due gradi di giudizio.
per l'appellato:
In via preliminare: dichiararsi inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.12/2025, depositata in data 02.01.25 dal Tribunale di Venezia, a definizione del giudizio n.10040/24 RG;
In via preliminare subordinata: dichiararsi, ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c., manifestamente infondato l'appello avversario per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.12/2025, depositata
3 in data 02.01.25 dal Tribunale di Ve-nezia, a definizione del giudizio n.10040/24
RG;
In via preliminare ulteriormente subordinata: dichiararsi inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.12/2025, depositata in data 02.01.25 dal
Tribunale di Venezia, a definizione del giudizio n.10040/24 RG;
Sempre in via preliminare: voglia l'adita Corte rigettare la richiesta di inibitoria ex adverso proposta, attesa la totale insussistenti sia del fumus boni juris, che del periculum in mora.
Nel merito: voglia l'adita Corte rigettare tutti i motivi di appello ex adverso e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.12/2025, depositata in data
02.01.25 dal Tribunale di Venezia, a definizione del giudizio n.10040/24 RG.
Con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE si opponeva al decreto n. 752/2024, con cui il Tribunale Parte_1
di Venezia le aveva ingiunto di pagare ad la somma di CP_1
Euro 29.719,50 a saldo del corrispettivo di contratto di subappalto.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Venezia e l'inadempimento dell'opposto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto CP_1
dell'opposizione.
Con sentenza n. 12/2025 (depositata il 2 gennaio 2025), il Tribunale di
Venezia revocava il decreto ingiuntivo e contestualmente condannava a corrispondere ad la somma di Euro Parte_1 CP_1
4 26.848,02, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 “dal dì del dovuto al saldo”.
Il giudice, respinta l'eccezione d'incompetenza poiché l'obbligazione doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore e rilevato che il subappaltante non aveva ricevuto denuncia di vizi da parte del committente, riteneva fondata la pretesa creditoria dell'opposto al netto dell'importo di Euro 2.871,48, di cui alla fattura n. 57/2023, che già aveva ottenuto in pagamento con la fattura n. 21/2023.
Con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2025, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia, poiché il credito non era liquido, non essendo quantificato in contratto ed essendo le fatture inidonee “a fornire prova della esistenza e della liquidità di un credito” ; 2) diversamente da quanto affermato dal giudice, i vizi e le difformità delle lavorazioni erano state tempestivamente denunciati e incombeva all'opposto fornire prova dell'esistenza e dell'entità del credito.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata l'incompetenza del giudice adito, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarata l'inesistenza della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'appello fosse CP_1
dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
L'appellato affermava che non fosse stato contestato che il contratto di subappalto era stato predisposto ad Anzio, ma sottoscritto al Lido di
Venezia. Inoltre, l'appellante nulla diceva circa quanto evidenziato dal
5 giudice in motivazione, ossia che il subappaltante non poteva far valere, nei confronti del subappaltatore, vizi che il committente principale mai gli aveva denunciato.
Con ordinanza del 23 maggio 2025 era respinta l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con l'ordinanza suddetta.
All'udienza odierna, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa.
***
L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, si duole del Parte_1
rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di
Venezia.
Il motivo d'impugnazione è infondato.
L'obbligazione di pagare il corrispettivo, che discende dal contratto di appalto, è di natura pecuniaria, con la conseguenza che dev'essere adempiuta – ai sensi dell'art. 1182, 3° co., c.c. – al domicilio del creditore.
La contestazione circa l'ammontare del credito non esclude la natura pecuniaria dell'obbligazione. In altre parole, la contestazione non comporta che il creditore si debba recare presso il domicilio del debitore per ottenere il pagamento.
6 Si ricorda che “ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1182, cod. civ. è sufficiente l'esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del corrispettivo dovuto, atteso che, quando tradizionalmente si ritiene che per l'applicazione della norma occorra
che la misura della somma di danaro oggetto dell'obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo
che non siano necessarie speciali indagini, non ci si riferisce alla concreta modalità di applicazione del criterio di calcolo convenzionale e, quindi, non si esige la facilità del calcolo applicativo di tale criterio, bensì si vuole alludere alla riscontrabilità del criterio di calcolo senza
che siano necessarie quelle indagini. Ne discende che, in sostanza, ciò
che deve emergere dalla fonte convenzionale non è che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi, restando irrilevante che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale” (Cass. civ., ord., 14 ottobre
2005, n. 19958) e che “ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e
1182 cod. civ., il 'forum destinatae solutionis', previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine
7 sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Cass. civ., ord., 21 maggio 2010, n. 12455 ).
Più recentemente, si veda Cass. civ., ord., 23 febbraio 2021, n. 4792: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art.
1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga
l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o
l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia 'portabile', la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa”.
Pertanto, considerato che il contratto di subappalto, in un apposito allegato sottoscritto dalle parti, prevedeva espressamente il criterio di calcolo del corrispettivo per la varie tipologie di lavorazione (indicando il prezzo unitario al mq), il Tribunale di Venezia, quale giudice del luogo in cui “deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio” (art. 20 c.p.c.), è territorialmente competente.
Può aggiungersi che l'opposto ebbe a dedurre, con la comparsa di costituzione depositata il 23 aprile 2024, che il contratto di subappalto era stato sottoscritto al Lido di Venezia, offrendone prova testimoniale.
L'opponente non contestò specificatamente la circostanza, atteso che depositò soltanto la terza memoria prevista dall'art. 171 ter c.p.c., in cui peraltro non negò che il contratto fosse stato firmato a Venezia, ma
8 sostenne che l'eccezione doveva essere decisa sulla base delle prove costituite. Dunque, in applicazione dell'art. 115, 1° co., c.c., può dirsi che il contratto è stato concluso in Venezia, ed anche da ciò discende, sempre ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza territoriale del tribunale adito.
2. Il secondo motivo d'impugnazione è inammissibile, poiché l'appellante non si confronta con la motivazione del Tribunale di Venezia (secondo cui il subappaltante non può sottrarsi al pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore, eccependo l'esistenza di vizi che il committente principale non ha inteso contestargli), limitandosi a ripetere di avere denunciato i vizi alla controparte.
Deve precisarsi che, con l'atto di citazione in opposizione, Parte_1
aveva riconosciuto che il rapporto di subappalto era stato eseguito
[...]
fino ad aprile 2023, aggiungendo che poi la “appaltatrice si è resa responsabile di gravi inadempienze” nella esecuzione dei lavori e la fattura n. 57 rappresentava un duplicato della fatture n. 21, già pagata.
A parte la duplicazione della fattura suddetta, non era specificatamente contestata la quantificazione del corrispettivo delle lavorazioni compiuta dal subappaltatore.
Sulla duplicazione della fattura, l'opposizione è stata accolta.
Sulle “gravi inadempienze”, il Tribunale ha motivato come sopra detto.
E' il caso di aggiungere, integrando la motivazione del Tribunale, che in cosa siano consistite le gravi inadempienze non è dato sapere e neppure è stata offerta prova di vizi nelle lavorazioni.
Dunque, premesso che l'appellante non contestò con un minimo di specificità la quantificazione del corrispettivo per le lavorazioni eseguite
9 dal subappaltatore, ed escluso che possa attribuirsi rilevanza a imprecisati vizi, il motivo d'impugnazione, se non fosse inammissibile, sarebbe comunque infondato.
3. Per le ragioni suddette la sentenza n. 12/2025, pronunciata dal
Tribunale di Venezia, è interamente confermata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 26.001 ed Euro
52.000, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta
(parametri minimi considerato che il valore della causa di appello si pone in prossimità del limite inferiore dello scaglione di valore di riferimento, nonché considerata la bassa complessità del giudizio e la sua decisione in forma semplificata).
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 168/2025 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellato), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così
[...]
ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 12/2025 pronunciata dal Tribunale di Venezia;
10 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, che liquida in Euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
11
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 168/2025 r.g.a.
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 11:35 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Pietro Di Dionisio
per l'appellato l'avv. Paolo Vianello
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 11:40.
1 Alle ore 15:50 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da: con sede in Anzio (c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante difesa dall'Avv. Pietro Di Dionisio e domiciliata in Parte_2
Anzio presso il difensore
(appellante)
nei confronti di
esercente l'impresa individuale con ditta con sede in CP_1 CP_2
Lido di Venezia (p. iva n. , c.f. ), difesa dagli P.IVA_2 C.F._1
avv.ti Paolo Vianello e Renato Alberini, domiciliata in Venezia Mestre presso lo studio del primo difensore
2 (appellato)
sulle seguenti conclusioni: per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, accogliere l'appello per tutti i motivi spiegati e riformare integralmente la sentenza impugnata, in via preliminare, ricorrendo nella fattispecie tutti i presupposti richiesti dalla norma, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n°
12/2025 emessa dal Tribunale di Venezia nel procedimento iscritto al n.
10040/2024 R.G.; in via pregiudiziale in rito, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Velletri davanti al quale deve essere rimessa la causa, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 752/24 del Tribunale di Venezia;
nel merito, accertare e dichiarare inesistente la pretesa creditoria azionata dalla , per i motivi spiegati Controparte_3
sopra e comunque in quanto non provata, con ogni conseguenza di legge.
Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite relativamente ai due gradi di giudizio.
per l'appellato:
In via preliminare: dichiararsi inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.12/2025, depositata in data 02.01.25 dal Tribunale di Venezia, a definizione del giudizio n.10040/24 RG;
In via preliminare subordinata: dichiararsi, ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c., manifestamente infondato l'appello avversario per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.12/2025, depositata
3 in data 02.01.25 dal Tribunale di Ve-nezia, a definizione del giudizio n.10040/24
RG;
In via preliminare ulteriormente subordinata: dichiararsi inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.12/2025, depositata in data 02.01.25 dal
Tribunale di Venezia, a definizione del giudizio n.10040/24 RG;
Sempre in via preliminare: voglia l'adita Corte rigettare la richiesta di inibitoria ex adverso proposta, attesa la totale insussistenti sia del fumus boni juris, che del periculum in mora.
Nel merito: voglia l'adita Corte rigettare tutti i motivi di appello ex adverso e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.12/2025, depositata in data
02.01.25 dal Tribunale di Venezia, a definizione del giudizio n.10040/24 RG.
Con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE si opponeva al decreto n. 752/2024, con cui il Tribunale Parte_1
di Venezia le aveva ingiunto di pagare ad la somma di CP_1
Euro 29.719,50 a saldo del corrispettivo di contratto di subappalto.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Venezia e l'inadempimento dell'opposto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto CP_1
dell'opposizione.
Con sentenza n. 12/2025 (depositata il 2 gennaio 2025), il Tribunale di
Venezia revocava il decreto ingiuntivo e contestualmente condannava a corrispondere ad la somma di Euro Parte_1 CP_1
4 26.848,02, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 “dal dì del dovuto al saldo”.
Il giudice, respinta l'eccezione d'incompetenza poiché l'obbligazione doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore e rilevato che il subappaltante non aveva ricevuto denuncia di vizi da parte del committente, riteneva fondata la pretesa creditoria dell'opposto al netto dell'importo di Euro 2.871,48, di cui alla fattura n. 57/2023, che già aveva ottenuto in pagamento con la fattura n. 21/2023.
Con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2025, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il giudice aveva errato nel rigettare l'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia, poiché il credito non era liquido, non essendo quantificato in contratto ed essendo le fatture inidonee “a fornire prova della esistenza e della liquidità di un credito” ; 2) diversamente da quanto affermato dal giudice, i vizi e le difformità delle lavorazioni erano state tempestivamente denunciati e incombeva all'opposto fornire prova dell'esistenza e dell'entità del credito.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata l'incompetenza del giudice adito, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarata l'inesistenza della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio chiedendo che l'appello fosse CP_1
dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
L'appellato affermava che non fosse stato contestato che il contratto di subappalto era stato predisposto ad Anzio, ma sottoscritto al Lido di
Venezia. Inoltre, l'appellante nulla diceva circa quanto evidenziato dal
5 giudice in motivazione, ossia che il subappaltante non poteva far valere, nei confronti del subappaltatore, vizi che il committente principale mai gli aveva denunciato.
Con ordinanza del 23 maggio 2025 era respinta l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con l'ordinanza suddetta.
All'udienza odierna, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa.
***
L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, si duole del Parte_1
rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di
Venezia.
Il motivo d'impugnazione è infondato.
L'obbligazione di pagare il corrispettivo, che discende dal contratto di appalto, è di natura pecuniaria, con la conseguenza che dev'essere adempiuta – ai sensi dell'art. 1182, 3° co., c.c. – al domicilio del creditore.
La contestazione circa l'ammontare del credito non esclude la natura pecuniaria dell'obbligazione. In altre parole, la contestazione non comporta che il creditore si debba recare presso il domicilio del debitore per ottenere il pagamento.
6 Si ricorda che “ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1182, cod. civ. è sufficiente l'esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del corrispettivo dovuto, atteso che, quando tradizionalmente si ritiene che per l'applicazione della norma occorra
che la misura della somma di danaro oggetto dell'obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo
che non siano necessarie speciali indagini, non ci si riferisce alla concreta modalità di applicazione del criterio di calcolo convenzionale e, quindi, non si esige la facilità del calcolo applicativo di tale criterio, bensì si vuole alludere alla riscontrabilità del criterio di calcolo senza
che siano necessarie quelle indagini. Ne discende che, in sostanza, ciò
che deve emergere dalla fonte convenzionale non è che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi, restando irrilevante che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale” (Cass. civ., ord., 14 ottobre
2005, n. 19958) e che “ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e
1182 cod. civ., il 'forum destinatae solutionis', previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine
7 sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Cass. civ., ord., 21 maggio 2010, n. 12455 ).
Più recentemente, si veda Cass. civ., ord., 23 febbraio 2021, n. 4792: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art.
1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga
l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o
l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia 'portabile', la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa”.
Pertanto, considerato che il contratto di subappalto, in un apposito allegato sottoscritto dalle parti, prevedeva espressamente il criterio di calcolo del corrispettivo per la varie tipologie di lavorazione (indicando il prezzo unitario al mq), il Tribunale di Venezia, quale giudice del luogo in cui “deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio” (art. 20 c.p.c.), è territorialmente competente.
Può aggiungersi che l'opposto ebbe a dedurre, con la comparsa di costituzione depositata il 23 aprile 2024, che il contratto di subappalto era stato sottoscritto al Lido di Venezia, offrendone prova testimoniale.
L'opponente non contestò specificatamente la circostanza, atteso che depositò soltanto la terza memoria prevista dall'art. 171 ter c.p.c., in cui peraltro non negò che il contratto fosse stato firmato a Venezia, ma
8 sostenne che l'eccezione doveva essere decisa sulla base delle prove costituite. Dunque, in applicazione dell'art. 115, 1° co., c.c., può dirsi che il contratto è stato concluso in Venezia, ed anche da ciò discende, sempre ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza territoriale del tribunale adito.
2. Il secondo motivo d'impugnazione è inammissibile, poiché l'appellante non si confronta con la motivazione del Tribunale di Venezia (secondo cui il subappaltante non può sottrarsi al pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore, eccependo l'esistenza di vizi che il committente principale non ha inteso contestargli), limitandosi a ripetere di avere denunciato i vizi alla controparte.
Deve precisarsi che, con l'atto di citazione in opposizione, Parte_1
aveva riconosciuto che il rapporto di subappalto era stato eseguito
[...]
fino ad aprile 2023, aggiungendo che poi la “appaltatrice si è resa responsabile di gravi inadempienze” nella esecuzione dei lavori e la fattura n. 57 rappresentava un duplicato della fatture n. 21, già pagata.
A parte la duplicazione della fattura suddetta, non era specificatamente contestata la quantificazione del corrispettivo delle lavorazioni compiuta dal subappaltatore.
Sulla duplicazione della fattura, l'opposizione è stata accolta.
Sulle “gravi inadempienze”, il Tribunale ha motivato come sopra detto.
E' il caso di aggiungere, integrando la motivazione del Tribunale, che in cosa siano consistite le gravi inadempienze non è dato sapere e neppure è stata offerta prova di vizi nelle lavorazioni.
Dunque, premesso che l'appellante non contestò con un minimo di specificità la quantificazione del corrispettivo per le lavorazioni eseguite
9 dal subappaltatore, ed escluso che possa attribuirsi rilevanza a imprecisati vizi, il motivo d'impugnazione, se non fosse inammissibile, sarebbe comunque infondato.
3. Per le ragioni suddette la sentenza n. 12/2025, pronunciata dal
Tribunale di Venezia, è interamente confermata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n.
147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 26.001 ed Euro
52.000, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta
(parametri minimi considerato che il valore della causa di appello si pone in prossimità del limite inferiore dello scaglione di valore di riferimento, nonché considerata la bassa complessità del giudizio e la sua decisione in forma semplificata).
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 168/2025 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 CP_1
(appellato), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così
[...]
ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 12/2025 pronunciata dal Tribunale di Venezia;
10 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, che liquida in Euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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