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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9340 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5390 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 25.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, largo Toniolo n. 6, Parte_1 rappresentata e difesa da LEGALELIA STA S.R.L. in persona dell'avv. Francesco Elia e dall'avv. Daniela De Salvatore per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare l'inesistenza dell'indebito di euro 3.491,80 e di euro 6.595,64. Deduceva di essere vedova e titolare del trattamento di reversibilità SOSPET dal novembre 1996, integrato al minimo;
di avere regolarmente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate;
che con nota del 26.9.2024 l' le aveva CP_1 comunicato un debito pari ad euro 3491,80, maturato sulla pensione di reversibilità, per il periodo dal gennaio al settembre 2024, con il dettaglio da cui risultava l'azzeramento dell'integrazione al minimo;
che con nota del 28.11.2024 l' le aveva comunicato un ulteriore debito pari ad euro 6595,64, sulla CP_1 pensione di reversibilità, per il periodo da agosto 2022 a dicembre 2023, con il
1 dettaglio dell'azzeramento dell'integrazione al minimo;
che detti provvedimenti dovevano ritenersi illegittimi. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il CP_1 rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, all'esito del deposito delle relative note di parte.
1.Il ricorrente non contesta il superamento dei redditi per godere dell'integrazione al minimo, quanto piuttosto: a) il diritto dell' alla ripetizione di quanto percepito, in forza del principio CP_1 della cristallizzazione del rateo, previsto dall'art. 6 comma 7 d.l. 463/1983, come convertito dalla L. 638/1983; b) il diritto dell' alla ripetizione di quanto percepito, in forza dell'art. 13 CP_1 comma 1 L. 412/91 e dell'art. 52 L. 1989 n. 88.
2. Partendo subito da quest'ultimo rilievo, giova rimarcare che in tema di indebito scaturente dall'integrazione al minimo del trattamento di reversibilità opera l'art. 11 quinquies del d.l. 463/1983 conv. L. 638/1983 che dispone: “11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente” Pertanto è infondata la doglianza attorea, posto che il potere di recupero dell' CP_1 si presenta nella fattispecie in esame derogatorio rispetto alle norme generali sia in tema di indebito oggettivo (art 2033 c.c.), sia di quelle del sottosistema previdenziale che ci occupa e ciò appunto in considerazione della norma speciale richiamata, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 11010/96; Cass. Civ. 11504/04). È poi ben vero che sulla materia è tuttavia intervenuta la Corte Costituzionale che ha sancito che il termine annuale di cui all'art. 13 secondo comma della l. 412/1991, anche se non direttamente applicabile alla materia, costituisce un criterio di orientamento a disposizione del giudice di merito (Corte cost. sent. 166/1996, conf. Cass. 11504/04, 15039/19), ma è anche vero che detto termine risulta nella specie rispettato. Infatti risulta documentalmente che l' ha richiesto il versamento delle somme CP_1 indebitamente versate nel 2024, con riferimento alle annualità comprese tra il 2022 e il 2024, in presenza di regolare dichiarazione reddituale: pertanto i redditi prodotti nel 2022 sono stati verificati nel 2023 e dunque è tempestiva la richiesta di recupero effettuata entro l'anno solare successivo. Dunque deve escludersi che nel caso di specie operi, contrariamente alle deduzioni del ricorrente, alcun principio di generale irrepetibilità e che sia maturata alcuna decadenza. 3. Infondata è anche la prima doglianza. Sul punto occorre chiarire che il principio di cristallizzazione del rateo non può trovare applicazione nel caso di specie. In via generale per effetto dell'art. 6 comma 7 del cit. d.l. 436/84 conv. L. 638/83, se il reddito che esclude o limita l'integrazione al trattamento minimo sopraggiunge successivamente alla data di decorrenza della pensione integrata al trattamento minimo, detta integrazione resta attribuita nella misura spettante alla data di cessazione del diritto della stessa integrazione. La pensione continuerà ad essere corrisposta nell'importo in pagamento alla data di cessazione dal diritto al l'integrazione al trattamento minimo finché l'importo
2 stesso non sarà superato, per effetto della perequazione delle pensioni, dall'importo della pensione a calcolo (cosiddetta cristallizzazione). Tuttavia nel caso in esame si è verificata una differente situazione. Risulta documentalmente che la ricorrente, quale vedova, fosse contitolare della pensione di reversibilità SOSPET, insieme alla figlia, con decorrenza dal novembre 1996. Ai sensi dell'art. 6 comma 11 bis d.l. 463/83 cit. nel caso di pensione ai superstiti con più titolari non si applicano le disposizioni del presente articolo e quindi non si applicano né le limitazioni reddituali ai fini dell'erogazione del trattamento accessorio costituito dal trattamento minimo, né le decurtazioni per incumulabilità dei redditi ai sensi dell'art. 1 comma 11 della L. 335/1995. In data 1.8.2022 è cessato il diritto della figlia alla percezione della pensione di reversibilità paterna e la ricorrente è rimasta dunque l'unica beneficiaria del trattamento: per questo motivo l' a partire da quella data, ha effettuato il CP_1 ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 22 L. 903/65, accertando gli indebiti poi comunicati e oggetto di causa, atteso che cessata la condivisione si sono riespansi i limiti reddituali ai fini del trattamento minimo e le decurtazioni di cui all'art. 1 comma 11 della L. 335/95. In questa situazione non è applicabile il principio della cristallizzazione del rateo, poiché l'odierna ricorrente, se non vi fosse stata la contitolarità con la figlia, non ha avrebbe mai avuto diritto al trattamento minimo, avendo percepito fin dal 1996 redditi superiori alla soglia. Quindi la signora non è decaduta per sopravvenuta perdita del requisito Pt_1 reddituale, in quanto il requisito costitutivo del diritto al trattamento minimo, non era costituito dalla situazione reddituale, bensì dalla situazione di contitolarità in presenza della quale il diritto al trattamento minimo è attribuito dalla legge, con la logica conseguenza per cui le somme indebitamente percepite devono formare oggetto di ripetizione. 4. Nelle note di trattazione scritta, la ricorrente contesta il mancato superamento della soglia reddituale nell'anno 1996 e produce, senza autorizzazione, documentazione a supporto. Ora in tema di giudizio di accertamento negativo dell'indebito l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla percezione del trattamento pensionistico grava sul percettore che agisce in giudizio (Cass. sez. un. 18046/2010): pertanto nella specie sarebbe stato onere della ricorrente allegare e provare fin dal ricorso introduttivo tali fatti. Ad ogni buon conto, anche dando ingresso alla prova documentale della parte ricorrente e, necessariamente, pure a quella antagonistica dell' (documenti CP_1 depositati insieme alle note di trattazione scritta depositate il 23.9.2025) emerge che non vi è prova che nell'anno 1996 la ricorrente avesse redditi personali inferiori al limite di reddito previsto ai fini dell'integrazione al minimo che era pari a lire 17.135.300,00 corrispondenti ad euro 8849,64, non apparendo all'uopo sufficiente la produzione dell'estratto contributivo – da cui risultano redditi da lavoro dipendente pari ad euro 8908,88 –dovendo essere considerati tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF (eccetto quelli espressamente esclusi) di cui manca idonea documentazione;
emerge altresì che non vi è prova neppure che nell'anno 1997 la ricorrente avesse redditi personali inferiori al limite di legge nulla avendo la stessa documentato con riguardo a tale annualità. D'altro canto – in mancanza di una chiara indicazione normativa circa la collocazione temporale dei redditi da prendere in considerazione al fine di stabilire
3 se il limite di reddito sia o meno superato – deve ritenersi che la disciplina di cui al d.l. 463/83 conv. in L. 638/83 vada interpretata nel senso della contestualità tra possesso dei redditi e l'integrazione al trattamento minimo e che occorra, pertanto, riferirsi, ai fini di cui trattasi, ai redditi relativi allo stesso anno in cui l'integrazione andrebbe corrisposta (nel nostro caso nel 1997), come anche ritenuto dall' nella circolare n. 244/1983. CP_1
5. In ragione della complessità delle questioni di diritto affrontate appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 25.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
4
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5390 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 25.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, largo Toniolo n. 6, Parte_1 rappresentata e difesa da LEGALELIA STA S.R.L. in persona dell'avv. Francesco Elia e dall'avv. Daniela De Salvatore per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare l'inesistenza dell'indebito di euro 3.491,80 e di euro 6.595,64. Deduceva di essere vedova e titolare del trattamento di reversibilità SOSPET dal novembre 1996, integrato al minimo;
di avere regolarmente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate;
che con nota del 26.9.2024 l' le aveva CP_1 comunicato un debito pari ad euro 3491,80, maturato sulla pensione di reversibilità, per il periodo dal gennaio al settembre 2024, con il dettaglio da cui risultava l'azzeramento dell'integrazione al minimo;
che con nota del 28.11.2024 l' le aveva comunicato un ulteriore debito pari ad euro 6595,64, sulla CP_1 pensione di reversibilità, per il periodo da agosto 2022 a dicembre 2023, con il
1 dettaglio dell'azzeramento dell'integrazione al minimo;
che detti provvedimenti dovevano ritenersi illegittimi. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il CP_1 rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa a mezzo di trattazione scritta, all'esito del deposito delle relative note di parte.
1.Il ricorrente non contesta il superamento dei redditi per godere dell'integrazione al minimo, quanto piuttosto: a) il diritto dell' alla ripetizione di quanto percepito, in forza del principio CP_1 della cristallizzazione del rateo, previsto dall'art. 6 comma 7 d.l. 463/1983, come convertito dalla L. 638/1983; b) il diritto dell' alla ripetizione di quanto percepito, in forza dell'art. 13 CP_1 comma 1 L. 412/91 e dell'art. 52 L. 1989 n. 88.
2. Partendo subito da quest'ultimo rilievo, giova rimarcare che in tema di indebito scaturente dall'integrazione al minimo del trattamento di reversibilità opera l'art. 11 quinquies del d.l. 463/1983 conv. L. 638/1983 che dispone: “11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente” Pertanto è infondata la doglianza attorea, posto che il potere di recupero dell' CP_1 si presenta nella fattispecie in esame derogatorio rispetto alle norme generali sia in tema di indebito oggettivo (art 2033 c.c.), sia di quelle del sottosistema previdenziale che ci occupa e ciò appunto in considerazione della norma speciale richiamata, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 11010/96; Cass. Civ. 11504/04). È poi ben vero che sulla materia è tuttavia intervenuta la Corte Costituzionale che ha sancito che il termine annuale di cui all'art. 13 secondo comma della l. 412/1991, anche se non direttamente applicabile alla materia, costituisce un criterio di orientamento a disposizione del giudice di merito (Corte cost. sent. 166/1996, conf. Cass. 11504/04, 15039/19), ma è anche vero che detto termine risulta nella specie rispettato. Infatti risulta documentalmente che l' ha richiesto il versamento delle somme CP_1 indebitamente versate nel 2024, con riferimento alle annualità comprese tra il 2022 e il 2024, in presenza di regolare dichiarazione reddituale: pertanto i redditi prodotti nel 2022 sono stati verificati nel 2023 e dunque è tempestiva la richiesta di recupero effettuata entro l'anno solare successivo. Dunque deve escludersi che nel caso di specie operi, contrariamente alle deduzioni del ricorrente, alcun principio di generale irrepetibilità e che sia maturata alcuna decadenza. 3. Infondata è anche la prima doglianza. Sul punto occorre chiarire che il principio di cristallizzazione del rateo non può trovare applicazione nel caso di specie. In via generale per effetto dell'art. 6 comma 7 del cit. d.l. 436/84 conv. L. 638/83, se il reddito che esclude o limita l'integrazione al trattamento minimo sopraggiunge successivamente alla data di decorrenza della pensione integrata al trattamento minimo, detta integrazione resta attribuita nella misura spettante alla data di cessazione del diritto della stessa integrazione. La pensione continuerà ad essere corrisposta nell'importo in pagamento alla data di cessazione dal diritto al l'integrazione al trattamento minimo finché l'importo
2 stesso non sarà superato, per effetto della perequazione delle pensioni, dall'importo della pensione a calcolo (cosiddetta cristallizzazione). Tuttavia nel caso in esame si è verificata una differente situazione. Risulta documentalmente che la ricorrente, quale vedova, fosse contitolare della pensione di reversibilità SOSPET, insieme alla figlia, con decorrenza dal novembre 1996. Ai sensi dell'art. 6 comma 11 bis d.l. 463/83 cit. nel caso di pensione ai superstiti con più titolari non si applicano le disposizioni del presente articolo e quindi non si applicano né le limitazioni reddituali ai fini dell'erogazione del trattamento accessorio costituito dal trattamento minimo, né le decurtazioni per incumulabilità dei redditi ai sensi dell'art. 1 comma 11 della L. 335/1995. In data 1.8.2022 è cessato il diritto della figlia alla percezione della pensione di reversibilità paterna e la ricorrente è rimasta dunque l'unica beneficiaria del trattamento: per questo motivo l' a partire da quella data, ha effettuato il CP_1 ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 22 L. 903/65, accertando gli indebiti poi comunicati e oggetto di causa, atteso che cessata la condivisione si sono riespansi i limiti reddituali ai fini del trattamento minimo e le decurtazioni di cui all'art. 1 comma 11 della L. 335/95. In questa situazione non è applicabile il principio della cristallizzazione del rateo, poiché l'odierna ricorrente, se non vi fosse stata la contitolarità con la figlia, non ha avrebbe mai avuto diritto al trattamento minimo, avendo percepito fin dal 1996 redditi superiori alla soglia. Quindi la signora non è decaduta per sopravvenuta perdita del requisito Pt_1 reddituale, in quanto il requisito costitutivo del diritto al trattamento minimo, non era costituito dalla situazione reddituale, bensì dalla situazione di contitolarità in presenza della quale il diritto al trattamento minimo è attribuito dalla legge, con la logica conseguenza per cui le somme indebitamente percepite devono formare oggetto di ripetizione. 4. Nelle note di trattazione scritta, la ricorrente contesta il mancato superamento della soglia reddituale nell'anno 1996 e produce, senza autorizzazione, documentazione a supporto. Ora in tema di giudizio di accertamento negativo dell'indebito l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla percezione del trattamento pensionistico grava sul percettore che agisce in giudizio (Cass. sez. un. 18046/2010): pertanto nella specie sarebbe stato onere della ricorrente allegare e provare fin dal ricorso introduttivo tali fatti. Ad ogni buon conto, anche dando ingresso alla prova documentale della parte ricorrente e, necessariamente, pure a quella antagonistica dell' (documenti CP_1 depositati insieme alle note di trattazione scritta depositate il 23.9.2025) emerge che non vi è prova che nell'anno 1996 la ricorrente avesse redditi personali inferiori al limite di reddito previsto ai fini dell'integrazione al minimo che era pari a lire 17.135.300,00 corrispondenti ad euro 8849,64, non apparendo all'uopo sufficiente la produzione dell'estratto contributivo – da cui risultano redditi da lavoro dipendente pari ad euro 8908,88 –dovendo essere considerati tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF (eccetto quelli espressamente esclusi) di cui manca idonea documentazione;
emerge altresì che non vi è prova neppure che nell'anno 1997 la ricorrente avesse redditi personali inferiori al limite di legge nulla avendo la stessa documentato con riguardo a tale annualità. D'altro canto – in mancanza di una chiara indicazione normativa circa la collocazione temporale dei redditi da prendere in considerazione al fine di stabilire
3 se il limite di reddito sia o meno superato – deve ritenersi che la disciplina di cui al d.l. 463/83 conv. in L. 638/83 vada interpretata nel senso della contestualità tra possesso dei redditi e l'integrazione al trattamento minimo e che occorra, pertanto, riferirsi, ai fini di cui trattasi, ai redditi relativi allo stesso anno in cui l'integrazione andrebbe corrisposta (nel nostro caso nel 1997), come anche ritenuto dall' nella circolare n. 244/1983. CP_1
5. In ragione della complessità delle questioni di diritto affrontate appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 25.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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