CASS
Ordinanza 23 ottobre 2024
Ordinanza 23 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nell'elenco di quelli designati di origine sicura, indicando l'assenza, in via generale e costante, di atti di persecuzione definiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 251 del 2007, di tortura o di altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, nonché l'assenza di pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, è funzionale all'accertamento dei presupposti delle due forme di protezione internazionale, ma non anche di quelli della protezione "nazionale".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 23/10/2024, n. 27539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27539 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25365/2023 R.G. proposto da: I N.A. i, rappresentato e difeso dall'avvocato MANFIO OR ([...]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -resistente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VENEZIA R.G.n. 6525/2020 depositato il 14/11/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE. F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Civile Ord. Sez. 1 Num. 27539 Anno 2024 Presidente: ACIERNO MARIA Relatore: PARISE CLOTILDE Data pubblicazione: 23/10/2024 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540,2024 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 27539,2024 Data pubblicazione 2110/2024 indicato il Tribunale di Venezia ha N.A. cittadino della Serbia, avente 1. Con il decreto in epigrafe respinto il ricorso di ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale e speciale, all'esito del rigetto della sua domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il ricorrente riferiva di essere cristiano ortodosso di etnia rom e di aver vissuto per circa 10 anni vicino a Sarajevo in Bosnia;
di essere entrato a far parte della formazione paramilitare che sarebbe poi stata conosciuta come "Tigri di RK" all'età di dodici/tredici anni e, una volta raggiunta l'età di sedici/diciassette anni, di essere stato inviato, assieme ad altri sessanta/settanta giovani, dallo stesso RK a rubare, mutilare e uccidere;
di aver ricevuto, dopo circa dieci anni di attività come membro del gruppo, l'ordine di derubare e uccidere alcuni suoi cugini, di essersi rifiutato di obbedire e, assieme ad altri quindici ragazzi, di aver disertato e denunciato le attività delle "Tigri" alle forze di polizia serbe, che si erano impegnate a garantire la protezione anche alla sua famiglia, che, ciò nonostante, dopo quattro o cinque giorni, veniva sterminata dalle milizie di RK;
di essere stato accompagnato al confine dalle stesse forze dell'ordine e di essere fuggito, arrivando in Italia nel 1993; di aver depositato in sede di giudizio di merito documentazione COI in merito anche alle discriminazioni ed emarginazioni subite dai Rom in Serbia, nonché dichiarazione di ospitalità di DO B.A. con il quale svolgeva attività di volontariato, come da dichiarazione di assistenza da parte della Comunità di Sant'Egidio Veneto. Il Tribunale ha ritenuto non credibile (da pag. 7 a pag.9 del decreto impugnato) il racconto del ricorrente, dando atto che il rischio di rimpatrio era legato al timore di essere ucciso dagli affiliati o ex affiliati delle "Tigri di RK"; in particolare il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente prive di dettaglio e non circostanziate, escludendo la sussistenza dell'allegato rischio 2 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 25365/2023 Numero sezionale 3540/2024 effettivo e attuale di danno grave, anche in considerazione Numero di raccoita generale 27539/ .2024 dell'onere probatorio aggravato derivante dall'inclusion p e 'dona --on e 2110/2024 Serbia tra i Paesi considerati sicuri ai sensi del decreto del 4 ottobre 2019 del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Giustizia di "Individuazione dei Paesi di origine sicuri (e ulteriormente aggiornato con decreto del 17 marzo 2023), ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25", in applicazione dell'art. 36 della Direttiva 2013/32/UE. Il Tribunale ha quindi negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007 ed ha altresì escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, alla luce delle fonti COI aggiornate al 2023 (pagine 11-15 del decreto), pur dando atto degli scontri e tensioni tra Serbia e Kosovo, che "rimangono aperte controversie con i paesi vicini su confini e questioni etniche" (pag. 12 del decreto) e che "i Rom sono la minoranza etnica più vulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della società civile e le pertinenti istituzioni governative, sono soggetti a un elevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dalla società in generale;
più della metà delle denunce ricevute dalle autorità nel 2018 in merito alla discriminazione fondata sull'etnia ha riguardato i Rom" (pag. 13 del decreto impugnato). Il Tribunale ha rimarcato che "le dichiarazioni del ricorrente non rivelano alcuna esposizione all'insicurezza o alla violenza generalizzata né tanto meno una persecuzione per ragioni etniche", nonché ha valorizzato l'inserimento della Serbia nella lista dei c.d. Paesi sicuri. Infine, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare, ritenendo a tal fine ostativo ai fini del riconoscimento della protezione speciale il comportamento penalmente rilevante del ricorrente in considerazione della condanna riportata nel 2010 a 1 anno e 4 mesi 3 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a 964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540/2024 Numegi di rcaglta le nirale 27539/2024 di reclusione e 250 euro di multa ai sensi degli art. 62 u c. ata p Dicazione 23/10/.2024 parte 2, c.p. — furto aggravato (concorso); art. 625 comma 1 parte 5 — furto aggravato (concorso) per reati commessi il 08.03.2017, nonché la condanna ad anni uno comminata il 18/05/2015 dalla Corte d'Appello di Venezia per il reato di "Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale" ex art. 495 c.p. e la condanna al pagamento di euro 10.000 di multa, emessa dal giudice di pace di NO e divenuta irrevocabile in data 25/02/2018 ex art. 14 co.5 ter parte 4 D. Lgs. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto nel territorio nazionale nonostante il decreto di espulsione. Il Tribunale ha negato ogni forma di protezione nazionale per la mancata credibilità della vicenda narrata dal ricorrente e perché egli non aveva dato prova di inserimento né dal punto di vista lavorativo né dal punto di vista sociale, nonché in ragione di un complessivo giudizio di sua pericolosità sociale, caratterizzata da attualità e permanenza (pag. 16 del decreto) e ha ritenuto non decisiva la condizione nel Paese di origine, in assenza di allegazione di specifici elementi relativi al caso individuale ai fini della valutazione della vulnerabilità. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione orale. 3. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato nota di conclusioni, chiedendo la cassazione del decreto impugnato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.11 ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, ex art. 360 n. 3, 4 e n. 5, l'omesso esame circa un fatto, decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ossia circa la vicenda personale e nello specifico la sua appartenenza all'etnia rom ed alla discriminazione da parte delle autorità e della società serba nei 4 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540,2024 ro accglta nerale 27535,2024 ! confronti di detta etnia, nonché l'omessa valuta Numedi rd zione el uo Data pubb icazione 2110/2024 percorso di integrazione in Italia, dove vive da oltre 30 anni, in relazione alla valutazione delle condizioni di vulnerabilità ai fini della protezione speciale, e la mancanza di motivazione sulla credibilità/non credibilità del ricorrente in relazione al protezione umanitaria/speciale; denuncia altresì la violazione ed errata applicazione degli artt. 5, comma 6, 19 comma 1, d.lgs. 286/98 e 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, lamentando, in ordine al diniego della protezione umanitaria/speciale, la violazione ed errata applicazione degli artt. 3 d.lgs. 251/2007 e 8, comma 3, d.lgs. 25/2008, per il mancato approfondimento istruttorio in relazione all'appartenenza del ricorrente all'etnia rom ed al pericolo di discriminazione nel Paese d'origine, come dalle stesse fonti COI citate nel decreto impugnato, e per omesso giudizio di comparazione;
deduce il ricorrente che il decreto deve essere censurato per omesso esame del suo vissuto in Serbia, della guerra e della disgregazione di detto Stato in cui egli non ha più alcun riferimento familiare, nonché per omesso esame della vicenda successiva al suo arrivo in Italia, dove ha trascorso oltre la metà della sua esistenza, ha appreso la lingua italiana e nel quale oggi svolge attività di volontariato presso l'associazione "Beati i costruttori di Pace"; deduce altresì di avere dedotto e rappresentato, con specifici richiami documentali a fonti informative internazionali, in punto di riconoscimento della protezione umanitaria-speciale, il concreto rischio di subire discriminazioni per la sua appartenenza all'etnia Rom (pagine. 16- 17 del ricorso per cassazione e pagine 13-14 ricorso di primo grado); ii) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 4, commi 3 e 5, 5, comma 6, 19 comma 1 e 1.1., d. Igs. 286/98 e art. 32, comma d.lgs. 25/2008, in relazione alla rilevata sussistenza di "comportamenti penalmente rilevanti penali che in base agli artt. 4 5 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540/2024 Numero di raccipita 1, 2 nerale 27539/2024 comma 3 e 5 d. Igs. N. 286/1998 e successive mo (c i ie uata p ubblicagone 23/10/.2024 costituirebbero motivo ostativo per il riconoscimento della protezione speciale, ed al "complessivo giudizio di pericolosità sociale caratterizzato da attualità e permanenza"; deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto ostativa al riconoscimento della protezione complementare la sua pericolosità sociale, senza compiere alcuna valutazione sul punto ma in modo automatico, citando al tal fine un comunicato della Questura di Padova e citando una decisione che sarebbe del 2010 per furto commesso nel 2017; evidenzia che "la citata sentenza del Tribunale di Padova per tentato furto risalente al 2007, fatto tutt'altro che recente, sarebbe l'unica tra le condotte indicate a rientrare nell'ad 380 co 1 e 2 c.p.p. richiamato dall'art. 4 comma 3 del d.lgs. 286/98 ed, in ogni caso, in relazione a detta condanna, non era stata prodotta dall'Amministrazione né la sentenza, né il casellario penale, sicché il reato avrebbe potuto riferirsi ad altro soggetto, oppure essere prescritto in appello se non oggetto di assoluzione" (pag. 22 del ricorso per cassazione); deduce che il giudizio di pericolosità costituiva un quid novi rispetto alla motivazione della Commissione territoriale e anche sul punto il Tribunale non ha indicato i riscontri istruttori, ma ha acriticamente recepito quanto riportato nella nota dalla Questura di Padova allegata alla comparsa della Commissione, esprimendo un giudizio improntato all'automatismo e basato sulla mera indicazione di una sentenza di condanna, peraltro contestata dal difensore nella nota del 26.9.2023. 2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare. 2.1. Premesso che le censure si riferiscono esclusivamente alla statuizione di diniego della protezione "umanitaria- speciale", come si evince non solo dalla rubrica ma anche dal contenuto illustrativo dei motivi, sono inammissibili le doglianze riferite al giudizio di non credibilità della vicenda personale allegata nel ricorso introduttivo 6 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540,2E124 Numero d I raccolta generale 27539,2024 del giudizio di primo grado (fuga dalla Serbia pertimore di ilata pubblicazione 2110,2024 uccisione da parte delle milizie appartenenti al gruppo "Tigri di RK"). A tale riguardo si osserva che il Tribunale ha analizzato in dettaglio i fatti narrati dall'odierno ricorrente in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale e, con idonea motivazione, ha ritenuto il racconto generico e inattendibile sotto svariati profili (da pag. 7 a pag.9 del decreto impugnato). Le critiche svolte in ricorso sul punto sono impropriamente dirette a sollecitare il riesame e la rivalutazione delle suddette risultanze in sede di legittimità. 2.2. Merita, invece, accoglimento la doglianza riferita all'omesso esame del fatto, astrattamente decisivo, che il ricorrente appartiene all'etnia Rom, assoggettata ad un livello elevato di discriminazione nel suo Paese, nonché la doglianza riferita alle violazioni di legge che ne conseguono, limitatamente a ciò che rileva ai fini della protezione complementare, che è l'unica forma di protezione oggetto di ricorso, come si è detto. Nel decreto impugnato non si rinviene uno scrutinio relativo a detta circostanza, benché a pag.13 si legga, nella descrizione della situazione della Serbia, che "i Rom sono la minoranza etnica più vulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della società civile e le pertinenti istituzioni governative, sono soggetti a un elevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dalla società in generale". Il ricorrente deduce, con sufficiente specificità, di avere allegato nel giudizio di merito, e in particolare nelle note del 26-9-2023, la suddetta circostanza, nonché deduce che la stessa era incontroversa ed accertata anche dalla Commissione Territoriale. Osserva il Collegio che effettivamente si tratta di un fatto risultante dagli atti del processo, allegato in rituale atto difensivo, seppur successivo al ricorso introduttivo del primo grado, di cui si dava atto finanche nel decreto impugnato (pag.2) e astrattamente decisivo (cfr. Cass.14650/2021, concernente il caso di un 7 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 25365/2023 tymero siponale 3540/2024 a pinru,t-,-,929iriac?olta 9e9rale 27539/.2024 richiedente proveniente dal Bangladesh e minoranza etnica nomade "bede"). Ciò nondimeno, esso è StigeblEiClone 23/10,2024 tutto obliterato nella valutazione della situazione personale del richiedente, né è stato svolto un approfondimento istruttorio ufficioso al riguardo, che era invece doveroso, in quanto il Tribunale deve decidere "sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione" (art.35 bis, comma 13, d.lgs. n.25/2008). 2.3. Non osta a tale conclusione l'inserimento della Serbia nell'elenco dei cd. "Paesi Sicuri", avvenuto con decreto del 4-10- 2019 e aggiornato con decreto del 17-3 2024. Questa Corte ha già precisato, esprimendo un orientamento che il Collegio condivide, «che l'art.
2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 è stato introdotto nell'ordinamento dall'art.
7-bis, primo comma, lett. a), del d.l. 4- 10-2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1-12- 2018, n. 132, in base alla facoltà data a ogni Stato dell'Unione europea di designare - ai sensi dell'art. 37 della Direttiva 2013/32- UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 - un Paese terzo come Paese d'origine sicuro. In tal guisa l'art.
2-bis ha previsto l'adozione, con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia), dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, basato sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'art. 5, primo comma, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti, aggiornato periodicamente e notificato alla Commissione europea. Nella sostanza uno Stato, non appartenente all'Unione europea, può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della 8 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 25365/2023 Numem sezionale 3540/2024 legge all'interno di un sistema democratico e dglulifferoipazione accolta generale 27539/ .2024 politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costai:2,4one 23/10,2024 non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del d. Igs. n. 251 del 2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Sempre in base alle citate fonti la designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta, tuttavia, con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone;
e, ai fini di tale valutazione, si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamenti mediante: (a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese e il modo in cui sono applicate;
(b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per fa salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata ai sensi della legge 4-8-1955, n. 848), nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ratificato ai sensi della legge 25-10-1977, n. 881) e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10-12-1984, e in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;
(c) il rispetto del principio di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra;
(d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà. La valutazione tesa ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa quindi su informazioni particolarmente qualificate, tali essendo quelle fornite - come detto - dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e da altri Stati membri della UE (oltre che dallEASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti). In prospettiva, e in consonanza coi limiti posti dalla Direttiva, l'art.
2-bis, quinto comma, ammette peraltro il richiedente a invocare gravi motivi per ritenere che quel Paese, definito sicuro dal decreto, non lo è per lui 9 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 25365/2023 Numero siezionale 3540/2024 per la situazione particolare in cui egli stesso si trova E a sua vo lta gumer o di raccolta generale 27539/.2024 l'art. 9, comma 2-bis, prevede che fa decisione con cui il nni o n e 2110,2024 la domanda in tal senso presentata dal richiedente sia motivata, dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese diversamente designato» (Cass. 25311/2020). Con la citata sentenza è stato altresì precisato che nelle cause per le quali ratione temporis rileva la designazione di Paese sicuro, ove l'onere di allegazione sia dal ricorrente rispettato, resta comunque intatto per il giudice il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili a indagare sulla sussistenza degli indicati presupposti della protezione internazionale e, per quanto ora interessa, ciò vale senz'altro e a maggior ragione anche per i presupposti della protezione speciale. Come si è visto, secondo la giurisprudenza di questa Corte l'inserimento di un dato Paese nell'elenco di quelli "sicuri" sta ad indicare che in esso, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del d. Igs. n. 251 del 2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Dunque, in linea di principio, quell'inserimento è strettamente funzionale all'accertamento dei presupposti delle protezioni maggiori, sempre in via astratta e salvo verifica in concreto della sussistenza di allegati gravi motivi, e non anche all'accertamento dei presupposti della protezione "nazionale", il cui ambito si delinea e si circoscrive, necessariamente, in base alla peculiarità del singolo caso, applicandosi nella specie, peraltro, come affermato anche dal Tribunale, la normativa sopravvenuta di cui al d.l.n.130/2020, conv. in 1.173/2020. Il giudice di merito, dunque, avrebbe dovuto scrutinare l'eventuale sussistenza, ai fini, per quanto ora rileva, del riconoscimento della F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540/2024 protezione speciale, di una situazione di vulnerabilità Nar(efrordlig(aDw124grale 27539/2024 bgata p hlAcaione 23/10/.2024 ostativa al rimpatrio, per motivi di discriminazione etnica. 3. Anche il secondo motivo merita accoglimento nei limiti che si vanno a precisare. Il Tribunale ha espresso il giudizio di pericolosità sociale del richiedente, benché non menzionato nel provvedimento della Commissione Territoriale, limitandosi a richiamare alcuni precedenti penali relativi a fatti risalenti (il più grave — furto aggravato in concorso — per una condanna del 2010, che per evidente lapsus calami è stata collegata dal Tribunale a fatti del 2017), senza svolgere alcuna indagine sulla condotta di vita attuale del cittadino straniero (il decreto impugnato è del 14-11- 2023). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 23597/2023 in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari) anche nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l.n.113/2018, conv. in I. n.132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art.4, comma 3, d. lgs.n.286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (tra le altre Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023). In applicazione dei suesposti principi e chiarito che nella specie non trova applicazione l'art.32 comma 1 bis d.lgs. n.25/2008 in quanto F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540,2E124 173/2 o Jbmr e igh raaltmaal e 27539/2024 abrogato dal d.l. 130/2020 convertito in I. "Data puLiLilicazione 23/10/.2024 che la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all'attualità, mentre non risulta dal decreto impugnato che sia stata svolta indagine aggiornata sulla condotta di vita del ricorrente, il quale ha peraltro dedotto, con sufficiente specificità, di avere allegato e dimostrato nel giudizio di merito di prestare attività di volontariato presso l'associazione "Beati i costruttori di Pace" e presso la Comunità SantrEgidio del Veneto (ciò a confutazione dell'asserto del Tribunale di mancanza di ogni suo inserimento sociale in Italia), nonché di soggiornare in Italia da un lungo periodo e di non avere più riferimenti familiari in Serbia. 4. In conclusione, il ricorso va accolto nel senso precisato, va cassato il decreto impugnato e la causa va rimessa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, a cui è demandata anche la regola mentazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, a cui demanda anche la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52. Così deciso in Roma, lì 27 settembre 2024 La Presidente ia l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7
di essere entrato a far parte della formazione paramilitare che sarebbe poi stata conosciuta come "Tigri di RK" all'età di dodici/tredici anni e, una volta raggiunta l'età di sedici/diciassette anni, di essere stato inviato, assieme ad altri sessanta/settanta giovani, dallo stesso RK a rubare, mutilare e uccidere;
di aver ricevuto, dopo circa dieci anni di attività come membro del gruppo, l'ordine di derubare e uccidere alcuni suoi cugini, di essersi rifiutato di obbedire e, assieme ad altri quindici ragazzi, di aver disertato e denunciato le attività delle "Tigri" alle forze di polizia serbe, che si erano impegnate a garantire la protezione anche alla sua famiglia, che, ciò nonostante, dopo quattro o cinque giorni, veniva sterminata dalle milizie di RK;
di essere stato accompagnato al confine dalle stesse forze dell'ordine e di essere fuggito, arrivando in Italia nel 1993; di aver depositato in sede di giudizio di merito documentazione COI in merito anche alle discriminazioni ed emarginazioni subite dai Rom in Serbia, nonché dichiarazione di ospitalità di DO B.A. con il quale svolgeva attività di volontariato, come da dichiarazione di assistenza da parte della Comunità di Sant'Egidio Veneto. Il Tribunale ha ritenuto non credibile (da pag. 7 a pag.9 del decreto impugnato) il racconto del ricorrente, dando atto che il rischio di rimpatrio era legato al timore di essere ucciso dagli affiliati o ex affiliati delle "Tigri di RK"; in particolare il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente prive di dettaglio e non circostanziate, escludendo la sussistenza dell'allegato rischio 2 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 25365/2023 Numero sezionale 3540/2024 effettivo e attuale di danno grave, anche in considerazione Numero di raccoita generale 27539/ .2024 dell'onere probatorio aggravato derivante dall'inclusion p e 'dona --on e 2110/2024 Serbia tra i Paesi considerati sicuri ai sensi del decreto del 4 ottobre 2019 del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Giustizia di "Individuazione dei Paesi di origine sicuri (e ulteriormente aggiornato con decreto del 17 marzo 2023), ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25", in applicazione dell'art. 36 della Direttiva 2013/32/UE. Il Tribunale ha quindi negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007 ed ha altresì escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, alla luce delle fonti COI aggiornate al 2023 (pagine 11-15 del decreto), pur dando atto degli scontri e tensioni tra Serbia e Kosovo, che "rimangono aperte controversie con i paesi vicini su confini e questioni etniche" (pag. 12 del decreto) e che "i Rom sono la minoranza etnica più vulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della società civile e le pertinenti istituzioni governative, sono soggetti a un elevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dalla società in generale;
più della metà delle denunce ricevute dalle autorità nel 2018 in merito alla discriminazione fondata sull'etnia ha riguardato i Rom" (pag. 13 del decreto impugnato). Il Tribunale ha rimarcato che "le dichiarazioni del ricorrente non rivelano alcuna esposizione all'insicurezza o alla violenza generalizzata né tanto meno una persecuzione per ragioni etniche", nonché ha valorizzato l'inserimento della Serbia nella lista dei c.d. Paesi sicuri. Infine, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare, ritenendo a tal fine ostativo ai fini del riconoscimento della protezione speciale il comportamento penalmente rilevante del ricorrente in considerazione della condanna riportata nel 2010 a 1 anno e 4 mesi 3 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a 964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540/2024 Numegi di rcaglta le nirale 27539/2024 di reclusione e 250 euro di multa ai sensi degli art. 62 u c. ata p Dicazione 23/10/.2024 parte 2, c.p. — furto aggravato (concorso); art. 625 comma 1 parte 5 — furto aggravato (concorso) per reati commessi il 08.03.2017, nonché la condanna ad anni uno comminata il 18/05/2015 dalla Corte d'Appello di Venezia per il reato di "Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale" ex art. 495 c.p. e la condanna al pagamento di euro 10.000 di multa, emessa dal giudice di pace di NO e divenuta irrevocabile in data 25/02/2018 ex art. 14 co.5 ter parte 4 D. Lgs. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto nel territorio nazionale nonostante il decreto di espulsione. Il Tribunale ha negato ogni forma di protezione nazionale per la mancata credibilità della vicenda narrata dal ricorrente e perché egli non aveva dato prova di inserimento né dal punto di vista lavorativo né dal punto di vista sociale, nonché in ragione di un complessivo giudizio di sua pericolosità sociale, caratterizzata da attualità e permanenza (pag. 16 del decreto) e ha ritenuto non decisiva la condizione nel Paese di origine, in assenza di allegazione di specifici elementi relativi al caso individuale ai fini della valutazione della vulnerabilità. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione orale. 3. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato nota di conclusioni, chiedendo la cassazione del decreto impugnato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.11 ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, ex art. 360 n. 3, 4 e n. 5, l'omesso esame circa un fatto, decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ossia circa la vicenda personale e nello specifico la sua appartenenza all'etnia rom ed alla discriminazione da parte delle autorità e della società serba nei 4 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540,2024 ro accglta nerale 27535,2024 ! confronti di detta etnia, nonché l'omessa valuta Numedi rd zione el uo Data pubb icazione 2110/2024 percorso di integrazione in Italia, dove vive da oltre 30 anni, in relazione alla valutazione delle condizioni di vulnerabilità ai fini della protezione speciale, e la mancanza di motivazione sulla credibilità/non credibilità del ricorrente in relazione al protezione umanitaria/speciale; denuncia altresì la violazione ed errata applicazione degli artt. 5, comma 6, 19 comma 1, d.lgs. 286/98 e 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, lamentando, in ordine al diniego della protezione umanitaria/speciale, la violazione ed errata applicazione degli artt. 3 d.lgs. 251/2007 e 8, comma 3, d.lgs. 25/2008, per il mancato approfondimento istruttorio in relazione all'appartenenza del ricorrente all'etnia rom ed al pericolo di discriminazione nel Paese d'origine, come dalle stesse fonti COI citate nel decreto impugnato, e per omesso giudizio di comparazione;
deduce il ricorrente che il decreto deve essere censurato per omesso esame del suo vissuto in Serbia, della guerra e della disgregazione di detto Stato in cui egli non ha più alcun riferimento familiare, nonché per omesso esame della vicenda successiva al suo arrivo in Italia, dove ha trascorso oltre la metà della sua esistenza, ha appreso la lingua italiana e nel quale oggi svolge attività di volontariato presso l'associazione "Beati i costruttori di Pace"; deduce altresì di avere dedotto e rappresentato, con specifici richiami documentali a fonti informative internazionali, in punto di riconoscimento della protezione umanitaria-speciale, il concreto rischio di subire discriminazioni per la sua appartenenza all'etnia Rom (pagine. 16- 17 del ricorso per cassazione e pagine 13-14 ricorso di primo grado); ii) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 4, commi 3 e 5, 5, comma 6, 19 comma 1 e 1.1., d. Igs. 286/98 e art. 32, comma d.lgs. 25/2008, in relazione alla rilevata sussistenza di "comportamenti penalmente rilevanti penali che in base agli artt. 4 5 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540/2024 Numero di raccipita 1, 2 nerale 27539/2024 comma 3 e 5 d. Igs. N. 286/1998 e successive mo (c i ie uata p ubblicagone 23/10/.2024 costituirebbero motivo ostativo per il riconoscimento della protezione speciale, ed al "complessivo giudizio di pericolosità sociale caratterizzato da attualità e permanenza"; deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto ostativa al riconoscimento della protezione complementare la sua pericolosità sociale, senza compiere alcuna valutazione sul punto ma in modo automatico, citando al tal fine un comunicato della Questura di Padova e citando una decisione che sarebbe del 2010 per furto commesso nel 2017; evidenzia che "la citata sentenza del Tribunale di Padova per tentato furto risalente al 2007, fatto tutt'altro che recente, sarebbe l'unica tra le condotte indicate a rientrare nell'ad 380 co 1 e 2 c.p.p. richiamato dall'art. 4 comma 3 del d.lgs. 286/98 ed, in ogni caso, in relazione a detta condanna, non era stata prodotta dall'Amministrazione né la sentenza, né il casellario penale, sicché il reato avrebbe potuto riferirsi ad altro soggetto, oppure essere prescritto in appello se non oggetto di assoluzione" (pag. 22 del ricorso per cassazione); deduce che il giudizio di pericolosità costituiva un quid novi rispetto alla motivazione della Commissione territoriale e anche sul punto il Tribunale non ha indicato i riscontri istruttori, ma ha acriticamente recepito quanto riportato nella nota dalla Questura di Padova allegata alla comparsa della Commissione, esprimendo un giudizio improntato all'automatismo e basato sulla mera indicazione di una sentenza di condanna, peraltro contestata dal difensore nella nota del 26.9.2023. 2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare. 2.1. Premesso che le censure si riferiscono esclusivamente alla statuizione di diniego della protezione "umanitaria- speciale", come si evince non solo dalla rubrica ma anche dal contenuto illustrativo dei motivi, sono inammissibili le doglianze riferite al giudizio di non credibilità della vicenda personale allegata nel ricorso introduttivo 6 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540,2E124 Numero d I raccolta generale 27539,2024 del giudizio di primo grado (fuga dalla Serbia pertimore di ilata pubblicazione 2110,2024 uccisione da parte delle milizie appartenenti al gruppo "Tigri di RK"). A tale riguardo si osserva che il Tribunale ha analizzato in dettaglio i fatti narrati dall'odierno ricorrente in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale e, con idonea motivazione, ha ritenuto il racconto generico e inattendibile sotto svariati profili (da pag. 7 a pag.9 del decreto impugnato). Le critiche svolte in ricorso sul punto sono impropriamente dirette a sollecitare il riesame e la rivalutazione delle suddette risultanze in sede di legittimità. 2.2. Merita, invece, accoglimento la doglianza riferita all'omesso esame del fatto, astrattamente decisivo, che il ricorrente appartiene all'etnia Rom, assoggettata ad un livello elevato di discriminazione nel suo Paese, nonché la doglianza riferita alle violazioni di legge che ne conseguono, limitatamente a ciò che rileva ai fini della protezione complementare, che è l'unica forma di protezione oggetto di ricorso, come si è detto. Nel decreto impugnato non si rinviene uno scrutinio relativo a detta circostanza, benché a pag.13 si legga, nella descrizione della situazione della Serbia, che "i Rom sono la minoranza etnica più vulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della società civile e le pertinenti istituzioni governative, sono soggetti a un elevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dalla società in generale". Il ricorrente deduce, con sufficiente specificità, di avere allegato nel giudizio di merito, e in particolare nelle note del 26-9-2023, la suddetta circostanza, nonché deduce che la stessa era incontroversa ed accertata anche dalla Commissione Territoriale. Osserva il Collegio che effettivamente si tratta di un fatto risultante dagli atti del processo, allegato in rituale atto difensivo, seppur successivo al ricorso introduttivo del primo grado, di cui si dava atto finanche nel decreto impugnato (pag.2) e astrattamente decisivo (cfr. Cass.14650/2021, concernente il caso di un 7 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 25365/2023 tymero siponale 3540/2024 a pinru,t-,-,929iriac?olta 9e9rale 27539/.2024 richiedente proveniente dal Bangladesh e minoranza etnica nomade "bede"). Ciò nondimeno, esso è StigeblEiClone 23/10,2024 tutto obliterato nella valutazione della situazione personale del richiedente, né è stato svolto un approfondimento istruttorio ufficioso al riguardo, che era invece doveroso, in quanto il Tribunale deve decidere "sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione" (art.35 bis, comma 13, d.lgs. n.25/2008). 2.3. Non osta a tale conclusione l'inserimento della Serbia nell'elenco dei cd. "Paesi Sicuri", avvenuto con decreto del 4-10- 2019 e aggiornato con decreto del 17-3 2024. Questa Corte ha già precisato, esprimendo un orientamento che il Collegio condivide, «che l'art.
2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 è stato introdotto nell'ordinamento dall'art.
7-bis, primo comma, lett. a), del d.l. 4- 10-2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1-12- 2018, n. 132, in base alla facoltà data a ogni Stato dell'Unione europea di designare - ai sensi dell'art. 37 della Direttiva 2013/32- UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 - un Paese terzo come Paese d'origine sicuro. In tal guisa l'art.
2-bis ha previsto l'adozione, con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia), dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, basato sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'art. 5, primo comma, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti, aggiornato periodicamente e notificato alla Commissione europea. Nella sostanza uno Stato, non appartenente all'Unione europea, può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della 8 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 25365/2023 Numem sezionale 3540/2024 legge all'interno di un sistema democratico e dglulifferoipazione accolta generale 27539/ .2024 politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costai:2,4one 23/10,2024 non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del d. Igs. n. 251 del 2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Sempre in base alle citate fonti la designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta, tuttavia, con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone;
e, ai fini di tale valutazione, si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamenti mediante: (a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese e il modo in cui sono applicate;
(b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per fa salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata ai sensi della legge 4-8-1955, n. 848), nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ratificato ai sensi della legge 25-10-1977, n. 881) e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10-12-1984, e in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;
(c) il rispetto del principio di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra;
(d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà. La valutazione tesa ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa quindi su informazioni particolarmente qualificate, tali essendo quelle fornite - come detto - dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e da altri Stati membri della UE (oltre che dallEASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti). In prospettiva, e in consonanza coi limiti posti dalla Direttiva, l'art.
2-bis, quinto comma, ammette peraltro il richiedente a invocare gravi motivi per ritenere che quel Paese, definito sicuro dal decreto, non lo è per lui 9 di 12 F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 25365/2023 Numero siezionale 3540/2024 per la situazione particolare in cui egli stesso si trova E a sua vo lta gumer o di raccolta generale 27539/.2024 l'art. 9, comma 2-bis, prevede che fa decisione con cui il nni o n e 2110,2024 la domanda in tal senso presentata dal richiedente sia motivata, dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese diversamente designato» (Cass. 25311/2020). Con la citata sentenza è stato altresì precisato che nelle cause per le quali ratione temporis rileva la designazione di Paese sicuro, ove l'onere di allegazione sia dal ricorrente rispettato, resta comunque intatto per il giudice il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili a indagare sulla sussistenza degli indicati presupposti della protezione internazionale e, per quanto ora interessa, ciò vale senz'altro e a maggior ragione anche per i presupposti della protezione speciale. Come si è visto, secondo la giurisprudenza di questa Corte l'inserimento di un dato Paese nell'elenco di quelli "sicuri" sta ad indicare che in esso, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del d. Igs. n. 251 del 2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Dunque, in linea di principio, quell'inserimento è strettamente funzionale all'accertamento dei presupposti delle protezioni maggiori, sempre in via astratta e salvo verifica in concreto della sussistenza di allegati gravi motivi, e non anche all'accertamento dei presupposti della protezione "nazionale", il cui ambito si delinea e si circoscrive, necessariamente, in base alla peculiarità del singolo caso, applicandosi nella specie, peraltro, come affermato anche dal Tribunale, la normativa sopravvenuta di cui al d.l.n.130/2020, conv. in 1.173/2020. Il giudice di merito, dunque, avrebbe dovuto scrutinare l'eventuale sussistenza, ai fini, per quanto ora rileva, del riconoscimento della F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540/2024 protezione speciale, di una situazione di vulnerabilità Nar(efrordlig(aDw124grale 27539/2024 bgata p hlAcaione 23/10/.2024 ostativa al rimpatrio, per motivi di discriminazione etnica. 3. Anche il secondo motivo merita accoglimento nei limiti che si vanno a precisare. Il Tribunale ha espresso il giudizio di pericolosità sociale del richiedente, benché non menzionato nel provvedimento della Commissione Territoriale, limitandosi a richiamare alcuni precedenti penali relativi a fatti risalenti (il più grave — furto aggravato in concorso — per una condanna del 2010, che per evidente lapsus calami è stata collegata dal Tribunale a fatti del 2017), senza svolgere alcuna indagine sulla condotta di vita attuale del cittadino straniero (il decreto impugnato è del 14-11- 2023). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 23597/2023 in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari) anche nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l.n.113/2018, conv. in I. n.132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art.4, comma 3, d. lgs.n.286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (tra le altre Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023). In applicazione dei suesposti principi e chiarito che nella specie non trova applicazione l'art.32 comma 1 bis d.lgs. n.25/2008 in quanto F irmato Da: ANDREADE ROSSI Emeo Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Seria l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7 Oscuramento disposto Numero registro generale 26365f2023 Numero sezionale 3540,2E124 173/2 o Jbmr e igh raaltmaal e 27539/2024 abrogato dal d.l. 130/2020 convertito in I. "Data puLiLilicazione 23/10/.2024 che la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all'attualità, mentre non risulta dal decreto impugnato che sia stata svolta indagine aggiornata sulla condotta di vita del ricorrente, il quale ha peraltro dedotto, con sufficiente specificità, di avere allegato e dimostrato nel giudizio di merito di prestare attività di volontariato presso l'associazione "Beati i costruttori di Pace" e presso la Comunità SantrEgidio del Veneto (ciò a confutazione dell'asserto del Tribunale di mancanza di ogni suo inserimento sociale in Italia), nonché di soggiornare in Italia da un lungo periodo e di non avere più riferimenti familiari in Serbia. 4. In conclusione, il ricorso va accolto nel senso precisato, va cassato il decreto impugnato e la causa va rimessa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, a cui è demandata anche la regola mentazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, a cui demanda anche la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52. Così deciso in Roma, lì 27 settembre 2024 La Presidente ia l#: 1b3a6b261640144b - Firmato Da MARIA ACIERNO Emesso Da TRUSTPRO QUALIFIED CA1 Ser ia l#: 70b5f127a964ede 7