Cass. civ., sez. I, ordinanza 23/10/2024, n. 27539
CASS
Ordinanza 23 ottobre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 27 settembre 2024, con numero di registro generale 25365/2023. Il ricorrente, un cittadino serbo di etnia rom, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e speciale, sostenendo di aver subito persecuzioni e discriminazioni nel suo Paese d'origine. Il Tribunale di Venezia aveva respinto la sua domanda, ritenendo non credibile il racconto del ricorrente e affermando che la Serbia fosse un Paese sicuro, escludendo quindi il rischio di danno grave.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, evidenziando che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato la condizione di vulnerabilità del ricorrente, legata alla sua appartenenza all'etnia rom e al rischio di discriminazione in Serbia. Inoltre, ha criticato il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Tribunale, ritenendo che non fosse stato condotto un esame aggiornato della condotta del ricorrente. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Venezia per un nuovo esame, sottolineando l'importanza di un'analisi approfondita delle circostanze personali del richiedente e della sua situazione attuale in Italia.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nell'elenco di quelli designati di origine sicura, indicando l'assenza, in via generale e costante, di atti di persecuzione definiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 251 del 2007, di tortura o di altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, nonché l'assenza di pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, è funzionale all'accertamento dei presupposti delle due forme di protezione internazionale, ma non anche di quelli della protezione "nazionale".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 23/10/2024, n. 27539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27539
    Data del deposito : 23 ottobre 2024

    Testo completo