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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1174/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1174/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PACIONE GIULIANA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 assistito e difeso dall'avv. PAVONE GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025, e CP_1 Controparte_2 esponevano che in data 10/07/2016 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 10/07/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/07/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e CP_1
provvede come segue: Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 10/07/2025:
- i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e di informare l'altro genitore in ordine ad eventuali cambi di residenza, attualmente la IG.ra CP_1 risiede in 65012-Cepagatti (PE), alla via Portonello n. 2 ed il IG. Controparte_2 in 65010-Santa Teresa di Spoltore (PE), alla via Liri n. 7;
- i figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il 28 giugno
[...] Persona_3
2022, saranno collocati presso la madre ed affidati ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento condiviso, fermo restando il provvedimento per il quale, oggi, i tre minori risultano affidati ai servizi sociali del Comune di Cepagatti (PE);
- il padre, considerando la tenera età dei figli, potrà vedere e tenere con sé questi ultimi ogni volta che lo vorrà compatibilmente agli impegni scolastici e parascolastici dei figli stessi, e comunque un mezzo pomeriggio a settimana il mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 e poi a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera prima di cena, 15 giorni non consecutivi dalla chiusura delle scuole alla riapertura, con obbligo del padre, durante il periodo estivo, quando saranno con lui, di condurli a fare le terapie che seguono nel corso degli anni, tenuto conto che i minori frequentano il campus estivo;
il padre potrà passare le vacanze estive con i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante i quali la madre potrà tenere con sé i minori per due mezzi pomeriggi ed un intero weekend, fermo restando il caso in cui il padre per 8 giorni consecutivi decida di recarsi al mare fuori regione, valendo detta ultima regola anche per il padre nel caso in cui sia la madre a voler portare in villeggiatura i figli fuori regione;
ad anni alterni a cominciare dalla madre, i figli potranno passare il giorno di Pasqua e quello del Lunedì in Albis,
Ferragosto (quanto alle vacanze estive se ne dovrà tenere conto), 01 novembre, 08 dicembre, 24 e 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 01 gennaio, 06 gennaio;
i pagina 3 di 5 minori potranno pernottare con il padre tra il 24 ed il 25 dicembre, nonché tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
sarà obbligo del padre prelevare i minori dalla pertinenza esterna dell'abitazione della madre in via Portonello n. 2, a Cepagatti (PE), con obbligo di riconsegnarli ivi negli orari previsti, salvo imprevisti che potranno essere comunicati con preavviso di 4 ore;
- in particolare, per il minore gli incontri con il padre dovranno avvenire in Per_3 presenza degli assistenti sociali del Comune di Cepagatti (PE); detta modalità fino a quando non avrà acquisito idonea consapevolezza nel rapporto con il IG. Per_3 [...]
CP_2
- i coniugi si obbligano ad essere reperibili sui rispettivi numeri cellulari nell'interesse e per tutte le urgenze dovessero riguardare i figli, nonché per comunicazioni relative al diritto di visita;
- il IG. attualmente disoccupato, provvederà a versare alla madre Controparte_2 per il mantenimento dei 3 figli la somma complessiva di euro 300,00;
- allorquando il IG. troverà un lavoro stabile, provvederà a versare Controparte_2 alla IG.ra , a titolo di mantenimento per i figli, la somma complessiva di CP_1
€ 450,00;
- le spese straordinarie, da sostenere nell'interesse dei figli, previa comunicazione ed accordo tra gli ex coniugi, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, di vestiario, ecc., saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
tutte le spese saranno rimborsate mese per mese al genitore che le avesse anticipate previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
le spese di mero carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
- l'assegno unico per i figli così come l'indennità di frequenza verranno percepiti interamente dalla IG.ra CP_1
pagina 4 di 5 - la IG.ra inoltre, gestirà liberamente sia l'assegno unico per i figli che CP_1 le indennità di frequenza riconosciute ai figli in ragione delle necessità quotidiane degli stessi;
- i ricorrenti si dichiarano idonei al lavoro ed a reperire lavoro, pertanto, rinunciano, reciprocamente, al mantenimento;
- considerate le problematiche di salute dei figli e la loro tenera età, entrambi i genitori non forniscono all'altro l'autorizzazione al rilascio del passaporto;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/07/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1174/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PACIONE GIULIANA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 assistito e difeso dall'avv. PAVONE GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025, e CP_1 Controparte_2 esponevano che in data 10/07/2016 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 10/07/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/07/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e CP_1
provvede come segue: Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 10/07/2025:
- i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e di informare l'altro genitore in ordine ad eventuali cambi di residenza, attualmente la IG.ra CP_1 risiede in 65012-Cepagatti (PE), alla via Portonello n. 2 ed il IG. Controparte_2 in 65010-Santa Teresa di Spoltore (PE), alla via Liri n. 7;
- i figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...] e , nato a [...] il 28 giugno
[...] Persona_3
2022, saranno collocati presso la madre ed affidati ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento condiviso, fermo restando il provvedimento per il quale, oggi, i tre minori risultano affidati ai servizi sociali del Comune di Cepagatti (PE);
- il padre, considerando la tenera età dei figli, potrà vedere e tenere con sé questi ultimi ogni volta che lo vorrà compatibilmente agli impegni scolastici e parascolastici dei figli stessi, e comunque un mezzo pomeriggio a settimana il mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 e poi a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera prima di cena, 15 giorni non consecutivi dalla chiusura delle scuole alla riapertura, con obbligo del padre, durante il periodo estivo, quando saranno con lui, di condurli a fare le terapie che seguono nel corso degli anni, tenuto conto che i minori frequentano il campus estivo;
il padre potrà passare le vacanze estive con i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante i quali la madre potrà tenere con sé i minori per due mezzi pomeriggi ed un intero weekend, fermo restando il caso in cui il padre per 8 giorni consecutivi decida di recarsi al mare fuori regione, valendo detta ultima regola anche per il padre nel caso in cui sia la madre a voler portare in villeggiatura i figli fuori regione;
ad anni alterni a cominciare dalla madre, i figli potranno passare il giorno di Pasqua e quello del Lunedì in Albis,
Ferragosto (quanto alle vacanze estive se ne dovrà tenere conto), 01 novembre, 08 dicembre, 24 e 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 01 gennaio, 06 gennaio;
i pagina 3 di 5 minori potranno pernottare con il padre tra il 24 ed il 25 dicembre, nonché tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
sarà obbligo del padre prelevare i minori dalla pertinenza esterna dell'abitazione della madre in via Portonello n. 2, a Cepagatti (PE), con obbligo di riconsegnarli ivi negli orari previsti, salvo imprevisti che potranno essere comunicati con preavviso di 4 ore;
- in particolare, per il minore gli incontri con il padre dovranno avvenire in Per_3 presenza degli assistenti sociali del Comune di Cepagatti (PE); detta modalità fino a quando non avrà acquisito idonea consapevolezza nel rapporto con il IG. Per_3 [...]
CP_2
- i coniugi si obbligano ad essere reperibili sui rispettivi numeri cellulari nell'interesse e per tutte le urgenze dovessero riguardare i figli, nonché per comunicazioni relative al diritto di visita;
- il IG. attualmente disoccupato, provvederà a versare alla madre Controparte_2 per il mantenimento dei 3 figli la somma complessiva di euro 300,00;
- allorquando il IG. troverà un lavoro stabile, provvederà a versare Controparte_2 alla IG.ra , a titolo di mantenimento per i figli, la somma complessiva di CP_1
€ 450,00;
- le spese straordinarie, da sostenere nell'interesse dei figli, previa comunicazione ed accordo tra gli ex coniugi, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, di vestiario, ecc., saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
tutte le spese saranno rimborsate mese per mese al genitore che le avesse anticipate previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
le spese di mero carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
- l'assegno unico per i figli così come l'indennità di frequenza verranno percepiti interamente dalla IG.ra CP_1
pagina 4 di 5 - la IG.ra inoltre, gestirà liberamente sia l'assegno unico per i figli che CP_1 le indennità di frequenza riconosciute ai figli in ragione delle necessità quotidiane degli stessi;
- i ricorrenti si dichiarano idonei al lavoro ed a reperire lavoro, pertanto, rinunciano, reciprocamente, al mantenimento;
- considerate le problematiche di salute dei figli e la loro tenera età, entrambi i genitori non forniscono all'altro l'autorizzazione al rilascio del passaporto;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/07/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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