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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7361 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Barbara Di Tonto, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 14.07.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta e hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281-sexies u.c. c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7158 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per le- sione di legittima
TRA
(c.f.: ), nella qualità di esercente la re- Parte_1 C.F._1 sponsabilità genitoriale su (c.f. Persona_1
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. MA- C.F._2
RIOTTINO FABIO (c.f.: ) e dell'Avv. SALVUCCI LAURA C.F._3
(c.f. , sito in Napoli al Viale Gramsci n. 16, dai quali è C.F._4 rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE 1 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio E
(c.f.: ) , CP_1 C.F._5 Parte_2
(c.f. ), elett.te dom.te in Napoli alla Via No-
[...] C.F._6 lana 28 presso lo studio dell'Avv. CERBONE CARMINE (c.f.:
, dal quale sono rapp.te e difese in virtù di procura C.F._7 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da me- morie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Parte attrice, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , ancora minorenne all'epoca dell'introduzione del Persona_1 giudizio, agiva per la reintegrazione della quota di legittima – asserita- mente lesa da disposizioni testamentarie e di liberalità eccedenti la di- sponibile poste in essere dal de cuius – spettante al figlio nella succes- sione del nonno per rappresentazione del Persona_2 premorto padre . Persona_3
Ebbene, costituitesi in giudizio, le convenute e CP_1 [...]
eccepivano, tra le altre, preliminarmente, il difetto di Controparte_2 legittimazione attiva in capo all'attore o, comunque, la carenza di una condizione di ammissibilità della domanda giudiziale, per non avere il minore accettato l'eredità nelle forme prescritte dalla Persona_1 legge in data anteriore all'incardinamento del giudizio. Nella specie, le convenute lamentavano che, per potere validamente esercitare l'azione di riduzione, avrebbe dovuto preventivamente accetta- Persona_1 re l'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 471 c.c.
Ritenuta la suddetta eccezione configurare un'eccezione preliminare idonea a definire il giudizio ex art. 187 c.p.c., questo Giudice invitava le parti a concludere sul punto e a discutere ex art. 281-sexies c.p.c. per l'udienza del 14.07.2025, in trattazione scritta.
***
La domanda attorea vada dichiarata inammissibile per le ragioni di se- guito illustrate. L'esame dell'eccezione preliminare formulata dalle convenute deve muovere dal rilievo che l'attore, in citazione, individua tra i beni relitti anche il saldo attivo del c/c nr. 983 cointestato al de cuius e al di lui co- niuge , acceso presso la Banca Popolare di Controparte_2
Novara. Ebbene, tale saldo ex actis non risulta ricompreso tra i beni di cui il compianto avrebbe disposto con testa- Persona_2 mento olografo pubblicato il 06.07.2022 con atto per AR R_
, rep. N. 2749, racc. n. 1829, avente ad oggetto il lascito a favo-
[...] re della moglie e della figlia Controparte_2 CP_1 esclusivamente delle quote spettanti al de cuius sull'immobile di Castel- volturno e su quello di Napoli Poggioreale. Rispetto, dunque, al citato saldo di conto corrente, non ricompreso tra i beni di cui il de cuius avrebbe disposto per testamento, occorre ritenere apertasi una succes- sione ab intestato, alla quale prende evidentemente parte anche
[...]
per rappresentazione del premorto padre Per_1 Persona_3 erede legittimo di Persona_2
Ciò posto, non può pertanto essere considerato erede Persona_1 pretermesso per ciò solo che alcun lascito in suo favore risulta contenu- to nel testamento olografo pubblicato in seguito alla morte del nonno. Del resto, nel corso del giudizio, l'attore ha insistito perché il giudice ac- certasse non già la mera qualità di erede del figlio (come avreb- Per_1 be dovuto fare se avesse realmente presupposto una pretermissione), bensì perché accertasse e dichiarasse la lesione di legittima da lui asseri- tamente patita a causa di disposizioni testamentarie e di liberalità ecce- denti la disponibile, per l'effetto disponendone la riduzione.
Irrilevante, poi, è quanto osserva l'attore nelle note scritte depositate in data 17.11.2023, vale a dire che le convenute, nel verbale di pubblica- zione del testamento che avrebbe escluso dall'eredità Persona_1 del nonno, riconoscevano i beni immobili ivi indicati quali i soli beni di cui il de cuius era titolare, di talché quelle disposizioni testamentarie «devo- no intendersi disposizioni a titolo universale ai sensi e per gli effetti dell'art. 588 c.p.c.». Ed invero, si ritiene che l'esaustività o meno di un te- stamento rispetto all'asse ereditario non può dipendere da quanto di- chiarato dagli eredi in sede di pubblicazione della tavola, ben potendo l'appartenenza di ulteriori beni al de cuius diventare nota in un momen- to successivo. Né il carattere “universale” di istituzioni ex re certa conte- nute in un testamento va interpretato nel senso che, con esse, l'intero asse ereditario sarebbe stato esaurito, dovendosi, di contro, assegnare a istituzioni ereditarie siffatte il più limitato senso di attribuire, con esse, al soggetto designato la qualità non di mero legatario bensì di erede, in quanto tale subentrante anche nelle passività del de cuius in misura proporzionale al valore dei beni attribuitigli.
In tema, nell'istanza del 10.03.2025, l'attore deduce che: «l'eventuale aprirsi di una successione ab intestato parallela a quella testamentaria non esclude certo la legittimità di un'azione di riduzione esperita dal le- 3 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio gittimario che sia stato del tutto escluso dai lasciti testamentari e dalle donazioni fatte in vita»: non fosse che – va evidenziato – proprio l'apertura di una successione legittima esclude la circostanza di una to- tale pretermissione dell'erede (salva la prova della donazione in vita di tutti i beni del de cuius, ma non è questo il caso), potendosi al più discor- rere, in tal caso, di lesione della sua quota di riserva.
Tanto premesso, giova rammentare che il solo legittimario totalmente pretermesso è dispensato, in quanto privo anche solo della qualità di chiamato all'eredità per assenza a monte di delazione ereditaria in suo favore, dall'accettazione dell'eredità quale pre-condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 30079/2019; Cass. n. 2097/2018; Cass. n. 28632 del 2011).
Appurato che il minore non possa essere considerato Persona_1 legittimario totalmente pretermesso, bensì legittimario meramente leso nella sua quota di riserva, egli risulta tenuto, preliminarmente all'esperimento dell'azione di riduzione, ad accettare l'eredità a lui devo- luta.
È noto, poi, che la ratio della configurazione legale dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario quale condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione ex art. 564, co. 1 c.c. (cfr. Cass. 20971/2018; Cass. 15546/2017; Cass. 18068/2012; Cass. 10262/2003) vada individuata nell'evidente necessità di porre i convenuti di un'azione di riduzione, quando soggetti terzi (i.e. estranei alla famiglia), nella condizione di ave- re contezza dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario, sì da potersi adeguatamente difendere in giudizio.
Nel caso in esame, invece, l'azione di riduzione è stata promossa nei confronti di co-eredi, rispetto ai quali la suindicata ratio dell'istituto vie- ne evidentemente meno, potendosi presumere che il co-erede sia in grado più agevolmente del terzo di accertare l'entità dell'asse ereditario con mezzi diversi da quello dell'accettazione beneficiata (cfr. Cass. n. 2200/1971).
Come sopra evidenziato, l'attore di un'azione di riduzione non preter- messo ma solo leso nella sua quota di legittima deve, preventivamente all'esperimento dell'azione de qua, acquistare la qualità di erede me- diante accettazione. Ebbene, tale accettazione, quando l'azione di ridu- zione risulti promossa contro co-eredi, per i motivi sopra illustrati, ben può avvenire in forma pura e semplice (i.e. non beneficiata), eventual- mente anche in forma tacita ex art. 476 c.c. attraverso la proposizione stessa della domanda giudiziale. Sennonché, l'ordinamento impone ex art. 471 c.c. che il minore accetti l'eredità unicamente con beneficio d'inventario, stante la volontà legislativa di tutelare un soggetto parti- colarmente “debole” dagli effetti patrimoniali pregiudizievoli che gli po- trebbero derivare da un'accettazione – espressa o tacita – pura e sem- plice: esigenza – questa – che non viene certamente meno, giustificando
4 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio in ipotesi un'accettazione tacita pura e semplice, per ciò solo che i con- venuti dell'azione di riduzione siano co-eredi.
D'altronde, nel dispensare chi agisce in riduzione dalla preliminare ac- cettazione beneficiata il legislatore intende agevolare l'erede che la- menta una lesione dei propri diritti di legittimario, per lo meno quando l'inventario dei beni del de cuius non sia reso necessario dall'estraneità alla famiglia dei convenuti;
ebbene, la previsione di un siffatto esonero anche del minore, anziché favorirlo, finirebbe per potenzialmente pre- giudicarlo, in spregio dunque alla ratio di tutela sia dell'art. 564, co. 1 c.c. che dell'art. 471 c.c. Né sarebbe giuridicamente concepibile un'accettazione con beneficio d'inventario “postuma”, successiva cioè a un'accettazione pura e semplice tacitamente effettuata con la proposi- zione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 18068/2012 e n. 2200/1971).
Attesa, dunque, la mancanza in atti di un'accettazione beneficiata da parte del minore nonché l'inefficacia ex art. 471 c.c. dell'accettazione pura e semplice da parte sua, tacitamente effettuata mediante la pro- posizione della domanda giudiziale, risulta difettare da parte del
[...]
un qualsivoglia atto di accettazione dell'eredità, laddove, si è Per_1 detto, l'esperimento dell'azione di riduzione esige la preventiva accetta- zione ad opera del chiamato, salvo una totale pretermissione, qui come sopra evidenziato non riscontrabile.
Orbene, per costante giurisprudenza la previa accettazione dell'eredità da parte del chiamato – che, come detto, nel caso di specie non può che avvenire nella forma beneficiata – costituisce condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione (cfr., ex multis, Cass. n. 20971/2018; n. 15546/2017 e n. 18068/2012), la quale, pertanto, deve precedere la do- manda giudiziale, senza che possa sopravvenire in un secondo momen- to. Nel senso che la preventiva accettazione costituisca una pre- condizione per l'esperimento dell'azione di riduzione, si tenga presente che, secondo un condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite della S.C., «con la sola apertura della successione […] non si è ancora realizzata la lesione di legittima e quindi mancano le condizioni di diritto perché possa iniziare a decorrere il termine per l'esperimento del rimedio predi- sposto dal legislatore per porre riparo a tale lesione» (Cass., SS.UU. n. 20644/2004). Di qui l'impossibilità di agire a tutela della quota di legitti- ma senza l'avveramento di quella pre-condizione rappresentata dalla preventiva accettazione dell'eredità, con la quale soltanto si acquista la qualità di erede, la lesione della legittima si materializza e inizia a decor- rere il termine per l'esperimento appunto del rimedio predisposto dal le- gislatore al fine di porre riparo a quella lesione (v. art. 2935 c.c., ai sensi del quale «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»).
Ciò vale in generale e vieppiù nel caso di azione di riduzione promossa da un minore. Ed infatti, ritiene questo Giudice che l'art. 471 c.c., nel pre-
5 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio scrivere da parte del minore un'accettazione sempre e solo beneficiata, intende tutelarlo non solo “diacronicamente” – vale a dire dagli effetti patrimoniali pregiudizievoli che potrebbero derivargli da una successio- ne per tutto il tempo della minore età –, ma anche rispetto al momento dell'accettazione, assicurando la prospettiva dell'inventario una mag- giore ponderazione, quanto mai necessaria quando ad essere chiamato all'eredità sia un soggetto privo della capacità di agire. Ebbene, se fosse ipotizzabile un'accettazione con beneficio di inventario “postuma” – del resto giuridicamente non concepibile, come chiarito sopra –, il minore ri- schierebbe di trovarsi costretto a subire gli effetti di un'eredità accetta- ta in forma pura e semplice (anche solo tacitamente per effetto dell'esperimento dell'azione di riduzione) senza un'adeguata pondera- zione rispetto alle eventuali insidie di una tale scelta.
La domanda giudiziale proposta da n.q. di esercente la re- Parte_1 sponsabilità genitoriale su , all'epoca dell'instaurazione Persona_1 del giudizio minorenne, deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi di equità (cfr. Corte Cost. n. 77/2018) per procedere alla compensazione integrale delle spe- se processuali, in quanto: la particolarità della fattispecie concreta è ca- ratterizzata da una condotta processuale non ostruzionistica da parte di tutti i soggetti;
nonostante la declaratoria di inammissibilità della do- manda, non può sottacersi che le convenute riconoscano, nel merito, l'avvenuta lesione della quota di riserva spettante al;
Persona_1 un'accettazione beneficiata – ancorché indispensabile – sarebbe stata comunque poco agevole per il minore, vieppiù alla luce della sua qualità di erede subentrante solo per rappresentazione al padre nella succes- sione del nonno. Tali circostanze integrano le “gravi ed eccezionali ra- gioni” richieste dalla norma (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 5402/2024) per indurre il Tribunale, in ragione della “particolarità della fattispecie”, alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda formulata dall'attrice;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli il 14.07.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Barbara Di Tonto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Barbara Di Tonto, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 14.07.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta e hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281-sexies u.c. c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7158 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per le- sione di legittima
TRA
(c.f.: ), nella qualità di esercente la re- Parte_1 C.F._1 sponsabilità genitoriale su (c.f. Persona_1
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. MA- C.F._2
RIOTTINO FABIO (c.f.: ) e dell'Avv. SALVUCCI LAURA C.F._3
(c.f. , sito in Napoli al Viale Gramsci n. 16, dai quali è C.F._4 rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE 1 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio E
(c.f.: ) , CP_1 C.F._5 Parte_2
(c.f. ), elett.te dom.te in Napoli alla Via No-
[...] C.F._6 lana 28 presso lo studio dell'Avv. CERBONE CARMINE (c.f.:
, dal quale sono rapp.te e difese in virtù di procura C.F._7 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da me- morie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Parte attrice, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , ancora minorenne all'epoca dell'introduzione del Persona_1 giudizio, agiva per la reintegrazione della quota di legittima – asserita- mente lesa da disposizioni testamentarie e di liberalità eccedenti la di- sponibile poste in essere dal de cuius – spettante al figlio nella succes- sione del nonno per rappresentazione del Persona_2 premorto padre . Persona_3
Ebbene, costituitesi in giudizio, le convenute e CP_1 [...]
eccepivano, tra le altre, preliminarmente, il difetto di Controparte_2 legittimazione attiva in capo all'attore o, comunque, la carenza di una condizione di ammissibilità della domanda giudiziale, per non avere il minore accettato l'eredità nelle forme prescritte dalla Persona_1 legge in data anteriore all'incardinamento del giudizio. Nella specie, le convenute lamentavano che, per potere validamente esercitare l'azione di riduzione, avrebbe dovuto preventivamente accetta- Persona_1 re l'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 471 c.c.
Ritenuta la suddetta eccezione configurare un'eccezione preliminare idonea a definire il giudizio ex art. 187 c.p.c., questo Giudice invitava le parti a concludere sul punto e a discutere ex art. 281-sexies c.p.c. per l'udienza del 14.07.2025, in trattazione scritta.
***
La domanda attorea vada dichiarata inammissibile per le ragioni di se- guito illustrate. L'esame dell'eccezione preliminare formulata dalle convenute deve muovere dal rilievo che l'attore, in citazione, individua tra i beni relitti anche il saldo attivo del c/c nr. 983 cointestato al de cuius e al di lui co- niuge , acceso presso la Banca Popolare di Controparte_2
Novara. Ebbene, tale saldo ex actis non risulta ricompreso tra i beni di cui il compianto avrebbe disposto con testa- Persona_2 mento olografo pubblicato il 06.07.2022 con atto per AR R_
, rep. N. 2749, racc. n. 1829, avente ad oggetto il lascito a favo-
[...] re della moglie e della figlia Controparte_2 CP_1 esclusivamente delle quote spettanti al de cuius sull'immobile di Castel- volturno e su quello di Napoli Poggioreale. Rispetto, dunque, al citato saldo di conto corrente, non ricompreso tra i beni di cui il de cuius avrebbe disposto per testamento, occorre ritenere apertasi una succes- sione ab intestato, alla quale prende evidentemente parte anche
[...]
per rappresentazione del premorto padre Per_1 Persona_3 erede legittimo di Persona_2
Ciò posto, non può pertanto essere considerato erede Persona_1 pretermesso per ciò solo che alcun lascito in suo favore risulta contenu- to nel testamento olografo pubblicato in seguito alla morte del nonno. Del resto, nel corso del giudizio, l'attore ha insistito perché il giudice ac- certasse non già la mera qualità di erede del figlio (come avreb- Per_1 be dovuto fare se avesse realmente presupposto una pretermissione), bensì perché accertasse e dichiarasse la lesione di legittima da lui asseri- tamente patita a causa di disposizioni testamentarie e di liberalità ecce- denti la disponibile, per l'effetto disponendone la riduzione.
Irrilevante, poi, è quanto osserva l'attore nelle note scritte depositate in data 17.11.2023, vale a dire che le convenute, nel verbale di pubblica- zione del testamento che avrebbe escluso dall'eredità Persona_1 del nonno, riconoscevano i beni immobili ivi indicati quali i soli beni di cui il de cuius era titolare, di talché quelle disposizioni testamentarie «devo- no intendersi disposizioni a titolo universale ai sensi e per gli effetti dell'art. 588 c.p.c.». Ed invero, si ritiene che l'esaustività o meno di un te- stamento rispetto all'asse ereditario non può dipendere da quanto di- chiarato dagli eredi in sede di pubblicazione della tavola, ben potendo l'appartenenza di ulteriori beni al de cuius diventare nota in un momen- to successivo. Né il carattere “universale” di istituzioni ex re certa conte- nute in un testamento va interpretato nel senso che, con esse, l'intero asse ereditario sarebbe stato esaurito, dovendosi, di contro, assegnare a istituzioni ereditarie siffatte il più limitato senso di attribuire, con esse, al soggetto designato la qualità non di mero legatario bensì di erede, in quanto tale subentrante anche nelle passività del de cuius in misura proporzionale al valore dei beni attribuitigli.
In tema, nell'istanza del 10.03.2025, l'attore deduce che: «l'eventuale aprirsi di una successione ab intestato parallela a quella testamentaria non esclude certo la legittimità di un'azione di riduzione esperita dal le- 3 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio gittimario che sia stato del tutto escluso dai lasciti testamentari e dalle donazioni fatte in vita»: non fosse che – va evidenziato – proprio l'apertura di una successione legittima esclude la circostanza di una to- tale pretermissione dell'erede (salva la prova della donazione in vita di tutti i beni del de cuius, ma non è questo il caso), potendosi al più discor- rere, in tal caso, di lesione della sua quota di riserva.
Tanto premesso, giova rammentare che il solo legittimario totalmente pretermesso è dispensato, in quanto privo anche solo della qualità di chiamato all'eredità per assenza a monte di delazione ereditaria in suo favore, dall'accettazione dell'eredità quale pre-condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 30079/2019; Cass. n. 2097/2018; Cass. n. 28632 del 2011).
Appurato che il minore non possa essere considerato Persona_1 legittimario totalmente pretermesso, bensì legittimario meramente leso nella sua quota di riserva, egli risulta tenuto, preliminarmente all'esperimento dell'azione di riduzione, ad accettare l'eredità a lui devo- luta.
È noto, poi, che la ratio della configurazione legale dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario quale condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione ex art. 564, co. 1 c.c. (cfr. Cass. 20971/2018; Cass. 15546/2017; Cass. 18068/2012; Cass. 10262/2003) vada individuata nell'evidente necessità di porre i convenuti di un'azione di riduzione, quando soggetti terzi (i.e. estranei alla famiglia), nella condizione di ave- re contezza dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario, sì da potersi adeguatamente difendere in giudizio.
Nel caso in esame, invece, l'azione di riduzione è stata promossa nei confronti di co-eredi, rispetto ai quali la suindicata ratio dell'istituto vie- ne evidentemente meno, potendosi presumere che il co-erede sia in grado più agevolmente del terzo di accertare l'entità dell'asse ereditario con mezzi diversi da quello dell'accettazione beneficiata (cfr. Cass. n. 2200/1971).
Come sopra evidenziato, l'attore di un'azione di riduzione non preter- messo ma solo leso nella sua quota di legittima deve, preventivamente all'esperimento dell'azione de qua, acquistare la qualità di erede me- diante accettazione. Ebbene, tale accettazione, quando l'azione di ridu- zione risulti promossa contro co-eredi, per i motivi sopra illustrati, ben può avvenire in forma pura e semplice (i.e. non beneficiata), eventual- mente anche in forma tacita ex art. 476 c.c. attraverso la proposizione stessa della domanda giudiziale. Sennonché, l'ordinamento impone ex art. 471 c.c. che il minore accetti l'eredità unicamente con beneficio d'inventario, stante la volontà legislativa di tutelare un soggetto parti- colarmente “debole” dagli effetti patrimoniali pregiudizievoli che gli po- trebbero derivare da un'accettazione – espressa o tacita – pura e sem- plice: esigenza – questa – che non viene certamente meno, giustificando
4 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio in ipotesi un'accettazione tacita pura e semplice, per ciò solo che i con- venuti dell'azione di riduzione siano co-eredi.
D'altronde, nel dispensare chi agisce in riduzione dalla preliminare ac- cettazione beneficiata il legislatore intende agevolare l'erede che la- menta una lesione dei propri diritti di legittimario, per lo meno quando l'inventario dei beni del de cuius non sia reso necessario dall'estraneità alla famiglia dei convenuti;
ebbene, la previsione di un siffatto esonero anche del minore, anziché favorirlo, finirebbe per potenzialmente pre- giudicarlo, in spregio dunque alla ratio di tutela sia dell'art. 564, co. 1 c.c. che dell'art. 471 c.c. Né sarebbe giuridicamente concepibile un'accettazione con beneficio d'inventario “postuma”, successiva cioè a un'accettazione pura e semplice tacitamente effettuata con la proposi- zione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 18068/2012 e n. 2200/1971).
Attesa, dunque, la mancanza in atti di un'accettazione beneficiata da parte del minore nonché l'inefficacia ex art. 471 c.c. dell'accettazione pura e semplice da parte sua, tacitamente effettuata mediante la pro- posizione della domanda giudiziale, risulta difettare da parte del
[...]
un qualsivoglia atto di accettazione dell'eredità, laddove, si è Per_1 detto, l'esperimento dell'azione di riduzione esige la preventiva accetta- zione ad opera del chiamato, salvo una totale pretermissione, qui come sopra evidenziato non riscontrabile.
Orbene, per costante giurisprudenza la previa accettazione dell'eredità da parte del chiamato – che, come detto, nel caso di specie non può che avvenire nella forma beneficiata – costituisce condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione (cfr., ex multis, Cass. n. 20971/2018; n. 15546/2017 e n. 18068/2012), la quale, pertanto, deve precedere la do- manda giudiziale, senza che possa sopravvenire in un secondo momen- to. Nel senso che la preventiva accettazione costituisca una pre- condizione per l'esperimento dell'azione di riduzione, si tenga presente che, secondo un condivisibile insegnamento delle Sezioni Unite della S.C., «con la sola apertura della successione […] non si è ancora realizzata la lesione di legittima e quindi mancano le condizioni di diritto perché possa iniziare a decorrere il termine per l'esperimento del rimedio predi- sposto dal legislatore per porre riparo a tale lesione» (Cass., SS.UU. n. 20644/2004). Di qui l'impossibilità di agire a tutela della quota di legitti- ma senza l'avveramento di quella pre-condizione rappresentata dalla preventiva accettazione dell'eredità, con la quale soltanto si acquista la qualità di erede, la lesione della legittima si materializza e inizia a decor- rere il termine per l'esperimento appunto del rimedio predisposto dal le- gislatore al fine di porre riparo a quella lesione (v. art. 2935 c.c., ai sensi del quale «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»).
Ciò vale in generale e vieppiù nel caso di azione di riduzione promossa da un minore. Ed infatti, ritiene questo Giudice che l'art. 471 c.c., nel pre-
5 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio scrivere da parte del minore un'accettazione sempre e solo beneficiata, intende tutelarlo non solo “diacronicamente” – vale a dire dagli effetti patrimoniali pregiudizievoli che potrebbero derivargli da una successio- ne per tutto il tempo della minore età –, ma anche rispetto al momento dell'accettazione, assicurando la prospettiva dell'inventario una mag- giore ponderazione, quanto mai necessaria quando ad essere chiamato all'eredità sia un soggetto privo della capacità di agire. Ebbene, se fosse ipotizzabile un'accettazione con beneficio di inventario “postuma” – del resto giuridicamente non concepibile, come chiarito sopra –, il minore ri- schierebbe di trovarsi costretto a subire gli effetti di un'eredità accetta- ta in forma pura e semplice (anche solo tacitamente per effetto dell'esperimento dell'azione di riduzione) senza un'adeguata pondera- zione rispetto alle eventuali insidie di una tale scelta.
La domanda giudiziale proposta da n.q. di esercente la re- Parte_1 sponsabilità genitoriale su , all'epoca dell'instaurazione Persona_1 del giudizio minorenne, deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi di equità (cfr. Corte Cost. n. 77/2018) per procedere alla compensazione integrale delle spe- se processuali, in quanto: la particolarità della fattispecie concreta è ca- ratterizzata da una condotta processuale non ostruzionistica da parte di tutti i soggetti;
nonostante la declaratoria di inammissibilità della do- manda, non può sottacersi che le convenute riconoscano, nel merito, l'avvenuta lesione della quota di riserva spettante al;
Persona_1 un'accettazione beneficiata – ancorché indispensabile – sarebbe stata comunque poco agevole per il minore, vieppiù alla luce della sua qualità di erede subentrante solo per rappresentazione al padre nella succes- sione del nonno. Tali circostanze integrano le “gravi ed eccezionali ra- gioni” richieste dalla norma (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 5402/2024) per indurre il Tribunale, in ragione della “particolarità della fattispecie”, alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda formulata dall'attrice;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli il 14.07.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Barbara Di Tonto
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2 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pasquale Pi- rone, Magistrato ordinario in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio
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