TRIB
Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
Decreto di OMOLOGA
ex art. 445 bis, 5^ comma cpc
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, esaminati gli atti del proc. N.R.G. 2822 /2023 promosso da , rappresentata e difesa dagli avv.ti NICOTERA Parte_1
VIRGINIA e CROCITTI RAFFAELLA, giusta procura in atti, nei confronti dell Controparte_1
Preso atto che nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto emesso ai sensi dell'art. 445 bis, quarto comma, c.p.c. non sono pervenute contestazioni scritte alle conclusioni del consulente tecnico,
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: ASSEGNO ORDINARIO L. 222/84
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: SUSSISTE
Con decorrenza dalla visita peritale 16-01-2025.
SPESE
Attesa la decorrenza successiva, compensa per la metà le spese di lite e condanna l alla rifusione nei confronti di parte ricorrente della restante parte che liquida CP_1 in € 600,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU, già liquidate con CP_1
separato decreto.
Palmi, lì 16/04/2025
Il GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Controversie di Lavoro e Previdenza
Decreto di OMOLOGA
ex art. 445 bis, 5^ comma cpc
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, esaminati gli atti del proc. N.R.G. 2822 /2023 promosso da , rappresentata e difesa dagli avv.ti NICOTERA Parte_1
VIRGINIA e CROCITTI RAFFAELLA, giusta procura in atti, nei confronti dell Controparte_1
Preso atto che nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto emesso ai sensi dell'art. 445 bis, quarto comma, c.p.c. non sono pervenute contestazioni scritte alle conclusioni del consulente tecnico,
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: ASSEGNO ORDINARIO L. 222/84
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: SUSSISTE
Con decorrenza dalla visita peritale 16-01-2025.
SPESE
Attesa la decorrenza successiva, compensa per la metà le spese di lite e condanna l alla rifusione nei confronti di parte ricorrente della restante parte che liquida CP_1 in € 600,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU, già liquidate con CP_1
separato decreto.
Palmi, lì 16/04/2025
Il GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci