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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2023 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
CASTAGNOLI ILARIA;
ATTRICE
contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI CP_1 P.IVA_1
MATTIA e dall'Avv. GIRARDI ANDREA;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, accertare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.p.c. in Controparte_2 ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa e conseguentemente condannare l'ente convenuto in persona del Sindaco in carica al pagamento della somma di € 13.305,36 oltre alle spese mediche sostenute e quantificate in €. 616,60 oltre alle spese legali per l'attività resasi necessaria in via extragiudiziale, precedentemente maturate e quantificate in €.
1.659,12 compresi accessori di legge, rivalutazione monetaria e interessi, o quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia ad istruttoria espletata, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla Sig.ra a seguito del sinistro stradale Parte_1 avvenuto il 21 febbraio 2022.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così giudicare:
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da versarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della domanda
1. Parte attrice ha agito in giudizio allegando che, in data 21.02.2022, intorno alle ore 8.30, mentre si trovava nel centro di e percorreva a piedi via Diaz, uscita dal bar CP_1
“ZVOLN” in compagnia della figlia, all'altezza del civico 8/B, muovendosi verso via
Marangoni per raggiungere Piazza Castello, è caduta a causa della presenza di numerose buche sull'asfalto non segnalate, causandosi la frattura del polso sinistro oltre a tumefazioni ed escoriazioni varie al volto.
pagina 2 di 12 Ha dunque invocato la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del Controparte_2 ente proprietario della strada lungo la quale è avvenuto il sinistro, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale occorsole.
2. Si è costituito il contestando l'esistenza dei presupposi della Controparte_2 responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata, allegando, tra l'altro, come il contesto in cui è avvenuta la caduta non presentasse i caratteri dell'insidia, come l'attrice avesse conoscenza dello stato dei luoghi, vivendo a circa 1,5 km dal luogo del sinistro, e come le difformità del manto stradale fossero pienamente visibili.
Il convenuto ha dunque allegato come la condotta colposa dell'attrice sia stata la CP_2 causa unica del sinistro, dovendosi ritenere idonea a interrompere il nesso causale o, in subordine, come essa abbia quantomeno concorso a cagionare il danno ex art. 1227 c. 1 c.c.
Ha infine contestato la quantificazione del danno come indicata dall'attrice.
3. All'esito dell'istruttoria, svolta tramite l'escussione della teste indicata da parte attrice e l'espletamento di CTU medico-legale, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Va preliminarmente osservato come, in sede di precisazione delle conclusioni, le parti non abbiano reiterato le istanze istruttorie già formulate e non ammesse – non avendo parte attrice neppure depositato le note scritte in sostituzione della predetta udienza di precisazione delle conclusioni – dovendosi dunque esse intendersi implicitamente rinunciate.
***
5. Sulla responsabilità ex art. 2051 del Controparte_2
6. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, parte attrice ha puntualmente allegato la dinamica del sinistro e adempiuto all'onere istruttorio su di sé gravate.
7. L'attrice ha infatti prodotto documentazione fotografica che rappresenta il luogo del sinistro (doc. 9 fascicolo attoreo) e fornito ulteriore prova tanto delle condizioni presenti nel tratto di strada di cui è causa - come rappresentate dalla documentazione fotografica in atti
– quanto della dinamica dello stesso, tramite la teste figlia dell'attrice, Testimone_1 presente al momento dell'evento.
pagina 3 di 12 8. La teste ha infatti testualmente dichiarato, rispondendo alla domanda se fosse vero che, in data 21 febbraio 2022 alle 8:30 circa, l'attrice si trovasse in centro a Suzzara (MN) e, dopo essere uscita dal bar ad insegna “ZVON” ubicato in via Diaz n.3, si apprestasse, all'altezza del numero civico 8/b della stessa via Diaz, ad attraversare la strada con direzione di marcia verso via Marangoni: “Si, io ero al bar con lei e mi sono incamminata con lei per andare a prendere l'auto al parcheggio. Mentre ci siamo avvicinate per attraversare la strada mia madre è caduta in una buca nell'asfalto. La strada era tutta ammalorata, sia la strada che il marciapiede. ADR noi avevamo fatto un pezzettino di marciapiede, poi siamo scese per attraversare.” (cfr. verbale udienza 21.02.2024).
La medesima teste ha confermato come lo stato dei luoghi fosse quello rappresentato nella documentazione fotografica versata in atti, che rappresenta altresì il punto di caduta dell'attrice (doc. 9).
9. Va precisato come la testimonianza resa dalla teste appaia lineare e coerente, intrinsecamente ed estrinsecamente, non essendo emersi elementi per ritenere che la teste sia inattendibile o abbia dichiarato il falso, ciò non potendosi certo desumere dal mero rapporto di filiazione esistente tra la stessa e parte attrice, che non determina alcuna incapacità a testimoniale (peraltro mai tempestivamente eccepita da controparte), né una automatica valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese.
10. Ciò posto, dalla rappresentazione dello stato dei luoghi risultante dalla documentazione fotografica in atti emerge la natura insidiosa della condizione dell'asfalto, che vedeva la presenza di buche e avvallamenti in una zona che, sebbene abbastanza estesa, appare di colore tendenzialmente omogeneo con la pavimentazione circostante e priva di adeguata segnalazione.
11. Al contempo, è pacifico e non contestato che il tratto di strada teatro dell'evento sia di proprietà del convenuto. CP_2
Ciò posto, non può esservi dubbio che gravi sull'ente proprietario l'obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade e gli ambienti aperti al pubblico transito, prevenendo e, se del caso, segnalando qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente il relativo piano di calpestio.
12. Tanto premesso in fatto, giova osservare come, in diritto, la fattispecie sia riconducibile all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale contemplata dall'art. 2051 c.c., operante in tema di danni da cose in custodia.
pagina 4 di 12 La norma pone a carico del custode, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, una presunzione iuris tantum di responsabilità, la cui prova liberatoria è rappresentata dal caso fortuito e incombe sul custode medesimo (cfr. Cass.
11016/2011; Cass. 7125/2013). Essa individua, infatti, un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e si fonda sulla sola esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, che può essere interrotto solo dal caso fortuito - rappresentato da un fatto, naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata) (in termini, Cass. 4588/2022).
13. Con particolare riferimento all'eventuale idoneità della condotta del danneggiato ad interrompere il nesso causale, qualificandosi come vero e proprio caso fortuito, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria (ancora di recente, in motivazione Cass.
11152/23) - alla quale, la scrivente intende aderire - ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la colpa del custode, solo ove sia colposa e imprevedibile (ex multis, in motivazione, Cass. 13222/16, Cass.
18317/15, Cass. 25837/17), ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, risulti dotata di una efficacia causale da definirsi “esclusiva” nella produzione dell'evento lesivo.
In altre parole, l'idoneità a interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo a un fattore estraneo, come detto, avente “carattere di imprevedibilità ed eccezionalità” (ancora sul punto Cass. 2660/13).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che il comportamento del danneggiato
(da valutare anche d'ufficio ex art. 1227 c. 1 c.c.) possa assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, solo quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un evento ragionevole (o accettabile), secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (sul punto Cass. 2480/18 e Cass. 9315/19).
Quindi, in breve, quando il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, è necessario preventivamente verificare se la condotta (colposa) del danneggiato si connoti, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e non prevenibilità, che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, di una condotta eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona media.
pagina 5 di 12 L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita da quest'ultimo la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, cioè che la vittima abbia tenuto una condotta non meramente negligente, ma abnorme, e che quella condotta non fosse prevedibile, senza che la mera disattenzione della vittima, quindi, necessariamente integri il caso fortuito, per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è sempre tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (sul punto, Cass. 13222/16).
14. Anche in casi del tutto analoghi a quello in oggetto, ossia nell'ipotesi in cui sia stata dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la Cassazione ha di recente ribadito come “l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.” (Cass. 37059/2022).
15. Fermi questi principi di diritto, accertato il fatto storico della caduta della ricorrente a causa della presenza della irregolarità dell'asfalto del tratto di strada in oggetto, si osserva come parte convenuta non abbia fornito alcuna prova liberatoria idonea, non essendovi ragione per ritenere che la condotta della vittima - che stava solamente attraversando la strada nel contesto di una strada urbana - fosse del tutto esorbitante dal normale uso della cosa, abnorme o eccezionale e non prevedibile, nonostante sia emerso come nel punto in cui è intervenuta la caduta non fossero presenti linee di attraversamento pedonale
La caduta di un pedone a causa di una insidia presente sulla pavimentazione della strada infatti nel contesto cittadino, non può ritenersi né imprevedibile - rientrando nell'ambito del notorio che tale insidia possa determinare la caduta del passante – né imprevenibile – sussistendo la possibilità e il dovere di rimuovere l'insidia o, almeno, di segnalarla adeguatamente, soprattutto in una zona trafficata quotidianamente anche da pedoni, quale è una strada urbana.
16. Vi è dunque, indubitabilmente, un profilo di responsabilità di parte convenuta, quale custode della strada di cui è causa, qualificabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pagina 6 di 12 17. Sul concorso di responsabilità dell'attrice
18. Ciò non significa, tuttavia, che, nel caso di specie, non possa rilevarsi un profilo di colpa concorrente della vittima che, ancorché inidoneo a integrare il caso fortuito, possa avere rilevanza ai fini risarcitori sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo della danneggiata, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c. - nel senso di una riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa della danneggiata e le conseguenze che ne sono derivate.
19. Nello specifico, costituisce un contegno certamente colposo il fatto che l'attrice non si sia avveduta della disconnessione dell'asfalto, nonostante vi fosse luce (l'evento è avvenuto il 21 febbraio intorno alle ore 8.30, dunque in condizioni di piena luce e visibilità, non essendo state indicate peculiari circostanze che rendessero la visibilità limitata o del tutto assente) e nonostante la stessa avesse familiarità coi luoghi, vivendo pacificamente a meno di due chilometri di distanza e avendo già frequentato, almeno occasionalmente, già in precedenza i predetti luoghi, come confermato dalla già citata teste Testimone_2
(cfr. verbale 21.02.2024 cit.).
L'avvallamento su cui l'attrice è caduta, peraltro, presenta ampie dimensioni e dunque ben avrebbe potuto essere avvistato ed evitato, qualora l'attrice avesse prestato maggiore attenzione, specie considerando la particolare prudenza richiesta dalla generale incuria del resto del pavimento stradale, in particolare vicino al marciapiede, che emerge dalla documentazione fotografica in atti.
Va inoltre aggiunto che l'attrice risulta aver intrapreso l'attraversamento stradale in un tratto privo di attraversamenti pedonali, il che avrebbe dovuto indurla a usare ulteriore prudenza.
20. Considerando dunque il complessivo comportamento dell'attrice, la colpa della stessa deve ritenersi comparabile a quella del custode, che ha omesso di manutenere un piano di calpestio notoriamente utilizzato e aperto a un vasto dal pubblico, potendo dunque equitativamente quantificarsi il concorso di colpa attoreo in una percentuale del 50%.
21. Sulla prova dei danni subiti dall'attrice e sulla quantificazione del danno risarcibile
22. Venendo dunque alla prova del danno biologico occorso all'attrice a causa del sinistro, va premesso che la CTU medico-legale, dott.ssa nominata nel corso del Persona_1 presente procedimento, ha evidenziato come “l'attuale obiettività clinica è influenzata dai
pagina 7 di 12 postumi residuati in conseguenza di un secondo evento lesivo (del luglio 2023), in occasione del quale la signora riportò la frattura di radio e ulna trattate Pt_1 chirurgicamente. Pertanto, la valutazione degli esiti permanenti residuati a seguito dell'evento per cui è causa (21.2.22) si basa sulla documentazione in atti e sull'accertamento di quelli che prevedibilmente sono i postumi che residuano in conseguenza di una lesione fratturativa di polso, trattata conservativamente, con regolare consolidamento” (cfr. pagg. 4 ss relazione in atti).
D'altronde, l'attrice ha prodotto nutrita documentazione medica, da cui può certo desumersi l'esistenza di un nesso causale immediato e diretto tra la caduta di cui è causa e la prima frattura del polso sinistro (cfr. doc.1 fascicolo attoreo), accertata presso l'Ospedale di il giorno stesso del sinistro di cui è causa. CP_1
23. Premesso dunque che la CTU appare rigorosa sul piano scientifico e logico e condivisibile negli esiti, va evidenziato come la consulente abbia accertato, sulla base della documentazione in atti, che: “i postumi residuati all'arto superiore sinistro (arto non dominante) possono essere valutati, con riferimento alle tabelle di cui al DM 3.7.2003, nella misura del 3% (tre cento). Il periodo di temporanea biologica, sulla scorta della tipologia di lesione e della documentazione in atti, è così quantificabile: - 37 giorni di temporanea parziale al 75%; - 10 giorni di temporanea parziale al 50%. - 10 giorni di temporanea parziale al 25%. Le spese mediche documentate in atti sono congrue ed adeguate.” (cfr. pagg 5 ss relazione peritale in atti.).
A fronte di tale quantificazione del danno biologico occorso all'attrice come conseguenza immediata e diretta del sinistro, nessuno dei CTP ha mosso osservazioni.
24. Venendo dunque alla liquidazione del danno biologico occorso all'attrice e accertato in sede di CTU, tale operazione deve svolgersi non già applicando l'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni private - previsione eccezionale introdotta in materia di sinistri stradali, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni derivanti da responsabilità per cose in custodia o altri illeciti (in termini Cass. n. 32373/2023) – bensì applicando i criteri indicati dalle Tabelle di Milano nella versione aggiornata al momento della presente liquidazione (edizione 2024).
25. Applicando dunque i predetti criteri, tenendo conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (72 anni), il danno biologico permanente, quantificato nel 3 % in sede di CTU, può liquidarsi in Euro 3.033,00.
pagina 8 di 12 26. Quanto invece al danno da invalidità temporanea parziale, lo stesso può essere quantificato in Euro 4.053,75, pari a giorni trentasette giorni di invalidità parziale al 75% e a dieci giorni rispettivamente di invalidità parziale al 50% ed al 25%.
27. Nessun incremento per sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) può essere riconosciuto, stante la mancata allegazione e prova specifica circa un danno morale autonomamente risarcibile.
28. Parimenti, non appare suscettibile di accoglimento l'ulteriore domanda di personalizzazione, non avendo la attrice allegato in modo tempestivo e specifico, né tantomeno provato, circostanze che giustificherebbero tale personalizzazione, ossia conseguenze anomale o del tutto peculiari e ulteriori rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
(ex multis Cass. 31681/2024)
Peraltro, solo oltre i termini assertivi e istruttori previsti dal processo civile, in particolare in sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha allegato per la prima volta, in modo specifico, che la frattura del polso avrebbe generato un danno da c.d. cenestesi lavorativa, cagionando l'aggravamento nella propria attività di casalinga, così da giustificare, secondo l'attrice, la personalizzazione del danno.
Tali allegazioni appaiono tuttavia tardive, oltre che generiche, non giustificando affatto la richiesta personalizzazione.
29. Il danno biologico liquidabile, a titolo di invalidità permanente e invalidità temporanea parziale, sulla base degli accertamenti medico-legali operati dalla CTU, appare dunque pari a complessivi Euro 7.086,75.
30. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di danni all'integrità fisica originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 21.02.2022, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare la danneggiata anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
Dunque, la somma risarcibile a titolo di danno biologico, tenuto conto di devalutazione, rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate, deve ritenersi pari ad Euro
7.709,91.
pagina 9 di 12 31. Parimenti, appare provato e dunque risarcibile il danno patrimoniale rappresentato dagli esborsi sostenuti dall'attrice per spese mediche, come documentate in atti (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo), ritenute congrue finanche dalla CTU e ammontanti a complessivi Euro
616,60 (c.d. danno emergente).
32. Appaiono infine suscettibili di liquidazione, sempre a titolo di danno emergente, le spese legali per l'attività stragiudiziale svolta dalla legale di fiducia dell'attrice prima dell'avvio del presente giudizio, quantificate in Euro 1.659,12 compresi accessori (doc. 7 fascicolo attoreo).
Deve infatti aderirsi all'orientamento per il quale “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.” (Cass. 16990/2017)
33. Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale svolta è consistita nell'assistenza nelle trattative stragiudiziali e nell'assistenza nel corso della negoziazione assistita, non potendosi ritenere le spese indicate come eccessive, superflue o sproporzionate rispetto alle vigenti tariffe forensi.
34. Poiché anche le suddette somme liquidate a titolo di danno emergente costituiscono l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto illecito risalente negli anni, le stesse deve essere devalutate alla data convenzionalmente indicata nel 1.08.2022 (data intermedia tra quella in cui le varie spese, mediche e legali, risultano essere state sostenute dall'attrice) e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare la danneggiata anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
35. Dunque, le somme risarcibili a titolo di danno patrimoniale emergente, tenuto conto di devalutazione, rivalutazione e interessi, devono ritenersi pari ad Euro 2.463,77.
36. Conseguentemente, il danno complessivamente liquidabile a titolo di danno biologico e danno patrimoniale emergente, comprensivo di devalutazione, rivalutazione ed interessi alla data odierna, è pari a Euro 10.173,68.
37. Considerato che è stato accertato un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro da parte dell'attrice, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.p.c., il danno risarcibile pagina 10 di 12 deve essere ridotto in misura corrispondente, ossia del 50 %, con la conseguenza che esso deve concretamente liquidarsi in Euro 5.086,84.
38. Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, il debito di valore si converte di debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.
39. Sulle spese
40. Deve ritenersi sussistente un'ipotesi di reciproca soccombenza tra le parti, posto che è stata accolta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente in via principale e contestualmente la domanda formulata la domanda formulata in via subordinata da parte convenuta, volta ad accertare il concorso di colpa dell'attrice.
Le spese devono essere perciò integralmente compensate tra le parti.
41. Sono infine integralmente compensate, per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accerta e dichiara la responsabilità del in ordine alla causazione del Controparte_2 sinistro oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
2) accerta e dichiara un concorso di colpa dell'attrice nella misura del Parte_1
50% nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c.;
3) condanna per l'effetto il al risarcimento di danni conseguenti alle Controparte_2 lesioni subite da per complessivi Euro 5.086,84, comprensivi di danno Parte_1 biologico da invalidità permanente e temporanea parziale, danno patrimoniale emergente, rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate fino alla data odierna, oltre interessi come per legge dall'emissione della presente sentenza all'effettivo saldo;
4) compensa le spese di lite tra le parti;
5) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU come già liquidate in separato decreto.
pagina 11 di 12 Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di rito.
Mantova, 31.03.2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2023 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
CASTAGNOLI ILARIA;
ATTRICE
contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI CP_1 P.IVA_1
MATTIA e dall'Avv. GIRARDI ANDREA;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, accertare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.p.c. in Controparte_2 ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa e conseguentemente condannare l'ente convenuto in persona del Sindaco in carica al pagamento della somma di € 13.305,36 oltre alle spese mediche sostenute e quantificate in €. 616,60 oltre alle spese legali per l'attività resasi necessaria in via extragiudiziale, precedentemente maturate e quantificate in €.
1.659,12 compresi accessori di legge, rivalutazione monetaria e interessi, o quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia ad istruttoria espletata, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla Sig.ra a seguito del sinistro stradale Parte_1 avvenuto il 21 febbraio 2022.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia così giudicare:
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da versarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della domanda
1. Parte attrice ha agito in giudizio allegando che, in data 21.02.2022, intorno alle ore 8.30, mentre si trovava nel centro di e percorreva a piedi via Diaz, uscita dal bar CP_1
“ZVOLN” in compagnia della figlia, all'altezza del civico 8/B, muovendosi verso via
Marangoni per raggiungere Piazza Castello, è caduta a causa della presenza di numerose buche sull'asfalto non segnalate, causandosi la frattura del polso sinistro oltre a tumefazioni ed escoriazioni varie al volto.
pagina 2 di 12 Ha dunque invocato la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del Controparte_2 ente proprietario della strada lungo la quale è avvenuto il sinistro, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale occorsole.
2. Si è costituito il contestando l'esistenza dei presupposi della Controparte_2 responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata, allegando, tra l'altro, come il contesto in cui è avvenuta la caduta non presentasse i caratteri dell'insidia, come l'attrice avesse conoscenza dello stato dei luoghi, vivendo a circa 1,5 km dal luogo del sinistro, e come le difformità del manto stradale fossero pienamente visibili.
Il convenuto ha dunque allegato come la condotta colposa dell'attrice sia stata la CP_2 causa unica del sinistro, dovendosi ritenere idonea a interrompere il nesso causale o, in subordine, come essa abbia quantomeno concorso a cagionare il danno ex art. 1227 c. 1 c.c.
Ha infine contestato la quantificazione del danno come indicata dall'attrice.
3. All'esito dell'istruttoria, svolta tramite l'escussione della teste indicata da parte attrice e l'espletamento di CTU medico-legale, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Va preliminarmente osservato come, in sede di precisazione delle conclusioni, le parti non abbiano reiterato le istanze istruttorie già formulate e non ammesse – non avendo parte attrice neppure depositato le note scritte in sostituzione della predetta udienza di precisazione delle conclusioni – dovendosi dunque esse intendersi implicitamente rinunciate.
***
5. Sulla responsabilità ex art. 2051 del Controparte_2
6. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, parte attrice ha puntualmente allegato la dinamica del sinistro e adempiuto all'onere istruttorio su di sé gravate.
7. L'attrice ha infatti prodotto documentazione fotografica che rappresenta il luogo del sinistro (doc. 9 fascicolo attoreo) e fornito ulteriore prova tanto delle condizioni presenti nel tratto di strada di cui è causa - come rappresentate dalla documentazione fotografica in atti
– quanto della dinamica dello stesso, tramite la teste figlia dell'attrice, Testimone_1 presente al momento dell'evento.
pagina 3 di 12 8. La teste ha infatti testualmente dichiarato, rispondendo alla domanda se fosse vero che, in data 21 febbraio 2022 alle 8:30 circa, l'attrice si trovasse in centro a Suzzara (MN) e, dopo essere uscita dal bar ad insegna “ZVON” ubicato in via Diaz n.3, si apprestasse, all'altezza del numero civico 8/b della stessa via Diaz, ad attraversare la strada con direzione di marcia verso via Marangoni: “Si, io ero al bar con lei e mi sono incamminata con lei per andare a prendere l'auto al parcheggio. Mentre ci siamo avvicinate per attraversare la strada mia madre è caduta in una buca nell'asfalto. La strada era tutta ammalorata, sia la strada che il marciapiede. ADR noi avevamo fatto un pezzettino di marciapiede, poi siamo scese per attraversare.” (cfr. verbale udienza 21.02.2024).
La medesima teste ha confermato come lo stato dei luoghi fosse quello rappresentato nella documentazione fotografica versata in atti, che rappresenta altresì il punto di caduta dell'attrice (doc. 9).
9. Va precisato come la testimonianza resa dalla teste appaia lineare e coerente, intrinsecamente ed estrinsecamente, non essendo emersi elementi per ritenere che la teste sia inattendibile o abbia dichiarato il falso, ciò non potendosi certo desumere dal mero rapporto di filiazione esistente tra la stessa e parte attrice, che non determina alcuna incapacità a testimoniale (peraltro mai tempestivamente eccepita da controparte), né una automatica valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese.
10. Ciò posto, dalla rappresentazione dello stato dei luoghi risultante dalla documentazione fotografica in atti emerge la natura insidiosa della condizione dell'asfalto, che vedeva la presenza di buche e avvallamenti in una zona che, sebbene abbastanza estesa, appare di colore tendenzialmente omogeneo con la pavimentazione circostante e priva di adeguata segnalazione.
11. Al contempo, è pacifico e non contestato che il tratto di strada teatro dell'evento sia di proprietà del convenuto. CP_2
Ciò posto, non può esservi dubbio che gravi sull'ente proprietario l'obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade e gli ambienti aperti al pubblico transito, prevenendo e, se del caso, segnalando qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente il relativo piano di calpestio.
12. Tanto premesso in fatto, giova osservare come, in diritto, la fattispecie sia riconducibile all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale contemplata dall'art. 2051 c.c., operante in tema di danni da cose in custodia.
pagina 4 di 12 La norma pone a carico del custode, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, una presunzione iuris tantum di responsabilità, la cui prova liberatoria è rappresentata dal caso fortuito e incombe sul custode medesimo (cfr. Cass.
11016/2011; Cass. 7125/2013). Essa individua, infatti, un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e si fonda sulla sola esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, che può essere interrotto solo dal caso fortuito - rappresentato da un fatto, naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata) (in termini, Cass. 4588/2022).
13. Con particolare riferimento all'eventuale idoneità della condotta del danneggiato ad interrompere il nesso causale, qualificandosi come vero e proprio caso fortuito, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria (ancora di recente, in motivazione Cass.
11152/23) - alla quale, la scrivente intende aderire - ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la colpa del custode, solo ove sia colposa e imprevedibile (ex multis, in motivazione, Cass. 13222/16, Cass.
18317/15, Cass. 25837/17), ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, risulti dotata di una efficacia causale da definirsi “esclusiva” nella produzione dell'evento lesivo.
In altre parole, l'idoneità a interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo a un fattore estraneo, come detto, avente “carattere di imprevedibilità ed eccezionalità” (ancora sul punto Cass. 2660/13).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che il comportamento del danneggiato
(da valutare anche d'ufficio ex art. 1227 c. 1 c.c.) possa assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, solo quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un evento ragionevole (o accettabile), secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (sul punto Cass. 2480/18 e Cass. 9315/19).
Quindi, in breve, quando il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, è necessario preventivamente verificare se la condotta (colposa) del danneggiato si connoti, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e non prevenibilità, che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, di una condotta eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona media.
pagina 5 di 12 L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita da quest'ultimo la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, cioè che la vittima abbia tenuto una condotta non meramente negligente, ma abnorme, e che quella condotta non fosse prevedibile, senza che la mera disattenzione della vittima, quindi, necessariamente integri il caso fortuito, per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è sempre tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (sul punto, Cass. 13222/16).
14. Anche in casi del tutto analoghi a quello in oggetto, ossia nell'ipotesi in cui sia stata dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la Cassazione ha di recente ribadito come “l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.” (Cass. 37059/2022).
15. Fermi questi principi di diritto, accertato il fatto storico della caduta della ricorrente a causa della presenza della irregolarità dell'asfalto del tratto di strada in oggetto, si osserva come parte convenuta non abbia fornito alcuna prova liberatoria idonea, non essendovi ragione per ritenere che la condotta della vittima - che stava solamente attraversando la strada nel contesto di una strada urbana - fosse del tutto esorbitante dal normale uso della cosa, abnorme o eccezionale e non prevedibile, nonostante sia emerso come nel punto in cui è intervenuta la caduta non fossero presenti linee di attraversamento pedonale
La caduta di un pedone a causa di una insidia presente sulla pavimentazione della strada infatti nel contesto cittadino, non può ritenersi né imprevedibile - rientrando nell'ambito del notorio che tale insidia possa determinare la caduta del passante – né imprevenibile – sussistendo la possibilità e il dovere di rimuovere l'insidia o, almeno, di segnalarla adeguatamente, soprattutto in una zona trafficata quotidianamente anche da pedoni, quale è una strada urbana.
16. Vi è dunque, indubitabilmente, un profilo di responsabilità di parte convenuta, quale custode della strada di cui è causa, qualificabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pagina 6 di 12 17. Sul concorso di responsabilità dell'attrice
18. Ciò non significa, tuttavia, che, nel caso di specie, non possa rilevarsi un profilo di colpa concorrente della vittima che, ancorché inidoneo a integrare il caso fortuito, possa avere rilevanza ai fini risarcitori sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo della danneggiata, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c. - nel senso di una riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa della danneggiata e le conseguenze che ne sono derivate.
19. Nello specifico, costituisce un contegno certamente colposo il fatto che l'attrice non si sia avveduta della disconnessione dell'asfalto, nonostante vi fosse luce (l'evento è avvenuto il 21 febbraio intorno alle ore 8.30, dunque in condizioni di piena luce e visibilità, non essendo state indicate peculiari circostanze che rendessero la visibilità limitata o del tutto assente) e nonostante la stessa avesse familiarità coi luoghi, vivendo pacificamente a meno di due chilometri di distanza e avendo già frequentato, almeno occasionalmente, già in precedenza i predetti luoghi, come confermato dalla già citata teste Testimone_2
(cfr. verbale 21.02.2024 cit.).
L'avvallamento su cui l'attrice è caduta, peraltro, presenta ampie dimensioni e dunque ben avrebbe potuto essere avvistato ed evitato, qualora l'attrice avesse prestato maggiore attenzione, specie considerando la particolare prudenza richiesta dalla generale incuria del resto del pavimento stradale, in particolare vicino al marciapiede, che emerge dalla documentazione fotografica in atti.
Va inoltre aggiunto che l'attrice risulta aver intrapreso l'attraversamento stradale in un tratto privo di attraversamenti pedonali, il che avrebbe dovuto indurla a usare ulteriore prudenza.
20. Considerando dunque il complessivo comportamento dell'attrice, la colpa della stessa deve ritenersi comparabile a quella del custode, che ha omesso di manutenere un piano di calpestio notoriamente utilizzato e aperto a un vasto dal pubblico, potendo dunque equitativamente quantificarsi il concorso di colpa attoreo in una percentuale del 50%.
21. Sulla prova dei danni subiti dall'attrice e sulla quantificazione del danno risarcibile
22. Venendo dunque alla prova del danno biologico occorso all'attrice a causa del sinistro, va premesso che la CTU medico-legale, dott.ssa nominata nel corso del Persona_1 presente procedimento, ha evidenziato come “l'attuale obiettività clinica è influenzata dai
pagina 7 di 12 postumi residuati in conseguenza di un secondo evento lesivo (del luglio 2023), in occasione del quale la signora riportò la frattura di radio e ulna trattate Pt_1 chirurgicamente. Pertanto, la valutazione degli esiti permanenti residuati a seguito dell'evento per cui è causa (21.2.22) si basa sulla documentazione in atti e sull'accertamento di quelli che prevedibilmente sono i postumi che residuano in conseguenza di una lesione fratturativa di polso, trattata conservativamente, con regolare consolidamento” (cfr. pagg. 4 ss relazione in atti).
D'altronde, l'attrice ha prodotto nutrita documentazione medica, da cui può certo desumersi l'esistenza di un nesso causale immediato e diretto tra la caduta di cui è causa e la prima frattura del polso sinistro (cfr. doc.1 fascicolo attoreo), accertata presso l'Ospedale di il giorno stesso del sinistro di cui è causa. CP_1
23. Premesso dunque che la CTU appare rigorosa sul piano scientifico e logico e condivisibile negli esiti, va evidenziato come la consulente abbia accertato, sulla base della documentazione in atti, che: “i postumi residuati all'arto superiore sinistro (arto non dominante) possono essere valutati, con riferimento alle tabelle di cui al DM 3.7.2003, nella misura del 3% (tre cento). Il periodo di temporanea biologica, sulla scorta della tipologia di lesione e della documentazione in atti, è così quantificabile: - 37 giorni di temporanea parziale al 75%; - 10 giorni di temporanea parziale al 50%. - 10 giorni di temporanea parziale al 25%. Le spese mediche documentate in atti sono congrue ed adeguate.” (cfr. pagg 5 ss relazione peritale in atti.).
A fronte di tale quantificazione del danno biologico occorso all'attrice come conseguenza immediata e diretta del sinistro, nessuno dei CTP ha mosso osservazioni.
24. Venendo dunque alla liquidazione del danno biologico occorso all'attrice e accertato in sede di CTU, tale operazione deve svolgersi non già applicando l'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni private - previsione eccezionale introdotta in materia di sinistri stradali, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni derivanti da responsabilità per cose in custodia o altri illeciti (in termini Cass. n. 32373/2023) – bensì applicando i criteri indicati dalle Tabelle di Milano nella versione aggiornata al momento della presente liquidazione (edizione 2024).
25. Applicando dunque i predetti criteri, tenendo conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (72 anni), il danno biologico permanente, quantificato nel 3 % in sede di CTU, può liquidarsi in Euro 3.033,00.
pagina 8 di 12 26. Quanto invece al danno da invalidità temporanea parziale, lo stesso può essere quantificato in Euro 4.053,75, pari a giorni trentasette giorni di invalidità parziale al 75% e a dieci giorni rispettivamente di invalidità parziale al 50% ed al 25%.
27. Nessun incremento per sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) può essere riconosciuto, stante la mancata allegazione e prova specifica circa un danno morale autonomamente risarcibile.
28. Parimenti, non appare suscettibile di accoglimento l'ulteriore domanda di personalizzazione, non avendo la attrice allegato in modo tempestivo e specifico, né tantomeno provato, circostanze che giustificherebbero tale personalizzazione, ossia conseguenze anomale o del tutto peculiari e ulteriori rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
(ex multis Cass. 31681/2024)
Peraltro, solo oltre i termini assertivi e istruttori previsti dal processo civile, in particolare in sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha allegato per la prima volta, in modo specifico, che la frattura del polso avrebbe generato un danno da c.d. cenestesi lavorativa, cagionando l'aggravamento nella propria attività di casalinga, così da giustificare, secondo l'attrice, la personalizzazione del danno.
Tali allegazioni appaiono tuttavia tardive, oltre che generiche, non giustificando affatto la richiesta personalizzazione.
29. Il danno biologico liquidabile, a titolo di invalidità permanente e invalidità temporanea parziale, sulla base degli accertamenti medico-legali operati dalla CTU, appare dunque pari a complessivi Euro 7.086,75.
30. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di danni all'integrità fisica originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 21.02.2022, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare la danneggiata anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
Dunque, la somma risarcibile a titolo di danno biologico, tenuto conto di devalutazione, rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate, deve ritenersi pari ad Euro
7.709,91.
pagina 9 di 12 31. Parimenti, appare provato e dunque risarcibile il danno patrimoniale rappresentato dagli esborsi sostenuti dall'attrice per spese mediche, come documentate in atti (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo), ritenute congrue finanche dalla CTU e ammontanti a complessivi Euro
616,60 (c.d. danno emergente).
32. Appaiono infine suscettibili di liquidazione, sempre a titolo di danno emergente, le spese legali per l'attività stragiudiziale svolta dalla legale di fiducia dell'attrice prima dell'avvio del presente giudizio, quantificate in Euro 1.659,12 compresi accessori (doc. 7 fascicolo attoreo).
Deve infatti aderirsi all'orientamento per il quale “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.” (Cass. 16990/2017)
33. Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale svolta è consistita nell'assistenza nelle trattative stragiudiziali e nell'assistenza nel corso della negoziazione assistita, non potendosi ritenere le spese indicate come eccessive, superflue o sproporzionate rispetto alle vigenti tariffe forensi.
34. Poiché anche le suddette somme liquidate a titolo di danno emergente costituiscono l'equivalente monetario attuale di danni originati da fatto illecito risalente negli anni, le stesse deve essere devalutate alla data convenzionalmente indicata nel 1.08.2022 (data intermedia tra quella in cui le varie spese, mediche e legali, risultano essere state sostenute dall'attrice) e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare la danneggiata anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
35. Dunque, le somme risarcibili a titolo di danno patrimoniale emergente, tenuto conto di devalutazione, rivalutazione e interessi, devono ritenersi pari ad Euro 2.463,77.
36. Conseguentemente, il danno complessivamente liquidabile a titolo di danno biologico e danno patrimoniale emergente, comprensivo di devalutazione, rivalutazione ed interessi alla data odierna, è pari a Euro 10.173,68.
37. Considerato che è stato accertato un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro da parte dell'attrice, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.p.c., il danno risarcibile pagina 10 di 12 deve essere ridotto in misura corrispondente, ossia del 50 %, con la conseguenza che esso deve concretamente liquidarsi in Euro 5.086,84.
38. Dal momento della liquidazione del danno risarcibile con la presente sentenza, il debito di valore si converte di debito di valuta, maturando dunque su di esso gli interessi moratori come per legge, fino all'effettivo saldo.
39. Sulle spese
40. Deve ritenersi sussistente un'ipotesi di reciproca soccombenza tra le parti, posto che è stata accolta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente in via principale e contestualmente la domanda formulata la domanda formulata in via subordinata da parte convenuta, volta ad accertare il concorso di colpa dell'attrice.
Le spese devono essere perciò integralmente compensate tra le parti.
41. Sono infine integralmente compensate, per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accerta e dichiara la responsabilità del in ordine alla causazione del Controparte_2 sinistro oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
2) accerta e dichiara un concorso di colpa dell'attrice nella misura del Parte_1
50% nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c.;
3) condanna per l'effetto il al risarcimento di danni conseguenti alle Controparte_2 lesioni subite da per complessivi Euro 5.086,84, comprensivi di danno Parte_1 biologico da invalidità permanente e temporanea parziale, danno patrimoniale emergente, rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate fino alla data odierna, oltre interessi come per legge dall'emissione della presente sentenza all'effettivo saldo;
4) compensa le spese di lite tra le parti;
5) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU come già liquidate in separato decreto.
pagina 11 di 12 Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di rito.
Mantova, 31.03.2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
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