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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3686/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la presente causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
08.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 3686/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3686/2017
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marialuisa Parte_1
Errichiello e Luigi Schiavone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Piazza Municipio n. 1,
Casalnuovo di PO (NA), il tutto come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Ferrara e Fabio Liguori, presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Cervantes n. 55/5, PO, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
NONCHÉ in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Massimo Marsico e Daniela Mauriello, entrambi elettivamente domiciliati in Via Passariello n. 128, Pomigliano d'Arco (NA), presso lo studio dell'avv. Alfredo Perrillo, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
2 n. 3686/2017 R.G.A.C.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 13.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che il di seguito, più semplicemente, ha proposto Parte_2 T_
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 541/2017, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di € 7.666,76, a titolo di interessi prodotti dal ritardo Controparte_1
nel pagamento dei certificati di pagamento emessi in relazione al contratto di appalto rep. n. 3547 del
10.12.2012, da maggiorarsi degli interessi legali e delle spese di procedura.
L'opponente deduceva che il decreto ingiuntivo era nullo perché emesso in carenza dei presupposti di ammissibilità dell'azione monitoria;
eccepiva, inoltre, che il ritardo nel pagamento dei lavori effettuati dall'opposta non era a lui imputabile, considerato che l'opera era stata finanziata con le risorse messe a disposizione dalla Provincia di PO (ora – circostanza di cui era a Controparte_2
conoscenza l'opposta, in quanto inserita nel contratto – e che il aveva provveduto ai pagamenti T_
dovuti non appena aveva avuto la disponibilità di tali risorse;
chiedeva, quindi, di chiamare in causa la
(d'ora in poi, ) per essere manlevato in caso di Controparte_2 Controparte_2
accoglimento della richiesta di pagamento;
concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la (per brevità, nel prosieguo semplicemente Controparte_1 [...]
, che insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, CP_1
per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva, altresì, la eccependo la propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva ed evidenziando, in ogni caso, che il ritardo nell'erogazione dei fondi era da addebitare integralmente alla condotta del come da documentazione allegata;
concludeva T_
3 n. 3686/2017 R.G.A.C.
quindi invocando il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (si cfr. ordinanza del 26.4.2018), la causa veniva istruita mediante concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e C.T.U. contabile;
quindi, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 13.3.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – la causa giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
Ciò premesso, va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
Passando quindi all'analisi delle questioni preliminari poste dalle parti, non è condivisibile l'assunto di parte opponente secondo cui la procedura monitoria azionata dalla società appaltatrice sarebbe inammissibile, con conseguente illegittima adozione del decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei requisiti di legge per l'adozione del provvedimento monitorio.
Alcun dubbio può sussistere, infatti, circa la legittima concessione del decreto opposto, avendo la
Suprema Corte ripetutamente affermato che le fatture commerciali costituiscono prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo (si cfr., ex plurimis, Cass. civ. nn. 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. nn. 9685/2000, 5573/97), ciò a fronte del deposito, da parte dell'opposta, delle fatture elettroniche insolute e dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili
(cfr. fascicolo della fase monitoria).
Una volta instaurato, poi, il procedimento di opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo il creditore quella sostanziale di attore ed il debitore quella sostanziale di convenuto: posizione che esplica i suoi effetti, tra l'altro, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
In altri termini, «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del
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decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione» (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. civ. nn. 15702/2004,
15186/2003). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte» (cfr., ex multis, Cass. civ. nn. 13258/2006, 13001/2006,
11368/2006, 8423/2006, 24815/2005, 15037/2005, 15026/2005, 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/1997, 1052/1995, 12278/1992).
Deve poi rilevarsi che, considerato quanto appena detto con riferimento alla natura ed alle caratteristiche del procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c., occorre verificare, in primo luogo, se la domanda dell'opposta - attrice in senso sostanziale (si cfr. Cass. civ. n. 6421/2003) - possa considerarsi sufficientemente provata, atteso che, in ragione del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat, solo in ipotesi positiva diverrebbe necessario l'ulteriore accertamento circa la fondatezza,
o meno, delle contestazioni dell'opponente - convenuto in senso sostanziale.
Sempre in via preliminare, va vagliata l'eccezione sollevata dalla , di carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, sulla base della circostanza che il contratto di appalto posto a fondamento del monitorio era stato stipulato solo tra opponente ed opposto, risultando la terza chiamata solo quale ente finanziatore.
L'eccezione così posta è infondata, atteso che la è stata chiamata in causa, non quale Controparte_2
debitrice rispetto all'importo ingiunto, bensì quale ente finanziatore, in garanzia o manleva in favore dell'opponente. La questione va, dunque, esaminata sotto il profilo della fondatezza di tale domanda di garanzia impropria e non sotto il profilo della legittimazione.
Passando al merito della res controversa, la domanda proposta da riguarda il pagamento Controparte_1
degli interessi dovuti per il ritardo, da parte del nel pagamento del saldo delle spettanze dovute T_
alla prima per l'esecuzione dei lavori effettuati a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto per la
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realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti urbani in Via Filichito, sul lotto di terreno foglio 5 part. 829, nel Comune di Casalnuovo di PO.
Nel caso di specie, il non ha contestato e, anzi, ha espressamente riconosciuto il rapporto T_
contrattuale instaurato con la oltre al regolare adempimento dei relativi obblighi da Controparte_1
parte di quest'ultima ed il proprio corrispondente obbligo di pagamento;
tuttavia, ha contestato l'imputabilità del ritardo nell'adempimento della propria obbligazione di pagamento del corrispettivo dell'appalto, dovendosi lo stesso addebitare all'inerzia colpevole dell'ente finanziatore, poi chiamato in causa, ossia la , nonché la genericità ed ambiguità della domanda, avendo l'opposta Controparte_2
parlato, dapprima, di interessi legali, dovuti a suo favore, per poi richiedere la corresponsione di interessi moratori.
Partendo da quest'ultimo motivo di opposizione, il Tribunale ne rileva l'infondatezza.
Ed invero, il ha eccepito l'inapplicabilità degli interessi moratori poiché oggetto della specifica T_
domanda creditoria azionata con il ricorso monitorio sarebbero stati “solo gli interessi legali” di cui alle fatture nn. 6/2015 e 7/2015.
Ebbene, va anzitutto rammentato che il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie.
Infatti, il giudice «nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto» (cfr. Cassazione, ordinanza n. 31630 del 2023).
Quanto alla qualificazione degli interessi di cui l'opposta ha invocato il pagamento, giova in primo luogo precisare che per “interessi legali” si intendono quegli interessi il cui saggio sia determinato o sia determinabile secondo criteri fissati dalla legge, e non dalle parti del rapporto: la categoria, pertanto, non si contrappone a quella degli interessi moratori – oltre che a quella degli interessi corrispettivi e compensativi - bensì è alternativa a quella degli interessi convenzionali.
6 n. 3686/2017 R.G.A.C.
Nel caso di specie, nel ricorso per decreto ingiuntivo, la ha dedotto di essere creditrice Controparte_1
del della complessiva somma di € 7.666,76 “per credito portato dalla fattura n. 6 del 21.07.2015” e T_
“per credito portato dalla fattura n. 7 del 06.08.2015” (cfr. ricorso nel fascicolo monitorio), laddove le richiamate fatture, poste a fondamento del ricorso monitorio, testualmente riportavano come
“DESCRIZIONE” la seguente dicitura: “vs. dare per interessi legali e di mora maturati a causa del ritardato pagamento dei certificati di pagamento” (cfr. fatture in all nn. 6 e 7 nel fascicolo monitorio).
Ed infatti, l'opposta ha chiarito che “ai certificati di pagamento sono susseguiti le fatture in questione il cui pagamento
è avvenuto con sommo ritardo a distanza di anni facendo scattare la richiesta degli interessi moratori ai sensi dell'articolo
23 del capitolato di appalto” e che “la messa a disposizione del certificato di pagamento in favore della stazione appaltante senza che ad esso si sia verificato il pagamento comporta la richiesta degli interessi moratori al tasso legale” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta nella presente fase giudiziale).
Ebbene, alla luce di tanto non appare dubitabile che la società appaltatrice abbia richiesto la condanna di parte opponente al versamento degli interessi moratori, da calcolarsi al tasso “legale”.
Ne consegue che la formula adoperata di “interessi legali” deve ritenersi riferita agli interessi moratori, rectius: gli interessi moratori sono stati richiesti nella misura fissata ex lege, non avendo le parti predeterminato un diverso saggio di interessi per il caso di ritardo nel pagamento (cd. interessi convenzionali).
Passando alla seconda doglianza avverso la pretesa di pagamento avanzata dall'opposta, l'opponente ha dedotto che le parti avevano condizionato il pagamento degli importi dovuti alla società appaltatrice alla materiale disponibilità delle risorse, con la conseguenza che, avendo l'ente opponente provveduto ai pagamenti non appena aveva ricevuto la disponibilità di tali risorse per accredito da parte della
[...]
non vi sarebbe stato alcun ritardo nei pagamenti imputabile al CP_2 T_
Infatti, l'opponente ha eccepito che dalla lettura del bando di gara, all'art. 17, riguardante il “finanziamento” risulta che “l'opera finanziata per €. 291.689,00 con risorse provinciali in attuazione della delibera di giunta provinciale
n. 1090/2010 e per la restante parte mediante devoluzioni di mutui residui non utilizzati ”, e dal successivo art. 23, lett. r), si ricava che “i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo per l'esecuzione di lavori verranno disposti, in ogni caso, solo
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dopo l'avvenuto accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore senza che l'appaltatore possa vantare, in caso contrario, maggiori oneri” (cfr. all. n. 8 nel fascicolo cartaceo di parte opponente).
Tuttavia, in senso opposto a quanto sostenuto dal in fattispecie analoghe a quella in esame, la T_
Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24.8.2018, n. 21180) che, in tema di responsabilità da ritardo del committente nei pagamenti, in favore dell'appaltatore, degli acconti e del saldo del corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporti di appalto pubblico, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico, non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto «i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo- finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento» (si cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 23.10.2014, n. 22580: «In tema di appalti di opere pubbliche, l'ente pubblico committente (nella specie, un comune)
è responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore per le opere eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico (nella specie, il
Ministero del Tesoro) e di cui si era fatta menzione nel contratto di appalto, atteso che, in assenza di una convenzione ulteriore con la quale l'ente finanziatore garantisca all'ente committente la tempestiva erogazione del finanziamento, il ritardo nell'adempimento resta imputabile a quest'ultimo»).
La soluzione è conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «In materia di responsabilità
contrattuale, l'articolo 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione
o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento» (si cfr. Corte di
Cassazione sez. III, sentenza n. 11717 del 05.8.2002).
Deve quindi ribadirsi che, in tema di responsabilità da ritardo del committente nel pagamento degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di un rapporto di appalto pubblico
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in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico, non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili ad un soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
Le considerazioni che precedono rendono chiara l'infondatezza dell'opposizione.
Infatti, né dal contratto di appalto stipulato tra le parti principali né dalla convenzione di finanziamento
- atti nei quali pure si fa menzione della circostanza che l'opera è finanziata dalla - si Controparte_2
evince che l'ente finanziatore sia tenuto a rivalere e manlevare il beneficiario della somma che questi si sia obbligato a versare all'appaltatore; né si evince l'avvenuto coinvolgimento della terza chiamata a qualsiasi titolo nell'affidamento e nella esecuzione dei lavori - gli unici soggetti coinvolti essendo, le parti del contratto di appalto.
Per tali ragioni, deve affermarsi che, con la stipulazione del contratto di appalto oggetto di causa, il si è assunto direttamente la gestione dei lavori e le responsabilità amministrative e contrattuali, T_
per cui la titolarità del rapporto contrattuale è sorto unicamente in capo all'ente pubblico, rimanendo ad esso estraneo l'ente finanziatore.
In assenza, pertanto, di una convenzione accessoria all'atto di concessione del finanziamento, con la quale la si fosse resa garante della tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero della Controparte_2
copertura del dai rischi derivanti dai ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore, del ritardo nel T_
pagamento degli acconti e del saldo dell'appalto nei confronti dell'appaltatore risponde il solo ente committente, il quale, peraltro, in relazione al regime di responsabilità colposa ex art. 1218 c.c. non ha affatto provato di essersi trovato nell'impossibilità di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti all'appaltatore nonostante il ritardo nell'erogazione del finanziamento: in particolare, non risulta dimostrata la circostanza della mancanza di risorse sufficienti nelle casse comunali.
A ciò aggiungasi che la C.T.U. nominata, dott.ssa , ha provveduto a riepilogare le Persona_1
pattuizioni raggiunte inter partes, richiamando i certificati di pagamento, nonché le date dei pagamenti
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eseguiti dal ed ha accertato la sussistenza del grave ritardo nel pagamento a carico del T_ T_
(cfr. C.T.U. depositata in data 26.8.2019).
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Ferma, allora, la titolarità del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto di appalto in capo al solo e la sussistenza del ritardo nel pagamento (cfr. pag.
5-6 della relazione peritale), e non anche alla T_
, va analizzata la domanda di manleva spiegata dal primo verso la seconda. Controparte_2
Al riguardo, la terza chiamata ha dedotto di aver tempestivamente versato al i finanziamenti T_
pattuiti: in particolare, la liquidazione della prima tranche di finanziamento, pari ad € 145.844,50, veniva effettuata con determinazione dirigenziale n. 9257 dell'11.11.2013, a seguito dell'invio da parte del della documentazione attestante il completamento del 50% dell'appalto, pervenuta con nota T_
prot. n. 101198 del 29.10.2013, integrata e rettificata da successiva nota prot. n. 45550 del 06.11.2013; mentre la liquidazione del saldo di € 117.313,53 veniva effettuata con determinazione dirigenziale n. 8683 del 18.12.2014, a seguito dell'invio da parte del di documentazione attestante il completamento T_
dell'appalto, come da nota del acquisita al P.G. dell'ente col n. 95185 del 18.07.14, Parte_2
integrata da successiva nota acquisita al P.G. dell'ente col n. 125193 del 13.10.2014.
A fronte di tali dedotte tempistiche, il ha controdedotto che “ricevuta la documentazione prescritta da T_
parte della società opposta, l'ha trasmessa subito alla Provincia, ma quest'ultima non ha tempestivamente provveduto materialmente al pagamento, ma vi ha effettivamente provveduto solo in data 26.03.2015. (…) Ed invero come emerge dalla stessa nota prot.7941 del 03.03.2015 (in allegato 15 produzione del , il ancora nel Marzo 2015 T_ T_
era a sollecitare la Provincia per l'effettivo accredito delle somme, mai accreditate fino al 26.03.2015” (cfr. pag.
1-2 della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), allegando di tanto documentazione (cfr. allegati alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., nonché all. n. 16 alla comparsa di costituzione e risposta del . T_
Tuttavia, dalla lettura della convenzione stipulata tra il e l'ente finanziatore si evince che alcuna T_
tempistica veniva fissata per l'erogazione del finanziamento da parte della allora Provincia. Ed anzi, la previsione di cui all'art. 7 della convenzione, secondo cui “La Provincia accerta il conseguimento dei risultati
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previsti, il rispetto dei tempi fissati per il completamento dell'opera e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del finanziamento”, nonché quella dell'art. 9, secondo cui “La rimane estranea Parte_3
ai rapporti che il Comune andrà ad istituire con terzi in relazione alle attività di cui alla presente convenzione ed è esente da ogni responsabilità nei confronti dei terzi”, depongono a favore della insussistenza di un termine essenziale nella erogazione del finanziamento a carico della e, dunque, per l'assenza di una Controparte_2
previsione contrattuale con la quale l'ente finanziatore si fosse impegnato a garantire al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
La domanda di manleva deve, pertanto, essere respinta.
Non merita accoglimento, invece, la domanda, proposta dalla terza chiamata, di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti dell'aver l'istante agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né avendo la provato di aver subito danni per effetto della condotta Controparte_2
di controparte.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del in persona del T_
Sindaco pro tempore, a favore sia di in persona del legale rappresentante pro tempore, sia Controparte_1
della terza chiamata, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo, con attribuzione all'avv. Antonio Ferrara, dichiaratosi antistatario.
Infine, per le stesse ragioni, le spese di C.T.U., liquidate come da decreto emesso in corso di causa, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 541/2017 del Tribunale di
Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
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2. Rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Parte_2
Controparte_2
3. Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione Parte_2
delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che liquida in € 2.950,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Antonio Ferrara;
4. Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione Parte_2
delle spese di lite in favore della in persona del Controparte_2 [...]
pro tempore, che liquida in € 2.650,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA CP_3
come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
5. Pone le spese di C.T.U., definitivamente e per l'intero, a carico del Parte_2
in persona del Sindaco pro tempore.
[...]
Così deciso in Nola, l'8.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
12
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la presente causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
13.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
08.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 3686/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3686/2017
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marialuisa Parte_1
Errichiello e Luigi Schiavone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Piazza Municipio n. 1,
Casalnuovo di PO (NA), il tutto come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Ferrara e Fabio Liguori, presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Cervantes n. 55/5, PO, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
NONCHÉ in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Massimo Marsico e Daniela Mauriello, entrambi elettivamente domiciliati in Via Passariello n. 128, Pomigliano d'Arco (NA), presso lo studio dell'avv. Alfredo Perrillo, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
2 n. 3686/2017 R.G.A.C.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 13.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che il di seguito, più semplicemente, ha proposto Parte_2 T_
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 541/2017, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della dell'importo di € 7.666,76, a titolo di interessi prodotti dal ritardo Controparte_1
nel pagamento dei certificati di pagamento emessi in relazione al contratto di appalto rep. n. 3547 del
10.12.2012, da maggiorarsi degli interessi legali e delle spese di procedura.
L'opponente deduceva che il decreto ingiuntivo era nullo perché emesso in carenza dei presupposti di ammissibilità dell'azione monitoria;
eccepiva, inoltre, che il ritardo nel pagamento dei lavori effettuati dall'opposta non era a lui imputabile, considerato che l'opera era stata finanziata con le risorse messe a disposizione dalla Provincia di PO (ora – circostanza di cui era a Controparte_2
conoscenza l'opposta, in quanto inserita nel contratto – e che il aveva provveduto ai pagamenti T_
dovuti non appena aveva avuto la disponibilità di tali risorse;
chiedeva, quindi, di chiamare in causa la
(d'ora in poi, ) per essere manlevato in caso di Controparte_2 Controparte_2
accoglimento della richiesta di pagamento;
concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la (per brevità, nel prosieguo semplicemente Controparte_1 [...]
, che insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, CP_1
per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva, altresì, la eccependo la propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva ed evidenziando, in ogni caso, che il ritardo nell'erogazione dei fondi era da addebitare integralmente alla condotta del come da documentazione allegata;
concludeva T_
3 n. 3686/2017 R.G.A.C.
quindi invocando il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (si cfr. ordinanza del 26.4.2018), la causa veniva istruita mediante concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e C.T.U. contabile;
quindi, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 13.3.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – la causa giunge alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
Ciò premesso, va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
Passando quindi all'analisi delle questioni preliminari poste dalle parti, non è condivisibile l'assunto di parte opponente secondo cui la procedura monitoria azionata dalla società appaltatrice sarebbe inammissibile, con conseguente illegittima adozione del decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei requisiti di legge per l'adozione del provvedimento monitorio.
Alcun dubbio può sussistere, infatti, circa la legittima concessione del decreto opposto, avendo la
Suprema Corte ripetutamente affermato che le fatture commerciali costituiscono prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo (si cfr., ex plurimis, Cass. civ. nn. 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. nn. 9685/2000, 5573/97), ciò a fronte del deposito, da parte dell'opposta, delle fatture elettroniche insolute e dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili
(cfr. fascicolo della fase monitoria).
Una volta instaurato, poi, il procedimento di opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo il creditore quella sostanziale di attore ed il debitore quella sostanziale di convenuto: posizione che esplica i suoi effetti, tra l'altro, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
In altri termini, «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del
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decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione» (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. civ. nn. 15702/2004,
15186/2003). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte» (cfr., ex multis, Cass. civ. nn. 13258/2006, 13001/2006,
11368/2006, 8423/2006, 24815/2005, 15037/2005, 15026/2005, 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/1997, 1052/1995, 12278/1992).
Deve poi rilevarsi che, considerato quanto appena detto con riferimento alla natura ed alle caratteristiche del procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c., occorre verificare, in primo luogo, se la domanda dell'opposta - attrice in senso sostanziale (si cfr. Cass. civ. n. 6421/2003) - possa considerarsi sufficientemente provata, atteso che, in ragione del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat, solo in ipotesi positiva diverrebbe necessario l'ulteriore accertamento circa la fondatezza,
o meno, delle contestazioni dell'opponente - convenuto in senso sostanziale.
Sempre in via preliminare, va vagliata l'eccezione sollevata dalla , di carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, sulla base della circostanza che il contratto di appalto posto a fondamento del monitorio era stato stipulato solo tra opponente ed opposto, risultando la terza chiamata solo quale ente finanziatore.
L'eccezione così posta è infondata, atteso che la è stata chiamata in causa, non quale Controparte_2
debitrice rispetto all'importo ingiunto, bensì quale ente finanziatore, in garanzia o manleva in favore dell'opponente. La questione va, dunque, esaminata sotto il profilo della fondatezza di tale domanda di garanzia impropria e non sotto il profilo della legittimazione.
Passando al merito della res controversa, la domanda proposta da riguarda il pagamento Controparte_1
degli interessi dovuti per il ritardo, da parte del nel pagamento del saldo delle spettanze dovute T_
alla prima per l'esecuzione dei lavori effettuati a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto per la
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realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti urbani in Via Filichito, sul lotto di terreno foglio 5 part. 829, nel Comune di Casalnuovo di PO.
Nel caso di specie, il non ha contestato e, anzi, ha espressamente riconosciuto il rapporto T_
contrattuale instaurato con la oltre al regolare adempimento dei relativi obblighi da Controparte_1
parte di quest'ultima ed il proprio corrispondente obbligo di pagamento;
tuttavia, ha contestato l'imputabilità del ritardo nell'adempimento della propria obbligazione di pagamento del corrispettivo dell'appalto, dovendosi lo stesso addebitare all'inerzia colpevole dell'ente finanziatore, poi chiamato in causa, ossia la , nonché la genericità ed ambiguità della domanda, avendo l'opposta Controparte_2
parlato, dapprima, di interessi legali, dovuti a suo favore, per poi richiedere la corresponsione di interessi moratori.
Partendo da quest'ultimo motivo di opposizione, il Tribunale ne rileva l'infondatezza.
Ed invero, il ha eccepito l'inapplicabilità degli interessi moratori poiché oggetto della specifica T_
domanda creditoria azionata con il ricorso monitorio sarebbero stati “solo gli interessi legali” di cui alle fatture nn. 6/2015 e 7/2015.
Ebbene, va anzitutto rammentato che il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie.
Infatti, il giudice «nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto» (cfr. Cassazione, ordinanza n. 31630 del 2023).
Quanto alla qualificazione degli interessi di cui l'opposta ha invocato il pagamento, giova in primo luogo precisare che per “interessi legali” si intendono quegli interessi il cui saggio sia determinato o sia determinabile secondo criteri fissati dalla legge, e non dalle parti del rapporto: la categoria, pertanto, non si contrappone a quella degli interessi moratori – oltre che a quella degli interessi corrispettivi e compensativi - bensì è alternativa a quella degli interessi convenzionali.
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Nel caso di specie, nel ricorso per decreto ingiuntivo, la ha dedotto di essere creditrice Controparte_1
del della complessiva somma di € 7.666,76 “per credito portato dalla fattura n. 6 del 21.07.2015” e T_
“per credito portato dalla fattura n. 7 del 06.08.2015” (cfr. ricorso nel fascicolo monitorio), laddove le richiamate fatture, poste a fondamento del ricorso monitorio, testualmente riportavano come
“DESCRIZIONE” la seguente dicitura: “vs. dare per interessi legali e di mora maturati a causa del ritardato pagamento dei certificati di pagamento” (cfr. fatture in all nn. 6 e 7 nel fascicolo monitorio).
Ed infatti, l'opposta ha chiarito che “ai certificati di pagamento sono susseguiti le fatture in questione il cui pagamento
è avvenuto con sommo ritardo a distanza di anni facendo scattare la richiesta degli interessi moratori ai sensi dell'articolo
23 del capitolato di appalto” e che “la messa a disposizione del certificato di pagamento in favore della stazione appaltante senza che ad esso si sia verificato il pagamento comporta la richiesta degli interessi moratori al tasso legale” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta nella presente fase giudiziale).
Ebbene, alla luce di tanto non appare dubitabile che la società appaltatrice abbia richiesto la condanna di parte opponente al versamento degli interessi moratori, da calcolarsi al tasso “legale”.
Ne consegue che la formula adoperata di “interessi legali” deve ritenersi riferita agli interessi moratori, rectius: gli interessi moratori sono stati richiesti nella misura fissata ex lege, non avendo le parti predeterminato un diverso saggio di interessi per il caso di ritardo nel pagamento (cd. interessi convenzionali).
Passando alla seconda doglianza avverso la pretesa di pagamento avanzata dall'opposta, l'opponente ha dedotto che le parti avevano condizionato il pagamento degli importi dovuti alla società appaltatrice alla materiale disponibilità delle risorse, con la conseguenza che, avendo l'ente opponente provveduto ai pagamenti non appena aveva ricevuto la disponibilità di tali risorse per accredito da parte della
[...]
non vi sarebbe stato alcun ritardo nei pagamenti imputabile al CP_2 T_
Infatti, l'opponente ha eccepito che dalla lettura del bando di gara, all'art. 17, riguardante il “finanziamento” risulta che “l'opera finanziata per €. 291.689,00 con risorse provinciali in attuazione della delibera di giunta provinciale
n. 1090/2010 e per la restante parte mediante devoluzioni di mutui residui non utilizzati ”, e dal successivo art. 23, lett. r), si ricava che “i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo per l'esecuzione di lavori verranno disposti, in ogni caso, solo
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dopo l'avvenuto accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore senza che l'appaltatore possa vantare, in caso contrario, maggiori oneri” (cfr. all. n. 8 nel fascicolo cartaceo di parte opponente).
Tuttavia, in senso opposto a quanto sostenuto dal in fattispecie analoghe a quella in esame, la T_
Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24.8.2018, n. 21180) che, in tema di responsabilità da ritardo del committente nei pagamenti, in favore dell'appaltatore, degli acconti e del saldo del corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporti di appalto pubblico, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico, non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto «i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo- finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento» (si cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 23.10.2014, n. 22580: «In tema di appalti di opere pubbliche, l'ente pubblico committente (nella specie, un comune)
è responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore per le opere eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico (nella specie, il
Ministero del Tesoro) e di cui si era fatta menzione nel contratto di appalto, atteso che, in assenza di una convenzione ulteriore con la quale l'ente finanziatore garantisca all'ente committente la tempestiva erogazione del finanziamento, il ritardo nell'adempimento resta imputabile a quest'ultimo»).
La soluzione è conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «In materia di responsabilità
contrattuale, l'articolo 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione
o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento» (si cfr. Corte di
Cassazione sez. III, sentenza n. 11717 del 05.8.2002).
Deve quindi ribadirsi che, in tema di responsabilità da ritardo del committente nel pagamento degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di un rapporto di appalto pubblico
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in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico, non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili ad un soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
Le considerazioni che precedono rendono chiara l'infondatezza dell'opposizione.
Infatti, né dal contratto di appalto stipulato tra le parti principali né dalla convenzione di finanziamento
- atti nei quali pure si fa menzione della circostanza che l'opera è finanziata dalla - si Controparte_2
evince che l'ente finanziatore sia tenuto a rivalere e manlevare il beneficiario della somma che questi si sia obbligato a versare all'appaltatore; né si evince l'avvenuto coinvolgimento della terza chiamata a qualsiasi titolo nell'affidamento e nella esecuzione dei lavori - gli unici soggetti coinvolti essendo, le parti del contratto di appalto.
Per tali ragioni, deve affermarsi che, con la stipulazione del contratto di appalto oggetto di causa, il si è assunto direttamente la gestione dei lavori e le responsabilità amministrative e contrattuali, T_
per cui la titolarità del rapporto contrattuale è sorto unicamente in capo all'ente pubblico, rimanendo ad esso estraneo l'ente finanziatore.
In assenza, pertanto, di una convenzione accessoria all'atto di concessione del finanziamento, con la quale la si fosse resa garante della tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero della Controparte_2
copertura del dai rischi derivanti dai ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore, del ritardo nel T_
pagamento degli acconti e del saldo dell'appalto nei confronti dell'appaltatore risponde il solo ente committente, il quale, peraltro, in relazione al regime di responsabilità colposa ex art. 1218 c.c. non ha affatto provato di essersi trovato nell'impossibilità di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti all'appaltatore nonostante il ritardo nell'erogazione del finanziamento: in particolare, non risulta dimostrata la circostanza della mancanza di risorse sufficienti nelle casse comunali.
A ciò aggiungasi che la C.T.U. nominata, dott.ssa , ha provveduto a riepilogare le Persona_1
pattuizioni raggiunte inter partes, richiamando i certificati di pagamento, nonché le date dei pagamenti
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eseguiti dal ed ha accertato la sussistenza del grave ritardo nel pagamento a carico del T_ T_
(cfr. C.T.U. depositata in data 26.8.2019).
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Ferma, allora, la titolarità del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto di appalto in capo al solo e la sussistenza del ritardo nel pagamento (cfr. pag.
5-6 della relazione peritale), e non anche alla T_
, va analizzata la domanda di manleva spiegata dal primo verso la seconda. Controparte_2
Al riguardo, la terza chiamata ha dedotto di aver tempestivamente versato al i finanziamenti T_
pattuiti: in particolare, la liquidazione della prima tranche di finanziamento, pari ad € 145.844,50, veniva effettuata con determinazione dirigenziale n. 9257 dell'11.11.2013, a seguito dell'invio da parte del della documentazione attestante il completamento del 50% dell'appalto, pervenuta con nota T_
prot. n. 101198 del 29.10.2013, integrata e rettificata da successiva nota prot. n. 45550 del 06.11.2013; mentre la liquidazione del saldo di € 117.313,53 veniva effettuata con determinazione dirigenziale n. 8683 del 18.12.2014, a seguito dell'invio da parte del di documentazione attestante il completamento T_
dell'appalto, come da nota del acquisita al P.G. dell'ente col n. 95185 del 18.07.14, Parte_2
integrata da successiva nota acquisita al P.G. dell'ente col n. 125193 del 13.10.2014.
A fronte di tali dedotte tempistiche, il ha controdedotto che “ricevuta la documentazione prescritta da T_
parte della società opposta, l'ha trasmessa subito alla Provincia, ma quest'ultima non ha tempestivamente provveduto materialmente al pagamento, ma vi ha effettivamente provveduto solo in data 26.03.2015. (…) Ed invero come emerge dalla stessa nota prot.7941 del 03.03.2015 (in allegato 15 produzione del , il ancora nel Marzo 2015 T_ T_
era a sollecitare la Provincia per l'effettivo accredito delle somme, mai accreditate fino al 26.03.2015” (cfr. pag.
1-2 della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), allegando di tanto documentazione (cfr. allegati alla seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., nonché all. n. 16 alla comparsa di costituzione e risposta del . T_
Tuttavia, dalla lettura della convenzione stipulata tra il e l'ente finanziatore si evince che alcuna T_
tempistica veniva fissata per l'erogazione del finanziamento da parte della allora Provincia. Ed anzi, la previsione di cui all'art. 7 della convenzione, secondo cui “La Provincia accerta il conseguimento dei risultati
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previsti, il rispetto dei tempi fissati per il completamento dell'opera e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del finanziamento”, nonché quella dell'art. 9, secondo cui “La rimane estranea Parte_3
ai rapporti che il Comune andrà ad istituire con terzi in relazione alle attività di cui alla presente convenzione ed è esente da ogni responsabilità nei confronti dei terzi”, depongono a favore della insussistenza di un termine essenziale nella erogazione del finanziamento a carico della e, dunque, per l'assenza di una Controparte_2
previsione contrattuale con la quale l'ente finanziatore si fosse impegnato a garantire al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
La domanda di manleva deve, pertanto, essere respinta.
Non merita accoglimento, invece, la domanda, proposta dalla terza chiamata, di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti dell'aver l'istante agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né avendo la provato di aver subito danni per effetto della condotta Controparte_2
di controparte.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del in persona del T_
Sindaco pro tempore, a favore sia di in persona del legale rappresentante pro tempore, sia Controparte_1
della terza chiamata, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo, con attribuzione all'avv. Antonio Ferrara, dichiaratosi antistatario.
Infine, per le stesse ragioni, le spese di C.T.U., liquidate come da decreto emesso in corso di causa, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 541/2017 del Tribunale di
Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
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2. Rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Parte_2
Controparte_2
3. Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione Parte_2
delle spese di lite in favore di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che liquida in € 2.950,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Antonio Ferrara;
4. Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione Parte_2
delle spese di lite in favore della in persona del Controparte_2 [...]
pro tempore, che liquida in € 2.650,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA CP_3
come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
5. Pone le spese di C.T.U., definitivamente e per l'intero, a carico del Parte_2
in persona del Sindaco pro tempore.
[...]
Così deciso in Nola, l'8.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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