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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 829/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
NI TO, Relatore
COZZOLINO IU CE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2365/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010413026000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010413026000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010413026000 IRAP 1998 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220017305258000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220017305258000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220017305258000 IRAP 1998
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Dipignano - Ufficio Tributi 87045 Dipignano CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002546000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002546000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002546000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002546000 IRAP
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Dipignano - Ufficio Tributi 87045 Dipignano CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190013385565000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Cosenza, con studio sito in Indirizzo_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza nonché
contro
Comune di Dipignano avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239010413026000 notificata a mezzo posta in data 11.12.2023 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202300002546000, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con riferimento in particolare alle seguenti cartelle di pagamento:
-cartella n. 03420220017305258000, avente ad oggetto IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 1998, per l'importo di euro 6.147,90;
-cartella n. 03420190013385565000, avente ad oggetto TARI anno 2018.
Il ricorrente deduceva:
violazione dell'art. 7, comma 2, della L. 212/2000, per omessa indicazione dell'autorità giurisdizionale competente e dei termini di impugnazione;
mancata notifica delle cartelle presupposte e conseguente illegittimità degli atti successivi, nonché intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai tributi di competenza di altri enti e rilevando che, nella fase della riscossione, la questione dirimente è la prova della notifica delle cartelle, onere gravante sull'Agente della Riscossione.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale contestava integralmente le censure avverse, producendo in giudizio la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle sopra indicate in data 04.12.2021 e 24.10.2022, e chiedeva il rigetto del ricorso. Il Comune di Dipignano, regolarmente evocato in giudizio, non risulta aver svolto difese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È principio pacifico quello secondo cui l'omessa o incompleta indicazione, nell'atto impugnato, dell'autorità giurisdizionale competente o dei termini di impugnazione non comporta la nullità dell'atto, ma integra una mera irregolarità, idonea eventualmente a giustificare l'errore scusabile del contribuente (ex multis, Cass. n. 11722/2017; Cass. n. 19854/2019).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento reca un rinvio ai termini, alle modalità e alle autorità competenti previsti per i singoli atti presupposti, circostanza che, pur non ottimale sotto il profilo della chiarezza, non ha impedito al ricorrente di esercitare pienamente il diritto di difesa, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio prova documentale dell'avvenuta notifica:
-della cartella n. 03420190013385565000 in data 04.12.2021;
-della cartella n. 03420220017305258000 in data 24.10.2022.
Tale documentazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente sotto il profilo della ritualità o della riferibilità soggettiva, con la conseguenza che deve ritenersi dimostrato l'avvenuto perfezionamento delle notifiche.
Ne discende che l'intimazione di pagamento impugnata non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un atto meramente sollecitatorio, sindacabile solo per vizi propri ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs.
546/1992, non ricorrenti nel caso di specie.
Con riferimento alla TARI anno 2018, il termine prescrizionale è quinquennale. La cartella è stata notificata il 04.12.2021 e l'intimazione di pagamento l'11.12.2023, con evidente effetto interruttivo della prescrizione prima del decorso del termine.
Con riferimento ai tributi erariali (IRPEF, IVA e IRAP anno 1998), trova applicazione il termine prescrizionale decennale, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. n.
13080/2011; Cass. SS.UU. n. 23397/2016). Anche in tal caso, la notifica della cartella nel 2022 e dell'intimazione nel 2023 impedisce il maturare della prescrizione.
Non risulta inoltre provata alcuna prescrizione maturata prima della consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione, onere che gravava sul ricorrente.
È fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza in relazione ai tributi locali (TARI), spettando la titolarità del credito al Comune di Dipignano.
Tuttavia, tale rilievo non incide sull'esito complessivo del giudizio, atteso il rigetto delle censure di merito.
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1040,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
NI TO, Relatore
COZZOLINO IU CE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2365/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010413026000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010413026000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010413026000 IRAP 1998 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220017305258000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220017305258000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220017305258000 IRAP 1998
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Dipignano - Ufficio Tributi 87045 Dipignano CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002546000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002546000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002546000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002546000 IRAP
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Dipignano - Ufficio Tributi 87045 Dipignano CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190013385565000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Cosenza, con studio sito in Indirizzo_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza nonché
contro
Comune di Dipignano avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239010413026000 notificata a mezzo posta in data 11.12.2023 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202300002546000, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con riferimento in particolare alle seguenti cartelle di pagamento:
-cartella n. 03420220017305258000, avente ad oggetto IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 1998, per l'importo di euro 6.147,90;
-cartella n. 03420190013385565000, avente ad oggetto TARI anno 2018.
Il ricorrente deduceva:
violazione dell'art. 7, comma 2, della L. 212/2000, per omessa indicazione dell'autorità giurisdizionale competente e dei termini di impugnazione;
mancata notifica delle cartelle presupposte e conseguente illegittimità degli atti successivi, nonché intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai tributi di competenza di altri enti e rilevando che, nella fase della riscossione, la questione dirimente è la prova della notifica delle cartelle, onere gravante sull'Agente della Riscossione.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale contestava integralmente le censure avverse, producendo in giudizio la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle sopra indicate in data 04.12.2021 e 24.10.2022, e chiedeva il rigetto del ricorso. Il Comune di Dipignano, regolarmente evocato in giudizio, non risulta aver svolto difese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È principio pacifico quello secondo cui l'omessa o incompleta indicazione, nell'atto impugnato, dell'autorità giurisdizionale competente o dei termini di impugnazione non comporta la nullità dell'atto, ma integra una mera irregolarità, idonea eventualmente a giustificare l'errore scusabile del contribuente (ex multis, Cass. n. 11722/2017; Cass. n. 19854/2019).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento reca un rinvio ai termini, alle modalità e alle autorità competenti previsti per i singoli atti presupposti, circostanza che, pur non ottimale sotto il profilo della chiarezza, non ha impedito al ricorrente di esercitare pienamente il diritto di difesa, come dimostrato dalla tempestiva proposizione del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio prova documentale dell'avvenuta notifica:
-della cartella n. 03420190013385565000 in data 04.12.2021;
-della cartella n. 03420220017305258000 in data 24.10.2022.
Tale documentazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente sotto il profilo della ritualità o della riferibilità soggettiva, con la conseguenza che deve ritenersi dimostrato l'avvenuto perfezionamento delle notifiche.
Ne discende che l'intimazione di pagamento impugnata non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un atto meramente sollecitatorio, sindacabile solo per vizi propri ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs.
546/1992, non ricorrenti nel caso di specie.
Con riferimento alla TARI anno 2018, il termine prescrizionale è quinquennale. La cartella è stata notificata il 04.12.2021 e l'intimazione di pagamento l'11.12.2023, con evidente effetto interruttivo della prescrizione prima del decorso del termine.
Con riferimento ai tributi erariali (IRPEF, IVA e IRAP anno 1998), trova applicazione il termine prescrizionale decennale, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. n.
13080/2011; Cass. SS.UU. n. 23397/2016). Anche in tal caso, la notifica della cartella nel 2022 e dell'intimazione nel 2023 impedisce il maturare della prescrizione.
Non risulta inoltre provata alcuna prescrizione maturata prima della consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione, onere che gravava sul ricorrente.
È fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza in relazione ai tributi locali (TARI), spettando la titolarità del credito al Comune di Dipignano.
Tuttavia, tale rilievo non incide sull'esito complessivo del giudizio, atteso il rigetto delle censure di merito.
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1040,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.