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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000864/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa ON ME pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000864/2012 di R.G. (ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cataldi, presso il cui studio sito in RT
Gravina in Puglia alla via De Amicis n. 27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellante principale/appellata incidentale -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Luigi Ditaranto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Loporcaro sito in Altamura alla via Giuseppe Colonna n. 5, giusta mandato in atti;
- parte appellata principale/appellante incidentale -
E
Controparte_2
- parte appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 25/2012 resa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, depositata in data 09.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 763/2009; risarcimento danni da circolazione stradale;
valore della causa €. 8.673,19.
ON ME CONCLUSIONI: come rassegnate nelle autorizzate note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2009 conveniva in giudizio RT
, quale proprietario dell'autovettura Lancia Dedra tg. BAD88533, e la Controparte_2 [...]
che la garantiva per la rca, assumendo che il giorno 04.11.2008 alle ore 09.30 Controparte_1
circa in Gravina in Puglia sulla via Federico Meninni, mentre percorreva detta via a bordo della propria bicicletta veniva tamponato dall'autovettura Lancia Dedra, condotta nell'occasione da il quale, non rispettando la distanza di sicurezza, attingeva la bici facendolo Controparte_3 rovinare in terra. In conseguenza della caduta il riportava le seguenti lesioni: “trauma RT contusivo spalla sin., trauma escoriato ginocchio sin…” per le quali era costretto ad osservare un periodo di convalescenza di gg. 55 di cui gg. 25 per I.T.T. e gg. 30 per I.T.P. residuando invalidità permanente nella misura del 5%.
Con lettera raccomandata a/r del 23.11.2008 l'attore avanzava richiesta risarcitoria alla
(d'ora innanzi per brevità “ ” o “Compagnia”) che non provvedeva al Controparte_4 CP_1
ristoro dei danni subiti.
In ragione di tanto, adiva il Giudice di Pace di Gravina in Puglia chiedendo RT la condanna al risarcimento dei danni quantificati in €. 8.673,19, oltre interessi e spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2009 si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta che contestava la domanda attorea siccome infondata nell'an, attesa la carenza di sufficienti elementi a suffragio del fatto storico e del nesso di causalità e, in via gradata, nel quantum chiedendone il rigetto con vittoria di compensi.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_2
contumacia.
ON ME La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale a mezzo dei testi
, e;
l'interrogatorio formale dell'attore, pur Testimone_1 Testimone_2 Controparte_3
ammesso, non veniva espletato per mancata comparizione dello stesso.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa in data 04.11.2011.
Con l'epigrafata sentenza n. 25/2012 (cron. 44/12) depositata in cancelleria in data
09.01.2012, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 763/2009, il Giudice di Pace di Gravina in Puglia cosi' provvedeva:
“1) rigetta la domanda perché infondata e non provata, con tutte le conseguenze di legge;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva proponendo dinanzi RT all'intestato Tribunale il gravame introduttivo del presente giudizio, allibrato al R.G. n.
92000864/2012 (atto di appello notificato in data 12.07.2012).
Oltre a riproporre la medesima ricostruzione in fatto già esposta in primo grado, l'appellante articolava i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione dei fatti di causa, con riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi che il Giudice di prime cure aveva ritenuto non esaustive, univoche e puntuali;
2) omessa ctu medico-legale; 3) falsa interpretazione delle norme di diritto avendo il primo
Giudice disatteso le risultanze istruttorie.
Ne sarebbe conseguita una motivazione insufficiente e contraddittoria, che non teneva (e non tiene) in debita considerazione le prove testimoniali che avrebbero confermato la verificazione del sinistro come riferita in citazione, attribuendo viceversa rilevanza alla dichiarazione prodotta dalla
Compagnia e sottoscritta dal dalla quale risultava che il sinistro si verificava in una via RT
diversa da quella riferita durante le prove orali.
Instava, conclusivamente, per la riforma della sentenza impugnata con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 8.673,19 a titolo di risarcimento per i danni conseguenti all'incidente, o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2012 si costituiva l'appellata che instava per il rigetto dell'appello contestando l'an dell'avversa Controparte_1
pretesa e, in via gradata, il quantum, e proponeva contestualmente appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese di lite non ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
rimaneva contumace anche nel giudizio di appello. Controparte_2
ON ME Dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, all'udienza del 09.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte appellante non depositava né la propria comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, l'appello principale è infondato e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito illustrate.
Il Giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che all'esito dell'espletamento dell'istruttoria sia rimasto sfornito di qualsivoglia supporto probatorio l'accadimento del sinistro come evento verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione e il nesso di causalità tra i fatti descritti e i danni lamentati dall'attore.
In particolare, il primo Giudice ha sottolineato, per un verso, l'impossibilità di valutare il dedotto impatto tra la bicicletta e l'autovettura, non potendo disporre accertamenti sul velocipede per essere stato asseritamente rottamato, in uno alla mancanza di fotografie sia dell'auto sia della bicicletta e, per altro verso, la discordanza tra il luogo del sinistro (viale Martiri dei Saraceni) indicato nella dichiarazione del del 21.07.2009 prodotta in giudizio dalla Compagnia e non RT disconosciuta dall'odierno appellante, rispetto a quella (generica e priva di indicazione della via) di cui alla messa in mora del 12.10.2008, nonchè con quella indicata in citazione (via F. Meninni), trattandosi di luoghi significativamente distanti tra loro e, ancora, le incertezze e contraddizioni nella ricostruzione della dinamica da parte attorea.
Quanto, poi, alle risultanze delle dichiarazioni testimoniali che parte appellante lamenta non essere state vagliate dal Giudice di prime cure è opportuno rilevare che le stesse, lungi dal fornire elementi di valutazione favorevoli alla tesi del , insinuano dubbi circa la genuinità delle RT
deposizioni rese.
Più in dettaglio, giova rilevare che nella dichiarazione sottoscritta in data 21.07.2009 il attestava che al sinistro non avesse assistito nessuno e che lo stesso si fosse verificato in RT via Martiri dei Saraceni all'incrocio con via Guardialto Piccolo in Gravina.
Detta dichiarazione non è mai stata espressamente disconosciuta dall'attore/appellante: in mancanza del riconoscimento espresso, una scrittura privata può dirsi riconosciuta quando vi è
l'autenticazione della sottoscrizione, ovvero il riconoscimento tacito della stessa che si verifica quando la parte contro cui è prodotto il documento non lo abbia formalmente disconosciuto o sia rimasta contumace.
ON ME Ne consegue, pertanto, la dubbia credibilità dei testi escussi che riferivano non soltanto di aver assistito al sinistro ma, altresi', di aver prestato soccorso al . RT
Più nel dettaglio i testi e , escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
10.04.2010, dichiaratisi indifferenti, riferivano di essere scesi dall'auto a bordo della quale viaggiavano per prestare soccorso al malcapitato e, addirittura, che con loro accorreva altra gente.
Il teste , escusso all'udienza del 19.10.2010, dichiarava: “Mi fermai con Controparte_3
la macchina a prestare soccorso. Nello stesso momento si fermò un conoscente del ciclista che prestò il soccorso”.
E' evidente, pertanto, che dette dichiarazioni appaiono inattendibili soprattutto se poste in correlazione con il contenuto della dichiarazione sottoscritta dal . RT
Né può sottacersi, nella ponderazione del ridetto compendio probatorio di causa, la mancata ingiustificata comparizione del all'udienza fissata per l'espletamento RT dell'interrogatorio formale deferitogli da controparte e ammesso dal Giudice con ordinanza del
04.02.2010: mancata comparizione che, valutata congiuntamente a tutti gli ulteriori elementi di prova innanzi illustrati, non può non ritenersi quale ammissione dei fatti oggetto dell'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 232 co. 1, c.p.c., a mente del quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Ne consegue che tale contegno processuale può assurgere, laddove confermato dal complessivo compendio probatorio, ad argomento di prova, valutabile dal Giudice ex art. 116 c.p.c..
In definitiva, deve ritenersi che l'attore/appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di egli incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. non avendo provato l'an del diritto al risarcimento e, dunque, il verificarsi dell'evento lesivo, secondo la dinamica delineata in entrambi gli atti introduttivi.
Pertanto, la versione degli accadimenti come intesa dal primo Giudice e trasposta nell'esito della gravata sentenza deve trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado.
L'appello incidentale proposto dalla merita, invece, Controparte_1
accoglimento.
La Compagnia, con l'appello incidentale proposto, si duole della decisione del Giudice di prime cure di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto disposta in assenza di soccombenza reciproca delle parti e nella carenza di giustificati motivi, non indicati nella sentenza impugnata, necessari per determinare la statuizione compensatoria delle spese del giudizio.
ON ME Appaiono condivisibili le argomentazioni con le quali la ha sostenuto che, all'esito del CP_1
giudizio di primo grado, le spese del giudizio avrebbero dovuto seguire la soccombenza, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1
Il criterio generale di regolazione delle spese di lite, previsto dall'art. 91 c.p.c., è quello della soccombenza che costituisce un'applicazione del principio di causalità: la parte che con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione di norme di diritto sostanziale) ha provocato la necessità del processo, deve farsi carico delle relative spese.
L'ordinamento contempla situazioni che giustificano la deroga al criterio generale innanzi indicato, in presenza delle quali è ammessa la compensazione delle spese;
situazioni che, proprio in ragione dell'eccezionalità rispetto alla regola generale inscritta nell'art. 91 c.p.c., costituiscono ipotesi tassative e la cui sussistenza deve essere motivata.
Come è stato precisato dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
4696/2019).
Nel caso in decisione, a fronte del rigetto della domanda attorea formulata in primo grado, non sussiste nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 92 c.p.c., pur come risultante dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale.
La regolamentazione delle spese di lite deve, pertanto, seguire il generale criterio della soccombenza.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice d'Appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della decisione sia stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
In definitiva, alla luce del rigetto dell'appello principale proposto da RT
e dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla va Controparte_1
confermata la statuizione della gravata sentenza con riferimento al rigetto della domanda
ON ME risarcitoria proposta da e va riformata la statuizione in riferimento RT all'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra l'appellante e la Compagnia.
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa in base allo sca glione di riferimento (da
€. 5.201,00 a €. 26.000,00) applicabili, per il primo grado, ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace
(con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), per il giudizio d'appello, ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale), ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con RT
atto di appello notificato il 12.07.2012 nei confronti di ogni diversa Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale proposto da e, per l'effetto, RT
CONFERMA la sentenza n. n. 25/2012 resa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, depositata in data 09.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 763/2009;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata riguardante il regolamento delle spese processuali, CONDANNA alla rifusione, in favore della RT [...]
delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in €. Controparte_1
1.045,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, nonché delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in €. 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 12.02.2025.
Il Giudice dott.ssa ON ME
ON ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa ON ME pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000864/2012 di R.G. (ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cataldi, presso il cui studio sito in RT
Gravina in Puglia alla via De Amicis n. 27 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellante principale/appellata incidentale -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Luigi Ditaranto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Loporcaro sito in Altamura alla via Giuseppe Colonna n. 5, giusta mandato in atti;
- parte appellata principale/appellante incidentale -
E
Controparte_2
- parte appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 25/2012 resa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, depositata in data 09.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 763/2009; risarcimento danni da circolazione stradale;
valore della causa €. 8.673,19.
ON ME CONCLUSIONI: come rassegnate nelle autorizzate note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 09.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2009 conveniva in giudizio RT
, quale proprietario dell'autovettura Lancia Dedra tg. BAD88533, e la Controparte_2 [...]
che la garantiva per la rca, assumendo che il giorno 04.11.2008 alle ore 09.30 Controparte_1
circa in Gravina in Puglia sulla via Federico Meninni, mentre percorreva detta via a bordo della propria bicicletta veniva tamponato dall'autovettura Lancia Dedra, condotta nell'occasione da il quale, non rispettando la distanza di sicurezza, attingeva la bici facendolo Controparte_3 rovinare in terra. In conseguenza della caduta il riportava le seguenti lesioni: “trauma RT contusivo spalla sin., trauma escoriato ginocchio sin…” per le quali era costretto ad osservare un periodo di convalescenza di gg. 55 di cui gg. 25 per I.T.T. e gg. 30 per I.T.P. residuando invalidità permanente nella misura del 5%.
Con lettera raccomandata a/r del 23.11.2008 l'attore avanzava richiesta risarcitoria alla
(d'ora innanzi per brevità “ ” o “Compagnia”) che non provvedeva al Controparte_4 CP_1
ristoro dei danni subiti.
In ragione di tanto, adiva il Giudice di Pace di Gravina in Puglia chiedendo RT la condanna al risarcimento dei danni quantificati in €. 8.673,19, oltre interessi e spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2009 si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta che contestava la domanda attorea siccome infondata nell'an, attesa la carenza di sufficienti elementi a suffragio del fatto storico e del nesso di causalità e, in via gradata, nel quantum chiedendone il rigetto con vittoria di compensi.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_2
contumacia.
ON ME La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale a mezzo dei testi
, e;
l'interrogatorio formale dell'attore, pur Testimone_1 Testimone_2 Controparte_3
ammesso, non veniva espletato per mancata comparizione dello stesso.
Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa in data 04.11.2011.
Con l'epigrafata sentenza n. 25/2012 (cron. 44/12) depositata in cancelleria in data
09.01.2012, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 763/2009, il Giudice di Pace di Gravina in Puglia cosi' provvedeva:
“1) rigetta la domanda perché infondata e non provata, con tutte le conseguenze di legge;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva proponendo dinanzi RT all'intestato Tribunale il gravame introduttivo del presente giudizio, allibrato al R.G. n.
92000864/2012 (atto di appello notificato in data 12.07.2012).
Oltre a riproporre la medesima ricostruzione in fatto già esposta in primo grado, l'appellante articolava i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione dei fatti di causa, con riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi che il Giudice di prime cure aveva ritenuto non esaustive, univoche e puntuali;
2) omessa ctu medico-legale; 3) falsa interpretazione delle norme di diritto avendo il primo
Giudice disatteso le risultanze istruttorie.
Ne sarebbe conseguita una motivazione insufficiente e contraddittoria, che non teneva (e non tiene) in debita considerazione le prove testimoniali che avrebbero confermato la verificazione del sinistro come riferita in citazione, attribuendo viceversa rilevanza alla dichiarazione prodotta dalla
Compagnia e sottoscritta dal dalla quale risultava che il sinistro si verificava in una via RT
diversa da quella riferita durante le prove orali.
Instava, conclusivamente, per la riforma della sentenza impugnata con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 8.673,19 a titolo di risarcimento per i danni conseguenti all'incidente, o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di' del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2012 si costituiva l'appellata che instava per il rigetto dell'appello contestando l'an dell'avversa Controparte_1
pretesa e, in via gradata, il quantum, e proponeva contestualmente appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese di lite non ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
rimaneva contumace anche nel giudizio di appello. Controparte_2
ON ME Dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, all'udienza del 09.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte appellante non depositava né la propria comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, l'appello principale è infondato e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito illustrate.
Il Giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che all'esito dell'espletamento dell'istruttoria sia rimasto sfornito di qualsivoglia supporto probatorio l'accadimento del sinistro come evento verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione e il nesso di causalità tra i fatti descritti e i danni lamentati dall'attore.
In particolare, il primo Giudice ha sottolineato, per un verso, l'impossibilità di valutare il dedotto impatto tra la bicicletta e l'autovettura, non potendo disporre accertamenti sul velocipede per essere stato asseritamente rottamato, in uno alla mancanza di fotografie sia dell'auto sia della bicicletta e, per altro verso, la discordanza tra il luogo del sinistro (viale Martiri dei Saraceni) indicato nella dichiarazione del del 21.07.2009 prodotta in giudizio dalla Compagnia e non RT disconosciuta dall'odierno appellante, rispetto a quella (generica e priva di indicazione della via) di cui alla messa in mora del 12.10.2008, nonchè con quella indicata in citazione (via F. Meninni), trattandosi di luoghi significativamente distanti tra loro e, ancora, le incertezze e contraddizioni nella ricostruzione della dinamica da parte attorea.
Quanto, poi, alle risultanze delle dichiarazioni testimoniali che parte appellante lamenta non essere state vagliate dal Giudice di prime cure è opportuno rilevare che le stesse, lungi dal fornire elementi di valutazione favorevoli alla tesi del , insinuano dubbi circa la genuinità delle RT
deposizioni rese.
Più in dettaglio, giova rilevare che nella dichiarazione sottoscritta in data 21.07.2009 il attestava che al sinistro non avesse assistito nessuno e che lo stesso si fosse verificato in RT via Martiri dei Saraceni all'incrocio con via Guardialto Piccolo in Gravina.
Detta dichiarazione non è mai stata espressamente disconosciuta dall'attore/appellante: in mancanza del riconoscimento espresso, una scrittura privata può dirsi riconosciuta quando vi è
l'autenticazione della sottoscrizione, ovvero il riconoscimento tacito della stessa che si verifica quando la parte contro cui è prodotto il documento non lo abbia formalmente disconosciuto o sia rimasta contumace.
ON ME Ne consegue, pertanto, la dubbia credibilità dei testi escussi che riferivano non soltanto di aver assistito al sinistro ma, altresi', di aver prestato soccorso al . RT
Più nel dettaglio i testi e , escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
10.04.2010, dichiaratisi indifferenti, riferivano di essere scesi dall'auto a bordo della quale viaggiavano per prestare soccorso al malcapitato e, addirittura, che con loro accorreva altra gente.
Il teste , escusso all'udienza del 19.10.2010, dichiarava: “Mi fermai con Controparte_3
la macchina a prestare soccorso. Nello stesso momento si fermò un conoscente del ciclista che prestò il soccorso”.
E' evidente, pertanto, che dette dichiarazioni appaiono inattendibili soprattutto se poste in correlazione con il contenuto della dichiarazione sottoscritta dal . RT
Né può sottacersi, nella ponderazione del ridetto compendio probatorio di causa, la mancata ingiustificata comparizione del all'udienza fissata per l'espletamento RT dell'interrogatorio formale deferitogli da controparte e ammesso dal Giudice con ordinanza del
04.02.2010: mancata comparizione che, valutata congiuntamente a tutti gli ulteriori elementi di prova innanzi illustrati, non può non ritenersi quale ammissione dei fatti oggetto dell'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 232 co. 1, c.p.c., a mente del quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Ne consegue che tale contegno processuale può assurgere, laddove confermato dal complessivo compendio probatorio, ad argomento di prova, valutabile dal Giudice ex art. 116 c.p.c..
In definitiva, deve ritenersi che l'attore/appellante non abbia assolto all'onere probatorio su di egli incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. non avendo provato l'an del diritto al risarcimento e, dunque, il verificarsi dell'evento lesivo, secondo la dinamica delineata in entrambi gli atti introduttivi.
Pertanto, la versione degli accadimenti come intesa dal primo Giudice e trasposta nell'esito della gravata sentenza deve trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado.
L'appello incidentale proposto dalla merita, invece, Controparte_1
accoglimento.
La Compagnia, con l'appello incidentale proposto, si duole della decisione del Giudice di prime cure di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto disposta in assenza di soccombenza reciproca delle parti e nella carenza di giustificati motivi, non indicati nella sentenza impugnata, necessari per determinare la statuizione compensatoria delle spese del giudizio.
ON ME Appaiono condivisibili le argomentazioni con le quali la ha sostenuto che, all'esito del CP_1
giudizio di primo grado, le spese del giudizio avrebbero dovuto seguire la soccombenza, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1
Il criterio generale di regolazione delle spese di lite, previsto dall'art. 91 c.p.c., è quello della soccombenza che costituisce un'applicazione del principio di causalità: la parte che con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione di norme di diritto sostanziale) ha provocato la necessità del processo, deve farsi carico delle relative spese.
L'ordinamento contempla situazioni che giustificano la deroga al criterio generale innanzi indicato, in presenza delle quali è ammessa la compensazione delle spese;
situazioni che, proprio in ragione dell'eccezionalità rispetto alla regola generale inscritta nell'art. 91 c.p.c., costituiscono ipotesi tassative e la cui sussistenza deve essere motivata.
Come è stato precisato dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
4696/2019).
Nel caso in decisione, a fronte del rigetto della domanda attorea formulata in primo grado, non sussiste nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 92 c.p.c., pur come risultante dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale.
La regolamentazione delle spese di lite deve, pertanto, seguire il generale criterio della soccombenza.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice d'Appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della decisione sia stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
In definitiva, alla luce del rigetto dell'appello principale proposto da RT
e dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla va Controparte_1
confermata la statuizione della gravata sentenza con riferimento al rigetto della domanda
ON ME risarcitoria proposta da e va riformata la statuizione in riferimento RT all'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra l'appellante e la Compagnia.
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa in base allo sca glione di riferimento (da
€. 5.201,00 a €. 26.000,00) applicabili, per il primo grado, ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace
(con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), per il giudizio d'appello, ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale), ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con RT
atto di appello notificato il 12.07.2012 nei confronti di ogni diversa Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale proposto da e, per l'effetto, RT
CONFERMA la sentenza n. n. 25/2012 resa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, depositata in data 09.01.2012 nel giudizio iscritto al R.G. n. 763/2009;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata riguardante il regolamento delle spese processuali, CONDANNA alla rifusione, in favore della RT [...]
delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in €. Controparte_1
1.045,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, nonché delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in €. 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 12.02.2025.
Il Giudice dott.ssa ON ME
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