CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 494/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
4155/2024 del Tribunale di Firenze, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUERCIO MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAZZERI CP_1 C.F._2
ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;
AVVOCATO quale curatrice speciale dei minori , Controparte_2 Per_1 Per_2
, ;
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5 Persona_6
APPELLATI
con l'intervento del PG. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 20/06/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, voglia:
1. Revocare l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre e disporre l'affidamento condiviso, con una regolamentazione del diritto di visita del padre;
2. Revocare la sospensione degli incontri padre-figli e predisporre un percorso di riavvicinamento assistito;
3. Riconoscere la condotta alienante della madre
e adottare misure adeguate per ripristinare il legame genitoriale;
4. Rideterminare
l'obbligo di mantenimento tenendo conto delle reali capacità economiche delle parti e della proporzionalità degli oneri;
5. Compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
Con ogni ulteriore provvedimento che la Corte riterrà equo e giusto.”
Per parte appellata: “Chiede che il presente atto d'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4155 del 24 dicembre 2024, venga respinto in ogni sua parte come infondato e temerario e, per l'effetto, che venga confermata l'impugnata sentenza, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente giudizio.”
Per il curatore dei minori: “Voglia L'Ill.ma Corte di Appello di Firenze - respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto quanto ai punti nn.
1-4 dell'atto di appello promosso dal sig. ; - decidere secondo giustizia il punto n. 5 dell'atto di appello Pt_1 promosso dal sig. ; -con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Pt_1
P.G.: “parere contrario all'accoglimento del reclamo con mandato al Servizio sociale competente di rivalutare i rapporti padre-figlio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con sentenza n. 4155/2024 emessa in data 19.12.2024, il Tribunale di Firenze, previa pronuncia della separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1 ha così provveduto:
“ - affida i figli minori , , Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5 Per_6
in via super esclusiva alla madre, la quale potrà adottare anche le decisioni più
[...] importanti nell'interesse della prole in tema di salute, istruzione, residenza;
CP_1 dovrà comunque fornire a preventiva e tempestiva
[...] Parte_1 comunicazione delle più importanti decisioni da prendere;
- colloca i figli presso la madre;
- incarica MA di avviare per i genitori una terapia individuale, e invita il servizio a valutare la possibilità di effettuare un raccordo tra le terapie di ciascun genitore;
- incarica i servizi sociali, di concerto con , di: monitorare l'esercizio della CP_3 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
continuare a garantire la educativa Per_ domiciliare per i tre figli maggiori , (con eventuale estensione Per_5 Persona_4
a ); organizzare incontri tra padre e figli (qualora questi ultimi esprimano il Per_3 desiderio di rivedere il padre), tendenzialmente con questa cadenza: due volte a settimana quanto a e;
una volta a settimana quanto a e;
Per_2 Per_1 Per_4 Per_3
Per_ Per_ una volta ogni due settimane quanto ad e gli incontri con i minori , Per_5
e si dovranno svolgere alla presenza del loro educatore, ove da loro Per_5 Per_4 Per_3 stessi richiesto;
gli incontri con i minori si dovranno sempre svolgere Per_2 Per_1 alla presenza di un operatore del servizio sociale;
gli incontri devono tuttavia rimanere sospesi finché ciascun bambino non esprima il bisogno di riprendere contatti con il padre;
i servizi sociali dovranno riferire ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza;
- dispone che continui a offrire ai minori un percorso terapeutico individuale;
CP_3
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a il Parte_1 CP_1 complessivo importo mensile di € 370,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno
5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per i figli a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, con onere per di CP_1 effettuare un conteggio mensile e chiederne rimborso al padre pro quota per singole mensilità;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.”
In ordine all'affido dei figli, il Tribunale ha così motivato: «Durante l'espletamento della c.t.u., disposta in corso di causa per accertare la capacità genitoriale delle parti e per verificare le condizioni dei bambini, questi ultimi sono stati affidati dal giudice istruttore al servizio sociale (con contestuale nomina di un curatore speciale), con delega in materia di salute ed istruzione, in ragione di quanto suggerito dalla consulente dr.ssa con nota preliminare depositata il 20/9/2022. Persona_7
(…) Sono state quindi date disposizioni per favorire una ripresa del rapporto tra padre
e figli (v. ordinanza depositata il 28/10/2022), rapporto che è stato oggetto di monitoraggio da parte del consulente, il quale, nell'ultima relazione depositata il
18/5/2023 (alla quale si rinvia), ha rilevato che “Negli incontri i figli hanno ribadito la volontà di non incontrare il padre, con richieste di scuse da parte dello stesso circa gli eventi occorsi alla famiglia. Le richieste si sono diversificate da figlio a figlio ma i Per_ contenuti indicativamente sono stati gli stessi per , e ha Per_5 Per_4 Per_5 espresso disponibilità a scrivere una lettera al padre, con i suoi pensieri e le sue richieste. e hanno espresso la volontà di incontrare il padre tutti insieme con Per_4 Per_3 gli altri fratelli”. Il c.t.u. ha dunque proposto di mantenere gli incontri tra il padre e i bambini più piccoli e e di prevedere un sostegno per gli altri minori, Per_1 Per_2 oltre che percorsi individuali per i genitori. È opportuno precisare che nelle more dell'espletamento della consulenza si è svolto davanti al Tribunale di Firenze il dibattimento penale nel processo a carico del per maltrattamenti e lesioni nei Pt_1 confronti della moglie, che si è concluso con sentenza penale di condanna dell'imputato alla pena di quattro anni di reclusione (v. sentenza depositata il 14/2/2023). Detta decisione è stata peraltro confermata nel secondo grado, come emerge dal dispositivo della sentenza della Corte d'Appello del 28/5/2024 (v. deposito del 15/7/2024). Ciò premesso, si deve rilevare che, a fronte del materiale istruttorio raccolto nel dibattimento penale, che ha condotto alla decisione di condanna, confermata in appello
(…), nonché a fronte delle difficoltà dei figli a rapportarsi con il padre, quest'ultimo non si è mai messo realmente in gioco. Come osservato anche dalla c.t.u. nella prima relazione depositata il 17/10/2022, “abbiamo visto un padre che - almeno nel percorso di ctu - non ha mai scelto di mettersi realmente in discussione, ha giustamente difeso i suoi diritti ma mettendosi in posizione di chiusura difensiva, senza tentare di assumersi una responsabilità in tutta la vicenda (…) Per questo è necessario un lavoro importante sulla genitorialità, oltre che un lavoro personale. Solo nella fase conclusiva delle indagini peritali il signor informa di aver intrapreso un percorso di psicoterapia personale Pt_1 in contesto privato, scegliendo un contenitore meno stigmatizzante di quello imposto dal Tribunale” (pag. 26 della c.t.u.), percorso privato che tuttavia non può essere in alcun modo verificato dal Tribunale. Inoltre, il CA non è stato pronto ad attivarsi e a prestare il consenso (amministrativo) che gli veniva richiesto per le cure mediche dei figli, generando ritardo ad esempio circa la presa in carico da parte della
Neuropsichiatria di DA e facendo saltare un appuntamento per la risonanza magnetica preso per questi a giugno 2023 (v. relazione dei servizi sociali in data
5/1/2024 e comparsa conclusionale del curatore speciale). Come rilevato dai servizi sociali, le mancate risposte da parte del padre hanno creato difficoltà anche nell'ordinaria gestione dei figli, ad esempio in tema di deleghe scolastiche per la ripresa Per_ dei minori da scuola e per la prima comunione di (v. ancora relazione dei servizi sociali in data 5/1/2024). Al contrario, la madre è stata puntuale nel dare conto delle necessità mediche e sanitarie dei bambini e delle attività scolastiche e formative svolte dagli stessi, nonché delle scelte che ella riteneva doversi operare con riguardo alle questioni mediche, scolastiche e formative, nonostante il numero dei figli renda complesso l'agire quotidiano. Va poi osservato che le difficoltà della ricorrente a scindere il proprio vissuto da quello dei figli e a garantire accesso all'altro genitore (cui fa riferimento la c.t.u.) hanno un legame con la vicenda penale sopra ricordata, e dunque non possono di per sé portare a ritenere che la non eserciti adeguatamente la CP_1 responsabilità genitoriale. Sulla base di quanto rilevato, considerata l'attuale incapacità del padre ad esercitare correttamente la responsabilità genitoriale, a fronte di una adeguatezza materna, il Tribunale ritiene nell'interesse della prole una pronuncia che disponga l'affidamento super esclusivo dei figli a in aderenza alle CP_1 proposte del servizio sociale espresse nella relazione in data 5/1/2024.»
Quanto al collocamento dei figli e al diritto di visita del padre, ha ritenuto il Tribunale che: «I figli devono essere collocati presso la madre, in continuità con la situazione attuale. In merito alla frequentazione tra padre e figli, occorre prendere atto del fatto che i quattro figli maggiori al momento non intendono incontrare il padre, e che quest'ultimo non si è presentato, nel mese di ottobre, agli incontri fissati con i figli più piccoli e (v. aggiornamento in data 25/10/2024). Gli incontri devono Per_1 Per_2 quindi rimanere sospesi finché ciascun bambino non esprima il bisogno di riprendere contatti con il padre. Qualora si verifichi tale circostanza, e il CA mostri interesse a rivedere i figli, potranno essere avviati dal servizio sociale incontri singoli tra il padre e
i bambini (come proposto dalla curatrice speciale dei minori), con cadenza, tendenzialmente: • due volte a settimana quanto a e;
• una volta a Per_2 Per_1 Per_ settimana quanto a ed a • una volta ogni due settimane quanto ad e Per_4 Per_3 Per_
inoltre, gli incontri con i minori , e si dovranno svolgere Per_5 Per_5 Per_4 Per_3 alla presenza del loro educatore, ove da loro stessi richiesto;
quanto ai minori e Per_2
, gli incontri si dovranno sempre svolgere alla presenza di un operatore del Per_1 servizio sociale. È poi necessario che si continui ad offrire ai quattro minori un percorso terapeutico individuale, e che prosegua l'educativa domiciliare per i tre figli maggiori
(con eventuale estensione a ), considerata la complessità in cui i sei minori sono Per_3 immersi, i diversi bisogni educativi e di ascolto, le necessità sanitarie di taluni e mediche di la oggettiva impossibilità per la madre di fare fronte a tutto da sola. I servizi Per_2 sociali dovranno riferire ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.»
Circa il contributo del padre al mantenimento dei sei figli, il primo giudice ha considerato quanto segue: «Considerato che la non lavora ma è proprietaria dell'immobile in CP_1 cui abita con i figli e percepisce l'assegno di inclusione di € 800,00 mensili, mentre il resistente sin dall'estate 2021 sostiene un canone locativo di € 870,00 mensili e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00, il Tribunale ritiene congruo mantenere i provvedimenti economici attualmente vigenti: la madre dovrà dunque continuare a percepire per intero l'assegno unico per la prole, per un importo di circa €
1.500,00 mensili, mentre il CA dovrà proseguire a versare un contributo per il mantenimento della prole di € 330,00 mensili complessivi, che, con la rivalutazione, ammonta attualmente a € 370,00 mensili complessivi. Le spese straordinarie mediche
e scolastiche necessarie per i figli dovranno essere suddivise in pari misura tra i genitori, con onere per la di effettuare un conteggio mensile e chiederne rimborso pro CP_1 quota per singole mensilità.»
Infine, le spese di lite sono state poste a carico del sulla base del criterio della Pt_1 soccombenza.
Il giudizio di secondo grado
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
I) SULL'AFFIDAMENTO SUPER-ESCLUSIVO ALLA MADRE
La decisione del Tribunale di Firenze, nella misura in cui affida i figli in via superesclusiva alla madre, costituirebbe una grave violazione dell'art. 337-ter c.c., che stabilisce il principio della bigenitorialità quale diritto inviolabile dei minori. L'affidamento esclusivo o superesclusivo può essere disposto solo in casi eccezionali, quando vi sia un concreto e provato pregiudizio per i figli derivante dal rapporto con l'altro genitore, mentre nella fattispecie il Tribunale avrebbe omesso di indicare elementi di fatto concreti e circostanziati idonei a giustificare una deroga così drastica al principio della bigenitorialità. La consulenza tecnica d'ufficio, pur evidenziando difficoltà nel rapporto padre- figli, non avrebbe mai affermato che il costituisca un pericolo per i Pt_1 minori, né avrebbe mai suggerito una totale esclusione del padre dalla loro vita, rilevando al contrario la necessità di un percorso di riavvicinamento, che il Tribunale avrebbe totalmente ignorato. Del resto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la bigenitorialità debba essere garantita anche in presenza di conflitti tra i genitori, salvo il caso in cui vi siano prove inconfutabili di un pregiudizio grave per il minore, che nella specie mancherebbero. Dunque, la statuizione andrebbe riformata, prevedendo un affidamento condiviso con una regolamentazione equilibrata del diritto di visita del padre, anche mediante un percorso graduale di riavvicinamento.
II) SULLA SOSPENSIONE DEGLI INCONTRI PADRE-FIGLI
La statuizione del Tribunale che subordina la ripresa del rapporto tra il padre e i figli alla volontà dei minori sarebbe gravemente erronea sotto il profilo giuridico, psicologico ed educativo, non potendo il rifiuto del minore costituire l'unico parametro decisionale, poiché spesso esso è il risultato di un conflitto familiare mal gestito, di influenze esterne o di un processo di alienazione parentale. La statuizione sarebbe del tutto carente di un'adeguata istruttoria sulle cause del rifiuto dei minori, omettendo di verificare se tale atteggiamento sia frutto di un condizionamento psicologico operato dalla madre o di una pregressa conflittualità genitoriale. In ogni caso, avrebbero dovuto essere predisposti degli interventi mirati di supporto psicologico e di mediazione familiare, mentre la sospensione degli incontri finisce per cronicizzare la rottura del rapporto genitoriale. Andrebbe dunque disposta l'immediata riattivazione della frequentazione tra padre e figli, prevedendo un percorso di recupero assistito con il coinvolgimento di professionisti esperti in dinamiche familiari e garantendo che il rapporto possa essere ricostruito progressivamente nel rispetto del benessere dei minori.
III) SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'ALIENAZIONE PARENTALE
Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la condotta alienante della madre come elemento pregiudizievole per la crescita e il benessere dei minori, considerato che l'alienazione parentale, pur non essendo formalmente riconosciuta come patologia, è stata ripetutamente censurata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito come il comportamento di un genitore volto a ostacolare, screditare o interrompere il rapporto tra il minore e l'altro genitore costituisca un grave pregiudizio per lo sviluppo psicologico del figlio e possa determinare provvedimenti di modifica dell'affidamento. Il
Tribunale, nel motivare la propria decisione, avrebbe minimizzato le condotte della omettendo di valutare gli atti del processo che dimostrerebbero CP_1 come la stessa abbia sistematicamente ostacolato la relazione tra il e i Pt_1 figli, attraverso ripetute violazioni dei provvedimenti giudiziari che disciplinavano gli incontri padre-figli, ostilità e rifiuto sistematico di ogni forma di mediazione familiare, comunicazioni ai minori che hanno contribuito a instillare in loro sentimenti di paura e diffidenza nei confronti del padre, mancata collaborazione con i Servizi sociali per il ripristino del rapporto padre- figli. La Corte, dunque, dovrebbe riconoscere la condotta alienante della madre e disporre provvedimenti idonei a ripristinare un sano rapporto tra padre e figli, eventualmente prevedendo un cambio di affidamento o l'attivazione di un percorso di riavvicinamento con il supporto di professionisti specializzati.
IV) SULL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO A CARICO DEL PADRE
La statuizione relativa al mantenimento sarebbe iniqua e gravemente pregiudizievole per il , poiché non terrebbe in debita considerazione la Pt_1 disparità economica tra le parti e il ruolo che egli attualmente ricopre nella vita dei figli, in violazione del principio di proporzionalità ex art. 316-bis c.c.
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che: padre non ha alcuna voce in capitolo nella gestione quotidiana dei figli, essendo stati affidati in via super-esclusiva alla madre;
la percepisce già l'assegno unico per CP_1
i figli, oltre a ulteriori contributi pubblici;
il si trova in una situazione Pt_1 economica significativamente più fragile rispetto alla madre dei minori, poiché ha oneri autonomi, inclusi il costo dell'abitazione e le spese personali, che non sono stati ponderati nella decisione di primo grado.
V) SULLA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
La condanna del alle spese di lite sarebbe ingiustificata e contraria al Pt_1 principio di equità, essendo il giudizio incentrato su diritti indisponibili e su questioni di rilevante interesse pubblico e familiare. Il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non dovrebbe essere applicato in maniera rigida nei procedimenti di diritto di famiglia, in cui il giudice deve tenere conto della natura delle questioni trattate e del superiore interesse dei minori. Nel caso di specie, il ha agito esclusivamente per la tutela del proprio diritto Pt_1 di esercitare un ruolo attivo nella vita dei figli e per il riconoscimento di un assetto più equo nella regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento, dunque la sua posizione non avrebbe dovuto essere considerata soccombente in senso stretto, la condanna integrale di un genitore alle spese rischiando di configurarsi come una sanzione indiretta, in contrasto con il principio di tutela dei diritti fondamentali. La statuizione dovrebbe perciò essere riformata disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Si è costituita chiedendo la conferma della sentenza appellata. CP_1
Ha premesso che dopo nove anni di convivenza matrimoniale in data 1.10.2020 la CP_1
a seguito di un ennesimo episodio di violenza subita, aveva chiamato la Polizia i cui agenti intervenuti avevano allontanato il CA da casa ed in data 5.10.2020 a suo carico era stata emessa ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi alla moglie e ai figli ed ai luoghi dalla stessa frequentati. Misura tutt'ora vigente nei confronti della moglie, mentre l'iniziale divieto di avvicinamento del padre ai figli era stato revocato nell'ottobre 2021, ma con l'indicazione del percorso da seguire a tutela dei figli, cioé quello degli incontri protetti padre-figli organizzati dai Servizi sociali. Intanto nel giudizio di separazione, con il sostegno dei Servizi sociali e della CTU, gli incontri padre -figli venivano organizzati presso l'Istituto degli Innocenti, con cadenza settimanale per tutti i figli, insieme. Ben presto i quattro figli maggiori si erano progressivamente rifiutati di incontrare il padre, perché volevano un chiarimento con lui di quanto accaduto in famiglia, e soprattutto la Per_ più grande, , chiedeva insistentemente ma invano che il padre "chiedesse scusa alla madre". Si era svolti senza gravi problemi gli incontri del padre con i due figli più piccoli
( non aveva ancora un anno al momento della separazione e è nato Per_2 Per_1 dopo la separazione dei genitori), sempre alla presenza di un educatore, fino a che il padre aveva deciso di non incontrare più neppure i due piccoli, come da relazione dei
Servizi del 25.10.2024. Il padre, inoltre, aveva sempre rifiutato di partecipare agli Cont incontri con il , anche se il processo penale nei suoi confronti per il reato di cui all'art 572 c.p. si era concluso in data 3.11.2022 con la condanna a quattro anni di reclusione, sentenza confermata sia in appello che, nel marzo 2025, in cassazione, circostanza completamente ignorata dal nelle sue difese. Pt_1
Ha esposto la reclamata che tutte le relazioni dei Servizi sociali e da tutti gli atti del fascicolo di primo grado emergeva che è una madre attenta, capace di CP_1 assecondare le attitudini e le diversità dei figli, dimostrando una davvero non comune capacità affettiva e di organizzazione e che ha da sempre pienamente interagito con i
Servizi sociali, con la scuola, con i medici e gli educatori dei figli, tant'è che gli stessi
Servizi hanno suggerito che alla madre fosse attribuito l'affido superesclusivo dei figli, che sono tutti ben inseriti nel contesto scolastico e frequentano (i più grandi) attività sportive, con risultati lodevoli.
Per contro il CA dall'estate 2024 non si è più progressivamente presentato agli incontri con i figli, non li ha più cercati, neppure in occasione delle festività natalizie e dei loro compleanni, non si è mai interessato del loro stato di salute, neppure di quello di che viene seguito al per una grave patologia, non ha mai partecipato Per_2 CP_5 agli incontri della scuola e, coerentemente, non si è mai neppure presentato agli incontri con le , , e che, nei vari ruoli di MA e , Persona_8 Per_9 Per_10 Per_11 CP_3 avrebbero dovuto seguirlo per poter organizzare gli incontri padre-figli. Anzi, dalla relazione dei Servizi sociali del 25.10.2024 si poteva evincere che il padre non stava più, per sua volontà, incontrando i figli più piccoli, e in particolare che gli incontri del lunedì con il piccolo venivano disdetti dal padre alcuni giorni prima, mentre Per_1
a quelli del sabato, con e il padre si presentava solo per comunicare Per_1 Per_2
Per_1 che non vi avrebbe partecipato. Il versa l'importo di € 330,00 mensile per i figli ma non rimborsa il 50% delle spese straordinarie relative ai medesimi.
Ha evidenziato come anche i figli abbiano vissuto la violenza agita in famiglia in modo diretto ed infatti hanno sempre chiesto al padre "le scuse" e i "chiarimenti", cui il padre si è sempre sottratto, negando la violenza stessa. Nonostante questo, per lunghi periodi tutti i figli sono stati dalla madre portati agli incontri con il padre, anche se ciò ha comportato una vera e propria opera di vittimizzazione secondaria, ai sensi della
Convenzione di Istanbul, perché organizzati senza tenere conto del pregresso comportamento del padre, che dal canto suo non ha mai preso in considerazione le prescrizioni del Tribunale per riprendere un rapporto significativo con i figli, salvo invocare, con argomentazioni astratte e del tutto svincolate dagli elementi di causa, una presunta sindrome di alienazione parentale.
Le statuizioni del primo giudice sono dunque, secondo la parte appellata, pienamente condivisibili, compresa quella, conseguente alle altre, relativa alle spese di lite.
Il PG è intervenuto rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe
All'esito della prima udienza del 20.6.2025, la Corte ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti del curatore dei minori, che si è costituito, nella persona dell'Avv. la quale ha anzitutto rappresentato di aver incontrato i sei Controparte_2 minori e di aver colloquiato con i tre più grandi, verificando che la loro volontà di non incontrare il padre è rimasta immutata. Quanto ai singoli motivi di appello, ha dedotto quanto segue:
I) Sulla richiesta di revoca dell'affidamento superesclusivo dei minori alla madre con richiesta di previsione di affidamento condiviso con il padre
Il percorso motivazionale del Tribunale, molto specifico, è fondato anzitutto su quanto emerso il sede di CTU circa il fatto che il non è sintonizzato sui bisogni dei figli ma Pt_1
è altamente concentrato solo su se stesso, dimostrando una completa mancanza di empatia nei loro confronti e non riuscendo a scindere la responsabilità penale per i fatti che gli sono stati contestati nell'ambito del giudizio di maltrattamenti in famiglia dalle conseguenze relazionali che tali condotte hanno avuto sui figli;
egli non ha compreso che avrebbe potuto incidere su tali conseguenze modificando il proprio atteggiamento nei confronti dei figli e che comprendere la loro rabbia ed il loro dolore per quanto accaduto è un atto di amore che questi si aspettavano da lui. In secondo luogo, il
Tribunale ha richiamato le circostanze dimostrate nell'ambito del processo penale per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie a carico del CA, che non possono dirsi irrilevanti di fronte alla decisione in tema di affidamento dei figli minori, poiché, come anche recentemente ribadito dalla Corte di cassazione (ord. n. 7409 del
20.03.25), la presenza di comportamenti violenti e intemperanti può giustificare l'affidamento super esclusivo a un solo genitore, per proteggere i minori da un ambiente deteriorato e garantire il loro interesse morale e materiale. Inoltre, il Tribunale ha richiamato tutte le occasioni in cui il è stato di intralcio e rallentamento nella Pt_1 gestione delle decisioni nell'interesse dei figli, finanche quando si trattava di questioni mediche urgenti, arrivando addirittura a far saltare un appuntamento per una risonanza magnetica per il figlio Da ultimo il Tribunale ha evidenziato i meriti della Per_2 CP_1 nella gestione dei figli e delle loro esigenze diversificate. Peraltro, la richiesta formulata dal di affidamento condiviso dei figli costituisce domanda nuova e in quanto tale Pt_1 inammissibile. Del resto, la genitorialità del ha avuto tutte le possibili chances nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado.
II) Sulla richiesta di revoca della sospensione degli incontri padre/figli e predisposizione di un percorso di riavvicinamento assistito
La sospensione degli incontri non è giunta come un provvedimento interruttivo di quanto in atto fra figli e padre, ma quale presa d'atto di una situazione già in essere e la cui origine non è solamente addebitabile al rifiuto dei figli di incontrare il padre, come il vorrebbe sostenere, ma anche al mancato rispetto da parte di lui medesimo degli Pt_1 impegni presi con i Servizi Sociali. Il Tribunale ha comunque disposto anche pro futuro, disciplinando la modalità di ripresa degli incontri padre/figli prevedendo che gli incontri rimangano sospesi finché ciascun bambino non esprima il bisogno di riprendere contatti con il padre, e disponendo una presa in carico comprensiva dei figli e dei genitori da parte dei Servizi sociali, fornendo al la chance della ripresa degli incontri con i Pt_1 figli, già calendarizzati. Dunque, il Tribunale ha preservato il diritto alla bigenitorialità dei minori ed è evidente leggendo la sentenza che gli incontri devono intendersi come sospesi solo temporaneamente. Del resto, il CA da tempo si è reso irreperibile anche al suo stesso legale, come dal medesimo riferito all'udienza del 20.6.2025.
III) Sulla richiesta di riconoscimento della condotta alienante della madre e di adozione di misure adeguate per ripristinare il legame genitoriale
La condotta alienante non è un fatto giuridico che il giudice possa accertare e dichiarare in un dispositivo. Comunque, non corrisponde al vero il fatto che il Tribunale non abbia valutato la condotta tenuta dalla riguardo alla relazione figli/padre ed abbia CP_1 omesso di motivare sul punto. Il giudice di primo grado ha infatti dato atto del“le difficoltà della ricorrente a scindere il proprio vissuto da quello dei figli e a garantire
l'accesso all'altro genitore”, ma nella valutazione finale sono state bilanciate la capacità genitoriale della definita come adeguata seppur con i limiti sopra sintetizzati e CP_1 meglio rappresentati dalla CTU, con l'incapacità genitoriale accertata quanto al . Pt_1
IV) Sulla richiesta di rideterminazione dell'obbligo di mantenimento dei figli a carico del padre tenendo conto delle reali capacità economiche delle parti e della proporzionalità degli oneri
Il motivo di appello è assolutamente generico e fumoso, tanto da rendere difficile la replica. Il CA, infatti, non porta a sostegno della propria tesi cifre specifiche in entrata o in uscita per lui o per la che il Tribunale avrebbe omesso di valutare. Del resto, CP_1
è matematico che, a fronte di un'entrata stipendiale di € 1.600,00, detratte le spese fisse per € 870,00 di affitto ed € 370,00 di mantenimento ordinario dei sei figli, al Pt_1 non restino che € 360,00 mensili per sostenere le spese proprie e concorrere al 50% delle spese straordinarie dei sei figli. Tuttavia, il Tribunale ha indicato nella cifra irrisoria di € 62,00 per ogni figlio al mese il contributo del padre al mantenimento dei figli, in linea con la giurisprudenza di legittimità sul tema (che anche da ultimo ha sancito l'obbligo di mantenimento della prole anche in caso disoccupazione del genitore)
V) Sulla richiesta di compensazione delle spese di lite fra le parti
Sul punto il Curatore ha ritenuto di non dover assumere posizione come già fatto in primo grado, rimettendosi alla valutazione della Corte. All'udienza del 18.7.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
L'appello non merita di essere accolto.
A) I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
La parte appellante fonda le proprie doglianze in ordine all'affido superesclusivo dei figli alla madre su principi astratti, prescindendo del tutto dalle circostanze concrete che hanno portato a una tale decisione, ovvero, da un lato, la pesante condanna per le condotte di violenza domestica poste in essere dal e, dall'altro, l'atteggiamento Pt_1 ostacolante del medesimo rispetto ai consensi necessari per la gestione dei figli, in particolare in ambito medico e scolastico.
Quando al primo profilo, il CA insiste sulla circostanza che la sentenza che lo ha condannato alla pena di quattro anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni in danno della condanna peraltro già passata in giudicato, non avrebbe ritenuto CP_1 comprovati episodi di violenza diretta o assistita nei confronti dei figli, né la CTU avrebbe rilevato profili di pericolosità del padre rispetto ai minori. Invero, l'appellante sembra non comprendere che il fatto stesso di aver esercitato per tutta la durata del matrimonio, salvo che nei primi mesi, continue violenze fisiche, verbali e psicologiche nei confronti della moglie, punto di riferimento essenziale per i minori, hanno inevitabilmente alterato il clima familiare in modo tale da incidere negativamente sulla serenità e sullo sviluppo psicofisico dei medesimi (almeno dei quattro maggiori), indipendentemente dal fatto che essi possano aver assistito direttamente a episodi di violenza fisica contro l'appellata. Peraltro, dai colloqui effettuati dalla CTU D.ssa con le due figlie maggiori, riportati nella sua relazione peritale, sembrerebbe Per_7 che le stesse talvolta abbiano visto il padre picchiare la madre. Da qui il bisogno dei figli di assicurarsi che il padre abbia compreso il disvalore della propria condotta, bisogno che il non ha saputo accogliere, così portando i minori ad allontanarsi sempre di Pt_1 più dalla figura paterna.
L'appellante, inoltre, non si confronta in alcun modo con quanto motivato dal primo giudice in ordine all'inerzia del padre rispetto alla necessità di prestare il consenso alle cure mediche necessarie per i figli, in particolare per il piccolo o alle difficoltà Per_2 causate nella gestione ordinaria dei medesimi, come riferito dai Servizi sociali.
Sotto plurimi profili, pertanto, il ha dimostrato la propria incapacità a gestire Pt_1 adeguatamente la propria responsabilità genitoriale, laddove per contro non sono emerse criticità rispetto alla madre, avendo altresì il Tribunale correttamente rilevato come sia comprensibile, viste le gravi condotte maltrattanti subite, la difficoltà della el garantire accesso all'altro genitore prescindendo dalla sua dolorosa esperienza CP_1 matrimoniale, difficoltà che peraltro, va evidenziato, non risulta si sia mai tradotta in comportamenti apertamente ostacolanti rispetto agli incontri protetti organizzati dai
Servizi sociali nel corso del giudizio di primo grado.
Neppure può, il , dolersi del fatto che gli incontri padre/figli siano stati Pt_1 provvisoriamente sospesi, prendendo atto delle difficoltà manifestate dai quattro figli maggiori e della mancata presenza dell'appellante agli ultimi incontri organizzati con i due minori, e (cfr. ultima relazione dei Servizi sociali datata Per_2 Per_1
24.10.2024). Sospensione che, invero, il Tribunale ha accompagnato alla previsione degli interventi di supporto necessari a superare le criticità del rapporto dei figli con la figura paterna, e del calendario che potrà essere attuato qualora tali criticità dovessero mostrare segnali di risoluzione. Del resto, la Suprema Corte, anche richiamando gli obblighi assunti dallo Stato italiano con l'adesione alla Convenzione di Instanbul dell'11.5.2011, ha anche di recente ribadito che: “il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato” (Cass.
n. 4595 del 21/02/2025).
B) Quanto agli aspetti economici, è sufficiente rilevare come il primo giudice abbia limitato l'apporto del padre al mantenimento dei sei figli nella misura complessiva di €
370,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ad essi relative, cioè un importo pari a meno di € 62,00 per ciascun figlio, delle cui esigenze si occupa in via esclusiva la madre: si tratta dunque di una contribuzione già determinata in misura minima rispetto all'ineludibile obbligo, gravante su ciascun genitore, di provvedere alle esigenze anche materiali della prole.
C) La condanna del al pagamento delle spese di lite è ampiamente giustificato Pt_1 dalla circostanza che sono state le sue condotte maltrattanti a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, rendendo necessario regolare conseguentemente i rapporti delle parti con i minori.
Le spese del presente grado, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (vista la ridotta complessità della controversia) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
CP_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
4155/2024 del Tribunale di Firenze;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate, liquidate per ciascuna di esse in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre
15% spese generali, Iva e Cap come per legge, con la precisazione che le spese liquidate in favore dell'Avv. andranno versate all'erario, essendo i minori ammessi al CP_2 beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- da atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002
Firenze, 18.7.2025
La Cons. Est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 494/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
4155/2024 del Tribunale di Firenze, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUERCIO MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAZZERI CP_1 C.F._2
ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;
AVVOCATO quale curatrice speciale dei minori , Controparte_2 Per_1 Per_2
, ;
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5 Persona_6
APPELLATI
con l'intervento del PG. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 20/06/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, voglia:
1. Revocare l'affidamento super-esclusivo dei minori alla madre e disporre l'affidamento condiviso, con una regolamentazione del diritto di visita del padre;
2. Revocare la sospensione degli incontri padre-figli e predisporre un percorso di riavvicinamento assistito;
3. Riconoscere la condotta alienante della madre
e adottare misure adeguate per ripristinare il legame genitoriale;
4. Rideterminare
l'obbligo di mantenimento tenendo conto delle reali capacità economiche delle parti e della proporzionalità degli oneri;
5. Compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
Con ogni ulteriore provvedimento che la Corte riterrà equo e giusto.”
Per parte appellata: “Chiede che il presente atto d'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4155 del 24 dicembre 2024, venga respinto in ogni sua parte come infondato e temerario e, per l'effetto, che venga confermata l'impugnata sentenza, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente giudizio.”
Per il curatore dei minori: “Voglia L'Ill.ma Corte di Appello di Firenze - respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto quanto ai punti nn.
1-4 dell'atto di appello promosso dal sig. ; - decidere secondo giustizia il punto n. 5 dell'atto di appello Pt_1 promosso dal sig. ; -con vittoria di spese, diritti ed onorari.” Pt_1
P.G.: “parere contrario all'accoglimento del reclamo con mandato al Servizio sociale competente di rivalutare i rapporti padre-figlio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con sentenza n. 4155/2024 emessa in data 19.12.2024, il Tribunale di Firenze, previa pronuncia della separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1 ha così provveduto:
“ - affida i figli minori , , Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5 Per_6
in via super esclusiva alla madre, la quale potrà adottare anche le decisioni più
[...] importanti nell'interesse della prole in tema di salute, istruzione, residenza;
CP_1 dovrà comunque fornire a preventiva e tempestiva
[...] Parte_1 comunicazione delle più importanti decisioni da prendere;
- colloca i figli presso la madre;
- incarica MA di avviare per i genitori una terapia individuale, e invita il servizio a valutare la possibilità di effettuare un raccordo tra le terapie di ciascun genitore;
- incarica i servizi sociali, di concerto con , di: monitorare l'esercizio della CP_3 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli;
continuare a garantire la educativa Per_ domiciliare per i tre figli maggiori , (con eventuale estensione Per_5 Persona_4
a ); organizzare incontri tra padre e figli (qualora questi ultimi esprimano il Per_3 desiderio di rivedere il padre), tendenzialmente con questa cadenza: due volte a settimana quanto a e;
una volta a settimana quanto a e;
Per_2 Per_1 Per_4 Per_3
Per_ Per_ una volta ogni due settimane quanto ad e gli incontri con i minori , Per_5
e si dovranno svolgere alla presenza del loro educatore, ove da loro Per_5 Per_4 Per_3 stessi richiesto;
gli incontri con i minori si dovranno sempre svolgere Per_2 Per_1 alla presenza di un operatore del servizio sociale;
gli incontri devono tuttavia rimanere sospesi finché ciascun bambino non esprima il bisogno di riprendere contatti con il padre;
i servizi sociali dovranno riferire ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza;
- dispone che continui a offrire ai minori un percorso terapeutico individuale;
CP_3
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a il Parte_1 CP_1 complessivo importo mensile di € 370,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno
5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per i figli a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, con onere per di CP_1 effettuare un conteggio mensile e chiederne rimborso al padre pro quota per singole mensilità;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.”
In ordine all'affido dei figli, il Tribunale ha così motivato: «Durante l'espletamento della c.t.u., disposta in corso di causa per accertare la capacità genitoriale delle parti e per verificare le condizioni dei bambini, questi ultimi sono stati affidati dal giudice istruttore al servizio sociale (con contestuale nomina di un curatore speciale), con delega in materia di salute ed istruzione, in ragione di quanto suggerito dalla consulente dr.ssa con nota preliminare depositata il 20/9/2022. Persona_7
(…) Sono state quindi date disposizioni per favorire una ripresa del rapporto tra padre
e figli (v. ordinanza depositata il 28/10/2022), rapporto che è stato oggetto di monitoraggio da parte del consulente, il quale, nell'ultima relazione depositata il
18/5/2023 (alla quale si rinvia), ha rilevato che “Negli incontri i figli hanno ribadito la volontà di non incontrare il padre, con richieste di scuse da parte dello stesso circa gli eventi occorsi alla famiglia. Le richieste si sono diversificate da figlio a figlio ma i Per_ contenuti indicativamente sono stati gli stessi per , e ha Per_5 Per_4 Per_5 espresso disponibilità a scrivere una lettera al padre, con i suoi pensieri e le sue richieste. e hanno espresso la volontà di incontrare il padre tutti insieme con Per_4 Per_3 gli altri fratelli”. Il c.t.u. ha dunque proposto di mantenere gli incontri tra il padre e i bambini più piccoli e e di prevedere un sostegno per gli altri minori, Per_1 Per_2 oltre che percorsi individuali per i genitori. È opportuno precisare che nelle more dell'espletamento della consulenza si è svolto davanti al Tribunale di Firenze il dibattimento penale nel processo a carico del per maltrattamenti e lesioni nei Pt_1 confronti della moglie, che si è concluso con sentenza penale di condanna dell'imputato alla pena di quattro anni di reclusione (v. sentenza depositata il 14/2/2023). Detta decisione è stata peraltro confermata nel secondo grado, come emerge dal dispositivo della sentenza della Corte d'Appello del 28/5/2024 (v. deposito del 15/7/2024). Ciò premesso, si deve rilevare che, a fronte del materiale istruttorio raccolto nel dibattimento penale, che ha condotto alla decisione di condanna, confermata in appello
(…), nonché a fronte delle difficoltà dei figli a rapportarsi con il padre, quest'ultimo non si è mai messo realmente in gioco. Come osservato anche dalla c.t.u. nella prima relazione depositata il 17/10/2022, “abbiamo visto un padre che - almeno nel percorso di ctu - non ha mai scelto di mettersi realmente in discussione, ha giustamente difeso i suoi diritti ma mettendosi in posizione di chiusura difensiva, senza tentare di assumersi una responsabilità in tutta la vicenda (…) Per questo è necessario un lavoro importante sulla genitorialità, oltre che un lavoro personale. Solo nella fase conclusiva delle indagini peritali il signor informa di aver intrapreso un percorso di psicoterapia personale Pt_1 in contesto privato, scegliendo un contenitore meno stigmatizzante di quello imposto dal Tribunale” (pag. 26 della c.t.u.), percorso privato che tuttavia non può essere in alcun modo verificato dal Tribunale. Inoltre, il CA non è stato pronto ad attivarsi e a prestare il consenso (amministrativo) che gli veniva richiesto per le cure mediche dei figli, generando ritardo ad esempio circa la presa in carico da parte della
Neuropsichiatria di DA e facendo saltare un appuntamento per la risonanza magnetica preso per questi a giugno 2023 (v. relazione dei servizi sociali in data
5/1/2024 e comparsa conclusionale del curatore speciale). Come rilevato dai servizi sociali, le mancate risposte da parte del padre hanno creato difficoltà anche nell'ordinaria gestione dei figli, ad esempio in tema di deleghe scolastiche per la ripresa Per_ dei minori da scuola e per la prima comunione di (v. ancora relazione dei servizi sociali in data 5/1/2024). Al contrario, la madre è stata puntuale nel dare conto delle necessità mediche e sanitarie dei bambini e delle attività scolastiche e formative svolte dagli stessi, nonché delle scelte che ella riteneva doversi operare con riguardo alle questioni mediche, scolastiche e formative, nonostante il numero dei figli renda complesso l'agire quotidiano. Va poi osservato che le difficoltà della ricorrente a scindere il proprio vissuto da quello dei figli e a garantire accesso all'altro genitore (cui fa riferimento la c.t.u.) hanno un legame con la vicenda penale sopra ricordata, e dunque non possono di per sé portare a ritenere che la non eserciti adeguatamente la CP_1 responsabilità genitoriale. Sulla base di quanto rilevato, considerata l'attuale incapacità del padre ad esercitare correttamente la responsabilità genitoriale, a fronte di una adeguatezza materna, il Tribunale ritiene nell'interesse della prole una pronuncia che disponga l'affidamento super esclusivo dei figli a in aderenza alle CP_1 proposte del servizio sociale espresse nella relazione in data 5/1/2024.»
Quanto al collocamento dei figli e al diritto di visita del padre, ha ritenuto il Tribunale che: «I figli devono essere collocati presso la madre, in continuità con la situazione attuale. In merito alla frequentazione tra padre e figli, occorre prendere atto del fatto che i quattro figli maggiori al momento non intendono incontrare il padre, e che quest'ultimo non si è presentato, nel mese di ottobre, agli incontri fissati con i figli più piccoli e (v. aggiornamento in data 25/10/2024). Gli incontri devono Per_1 Per_2 quindi rimanere sospesi finché ciascun bambino non esprima il bisogno di riprendere contatti con il padre. Qualora si verifichi tale circostanza, e il CA mostri interesse a rivedere i figli, potranno essere avviati dal servizio sociale incontri singoli tra il padre e
i bambini (come proposto dalla curatrice speciale dei minori), con cadenza, tendenzialmente: • due volte a settimana quanto a e;
• una volta a Per_2 Per_1 Per_ settimana quanto a ed a • una volta ogni due settimane quanto ad e Per_4 Per_3 Per_
inoltre, gli incontri con i minori , e si dovranno svolgere Per_5 Per_5 Per_4 Per_3 alla presenza del loro educatore, ove da loro stessi richiesto;
quanto ai minori e Per_2
, gli incontri si dovranno sempre svolgere alla presenza di un operatore del Per_1 servizio sociale. È poi necessario che si continui ad offrire ai quattro minori un percorso terapeutico individuale, e che prosegua l'educativa domiciliare per i tre figli maggiori
(con eventuale estensione a ), considerata la complessità in cui i sei minori sono Per_3 immersi, i diversi bisogni educativi e di ascolto, le necessità sanitarie di taluni e mediche di la oggettiva impossibilità per la madre di fare fronte a tutto da sola. I servizi Per_2 sociali dovranno riferire ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.»
Circa il contributo del padre al mantenimento dei sei figli, il primo giudice ha considerato quanto segue: «Considerato che la non lavora ma è proprietaria dell'immobile in CP_1 cui abita con i figli e percepisce l'assegno di inclusione di € 800,00 mensili, mentre il resistente sin dall'estate 2021 sostiene un canone locativo di € 870,00 mensili e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00, il Tribunale ritiene congruo mantenere i provvedimenti economici attualmente vigenti: la madre dovrà dunque continuare a percepire per intero l'assegno unico per la prole, per un importo di circa €
1.500,00 mensili, mentre il CA dovrà proseguire a versare un contributo per il mantenimento della prole di € 330,00 mensili complessivi, che, con la rivalutazione, ammonta attualmente a € 370,00 mensili complessivi. Le spese straordinarie mediche
e scolastiche necessarie per i figli dovranno essere suddivise in pari misura tra i genitori, con onere per la di effettuare un conteggio mensile e chiederne rimborso pro CP_1 quota per singole mensilità.»
Infine, le spese di lite sono state poste a carico del sulla base del criterio della Pt_1 soccombenza.
Il giudizio di secondo grado
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
I) SULL'AFFIDAMENTO SUPER-ESCLUSIVO ALLA MADRE
La decisione del Tribunale di Firenze, nella misura in cui affida i figli in via superesclusiva alla madre, costituirebbe una grave violazione dell'art. 337-ter c.c., che stabilisce il principio della bigenitorialità quale diritto inviolabile dei minori. L'affidamento esclusivo o superesclusivo può essere disposto solo in casi eccezionali, quando vi sia un concreto e provato pregiudizio per i figli derivante dal rapporto con l'altro genitore, mentre nella fattispecie il Tribunale avrebbe omesso di indicare elementi di fatto concreti e circostanziati idonei a giustificare una deroga così drastica al principio della bigenitorialità. La consulenza tecnica d'ufficio, pur evidenziando difficoltà nel rapporto padre- figli, non avrebbe mai affermato che il costituisca un pericolo per i Pt_1 minori, né avrebbe mai suggerito una totale esclusione del padre dalla loro vita, rilevando al contrario la necessità di un percorso di riavvicinamento, che il Tribunale avrebbe totalmente ignorato. Del resto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la bigenitorialità debba essere garantita anche in presenza di conflitti tra i genitori, salvo il caso in cui vi siano prove inconfutabili di un pregiudizio grave per il minore, che nella specie mancherebbero. Dunque, la statuizione andrebbe riformata, prevedendo un affidamento condiviso con una regolamentazione equilibrata del diritto di visita del padre, anche mediante un percorso graduale di riavvicinamento.
II) SULLA SOSPENSIONE DEGLI INCONTRI PADRE-FIGLI
La statuizione del Tribunale che subordina la ripresa del rapporto tra il padre e i figli alla volontà dei minori sarebbe gravemente erronea sotto il profilo giuridico, psicologico ed educativo, non potendo il rifiuto del minore costituire l'unico parametro decisionale, poiché spesso esso è il risultato di un conflitto familiare mal gestito, di influenze esterne o di un processo di alienazione parentale. La statuizione sarebbe del tutto carente di un'adeguata istruttoria sulle cause del rifiuto dei minori, omettendo di verificare se tale atteggiamento sia frutto di un condizionamento psicologico operato dalla madre o di una pregressa conflittualità genitoriale. In ogni caso, avrebbero dovuto essere predisposti degli interventi mirati di supporto psicologico e di mediazione familiare, mentre la sospensione degli incontri finisce per cronicizzare la rottura del rapporto genitoriale. Andrebbe dunque disposta l'immediata riattivazione della frequentazione tra padre e figli, prevedendo un percorso di recupero assistito con il coinvolgimento di professionisti esperti in dinamiche familiari e garantendo che il rapporto possa essere ricostruito progressivamente nel rispetto del benessere dei minori.
III) SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'ALIENAZIONE PARENTALE
Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la condotta alienante della madre come elemento pregiudizievole per la crescita e il benessere dei minori, considerato che l'alienazione parentale, pur non essendo formalmente riconosciuta come patologia, è stata ripetutamente censurata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito come il comportamento di un genitore volto a ostacolare, screditare o interrompere il rapporto tra il minore e l'altro genitore costituisca un grave pregiudizio per lo sviluppo psicologico del figlio e possa determinare provvedimenti di modifica dell'affidamento. Il
Tribunale, nel motivare la propria decisione, avrebbe minimizzato le condotte della omettendo di valutare gli atti del processo che dimostrerebbero CP_1 come la stessa abbia sistematicamente ostacolato la relazione tra il e i Pt_1 figli, attraverso ripetute violazioni dei provvedimenti giudiziari che disciplinavano gli incontri padre-figli, ostilità e rifiuto sistematico di ogni forma di mediazione familiare, comunicazioni ai minori che hanno contribuito a instillare in loro sentimenti di paura e diffidenza nei confronti del padre, mancata collaborazione con i Servizi sociali per il ripristino del rapporto padre- figli. La Corte, dunque, dovrebbe riconoscere la condotta alienante della madre e disporre provvedimenti idonei a ripristinare un sano rapporto tra padre e figli, eventualmente prevedendo un cambio di affidamento o l'attivazione di un percorso di riavvicinamento con il supporto di professionisti specializzati.
IV) SULL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO A CARICO DEL PADRE
La statuizione relativa al mantenimento sarebbe iniqua e gravemente pregiudizievole per il , poiché non terrebbe in debita considerazione la Pt_1 disparità economica tra le parti e il ruolo che egli attualmente ricopre nella vita dei figli, in violazione del principio di proporzionalità ex art. 316-bis c.c.
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che: padre non ha alcuna voce in capitolo nella gestione quotidiana dei figli, essendo stati affidati in via super-esclusiva alla madre;
la percepisce già l'assegno unico per CP_1
i figli, oltre a ulteriori contributi pubblici;
il si trova in una situazione Pt_1 economica significativamente più fragile rispetto alla madre dei minori, poiché ha oneri autonomi, inclusi il costo dell'abitazione e le spese personali, che non sono stati ponderati nella decisione di primo grado.
V) SULLA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
La condanna del alle spese di lite sarebbe ingiustificata e contraria al Pt_1 principio di equità, essendo il giudizio incentrato su diritti indisponibili e su questioni di rilevante interesse pubblico e familiare. Il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non dovrebbe essere applicato in maniera rigida nei procedimenti di diritto di famiglia, in cui il giudice deve tenere conto della natura delle questioni trattate e del superiore interesse dei minori. Nel caso di specie, il ha agito esclusivamente per la tutela del proprio diritto Pt_1 di esercitare un ruolo attivo nella vita dei figli e per il riconoscimento di un assetto più equo nella regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento, dunque la sua posizione non avrebbe dovuto essere considerata soccombente in senso stretto, la condanna integrale di un genitore alle spese rischiando di configurarsi come una sanzione indiretta, in contrasto con il principio di tutela dei diritti fondamentali. La statuizione dovrebbe perciò essere riformata disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Si è costituita chiedendo la conferma della sentenza appellata. CP_1
Ha premesso che dopo nove anni di convivenza matrimoniale in data 1.10.2020 la CP_1
a seguito di un ennesimo episodio di violenza subita, aveva chiamato la Polizia i cui agenti intervenuti avevano allontanato il CA da casa ed in data 5.10.2020 a suo carico era stata emessa ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi alla moglie e ai figli ed ai luoghi dalla stessa frequentati. Misura tutt'ora vigente nei confronti della moglie, mentre l'iniziale divieto di avvicinamento del padre ai figli era stato revocato nell'ottobre 2021, ma con l'indicazione del percorso da seguire a tutela dei figli, cioé quello degli incontri protetti padre-figli organizzati dai Servizi sociali. Intanto nel giudizio di separazione, con il sostegno dei Servizi sociali e della CTU, gli incontri padre -figli venivano organizzati presso l'Istituto degli Innocenti, con cadenza settimanale per tutti i figli, insieme. Ben presto i quattro figli maggiori si erano progressivamente rifiutati di incontrare il padre, perché volevano un chiarimento con lui di quanto accaduto in famiglia, e soprattutto la Per_ più grande, , chiedeva insistentemente ma invano che il padre "chiedesse scusa alla madre". Si era svolti senza gravi problemi gli incontri del padre con i due figli più piccoli
( non aveva ancora un anno al momento della separazione e è nato Per_2 Per_1 dopo la separazione dei genitori), sempre alla presenza di un educatore, fino a che il padre aveva deciso di non incontrare più neppure i due piccoli, come da relazione dei
Servizi del 25.10.2024. Il padre, inoltre, aveva sempre rifiutato di partecipare agli Cont incontri con il , anche se il processo penale nei suoi confronti per il reato di cui all'art 572 c.p. si era concluso in data 3.11.2022 con la condanna a quattro anni di reclusione, sentenza confermata sia in appello che, nel marzo 2025, in cassazione, circostanza completamente ignorata dal nelle sue difese. Pt_1
Ha esposto la reclamata che tutte le relazioni dei Servizi sociali e da tutti gli atti del fascicolo di primo grado emergeva che è una madre attenta, capace di CP_1 assecondare le attitudini e le diversità dei figli, dimostrando una davvero non comune capacità affettiva e di organizzazione e che ha da sempre pienamente interagito con i
Servizi sociali, con la scuola, con i medici e gli educatori dei figli, tant'è che gli stessi
Servizi hanno suggerito che alla madre fosse attribuito l'affido superesclusivo dei figli, che sono tutti ben inseriti nel contesto scolastico e frequentano (i più grandi) attività sportive, con risultati lodevoli.
Per contro il CA dall'estate 2024 non si è più progressivamente presentato agli incontri con i figli, non li ha più cercati, neppure in occasione delle festività natalizie e dei loro compleanni, non si è mai interessato del loro stato di salute, neppure di quello di che viene seguito al per una grave patologia, non ha mai partecipato Per_2 CP_5 agli incontri della scuola e, coerentemente, non si è mai neppure presentato agli incontri con le , , e che, nei vari ruoli di MA e , Persona_8 Per_9 Per_10 Per_11 CP_3 avrebbero dovuto seguirlo per poter organizzare gli incontri padre-figli. Anzi, dalla relazione dei Servizi sociali del 25.10.2024 si poteva evincere che il padre non stava più, per sua volontà, incontrando i figli più piccoli, e in particolare che gli incontri del lunedì con il piccolo venivano disdetti dal padre alcuni giorni prima, mentre Per_1
a quelli del sabato, con e il padre si presentava solo per comunicare Per_1 Per_2
Per_1 che non vi avrebbe partecipato. Il versa l'importo di € 330,00 mensile per i figli ma non rimborsa il 50% delle spese straordinarie relative ai medesimi.
Ha evidenziato come anche i figli abbiano vissuto la violenza agita in famiglia in modo diretto ed infatti hanno sempre chiesto al padre "le scuse" e i "chiarimenti", cui il padre si è sempre sottratto, negando la violenza stessa. Nonostante questo, per lunghi periodi tutti i figli sono stati dalla madre portati agli incontri con il padre, anche se ciò ha comportato una vera e propria opera di vittimizzazione secondaria, ai sensi della
Convenzione di Istanbul, perché organizzati senza tenere conto del pregresso comportamento del padre, che dal canto suo non ha mai preso in considerazione le prescrizioni del Tribunale per riprendere un rapporto significativo con i figli, salvo invocare, con argomentazioni astratte e del tutto svincolate dagli elementi di causa, una presunta sindrome di alienazione parentale.
Le statuizioni del primo giudice sono dunque, secondo la parte appellata, pienamente condivisibili, compresa quella, conseguente alle altre, relativa alle spese di lite.
Il PG è intervenuto rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe
All'esito della prima udienza del 20.6.2025, la Corte ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti del curatore dei minori, che si è costituito, nella persona dell'Avv. la quale ha anzitutto rappresentato di aver incontrato i sei Controparte_2 minori e di aver colloquiato con i tre più grandi, verificando che la loro volontà di non incontrare il padre è rimasta immutata. Quanto ai singoli motivi di appello, ha dedotto quanto segue:
I) Sulla richiesta di revoca dell'affidamento superesclusivo dei minori alla madre con richiesta di previsione di affidamento condiviso con il padre
Il percorso motivazionale del Tribunale, molto specifico, è fondato anzitutto su quanto emerso il sede di CTU circa il fatto che il non è sintonizzato sui bisogni dei figli ma Pt_1
è altamente concentrato solo su se stesso, dimostrando una completa mancanza di empatia nei loro confronti e non riuscendo a scindere la responsabilità penale per i fatti che gli sono stati contestati nell'ambito del giudizio di maltrattamenti in famiglia dalle conseguenze relazionali che tali condotte hanno avuto sui figli;
egli non ha compreso che avrebbe potuto incidere su tali conseguenze modificando il proprio atteggiamento nei confronti dei figli e che comprendere la loro rabbia ed il loro dolore per quanto accaduto è un atto di amore che questi si aspettavano da lui. In secondo luogo, il
Tribunale ha richiamato le circostanze dimostrate nell'ambito del processo penale per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie a carico del CA, che non possono dirsi irrilevanti di fronte alla decisione in tema di affidamento dei figli minori, poiché, come anche recentemente ribadito dalla Corte di cassazione (ord. n. 7409 del
20.03.25), la presenza di comportamenti violenti e intemperanti può giustificare l'affidamento super esclusivo a un solo genitore, per proteggere i minori da un ambiente deteriorato e garantire il loro interesse morale e materiale. Inoltre, il Tribunale ha richiamato tutte le occasioni in cui il è stato di intralcio e rallentamento nella Pt_1 gestione delle decisioni nell'interesse dei figli, finanche quando si trattava di questioni mediche urgenti, arrivando addirittura a far saltare un appuntamento per una risonanza magnetica per il figlio Da ultimo il Tribunale ha evidenziato i meriti della Per_2 CP_1 nella gestione dei figli e delle loro esigenze diversificate. Peraltro, la richiesta formulata dal di affidamento condiviso dei figli costituisce domanda nuova e in quanto tale Pt_1 inammissibile. Del resto, la genitorialità del ha avuto tutte le possibili chances nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado.
II) Sulla richiesta di revoca della sospensione degli incontri padre/figli e predisposizione di un percorso di riavvicinamento assistito
La sospensione degli incontri non è giunta come un provvedimento interruttivo di quanto in atto fra figli e padre, ma quale presa d'atto di una situazione già in essere e la cui origine non è solamente addebitabile al rifiuto dei figli di incontrare il padre, come il vorrebbe sostenere, ma anche al mancato rispetto da parte di lui medesimo degli Pt_1 impegni presi con i Servizi Sociali. Il Tribunale ha comunque disposto anche pro futuro, disciplinando la modalità di ripresa degli incontri padre/figli prevedendo che gli incontri rimangano sospesi finché ciascun bambino non esprima il bisogno di riprendere contatti con il padre, e disponendo una presa in carico comprensiva dei figli e dei genitori da parte dei Servizi sociali, fornendo al la chance della ripresa degli incontri con i Pt_1 figli, già calendarizzati. Dunque, il Tribunale ha preservato il diritto alla bigenitorialità dei minori ed è evidente leggendo la sentenza che gli incontri devono intendersi come sospesi solo temporaneamente. Del resto, il CA da tempo si è reso irreperibile anche al suo stesso legale, come dal medesimo riferito all'udienza del 20.6.2025.
III) Sulla richiesta di riconoscimento della condotta alienante della madre e di adozione di misure adeguate per ripristinare il legame genitoriale
La condotta alienante non è un fatto giuridico che il giudice possa accertare e dichiarare in un dispositivo. Comunque, non corrisponde al vero il fatto che il Tribunale non abbia valutato la condotta tenuta dalla riguardo alla relazione figli/padre ed abbia CP_1 omesso di motivare sul punto. Il giudice di primo grado ha infatti dato atto del“le difficoltà della ricorrente a scindere il proprio vissuto da quello dei figli e a garantire
l'accesso all'altro genitore”, ma nella valutazione finale sono state bilanciate la capacità genitoriale della definita come adeguata seppur con i limiti sopra sintetizzati e CP_1 meglio rappresentati dalla CTU, con l'incapacità genitoriale accertata quanto al . Pt_1
IV) Sulla richiesta di rideterminazione dell'obbligo di mantenimento dei figli a carico del padre tenendo conto delle reali capacità economiche delle parti e della proporzionalità degli oneri
Il motivo di appello è assolutamente generico e fumoso, tanto da rendere difficile la replica. Il CA, infatti, non porta a sostegno della propria tesi cifre specifiche in entrata o in uscita per lui o per la che il Tribunale avrebbe omesso di valutare. Del resto, CP_1
è matematico che, a fronte di un'entrata stipendiale di € 1.600,00, detratte le spese fisse per € 870,00 di affitto ed € 370,00 di mantenimento ordinario dei sei figli, al Pt_1 non restino che € 360,00 mensili per sostenere le spese proprie e concorrere al 50% delle spese straordinarie dei sei figli. Tuttavia, il Tribunale ha indicato nella cifra irrisoria di € 62,00 per ogni figlio al mese il contributo del padre al mantenimento dei figli, in linea con la giurisprudenza di legittimità sul tema (che anche da ultimo ha sancito l'obbligo di mantenimento della prole anche in caso disoccupazione del genitore)
V) Sulla richiesta di compensazione delle spese di lite fra le parti
Sul punto il Curatore ha ritenuto di non dover assumere posizione come già fatto in primo grado, rimettendosi alla valutazione della Corte. All'udienza del 18.7.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
L'appello non merita di essere accolto.
A) I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
La parte appellante fonda le proprie doglianze in ordine all'affido superesclusivo dei figli alla madre su principi astratti, prescindendo del tutto dalle circostanze concrete che hanno portato a una tale decisione, ovvero, da un lato, la pesante condanna per le condotte di violenza domestica poste in essere dal e, dall'altro, l'atteggiamento Pt_1 ostacolante del medesimo rispetto ai consensi necessari per la gestione dei figli, in particolare in ambito medico e scolastico.
Quando al primo profilo, il CA insiste sulla circostanza che la sentenza che lo ha condannato alla pena di quattro anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni in danno della condanna peraltro già passata in giudicato, non avrebbe ritenuto CP_1 comprovati episodi di violenza diretta o assistita nei confronti dei figli, né la CTU avrebbe rilevato profili di pericolosità del padre rispetto ai minori. Invero, l'appellante sembra non comprendere che il fatto stesso di aver esercitato per tutta la durata del matrimonio, salvo che nei primi mesi, continue violenze fisiche, verbali e psicologiche nei confronti della moglie, punto di riferimento essenziale per i minori, hanno inevitabilmente alterato il clima familiare in modo tale da incidere negativamente sulla serenità e sullo sviluppo psicofisico dei medesimi (almeno dei quattro maggiori), indipendentemente dal fatto che essi possano aver assistito direttamente a episodi di violenza fisica contro l'appellata. Peraltro, dai colloqui effettuati dalla CTU D.ssa con le due figlie maggiori, riportati nella sua relazione peritale, sembrerebbe Per_7 che le stesse talvolta abbiano visto il padre picchiare la madre. Da qui il bisogno dei figli di assicurarsi che il padre abbia compreso il disvalore della propria condotta, bisogno che il non ha saputo accogliere, così portando i minori ad allontanarsi sempre di Pt_1 più dalla figura paterna.
L'appellante, inoltre, non si confronta in alcun modo con quanto motivato dal primo giudice in ordine all'inerzia del padre rispetto alla necessità di prestare il consenso alle cure mediche necessarie per i figli, in particolare per il piccolo o alle difficoltà Per_2 causate nella gestione ordinaria dei medesimi, come riferito dai Servizi sociali.
Sotto plurimi profili, pertanto, il ha dimostrato la propria incapacità a gestire Pt_1 adeguatamente la propria responsabilità genitoriale, laddove per contro non sono emerse criticità rispetto alla madre, avendo altresì il Tribunale correttamente rilevato come sia comprensibile, viste le gravi condotte maltrattanti subite, la difficoltà della el garantire accesso all'altro genitore prescindendo dalla sua dolorosa esperienza CP_1 matrimoniale, difficoltà che peraltro, va evidenziato, non risulta si sia mai tradotta in comportamenti apertamente ostacolanti rispetto agli incontri protetti organizzati dai
Servizi sociali nel corso del giudizio di primo grado.
Neppure può, il , dolersi del fatto che gli incontri padre/figli siano stati Pt_1 provvisoriamente sospesi, prendendo atto delle difficoltà manifestate dai quattro figli maggiori e della mancata presenza dell'appellante agli ultimi incontri organizzati con i due minori, e (cfr. ultima relazione dei Servizi sociali datata Per_2 Per_1
24.10.2024). Sospensione che, invero, il Tribunale ha accompagnato alla previsione degli interventi di supporto necessari a superare le criticità del rapporto dei figli con la figura paterna, e del calendario che potrà essere attuato qualora tali criticità dovessero mostrare segnali di risoluzione. Del resto, la Suprema Corte, anche richiamando gli obblighi assunti dallo Stato italiano con l'adesione alla Convenzione di Instanbul dell'11.5.2011, ha anche di recente ribadito che: “il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato” (Cass.
n. 4595 del 21/02/2025).
B) Quanto agli aspetti economici, è sufficiente rilevare come il primo giudice abbia limitato l'apporto del padre al mantenimento dei sei figli nella misura complessiva di €
370,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ad essi relative, cioè un importo pari a meno di € 62,00 per ciascun figlio, delle cui esigenze si occupa in via esclusiva la madre: si tratta dunque di una contribuzione già determinata in misura minima rispetto all'ineludibile obbligo, gravante su ciascun genitore, di provvedere alle esigenze anche materiali della prole.
C) La condanna del al pagamento delle spese di lite è ampiamente giustificato Pt_1 dalla circostanza che sono state le sue condotte maltrattanti a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, rendendo necessario regolare conseguentemente i rapporti delle parti con i minori.
Le spese del presente grado, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (vista la ridotta complessità della controversia) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
CP_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
4155/2024 del Tribunale di Firenze;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate, liquidate per ciascuna di esse in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre
15% spese generali, Iva e Cap come per legge, con la precisazione che le spese liquidate in favore dell'Avv. andranno versate all'erario, essendo i minori ammessi al CP_2 beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- da atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002
Firenze, 18.7.2025
La Cons. Est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.