Articolo 13 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 12Articolo 14
Versione
12 marzo 1963
Art. 13.
Il terzo comma dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
"L'avanzamento ha luogo ad anzianita' per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta e per esami per il grado di maggiore".
Entrata in vigore il 12 marzo 1963