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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2814/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RE
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2814 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 03.03.2025 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. FIERRO TIZIANA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CORDELLI CP_1
GIULIO e dell'Avv. MIGLIORINI MANOLA, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 03.03.2025,
l'Avv. FIERRO TIZIANA per conclude come Parte_1 segue: “(…) si riporta in questa sede a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nelle prime, nelle seconde e terze memorie integrative 171 ter cpc, nonché ai verbali di causa che qui si abbiano per integralmente trascritti e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) in via pregiudiziale e preliminare, 1) Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023, per essere competente il Foro
1 di Firenze. 2) Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale per essere competente il Giudice di Pace di Firenze, per i motivi illustrati. Per i motivi tutti indicati nel punto I) del presente atto, in conseguenza della dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo stesso ovvero rimettere il giudizio innanzi al Giudice competente id est il Tribunale di Firenze o il Giudice di Pace di Firenze. In via del tutto subordinata, nella lunga creduta ipotesi in cui fosse superata l'eccezione di incompetenza territoriale e per valore, nel merito atteso che il credito non è provato da alcun riconoscimento da parte della opponente, dato atto che la Parte_1
disconosce di aver ricevuto le prestazioni da parte dalla società oltre CP_1
quelle pagate, e di non aver convenuto alcun prezzo sui presunti quantitativi di prodotto fornito come affoliato dall'opposta, 3) Revocare/annullare il decreto ingiuntivo n.
886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023, reso dal Tribunale di RE in data
2/10/2023, dichiarando che la nulla deve alla società Parte_1 CP_1
in via ancor più gradata, circoscrivere il quantum della pretesa di pagamento
[...]
della società nei limiti del giusto e del provato, 4) accertare e dichiarare CP_1 il minor debito in capo all'opponente società nei confronti Parte_1
della società e sempre revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. CP_1
886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023 Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del procuratore che si dichiara antistatario
(…)”;
l'Avv. CORDELLI GIULIO e l'Avv. MIGLIORINI MANOLA per CP_1 concludono come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale di RE, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e reietta, giusti i motivi esposti nella narrativa che precede: - IN VIA PRELIMINARE: Respingere le eccezioni preliminari di competenza per materia e per territorio promosse da controparte e per l'effetto - accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023; - accertare e dichiarare la competenza per valore del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n.
886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023; - NEL MERITO IN TESI: - respingere
l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il Decreto
2 ingiuntivo n. 886/2023, RG n. 2174/2023, emesso dal Tribunale di RE in data
19.09.2023, condannando la società Controparte_2
in persona del legale r.p.t., al pagamento in favore della in persona del legale CP_1
r.p.t., della somma di € 10.231,74 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 come superiormente specificata in atti oltre le spese successive ed ulteriori, ovvero Voglia adottare ogni decisione che sarà ritenuta di giustizia. - condannare la società
[...]
in persona del legale r.p.t., al rimborso a Controparte_2
favore della società delle spese vive sostenute per la procedura di mediazione CP_1 ammontanti ad € 190,32 (doc. 4) e dei relativi compensi NEL MERITO IN IPOTESI: In ogni caso, ed in caso denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo nel mentre opposto, accertare e dichiarare che la è creditrice della società CP_1
in persona del legale r.p.t., della Controparte_2 somma di € 10.231,74 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 come superiormente specificata in atti oltre le spese successive ed ulteriori e, per l'effetto, Voglia condannare la società in persona Controparte_2
del legale r.p.t., al pagamento in favore della in persona del legale r.p.t., CP_1 della somma di € 10.231,74, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 come superiormente specificata in atti oltre le spese successive ed ulteriori, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché oltre interessi di mora dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo ed oltre al pagamento delle spese. - condannare la società in persona del legale Controparte_2
r.p.t., al rimborso a favore della società delle spese vive sostenute per la CP_1 procedura di mediazione ammontanti ad € 190,32 e dei relativi compensi. IN OGNI
CASO In ogni caso con vittoria di spese, funzioni e compensi di ogni fase di giudizio e della procedura di mediazione. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste, inoltre, nell'accoglimento delle prove richieste e non ammesse come da II memoria ex art. 171
Ter c.p.c. depositata in data 24.12.2024 (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 886/2023, emesso dal Tribunale di
3 RE in data 02.10.2023 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento di euro 9.946,30, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma ancora asseritamente dovuta in base alla fattura n. 512/2022 (cfr. all.to n. 2 al ricorso monitorio), emessa dalla controparte in relazione ad una asserita fornitura di beni – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, la parte opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di RE, in favore del Tribunale di Firenze;
che, infatti, a dire di essa esponente, in base a tutti i criteri di collegamento di cui agli artt. 19 ss. c.p.c., il Giudice competente per territorio, relativamente alla presente controversia, avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Firenze;
che, in particolare, quanto al foro ci cui all'art. 19 c.c., veniva evidenziato che essa società aveva la propria sede legale in Bagno a Ripoli (Fi), ovvero in un Comune sito all'interno del territorio della Provincia di Firenze, come da visura camerale in atti (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, anche in base ai criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c., il Giudice territorialmente competente era costituito dal Tribunale di Firenze;
che, invero, nel caso in esame, quanto al c.d. forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., a dire di essa opponente, non avrebbe potuto trovare applicazione il c.d. foro del domicilio del creditore, di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., atteso che la pretesa creditoria in oggetto risultava priva del requisito di liquidità del credito;
che, nello specifico, a dire di essa esponente, nel caso di specie, la controparte non aveva prodotto in giudizio alcun contratto e/o, comunque, alcun titolo negoziale - a fondamento della pretesa creditoria azionata con in ricorso per ingiunzione
-, sottoscritto da entrambe le parti, nel quale risultasse chiaramente indicata e/o facilmente calcolabile la somma di denaro dovuta;
che, dunque, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, c.c. ed alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto farsi applicazione del c.d. foro del domicilio del debitore;
che, pertanto, anche in base all'art. 20 c.p.c., il Giudice territorialmente competente avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Firenze;
che, di conseguenza, relativamente alla presente controversia, avrebbe dovuto essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di RE;
che, sempre in via preliminare, veniva eccepita l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di
Pace; che, infatti, la c.d. riforma Cartabia aveva modificato il primo e secondo comma
4 dell'art. 7 c.p.c., incrementando i limiti della competenza per valore del Giudice di
Pace, per le liti relative a beni mobili, da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00; che, pertanto,
a dire di essa esponente, il Tribunale adito non era competente in relazione alla fattispecie in esame, in quanto la presente controversia aveva un valore pari ad euro
9.946,30, ovvero ad un importo inferiore ad euro 10.000,00; che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., avrebbe dovuto essere dichiarata l'incompetenza per valore del
Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace;
che, nel merito, veniva evidenziato che il decreto ingiuntivo n. 886/2023 era stato emesso illegittimamente, ovvero in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; che, infatti, la pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo risultava del tutto infondata in quanto non provata;
che, invero, la società opposta non aveva prodotto in giudizio alcun accordo e/o contratto a fondamento del proprio asserito credito;
che, dunque, in assenza di detta produzione documentale, a dire di essa opponente, il corrispettivo fatturato era stato unilateralmente determinato dalla che, in ogni caso, essa opponente CP_1
intendeva contestare le forniture/prestazioni asseritamente rese, quanto alla loro effettività, nonché il criterio di valorizzazione di cui alla relativa fattura;
che, dunque, in assenza di un'idonea documentazione a sostegno del credito di cui al ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato;
che, infatti, nel caso in esame, la controparte si era, sostanzialmente, limitata a produrre in giudizio una mera fattura commerciale;
che, pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale in materia, il credito azionato non era conforme ai caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; che, in definitiva, anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e/o per valore, il decreto ingiuntivo avrebbe, in ogni caso, dovuto essere revocato. Tutto ciò premesso, la parte opponente citava in giudizio al fine di veder accolte le CP_1 seguenti conclusioni: “(…) in via pregiudiziale e preliminare, 1) Accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n.
886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023, per essere competente il Foro di Firenze. 2)
Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale per essere competente il Giudice di Pace di Firenze, per i motivi illustrati. Per i motivi tutti indicati nel punto
I) del presente atto, in conseguenza della dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo stesso
5 ovvero rimettere il giudizio innanzi al Giudice competente id est il Tribunale di Firenze
o il Giudice di Pace di Firenze. In via del tutto subordinata, nella lunga creduta ipotesi in cui fosse superata l'eccezione di incompetenza territoriale e per valore, nel merito atteso che il credito non è provato da alcun riconoscimento da parte della opponente, dato atto che la disconosce di aver ricevuto le prestazioni da Parte_1
parte dalla società oltre quelle pagate, e di non aver convenuto alcun CP_1 prezzo sui presunti quantitativi di prodotto fornito come affoliato dall'opposta, 3)
Revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023, reso dal Tribunale di RE in data 2/10/2023, dichiarando che la Parte_1
nulla deve alla società in via ancor più gradata, circoscrivere il
[...] CP_1
quantum della pretesa di pagamento della società nei limiti del giusto e CP_1
del provato, 4) accertare e dichiarare il minor debito in capo all'opponente società nei confronti della società e sempre Parte_1 CP_1
revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023
Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del procuratore che si dichiara antistatario (…)”.
Con comparsa del 29.12.2023, si costituiva ed eccepiva CP_1
l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Segnatamente, deduceva che, con mail del 17.05.2022, la Parte_1
aveva effettuato un ordine (cfr. alla.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), chiedendo ad essa di procedere alla saldatura di parti in alluminio su infissi, CP_1 forniti dall'opponente ad essa che, successivamente, nelle date del CP_1
04.07.2022, del 05.07.2022 e del 13.07.2022, essa aveva provveduto a CP_1 consegnare alla i prodotti lavorati a regola d'arte, come da Controparte_3
d.d.t. n. 1776, allegato e sottoscritto dal destinatario (cfr. all.to n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), d.d.t. n. 1846 sottoscritto dal destinatario (cfr. all.to n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), d.d.t. n. 1893 sottoscritto dal destinatario (cfr. all.to n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), d.d.t. n. 1921 sottoscritto dal destinatario
(cfr. all.to n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta), d.d.t. n. 1949, inviato via mail al destinatario e mai contestato (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta),
d.d.t. n. 1992, inviato via mail al destinatario e mai contestato (cfr. all.to n. 9 alla
6 comparsa di costituzione e risposta) e d.d.t. n. 2032 sottoscritto dal destinatario (cfr. all.to n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta); che la merce ricevuta non era mai stata contestata dalla che, successivamente, in data Parte_1
01.08.2022, essa esponente aveva inviato la fattura n. 512/2022 alla Parte_1
(cfr. all.to n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta); che, in data 30.08.2022,
[...]
l'opponente aveva inviato ad essa una mail contenente una richiesta di CP_1
chiarimenti in ordine al prezzo delle merci oggetto della fattura e che, pertanto, in pari data, essa opposta aveva motivato l'importo di cui alla suddetta fattura ed aveva Co accettato le modalità di pagamento rateale a mezzo n. 3 ri. tutte di pari importo, come proposte dalla (cfr. all.to n. 12 alla comparsa di costituzione e Parte_1
risposta); che, in data 30.09.2022, la aveva provveduto Parte_1
regolarmente al pagamento della prima tranche (cfr. all.to n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta); che, in data 31.10.2022, la aveva Parte_1 affermato che “(…) non è stato possibile ritirare la ri.ba. con scadenza 31/10, dato che alcuni pagamenti di grossa entità da parte dei nostri clienti non ci sono ancora pervenuti. Provvederemo ad effettuare il bonifico appena possibile. Scusandoci per
l'accaduto, ringraziamo per la collaborazione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti (…)” (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta); che, in altre parole, con la suddetta mail del 31.10.2022, la a dire di essa Parte_1
opponente, aveva riconosciuto espressamente il proprio debito nei confronti di essa che, a tale comunicazione, erano seguite delle successive mail, con le quali CP_1
essa opposta aveva richiesto il pagamento del residuo prezzo, mettendo in mora la controparte, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
che, pertanto, a dire di essa esponente, dalla documentazione in atti, emergeva chiaramente che il vincolo contrattuale tra le parti si era perfezionato e che, inoltre, essa aveva CP_1
regolarmente consegnato le merci concordate, le quali non erano mai state contestate dalla controparte;
che, infatti, la stessa con la mail del Parte_1
31.10.2022, aveva riconosciuto espressamente il proprio debito nei confronti di essa che, tanto premesso, avrebbe dovuto essere rigettata l'eccezione CP_1
preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale adito, in quanto infondata;
che, infatti, a dire di essa esponente, il Tribunale di RE risultava competente per territorio, relativamente alla presente controversia, ex art. 20 c.p.c.; che, invero, nel
7 caso, in esame, doveva trovare applicazione il criterio di collegamento del c.d. foro del domicilio del creditore, di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., in quanto – diversamente da quanto asserito dalla controparte – il credito in oggetto presentava il requisito della liquidità; che, in particolare, il credito di cui alla fattura n. 512/2022 - posta a fondamento dell'ingiunzione -, a dire di essa opposta, risultava non contestato, certo, liquido ed esigibile;
che, inoltre, relativamente al credito in oggetto, erano state pagate dall'opponente delle somme in acconto, sulla maggiore somma di euro 29.838,88, così residuando la somma di euro 9.946,30, oltre agli interessi;
che, dunque, il vincolo negoziale tra le parti si era costituito, non solo per fatti concludenti, ma anche a seguito del riconoscimento di debito effettuato da con mail del Parte_1
31.10.2022; che, peraltro, in data 30.08.2022, la aveva Parte_1
inviato ad essa una mail contenente la richiesta di spiegazioni in ordine al CP_1
prezzo delle merci regolarmente ricevute ed accettate, senza riserva alcuna, ed oggetto della fattura n. 512/2022; che, a seguito della contestuale risposta di essa - CP_1 nella quale era stato chiarito l'importo di cui alla suddetta fattura -, la
[...]
aveva provveduto al pagamento della prima rata con scadenza in data Parte_1
30.09.2022 (cfr. all.to n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta); che, inoltre, dal tenore letterario della mail inviata da del 31.10.2022, non Parte_1
emergeva alcuna contestazione circa la pretesa creditoria in oggetto, ma, viceversa, veniva espressamente riconosciuto il debito dell'opponente, nei confronti di essa opposta;
che, dunque, a dire di essa esponente, risultava evidente che il credito vantato da essa aveva natura negoziale e presentava anche carattere certo, liquido ed CP_1
esigibile; che, pertanto, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.; che, di conseguenza, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la competenza per territorio del Tribunale di RE, stante la sede legale in provincia di RE di essa creditrice che, inoltre, appariva del CP_1 tutto infondata anche l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Tribunale adito;
che, infatti, nella fattispecie in esame, il limite di euro 10.000,00, di cui all'art. 7
c.p.c. risultava chiaramente superato, in quanto, oltre al capitale ingiunto, erano stati richiesti anche gli interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002, non ultimo, dalla comunicazione pec di messa in mora ricevuta da in data Parte_1
29.05.2023, rimasta senza alcun riscontro (cfr. all.to n. 5 al ricorso monitorio); che, in
8 particolare, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, c.p.c. “(…) gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione” della domanda “si sommano al capitale
(…)”; che, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, gli interessi decorrevano dal giorno della mora, ossia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che fosse necessaria la costituzione in mora;
che, dunque, nel caso in esame, qualora gli interessi moratori fossero stati fatti decorrere dalla data di invio della pec di messa in mora del 29.05.2023
(cfr. all.to n. 5 al ricorso monitorio) fino al giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 14.09.2023, il loro ammontare risulterebbe pari ad euro 235,44; che, pertanto, l'importo complessivo del credito vantato da essa ammontava, alla CP_1
data del deposito del ricorso monitorio, a complessivi euro 10.181,74, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 e spese successive ed ulteriori (cfr. all.to n. 15 alla comparsa di costituzione e risposta); che, peraltro, tale importo sarebbe risultato addirittura superiore se, per il calcolo degli interessi de quibus, fosse stata considerata la data antecedente, relativa al mancato pagamento del residuo dovuto;
che, inoltre, a ciò avrebbe dovuto, altresì, essere aggiunta la somma di euro 50,00, relativa alle spese di autentica;
che, pertanto, nel caso in esame, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, tenuto conto dell'entità degli interessi maturati, dell'importo del capitale ingiunto e della spesa di euro 50,00 - relativa alle spese sostenute per l'autentica notarile
-, risultava superato il limite di euro 10.000,00, di cui all'art. 7 c.p.c.; che, di conseguenza, avrebbe dovuto ritenersi sussistente, relativamente alla presente controversia, la competenza per valore del Tribunale adito;
che, inoltre, a dire di essa esponente, l'opposizione avversaria risultava totalmente infondata anche nel merito;
che, infatti, quanto asserito dall'opponente appariva del tutto privo di fondamento, alla luce, sia della documentazione prodotta da essa esponente, che della totale assenza di contestazioni promosse da che, in particolare, la controparte, Parte_1
solo dopo circa oltre un anno dalla consegna delle forniture richieste e dopo aver effettuato dei pagamenti parziali, soltanto con il presente atto di opposizione, si era limitata a sollevare delle generiche contestazioni circa le forniture/prestazioni asseritamente rese ed il corrispettivo pattuito;
che, inoltre, a dire di essa opposta, la pretesa creditoria azionata in via monitoria risultava, in ogni caso, comprovata dalla copiosa documentazione allegata, sia al ricorso monitorio che alla propria comparsa di
9 costituzione e risposta nel presente giudizio;
che, pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere integralmente rigettata, in quanto del tutto priva di fondamento;
che, infine, a dire di essa nel caso di specie, risultavano sussistenti i presupposti CP_1
per la concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale di
RE, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e reietta, giusti i motivi esposti nella narrativa che precede: - IN VIA PRELIMINARE: Respingere le eccezioni preliminari di incompetenza per materia e per territorio promosse da controparte e per
l'effetto - accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023; - accertare
e dichiarare la competenza per valore del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023; - SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: - concedere la provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di RE n. 886/2023 del 19.09.2023 depositato in cancelleria il
02.10.2023, recante RG n. 2174/2023 risultando l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- NEL MERITO IN TESI: - respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il Decreto ingiuntivo n.
886/2023, RG n. 2174/2023, emesso dal Tribunale di RE in data 19.09.2023, ovvero adottare ogni decisione che sarà ritenuta di giustizia. NEL MERITO IN IPOTESI: In ogni caso, ed in caso denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo nel mentre opposto, accertare e dichiarare che la è creditrice della società CP_1
in persona dell'amministratore unico pro tempore, della Controparte_3 somma di € 10.231,74 di cui € 9.946,30 quale residuo saldo fattura n. 512/2022, €
235,44 per interessi maturati alla data di deposito del ricorso per ingiunzione ed €
50,00 per spese inerenti l'autentica notarile parimenti richieste nel ricorso monitorio e conseguentemente condannare società in persona Controparte_3 dell'amministratore unico pro tempore, al pagamento in favore della in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 10.231,74, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 come superiormente specificata oltre le spese successive ed ulteriori, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
10 nonché oltre interessi di mora dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo ed oltre al pagamento delle spese. IN OGNI CASO In ogni caso con vittoria di spese funzioni ed onorari di ogni fase di giudizio (…)”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c.; rigettate integralmente le prove orali (prove testimoniali ed interrogatorio formale) richieste dalle parti;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 03.03.2025, veniva trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
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Innanzitutto, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi di cui all'ordinanza istruttoria del
28.01.2025, a cui, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, occorre partire dal prendere in esame l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente
In particolare, secondo quanto eccepito dall'opponente, il Tribunale di RE sarebbe territorialmente incompetente, relativamente alla presente controversia, in quanto, ai fini della determinazione del c.d. forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., nel caso di specie, a suo dire, non potrebbe farsi applicazione del criterio di collegamento di cui all'art. 1182, comma terzo, c.p.c., in quanto il credito posto a fondamento del ricorso monitorio non avrebbe una natura liquida.
Ebbene, la predetta eccezione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed infatti, come verrà di seguito precisato, relativamente alla presente controversia, deve ritenersi sussistente la competenza per territorio del Tribunale di RE, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, comma terzo, c.c..
All'uopo, in primo luogo, si osserva che l'art. 20 c.p.c. stabilisce che “(…) per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è
11 sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (…)”.
In altre parole, la disposizione normativa citata, è noto, in relazione alle controversie in materia di diritti di obbligazione, individua due fori alternativi speciali – rispetto ai fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. -, rappresentati, rispettivamente, dal luogo in cui è stato concluso il contratto (c.d. forum contractus) e dal luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (c.d. forum destinatae solutionis).
Con particolare riferimento al c.d. forum destinatae solutionis, deve, poi, rilevarsi che, come confermato dalla Corte di Cassazione, il suddetto forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., deve essere individuato sulla base di quanto stabilito dall'art. 1182 c.c., in quanto “(…) dal coordinamento degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. il luogo di adempimento delle obbligazioni fissato dalla prima norma, è invero destinato ad operare anche agli effetti del foro facoltativo fissato dalla seconda (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sentenza n. 16.05.2001, n.6740).
Dunque, dovendosi individuare il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. sulla base dei criteri previsti dall'art. 1182 c.c., si osserva che la norma in questione, dopo aver stabilito, al comma primo, che “(…) se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono (…)”; al comma terzo, prevede espressamente che “(…) l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (…)”.
Inoltre, è bene evidenziare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis",
(…) la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini
l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum" (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 39028 del
09.12.2021).
12 In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, nella pronuncia citata, ha, innanzitutto, ribadito che, per poter individuare il c.d. forum destinatae solutionis sulla base del criterio di collegamento del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma terzo,
c.c., è necessario che il credito azionato in giudizio sia liquido, in quanto – come emerge anche dal mero tenore letterale della norma in parola -, detto criterio, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia
“(…) per oggetto una somma di danaro (…)” .
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha, altresì, indicato le caratteristiche che il credito deve presentare per poter essere considerato liquido, precisando, in particolare, che deve ritenersi sussistente il requisito della liquidità del credito, qualora quest'ultimo, in base al titolo, risulti determinato o facilmente determinabile nel suo ammontare, ovvero nel caso in cui “(…) il titolo ne determini
l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 39028 del 09.12.2021).
Ciò precisato, è bene evidenziare che, nel caso di specie, il c.d. forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., deve essere determinato sulla base del criterio di collegamento di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c..
Ed infatti, nella fattispecie in esame – diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente -, può farsi applicazione del criterio di collegamento del domicilio del creditore, atteso che la pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per ingiunzione presenta i requisiti di liquidità del credito, nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 39028 del
09.12.2021).
In particolare, come già evidenziato nella ordinanza emessa in data 28.01.2025 – con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo -, il credito oggetto del presente giudizio sembra integrare i requisiti di cui agli artt. 633, comma primo, n. 1), c.p.c. e 634, comma secondo, c.p.c..
Invero, relativamente alla presente controversia, non appare pertinente la giurisprudenza di merito richiamata da parte opponente (cfr. in particolare, Tribunale di
RE, Ordinanze emesse, rispettivamente, in data 19.07.2024 ed in data 05.12.2024, nell'ambito del procedimento n. 1252/2024 R.G.), atteso che, nella fattispecie in esame, la parte opposta non si è limitata a produrre in giudizio delle mere fatture commerciali,
13 ma - a fondamento della pretesa creditoria dedotta in giudizio – ha anche allegato della ulteriore documentazione, dalla quale risulta possibile evincere la liquidità del credito.
Nello specifico, l'opposta, primariamente, ha allegato copia dei d.d.d.d.t.t. relativi alla merce in questione, indicanti i rispettivi importi dovuti dall'opponente, i quali, in parte, presentano la sottoscrizione del destinatario (cfr. all.ti n. 5, 6, 7 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta) ed, in parte, risultano inoltrati alla società opponente a mezzo pec (cfr. all.ti n. 8 e 9 alla comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, la ha prodotto in giudizio le comunicazioni intervenute tra le CP_1
parti (cfr. all.ti n. 11, 12 e 14 alla comparsa di costituzione e risposta), dalla cui disamina emerge che l'ammontare del credito in oggetto risulta determinato o, comunque, facilmente determinabile.
Nello specifico, come già rilevato nella predetta ordinanza del 28.01.2025, appare significativo il contenuto della email inoltrata dalla Parte_1 all'opposta in data 31.10.2022 (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta), la quale, peraltro, sembra integrare gli estremi di un vero e proprio atto di riconoscimento del debito.
Ed infatti, nella email in questione, l'opponente, dopo aver affermato che “(…) non
Co è stato possibile ritirare le ri. con scadenza 31/10 , dato che alcuni pagamenti di grossa entità da parte dei nostri clienti non ci sono ancora pervenuti (…)”, ha Co dichiarato che, quanto alla ri. con scadenza 31.10.2022, emessa in relazione alla terza ed ultima rata del prezzo della merce in questione, per un importo di euro 9.946,30, avrebbe provveduto ad “(…) effettuare il bonifico appena possibile (…)”.
In altre parole, nel caso in esame, la pretesa creditoria azionata in giudizio – corrispondente alla terza ed ultima rata del prezzo della merce asseritamente fornita all'opponente – presenta una natura liquida, dal momento che la documentazione prodotta dall'opposta (cfr. all.ti da n. 5 a n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta ed, in particolare, il doc. 14) riporta l'indicazione dell'ammontare del credito per cui è causa o, comunque, consente, in ogni caso, di individuarne facilmente l'esatto ammontare del credito, poiché indica chiaramente “(…) i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità (…)”.
Dunque, poiché, per quanto sopra riferito, il credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione presenta carattere liquido, va da sé che, nella fattispecie in esame, ai
14 fini della determinazione del c.d. forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., dovrà farsi riferimento al criterio di collegamento di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., ovvero “(…) al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (…)”.
Ciò precisato, si rileva che, nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti – in quanto non espressamente e puntualmente contestato da parte dell'opponente, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.c. – che la abbia la propria sede CP_1
legale nel territorio della Provincia di RE e, segnatamente, nel Comune di
Castelfranco Piandiscò (Ar).
Peraltro, la predetta circostanza – oltre a non essere stata oggetto di espressa e specifica contestazione – risulta anche provata documentalmente, attraverso la visura camerale prodotta in giudizio dalla società opposta.
Pertanto, deve ritenersi che la presente controversia sia stata correttamente instaurata dinanzi al Tribunale di RE, quale foro territorialmente competente, ex art. 20 c.p.c..
Ed infatti, nel caso in esame, si ribadisce, è pacifico che l'opposta/creditrice abbia il proprio domicilio – o, comunque, la propria sede – nel territorio del Comune di RE;
sicché, il c.d. forum destinatae solutionis, in base al criterio di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., deve essere individuato nel Tribunale di RE.
Di conseguenza, alla luce di quanto riportato, non resta che rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito - sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente -.
2. L'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito, sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente
Passando, ora, ad affrontare l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito - sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente -, deve evidenziarsi che anche la predetta eccezione non appare meritevole di accoglimento.
In particolare, appare infondato quanto asserito dall'opponente circa il fatto che la presente controversia, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., rientrerebbe nella competenza per valore del Giudice di Pace, in quanto avente ad oggetto beni mobili di valore inferiore ad euro
10.000,00.
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che l'art. 7, comma primo, c.p.c. – come
15 modificato dalla c.d. riforma Cartabia – stabilisce che “(…) il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (…)”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., “(…) il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (…)”.
Ciò posto, è bene evidenziare che, se certamente, nel caso in esame, il capitale del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo presenta un ammontare pari ad euro
9.946,30; tuttavia, relativamente alla presente controversia – come verrà di seguito precisato -, deve, comunque, ritenersi sussistente la competenza per valore di questo
Tribunale, ex art. 9 c.p.c..
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, ai fini della determinazione della competenza per valore, “(…) si sommano al capitale richiesto gli interessi scaduti, le spese ed i danni anteriore alla domanda (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sentenza n. 19302/2006).
Ebbene, nel caso in esame, andando a considerare – alla luce della giurisprudenza di legittimità citata -, non solo il capitale del credito ingiunto – pari ad euro 9.946,30 -, ma anche gli interessi richiesti e scaduti, emerge che il valore della presente controversia presenta una natura superiore ad euro 10.000,00.
All'uopo, deve rilevarsi che l'opponente non ha contestato, in maniera espressa, puntuale e specifica, quanto riportato a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta, ossia che “(…) risultano richiesti anche gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, non ultimo dalla comunicazione PEC di messa in mora ricevuta da Parte_1
in data 29.05.2023, rimasta senza riscontro alcuno (Cfr. doc. 5 depositato procedimento monitorio) (…)”.
Inoltre, non risulta espressamente e puntualmente contestato dall'opponete neppure il fatto che “(…) qualora gli interessi moratori si facciano decorrere dalla data di invio della pec di messa in mora del 29.05.2023 (Cfr. doc. 5 depositato procedimento monitorio) fino al giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 14.09.2023, il loro ammontare risulterebbe pari ad € 235,44 e pertanto l'ammontare complessivo del credito vantato dalla ammontava alla data del deposito del ricorso a CP_1 complessivi € 10.181,74, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 e spese successive ed ulteriori (doc. 15) (…)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
16 Infine, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione, da parte della neppure la circostanza che “(…) tale importo risulterebbe Parte_1
addirittura superiore se, per il calcolo degli interessi de quibus, si considerasse la data antecedente relativa al mancato pagamento del residuo dovuto. A ciò deve poi aggiungersi la somma di € 50,00 relativa alle spese di autentica costituente voce a credito ed oggetto anch'essa di regolare ingiunzione di pagamento (…)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Peraltro, l'onere di contestazione specifica è stato, più volte, ribadito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opponente, devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n.
9285/2003).
In altri termini, nel caso in esame, risulta pacifico tra le parti che, andando a sommare l'ammontare del capitale del credito de quo – pari ad euro 9.946,30 - con l'importo relativo agli interessi richiesti, a partire dalla data della messa in mora del
29.05.2023 (cfr. all.to n. 5 al ricorso monitorio) e sino a quella del deposito del ricorso monitorio del 14.09.2023 – pari ad euro 235,44 -, il valore del presente giudizio risulta pari ad euro 10.181,74.
Dunque, poiché, alla luce di quanto riferito, la controversia in oggetto presenta un valore superiore ad euro 10.000,00; va da sé che, relativamente alla presente controversia, deve ritenersi sussistente la competenza per valore di questo Tribunale, ex art. 9 c.p.c..
17 Di conseguenza, non resta che rigettare l'eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale adito - sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente -.
Tutto ciò premesso, occorre, ora, passare ad affrontare il merito della controversia, ovvero la fondatezza o meno della pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso monitorio.
3. Il merito della controversia, ovvero la fondatezza o meno della pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso monitorio
All'uopo, deve rilevarsi che l'opposizione appare infondata nel merito e che, pertanto, la stessa deve essere rigettata.
In primo luogo, si osserva che la pretesa creditoria azionata in giudizio dalla CP_1
ha ad oggetto il corrispettivo asseritamente dovuto all'opposta, da parte della
[...]
, in relazione ad una fornitura di merci, sulla base della fattura Parte_1
n. 512/2022 (cfr. all.to n. 2 al ricorso monitorio), emessa dalla in data CP_1
31.07.2022, per il complessivo importo di euro 29.838,88.
Nello specifico, con il decreto ingiuntivo n. 886/2023 (cfr. all.to B alla comparsa di costituzione e risposta), è stato ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di euro 9.946,30 – oltre interessi e spese della procedura monitoria -, a titolo di saldo prezzo della fornitura di beni in parola, ovvero a titolo di saldo della c.d. terza ed ultima rata dell'importo di cui alla fattura n. 512/2022.
Ciò precisato, è bene, primariamente, evidenziare che la parte opponente, nel corso del giudizio, non sembra aver sollevato alcuna specifica e puntuale contestazione in ordine al credito in oggetto, né sotto il profilo del c.d. an debeatur, né in punto di c.d. quantum debeatur.
Ed infatti, non risulta espressamente, puntualmente e tempestivamente contestato quanto riferito da parte opposta alle pagg. 3 e 4 della propria comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, l'opponente non ha tempestivamente contestato, in maniera espressa, puntuale e specifica, le seguenti circostanze:
A) che “(…) con mail del 17.05.2022, la effettuava un ordine Parte_1
18 (doc. 3) chiedendo alla di procedere alla saldatura di parti in alluminio su CP_1 infissi forniti dall'odierna opponente alla (…)” (cfr. pag. 3 della comparsa di CP_1
costituzione e risposta);
B) che “(…) successivamente, nelle date del 04.07.2022, del 05.07.2022 e del
13.07.2022, provvedeva a consegnare alla i prodotti CP_1 Controparte_3
lavorati a regola d'arte, come da DDT n. 1776 allegato e sottoscritto dal destinatario
(doc. 4), DDT n. 1846 sottoscritto dal destinatario (doc. 5), DDT n. 1893 sottoscritto dal destinatario (doc. 6), DDT n. 1921 sottoscritto dal destinatario (doc. 7), DDT n.
1949 inviato via mail al destinatario e mai contestato (doc. 8), DDT n. 1992 inviato via mail al destinatario e mai contestato (doc. 9) e DDT n. 2032 sottoscritto dal destinatario (doc. 10) (…)” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta);
C) che “(…) la merce ricevuta non è mai stata contestata dalla Parte_1
Successivamente, in data 01.08.2022, la inviava la fattura n. 512/2022
[...] CP_1 alla (doc. 11) (…)” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione Parte_1
e risposta);
D) che “(…) in data 30.08.2022, inviava alla una Parte_1 CP_1
mail contenente la richiesta di chiarimenti in ordine al prezzo delle merci oggetto della fattura e, pertanto, in pari data, la motivava l'importo di cui alla suddetta CP_1
fattura ed accettava le modalità di pagamento rateale a mezzo n. 3 RI.BA tutte di pari importo proposte dalla (doc.12) (…)” (cfr. pag. 3 della Parte_1
comparsa di costituzione e risposta);
E) che “(…) in data 30.09.2022 provvedeva regolarmente al Parte_1
pagamento della prima tranche (doc. 13). In data 31.10.2022, la Parte_1
affermava che “non è stato possibile ritirare la ri.ba. con scadenza 31/10, dato che
[...]
alcuni pagamenti di grossa entità da parte dei nostri clienti non ci sono ancora pervenuti. Provvederemo ad effettuare il bonifico appena possibile. Scusandoci per
l'accaduto, ringraziamo per la collaborazione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti” (doc.14) (…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
In altri termini, la società opponente non ha contestato, in forma puntuale e specifica, né la circostanza che la avesse effettuato, in favore della CP_1 Parte_1
la fornitura di merci di cui alla fattura n. 512/2022 (cfr. all.to n. 2 al ricorso
[...]
monitorio); né ha espressamente e puntualmente contestato i singoli costi delle merci,
19 come riportati nella fattura e nei d.d.d.d.t.t. in parola.
Non risulta, poi, espressamente e puntualmente contestata, da parte dell'opponente, neppure la circostanza che, essa medesima, dopo aver richiesto espressamente all'opposta di poter procedere al pagamento del corrispettivo di acquisto di cui alla Co predetta fattura mediante il versamento tre rate di pari importo a mezzo ri. aveva saldato gli importi relativi alle prime due rate, senza, tuttavia, provvedere a saldare la Co terza ed ultima rata, di cui alla ri. con scadenza 31.10.2022.
All'uopo, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica, posto a carico dell'opponente (in quanto convenuto in senso sostanziale), è stato, poi, ribadito più volte dalla Corte di
Cassazione, con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004;).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opponente, devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n.
9285/2003).
Peraltro, deve evidenziarsi che le predette circostanze, oltre a risultare pacifiche tra le parti, appaiono, in ogni caso, anche comprovate dalla copiosa documentazione prodotta dalla parte opposta, sia in sede monitoria che nel presente giudizio di opposizione.
Nello specifico, la sul punto, ha prodotto in giudizio i seguenti CP_1
documenti:
A. copia della fattura n. n. 512/2022, emessa in relazione alla fornitura di beni per cui è causa (cfr. all.to n. 2 al ricorso monitorio);
20 B. copia dalla email inviata dalla in data 17.05.2022, dalla Parte_1 cui lettura emerge che l'opponente aveva provveduto ad ordinare alla la CP_1
fornitura di merci di cui alla fattura in questione (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta);
C. copia dei d.d.d.d.t.t. relativi alla merce in parola con indicazione dei rispettivi costi, i quali d.d.d.d.t.t., in parte, recano la sottoscrizione del destinatario (cfr. all.ti n. 5, 6, 7 e
10 alla comparsa di costituzione e risposta) ed, in parte, risultano inoltrati alla società opponente a mezzo pec (cfr. all.ti n. 8 e 9 alla comparsa di costituzione e risposta);
D. copia della mail del 01.08.2022, con la quale la società opposta risulta aver trasmesso in allegato all'opponente copia della fattura n. 512 del 31.07.2022 – poi posta a fondamento del ricorso per ingiunzione - (cfr. all.to n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta);
E. copia della email inviata dalla società opponente all'opposta in data 30.08.2022 – indicante, quale oggetto “(…) fattura 512 del 31.07.2022 (…)” -, con la quale la aveva richiesto espressamente “(…) una suddivisione del Parte_1
Co pagamento in 3 rate con ri. (…)”, nonché copia della relativa risposta di accettazione della suddetta proposta da parte della (cfr. all.to n. 12 alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta);
F. copia della mail inoltrata dall'opponente in data 31.10.2022, dalla cui lettura è possibile evincere che la dopo aver, dapprima, dichiarato che Parte_1
Co
“(…) non è stato possibile ritirare le ri. con scadenza 31/10, dato che alcuni pagamenti di grossa entità da parte dei nostri clienti non ci sono ancora pervenuti
(…)”, si era, poi, scusata per l'accaduto, comunicando, altresì, che avrebbe provveduto ad “(…) effettuare il bonifico appena possibile (…)” (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta).
Peraltro, deve rilevarsi che la documentazione in questione, nel corso del giudizio, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opponente, la quale, in particolare, da un lato, non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte nei d.d.d.d.t.t. allegati (cfr. all.ti n. 5, 6, 7 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta); dall'altro, non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in ordine alle comunicazioni intercorse tra le parti a mezzo email (cfr. all.ti n. 11, 12 e 14 alla comparsa di costituzione e risposta).
21 Pertanto, deve, in ogni caso, ritenersi che la società opposta, attraverso la documentazione allegata, sia al ricorso monitorio che alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio – la quale, si ribadisce, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opponente -, abbia fornito piena prova sia dell'an che del quantum del credito di cui alla fattura n. 512/2022 (cfr. all.to n.
2 al ricorso monitorio).
Inoltre, ferma rimanendo, in ogni caso, l'assenza di specifica e puntuale contestazione, da parte dell'opponente, in ordine alle circostanze sopra riportate – con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, nonché la copiosa documentazione prodotta dall'opposta – sia in sede monitoria che nel presente giudizio di opposizione, è bene, in ogni caso, evidenziare che – come già rilevato nell'ordinanza emessa in data 28.01.2025 -, il doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della sembra integrare gli estremi di un vero e CP_1
proprio atto di riconoscimento del debito.
Ed infatti, dalla lettura di detto documento, emerge che la società opponente ha, sostanzialmente, riconosciuto l'esistenza della pretesa creditoria azionata con il ricorso per ingiunzione.
In particolare, nella email inoltrata dalla all'opposta in Parte_1
data 31.10.2022, l'opponente, in risposta alla richiesta di pagamento della terza rata del Co prezzo - ovvero della ri. con scadenza 31.10.2022 -, ha, dapprima, dichiarato che
Co
“(…) non è stato possibile ritirare le ri. con scadenza 31/10, dato che alcuni pagamenti di grossa entità da parte dei nostri clienti non ci sono ancora pervenuti Co Co (…)”, e, successivamente, quanto alla ri. con scadenza 31.10.2022 – ossia alla ri. posta a fondamento del ricorso monitorio –, scusandosi per l'accaduto, ha comunicato che avrebbe provveduto ad “(…) effettuare il bonifico appena possibile (…)” (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta).
In altri termini, con email in parola, la parte opponente risulta aver, sostanzialmente, riconosciuto l'esistenza del debito per cui è causa, atteso che la stessa, dopo aver ricevuto una espressa richiesta di pagamento del saldo prezzo della fattura n. 512/2022 Co (cfr. all.to n. 2 al ricorso monitorio) – ossia dell'importo di cui alla ri. con scadenza
31.10.2022, rappresentante la c.d. terza rata del corrispettivo dovuto in relazione alla fornitura di beni in oggetto -, non ha sollevato alcun tipo di contestazione in ordine
22 all'esistenza e/o all'ammontare del credito in questione.
Invero, l'opponente, nella comunicazione in questione, da un lato, si è limitata a giustificare il proprio mancato pagamento della somma in oggetto facendo riferimento esclusivamente a proprie problematiche di natura interna - ovvero a dei ritardi nei pagamenti da parte di propri clienti -; dall'altro lato, risulta essersi impegnata espressamente ad effettuare, quanto prima, il pagamento dell'importo in oggetto a mezzo bonifico, così, di fatto, sostanzialmente riconoscendo l'esistenza del proprio debito.
Pertanto, dal momento che – per quanto evidenziato – la suddetta comunicazione email del 31.10.2022 (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta) integra gli estremi dell'atto di riconoscimento del debito, va da sé che, a tale documento, deve essere riconosciuto il valore probatorio privilegiato previsto dall'art. 1988 c.c., in relazione agli atti ricognitivi del debito.
Invero, ai sensi dell'art. 1988 c.c., è noto, “(…) la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria (…)”.
In altre parole, tale norma prevede un'inversione dell'onere probatorio, con la conseguenza che il creditore sarà esonerato dall'onere di provare l'esistenza del proprio credito ed il debitore avrà l'onere di fornire la c.d. prova contraria, ovvero quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., sarà tenuto a provare la sussistenza di uno o più fatti impeditivo/i e/o modificativo/i e/o estintivo/i della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Dunque, nel caso di specie, in virtù dell'impegno assunto con il predetto atto di riconoscimento del debito (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta), ai sensi dell'art. 1988 c.c., sarebbe stato onere dell'opponente fornire la c.d. “(…) prova contraria (…)”.
Ebbene la parte opponente, nella fattispecie in esame, non risulta aver, in ogni caso, minimamente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico dalla norma in questione.
Ed infatti, la società opponente, nel corso del giudizio, non ha né allegato e neppure provato l'esistenza di uno o più fatti impeditivi e/o modificativi e/o estintivi del credito posto azionato in giudizio dalla CP_1
23 In particolare, come già rilevato nella ridetta ordinanza del 28.01.2025 – con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo -, la
[...]
– sia nell'atto di citazione in opposizione che nel successivo corso del Parte_1
giudizio - non ha neppure chiarito il/i motivo/i per cui aveva provveduto, pacificamente, ad effettuare il pagamento delle prime due rate dell'importo di cui alla fattura n.
512/2022 (cfr. all.to n. 2 al ricorso monitorio) – posta a fondamento del ricorso per ingiunzione -, omettendo, tuttavia, di saldare la somma relativa alla terza ed ultima rata,
Co di cui alla ri. con scadenza 31.10.2022 – ovvero la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto -.
Pertanto, va da sé che, nel caso in esame, in base a quanto riferito, non può, comunque, ritenersi che la parte opponente abbia fornito la suddetta “(…) prova contraria (…)”, con ogni conseguenza, ex art. 1988 c.c..
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra riportato, non resta che rigettare in toto
l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 886/2023.
Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi come assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018
e del valore della controversia –, come segue:
- quanto alla procedura di mediazione delegata n. 30/2025 - instaurata dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di RE (cfr. all.ti n. 1, 2 e 3 alla nota di trattazione scritta depositata da parte opposta in data 28.02.2025) -, in euro 441,00 per la fase di attivazione;
- quanto al presente giudizio, in euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale.
Per quanto concerne, infine, la richiesta di parte opposta di vedersi rimborsate - da parte dell'opponente – le spese dalla medesima sostenute relativamente alla procedura di mediazione, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (cfr. tra le altre, Sez. III Civ.,
24 Sentenza del 14 maggio 2019, n. 12712) ha precisato che la liquidazione delle spese di lite deve ricomprendere anche quelle sostenute dalla parte relativamente alla procedura di mediazione, atteso che l'art. 91, comma primo, c.p.c. prevede che il Giudice, in applicazione del principio della soccombenza, debba condannare “(…) la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (…)”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha ulteriormente chiarito che la parte risultata vittoriosa nel successivo giudizio di merito, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., relativamente alla procedura di mediazione, ha diritto a vedersi rimborsate, sia le spese sostenute per la propria assistenza legale in tale fase, sia gli esborsi relativi a detta procedura, precisando, altresì, che il mancato rimborso di questi ultimi esborsi può essere giustificato solo da “(…) gravi ed eccezionali ragioni
(…)”.
Pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, nella fattispecie in esame, si è ritenuto opportuno liquidare – come in dispositivo - alla parte opposta
(vittoriosa), a titolo di spese relative alla procedura di mediazione (cfr. all.to n. 4 alla nota di trattazione scritta depositata da parte opposta in data 28.02.2025), non solo il compenso professionale ma anche le spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 886/2023, proposta da con atto di Parte_1
citazione ritualmente notificato, nei confronti di ogni diversa domanda CP_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Giudice adito;
2. rigetta, altresì, l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Tribunale adito;
3. rigetta in toto l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n.
886/2023;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano: - quanto alla procedura di mediazione delegata, in euro 190,32 per spese ed
25 euro 441,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
- quanto al presente giudizio, in euro 3.696,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva, cpa se dovute.
RE, 20.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RE
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2814 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 03.03.2025 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. FIERRO TIZIANA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CORDELLI CP_1
GIULIO e dell'Avv. MIGLIORINI MANOLA, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 03.03.2025,
l'Avv. FIERRO TIZIANA per conclude come Parte_1 segue: “(…) si riporta in questa sede a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nelle prime, nelle seconde e terze memorie integrative 171 ter cpc, nonché ai verbali di causa che qui si abbiano per integralmente trascritti e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) in via pregiudiziale e preliminare, 1) Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023, per essere competente il Foro
1 di Firenze. 2) Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale per essere competente il Giudice di Pace di Firenze, per i motivi illustrati. Per i motivi tutti indicati nel punto I) del presente atto, in conseguenza della dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo stesso ovvero rimettere il giudizio innanzi al Giudice competente id est il Tribunale di Firenze o il Giudice di Pace di Firenze. In via del tutto subordinata, nella lunga creduta ipotesi in cui fosse superata l'eccezione di incompetenza territoriale e per valore, nel merito atteso che il credito non è provato da alcun riconoscimento da parte della opponente, dato atto che la Parte_1
disconosce di aver ricevuto le prestazioni da parte dalla società oltre CP_1
quelle pagate, e di non aver convenuto alcun prezzo sui presunti quantitativi di prodotto fornito come affoliato dall'opposta, 3) Revocare/annullare il decreto ingiuntivo n.
886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023, reso dal Tribunale di RE in data
2/10/2023, dichiarando che la nulla deve alla società Parte_1 CP_1
in via ancor più gradata, circoscrivere il quantum della pretesa di pagamento
[...]
della società nei limiti del giusto e del provato, 4) accertare e dichiarare CP_1 il minor debito in capo all'opponente società nei confronti Parte_1
della società e sempre revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. CP_1
886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023 Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del procuratore che si dichiara antistatario
(…)”;
l'Avv. CORDELLI GIULIO e l'Avv. MIGLIORINI MANOLA per CP_1 concludono come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale di RE, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e reietta, giusti i motivi esposti nella narrativa che precede: - IN VIA PRELIMINARE: Respingere le eccezioni preliminari di competenza per materia e per territorio promosse da controparte e per l'effetto - accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023; - accertare e dichiarare la competenza per valore del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n.
886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023; - NEL MERITO IN TESI: - respingere
l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il Decreto
2 ingiuntivo n. 886/2023, RG n. 2174/2023, emesso dal Tribunale di RE in data
19.09.2023, condannando la società Controparte_2
in persona del legale r.p.t., al pagamento in favore della in persona del legale CP_1
r.p.t., della somma di € 10.231,74 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 come superiormente specificata in atti oltre le spese successive ed ulteriori, ovvero Voglia adottare ogni decisione che sarà ritenuta di giustizia. - condannare la società
[...]
in persona del legale r.p.t., al rimborso a Controparte_2
favore della società delle spese vive sostenute per la procedura di mediazione CP_1 ammontanti ad € 190,32 (doc. 4) e dei relativi compensi NEL MERITO IN IPOTESI: In ogni caso, ed in caso denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo nel mentre opposto, accertare e dichiarare che la è creditrice della società CP_1
in persona del legale r.p.t., della Controparte_2 somma di € 10.231,74 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 come superiormente specificata in atti oltre le spese successive ed ulteriori e, per l'effetto, Voglia condannare la società in persona Controparte_2
del legale r.p.t., al pagamento in favore della in persona del legale r.p.t., CP_1 della somma di € 10.231,74, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 come superiormente specificata in atti oltre le spese successive ed ulteriori, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché oltre interessi di mora dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo ed oltre al pagamento delle spese. - condannare la società in persona del legale Controparte_2
r.p.t., al rimborso a favore della società delle spese vive sostenute per la CP_1 procedura di mediazione ammontanti ad € 190,32 e dei relativi compensi. IN OGNI
CASO In ogni caso con vittoria di spese, funzioni e compensi di ogni fase di giudizio e della procedura di mediazione. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste, inoltre, nell'accoglimento delle prove richieste e non ammesse come da II memoria ex art. 171
Ter c.p.c. depositata in data 24.12.2024 (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 886/2023, emesso dal Tribunale di
3 RE in data 02.10.2023 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento di euro 9.946,30, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma ancora asseritamente dovuta in base alla fattura n. 512/2022 (cfr. all.to n. 2 al ricorso monitorio), emessa dalla controparte in relazione ad una asserita fornitura di beni – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, la parte opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di RE, in favore del Tribunale di Firenze;
che, infatti, a dire di essa esponente, in base a tutti i criteri di collegamento di cui agli artt. 19 ss. c.p.c., il Giudice competente per territorio, relativamente alla presente controversia, avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Firenze;
che, in particolare, quanto al foro ci cui all'art. 19 c.c., veniva evidenziato che essa società aveva la propria sede legale in Bagno a Ripoli (Fi), ovvero in un Comune sito all'interno del territorio della Provincia di Firenze, come da visura camerale in atti (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, anche in base ai criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c., il Giudice territorialmente competente era costituito dal Tribunale di Firenze;
che, invero, nel caso in esame, quanto al c.d. forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., a dire di essa opponente, non avrebbe potuto trovare applicazione il c.d. foro del domicilio del creditore, di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., atteso che la pretesa creditoria in oggetto risultava priva del requisito di liquidità del credito;
che, nello specifico, a dire di essa esponente, nel caso di specie, la controparte non aveva prodotto in giudizio alcun contratto e/o, comunque, alcun titolo negoziale - a fondamento della pretesa creditoria azionata con in ricorso per ingiunzione
-, sottoscritto da entrambe le parti, nel quale risultasse chiaramente indicata e/o facilmente calcolabile la somma di denaro dovuta;
che, dunque, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, c.c. ed alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto farsi applicazione del c.d. foro del domicilio del debitore;
che, pertanto, anche in base all'art. 20 c.p.c., il Giudice territorialmente competente avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Firenze;
che, di conseguenza, relativamente alla presente controversia, avrebbe dovuto essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di RE;
che, sempre in via preliminare, veniva eccepita l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di
Pace; che, infatti, la c.d. riforma Cartabia aveva modificato il primo e secondo comma
4 dell'art. 7 c.p.c., incrementando i limiti della competenza per valore del Giudice di
Pace, per le liti relative a beni mobili, da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00; che, pertanto,
a dire di essa esponente, il Tribunale adito non era competente in relazione alla fattispecie in esame, in quanto la presente controversia aveva un valore pari ad euro
9.946,30, ovvero ad un importo inferiore ad euro 10.000,00; che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., avrebbe dovuto essere dichiarata l'incompetenza per valore del
Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace;
che, nel merito, veniva evidenziato che il decreto ingiuntivo n. 886/2023 era stato emesso illegittimamente, ovvero in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; che, infatti, la pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo risultava del tutto infondata in quanto non provata;
che, invero, la società opposta non aveva prodotto in giudizio alcun accordo e/o contratto a fondamento del proprio asserito credito;
che, dunque, in assenza di detta produzione documentale, a dire di essa opponente, il corrispettivo fatturato era stato unilateralmente determinato dalla che, in ogni caso, essa opponente CP_1
intendeva contestare le forniture/prestazioni asseritamente rese, quanto alla loro effettività, nonché il criterio di valorizzazione di cui alla relativa fattura;
che, dunque, in assenza di un'idonea documentazione a sostegno del credito di cui al ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato;
che, infatti, nel caso in esame, la controparte si era, sostanzialmente, limitata a produrre in giudizio una mera fattura commerciale;
che, pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale in materia, il credito azionato non era conforme ai caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; che, in definitiva, anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e/o per valore, il decreto ingiuntivo avrebbe, in ogni caso, dovuto essere revocato. Tutto ciò premesso, la parte opponente citava in giudizio al fine di veder accolte le CP_1 seguenti conclusioni: “(…) in via pregiudiziale e preliminare, 1) Accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n.
886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023, per essere competente il Foro di Firenze. 2)
Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale per essere competente il Giudice di Pace di Firenze, per i motivi illustrati. Per i motivi tutti indicati nel punto
I) del presente atto, in conseguenza della dichiarazione di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo stesso
5 ovvero rimettere il giudizio innanzi al Giudice competente id est il Tribunale di Firenze
o il Giudice di Pace di Firenze. In via del tutto subordinata, nella lunga creduta ipotesi in cui fosse superata l'eccezione di incompetenza territoriale e per valore, nel merito atteso che il credito non è provato da alcun riconoscimento da parte della opponente, dato atto che la disconosce di aver ricevuto le prestazioni da Parte_1
parte dalla società oltre quelle pagate, e di non aver convenuto alcun CP_1 prezzo sui presunti quantitativi di prodotto fornito come affoliato dall'opposta, 3)
Revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023, reso dal Tribunale di RE in data 2/10/2023, dichiarando che la Parte_1
nulla deve alla società in via ancor più gradata, circoscrivere il
[...] CP_1
quantum della pretesa di pagamento della società nei limiti del giusto e CP_1
del provato, 4) accertare e dichiarare il minor debito in capo all'opponente società nei confronti della società e sempre Parte_1 CP_1
revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023
Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del procuratore che si dichiara antistatario (…)”.
Con comparsa del 29.12.2023, si costituiva ed eccepiva CP_1
l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Segnatamente, deduceva che, con mail del 17.05.2022, la Parte_1
aveva effettuato un ordine (cfr. alla.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), chiedendo ad essa di procedere alla saldatura di parti in alluminio su infissi, CP_1 forniti dall'opponente ad essa che, successivamente, nelle date del CP_1
04.07.2022, del 05.07.2022 e del 13.07.2022, essa aveva provveduto a CP_1 consegnare alla i prodotti lavorati a regola d'arte, come da Controparte_3
d.d.t. n. 1776, allegato e sottoscritto dal destinatario (cfr. all.to n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), d.d.t. n. 1846 sottoscritto dal destinatario (cfr. all.to n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), d.d.t. n. 1893 sottoscritto dal destinatario (cfr. all.to n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), d.d.t. n. 1921 sottoscritto dal destinatario
(cfr. all.to n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta), d.d.t. n. 1949, inviato via mail al destinatario e mai contestato (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta),
d.d.t. n. 1992, inviato via mail al destinatario e mai contestato (cfr. all.to n. 9 alla
6 comparsa di costituzione e risposta) e d.d.t. n. 2032 sottoscritto dal destinatario (cfr. all.to n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta); che la merce ricevuta non era mai stata contestata dalla che, successivamente, in data Parte_1
01.08.2022, essa esponente aveva inviato la fattura n. 512/2022 alla Parte_1
(cfr. all.to n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta); che, in data 30.08.2022,
[...]
l'opponente aveva inviato ad essa una mail contenente una richiesta di CP_1
chiarimenti in ordine al prezzo delle merci oggetto della fattura e che, pertanto, in pari data, essa opposta aveva motivato l'importo di cui alla suddetta fattura ed aveva Co accettato le modalità di pagamento rateale a mezzo n. 3 ri. tutte di pari importo, come proposte dalla (cfr. all.to n. 12 alla comparsa di costituzione e Parte_1
risposta); che, in data 30.09.2022, la aveva provveduto Parte_1
regolarmente al pagamento della prima tranche (cfr. all.to n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta); che, in data 31.10.2022, la aveva Parte_1 affermato che “(…) non è stato possibile ritirare la ri.ba. con scadenza 31/10, dato che alcuni pagamenti di grossa entità da parte dei nostri clienti non ci sono ancora pervenuti. Provvederemo ad effettuare il bonifico appena possibile. Scusandoci per
l'accaduto, ringraziamo per la collaborazione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti (…)” (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta); che, in altre parole, con la suddetta mail del 31.10.2022, la a dire di essa Parte_1
opponente, aveva riconosciuto espressamente il proprio debito nei confronti di essa che, a tale comunicazione, erano seguite delle successive mail, con le quali CP_1
essa opposta aveva richiesto il pagamento del residuo prezzo, mettendo in mora la controparte, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
che, pertanto, a dire di essa esponente, dalla documentazione in atti, emergeva chiaramente che il vincolo contrattuale tra le parti si era perfezionato e che, inoltre, essa aveva CP_1
regolarmente consegnato le merci concordate, le quali non erano mai state contestate dalla controparte;
che, infatti, la stessa con la mail del Parte_1
31.10.2022, aveva riconosciuto espressamente il proprio debito nei confronti di essa che, tanto premesso, avrebbe dovuto essere rigettata l'eccezione CP_1
preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale adito, in quanto infondata;
che, infatti, a dire di essa esponente, il Tribunale di RE risultava competente per territorio, relativamente alla presente controversia, ex art. 20 c.p.c.; che, invero, nel
7 caso, in esame, doveva trovare applicazione il criterio di collegamento del c.d. foro del domicilio del creditore, di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., in quanto – diversamente da quanto asserito dalla controparte – il credito in oggetto presentava il requisito della liquidità; che, in particolare, il credito di cui alla fattura n. 512/2022 - posta a fondamento dell'ingiunzione -, a dire di essa opposta, risultava non contestato, certo, liquido ed esigibile;
che, inoltre, relativamente al credito in oggetto, erano state pagate dall'opponente delle somme in acconto, sulla maggiore somma di euro 29.838,88, così residuando la somma di euro 9.946,30, oltre agli interessi;
che, dunque, il vincolo negoziale tra le parti si era costituito, non solo per fatti concludenti, ma anche a seguito del riconoscimento di debito effettuato da con mail del Parte_1
31.10.2022; che, peraltro, in data 30.08.2022, la aveva Parte_1
inviato ad essa una mail contenente la richiesta di spiegazioni in ordine al CP_1
prezzo delle merci regolarmente ricevute ed accettate, senza riserva alcuna, ed oggetto della fattura n. 512/2022; che, a seguito della contestuale risposta di essa - CP_1 nella quale era stato chiarito l'importo di cui alla suddetta fattura -, la
[...]
aveva provveduto al pagamento della prima rata con scadenza in data Parte_1
30.09.2022 (cfr. all.to n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta); che, inoltre, dal tenore letterario della mail inviata da del 31.10.2022, non Parte_1
emergeva alcuna contestazione circa la pretesa creditoria in oggetto, ma, viceversa, veniva espressamente riconosciuto il debito dell'opponente, nei confronti di essa opposta;
che, dunque, a dire di essa esponente, risultava evidente che il credito vantato da essa aveva natura negoziale e presentava anche carattere certo, liquido ed CP_1
esigibile; che, pertanto, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c.; che, di conseguenza, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la competenza per territorio del Tribunale di RE, stante la sede legale in provincia di RE di essa creditrice che, inoltre, appariva del CP_1 tutto infondata anche l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Tribunale adito;
che, infatti, nella fattispecie in esame, il limite di euro 10.000,00, di cui all'art. 7
c.p.c. risultava chiaramente superato, in quanto, oltre al capitale ingiunto, erano stati richiesti anche gli interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002, non ultimo, dalla comunicazione pec di messa in mora ricevuta da in data Parte_1
29.05.2023, rimasta senza alcun riscontro (cfr. all.to n. 5 al ricorso monitorio); che, in
8 particolare, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, c.p.c. “(…) gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione” della domanda “si sommano al capitale
(…)”; che, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, gli interessi decorrevano dal giorno della mora, ossia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che fosse necessaria la costituzione in mora;
che, dunque, nel caso in esame, qualora gli interessi moratori fossero stati fatti decorrere dalla data di invio della pec di messa in mora del 29.05.2023
(cfr. all.to n. 5 al ricorso monitorio) fino al giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 14.09.2023, il loro ammontare risulterebbe pari ad euro 235,44; che, pertanto, l'importo complessivo del credito vantato da essa ammontava, alla CP_1
data del deposito del ricorso monitorio, a complessivi euro 10.181,74, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 e spese successive ed ulteriori (cfr. all.to n. 15 alla comparsa di costituzione e risposta); che, peraltro, tale importo sarebbe risultato addirittura superiore se, per il calcolo degli interessi de quibus, fosse stata considerata la data antecedente, relativa al mancato pagamento del residuo dovuto;
che, inoltre, a ciò avrebbe dovuto, altresì, essere aggiunta la somma di euro 50,00, relativa alle spese di autentica;
che, pertanto, nel caso in esame, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, tenuto conto dell'entità degli interessi maturati, dell'importo del capitale ingiunto e della spesa di euro 50,00 - relativa alle spese sostenute per l'autentica notarile
-, risultava superato il limite di euro 10.000,00, di cui all'art. 7 c.p.c.; che, di conseguenza, avrebbe dovuto ritenersi sussistente, relativamente alla presente controversia, la competenza per valore del Tribunale adito;
che, inoltre, a dire di essa esponente, l'opposizione avversaria risultava totalmente infondata anche nel merito;
che, infatti, quanto asserito dall'opponente appariva del tutto privo di fondamento, alla luce, sia della documentazione prodotta da essa esponente, che della totale assenza di contestazioni promosse da che, in particolare, la controparte, Parte_1
solo dopo circa oltre un anno dalla consegna delle forniture richieste e dopo aver effettuato dei pagamenti parziali, soltanto con il presente atto di opposizione, si era limitata a sollevare delle generiche contestazioni circa le forniture/prestazioni asseritamente rese ed il corrispettivo pattuito;
che, inoltre, a dire di essa opposta, la pretesa creditoria azionata in via monitoria risultava, in ogni caso, comprovata dalla copiosa documentazione allegata, sia al ricorso monitorio che alla propria comparsa di
9 costituzione e risposta nel presente giudizio;
che, pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere integralmente rigettata, in quanto del tutto priva di fondamento;
che, infine, a dire di essa nel caso di specie, risultavano sussistenti i presupposti CP_1
per la concessione della provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale di
RE, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e reietta, giusti i motivi esposti nella narrativa che precede: - IN VIA PRELIMINARE: Respingere le eccezioni preliminari di incompetenza per materia e per territorio promosse da controparte e per
l'effetto - accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023; - accertare
e dichiarare la competenza per valore del Tribunale di RE ad emettere il decreto ingiuntivo n. 886/2023 del 02/10/2023 RG n. 2174/2023; - SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: - concedere la provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di RE n. 886/2023 del 19.09.2023 depositato in cancelleria il
02.10.2023, recante RG n. 2174/2023 risultando l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- NEL MERITO IN TESI: - respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il Decreto ingiuntivo n.
886/2023, RG n. 2174/2023, emesso dal Tribunale di RE in data 19.09.2023, ovvero adottare ogni decisione che sarà ritenuta di giustizia. NEL MERITO IN IPOTESI: In ogni caso, ed in caso denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo nel mentre opposto, accertare e dichiarare che la è creditrice della società CP_1
in persona dell'amministratore unico pro tempore, della Controparte_3 somma di € 10.231,74 di cui € 9.946,30 quale residuo saldo fattura n. 512/2022, €
235,44 per interessi maturati alla data di deposito del ricorso per ingiunzione ed €
50,00 per spese inerenti l'autentica notarile parimenti richieste nel ricorso monitorio e conseguentemente condannare società in persona Controparte_3 dell'amministratore unico pro tempore, al pagamento in favore della in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 10.231,74, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 come superiormente specificata oltre le spese successive ed ulteriori, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
10 nonché oltre interessi di mora dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo ed oltre al pagamento delle spese. IN OGNI CASO In ogni caso con vittoria di spese funzioni ed onorari di ogni fase di giudizio (…)”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c.; rigettate integralmente le prove orali (prove testimoniali ed interrogatorio formale) richieste dalle parti;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 03.03.2025, veniva trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
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Innanzitutto, devono essere rigettate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi di cui all'ordinanza istruttoria del
28.01.2025, a cui, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, occorre partire dal prendere in esame l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente
In particolare, secondo quanto eccepito dall'opponente, il Tribunale di RE sarebbe territorialmente incompetente, relativamente alla presente controversia, in quanto, ai fini della determinazione del c.d. forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., nel caso di specie, a suo dire, non potrebbe farsi applicazione del criterio di collegamento di cui all'art. 1182, comma terzo, c.p.c., in quanto il credito posto a fondamento del ricorso monitorio non avrebbe una natura liquida.
Ebbene, la predetta eccezione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed infatti, come verrà di seguito precisato, relativamente alla presente controversia, deve ritenersi sussistente la competenza per territorio del Tribunale di RE, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, comma terzo, c.c..
All'uopo, in primo luogo, si osserva che l'art. 20 c.p.c. stabilisce che “(…) per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è
11 sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (…)”.
In altre parole, la disposizione normativa citata, è noto, in relazione alle controversie in materia di diritti di obbligazione, individua due fori alternativi speciali – rispetto ai fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. -, rappresentati, rispettivamente, dal luogo in cui è stato concluso il contratto (c.d. forum contractus) e dal luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (c.d. forum destinatae solutionis).
Con particolare riferimento al c.d. forum destinatae solutionis, deve, poi, rilevarsi che, come confermato dalla Corte di Cassazione, il suddetto forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., deve essere individuato sulla base di quanto stabilito dall'art. 1182 c.c., in quanto “(…) dal coordinamento degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. il luogo di adempimento delle obbligazioni fissato dalla prima norma, è invero destinato ad operare anche agli effetti del foro facoltativo fissato dalla seconda (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sentenza n. 16.05.2001, n.6740).
Dunque, dovendosi individuare il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. sulla base dei criteri previsti dall'art. 1182 c.c., si osserva che la norma in questione, dopo aver stabilito, al comma primo, che “(…) se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono (…)”; al comma terzo, prevede espressamente che “(…) l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (…)”.
Inoltre, è bene evidenziare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis",
(…) la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini
l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum" (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 39028 del
09.12.2021).
12 In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, nella pronuncia citata, ha, innanzitutto, ribadito che, per poter individuare il c.d. forum destinatae solutionis sulla base del criterio di collegamento del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma terzo,
c.c., è necessario che il credito azionato in giudizio sia liquido, in quanto – come emerge anche dal mero tenore letterale della norma in parola -, detto criterio, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia
“(…) per oggetto una somma di danaro (…)” .
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha, altresì, indicato le caratteristiche che il credito deve presentare per poter essere considerato liquido, precisando, in particolare, che deve ritenersi sussistente il requisito della liquidità del credito, qualora quest'ultimo, in base al titolo, risulti determinato o facilmente determinabile nel suo ammontare, ovvero nel caso in cui “(…) il titolo ne determini
l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 39028 del 09.12.2021).
Ciò precisato, è bene evidenziare che, nel caso di specie, il c.d. forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., deve essere determinato sulla base del criterio di collegamento di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c..
Ed infatti, nella fattispecie in esame – diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente -, può farsi applicazione del criterio di collegamento del domicilio del creditore, atteso che la pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per ingiunzione presenta i requisiti di liquidità del credito, nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 39028 del
09.12.2021).
In particolare, come già evidenziato nella ordinanza emessa in data 28.01.2025 – con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo -, il credito oggetto del presente giudizio sembra integrare i requisiti di cui agli artt. 633, comma primo, n. 1), c.p.c. e 634, comma secondo, c.p.c..
Invero, relativamente alla presente controversia, non appare pertinente la giurisprudenza di merito richiamata da parte opponente (cfr. in particolare, Tribunale di
RE, Ordinanze emesse, rispettivamente, in data 19.07.2024 ed in data 05.12.2024, nell'ambito del procedimento n. 1252/2024 R.G.), atteso che, nella fattispecie in esame, la parte opposta non si è limitata a produrre in giudizio delle mere fatture commerciali,
13 ma - a fondamento della pretesa creditoria dedotta in giudizio – ha anche allegato della ulteriore documentazione, dalla quale risulta possibile evincere la liquidità del credito.
Nello specifico, l'opposta, primariamente, ha allegato copia dei d.d.d.d.t.t. relativi alla merce in questione, indicanti i rispettivi importi dovuti dall'opponente, i quali, in parte, presentano la sottoscrizione del destinatario (cfr. all.ti n. 5, 6, 7 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta) ed, in parte, risultano inoltrati alla società opponente a mezzo pec (cfr. all.ti n. 8 e 9 alla comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, la ha prodotto in giudizio le comunicazioni intervenute tra le CP_1
parti (cfr. all.ti n. 11, 12 e 14 alla comparsa di costituzione e risposta), dalla cui disamina emerge che l'ammontare del credito in oggetto risulta determinato o, comunque, facilmente determinabile.
Nello specifico, come già rilevato nella predetta ordinanza del 28.01.2025, appare significativo il contenuto della email inoltrata dalla Parte_1 all'opposta in data 31.10.2022 (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta), la quale, peraltro, sembra integrare gli estremi di un vero e proprio atto di riconoscimento del debito.
Ed infatti, nella email in questione, l'opponente, dopo aver affermato che “(…) non
Co è stato possibile ritirare le ri. con scadenza 31/10 , dato che alcuni pagamenti di grossa entità da parte dei nostri clienti non ci sono ancora pervenuti (…)”, ha Co dichiarato che, quanto alla ri. con scadenza 31.10.2022, emessa in relazione alla terza ed ultima rata del prezzo della merce in questione, per un importo di euro 9.946,30, avrebbe provveduto ad “(…) effettuare il bonifico appena possibile (…)”.
In altre parole, nel caso in esame, la pretesa creditoria azionata in giudizio – corrispondente alla terza ed ultima rata del prezzo della merce asseritamente fornita all'opponente – presenta una natura liquida, dal momento che la documentazione prodotta dall'opposta (cfr. all.ti da n. 5 a n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta ed, in particolare, il doc. 14) riporta l'indicazione dell'ammontare del credito per cui è causa o, comunque, consente, in ogni caso, di individuarne facilmente l'esatto ammontare del credito, poiché indica chiaramente “(…) i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità (…)”.
Dunque, poiché, per quanto sopra riferito, il credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione presenta carattere liquido, va da sé che, nella fattispecie in esame, ai
14 fini della determinazione del c.d. forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., dovrà farsi riferimento al criterio di collegamento di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., ovvero “(…) al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (…)”.
Ciò precisato, si rileva che, nel caso di specie, risulta pacifico tra le parti – in quanto non espressamente e puntualmente contestato da parte dell'opponente, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.c. – che la abbia la propria sede CP_1
legale nel territorio della Provincia di RE e, segnatamente, nel Comune di
Castelfranco Piandiscò (Ar).
Peraltro, la predetta circostanza – oltre a non essere stata oggetto di espressa e specifica contestazione – risulta anche provata documentalmente, attraverso la visura camerale prodotta in giudizio dalla società opposta.
Pertanto, deve ritenersi che la presente controversia sia stata correttamente instaurata dinanzi al Tribunale di RE, quale foro territorialmente competente, ex art. 20 c.p.c..
Ed infatti, nel caso in esame, si ribadisce, è pacifico che l'opposta/creditrice abbia il proprio domicilio – o, comunque, la propria sede – nel territorio del Comune di RE;
sicché, il c.d. forum destinatae solutionis, in base al criterio di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., deve essere individuato nel Tribunale di RE.
Di conseguenza, alla luce di quanto riportato, non resta che rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito - sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente -.
2. L'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito, sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente
Passando, ora, ad affrontare l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito - sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente -, deve evidenziarsi che anche la predetta eccezione non appare meritevole di accoglimento.
In particolare, appare infondato quanto asserito dall'opponente circa il fatto che la presente controversia, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., rientrerebbe nella competenza per valore del Giudice di Pace, in quanto avente ad oggetto beni mobili di valore inferiore ad euro
10.000,00.
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che l'art. 7, comma primo, c.p.c. – come
15 modificato dalla c.d. riforma Cartabia – stabilisce che “(…) il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (…)”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., “(…) il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (…)”.
Ciò posto, è bene evidenziare che, se certamente, nel caso in esame, il capitale del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo presenta un ammontare pari ad euro
9.946,30; tuttavia, relativamente alla presente controversia – come verrà di seguito precisato -, deve, comunque, ritenersi sussistente la competenza per valore di questo
Tribunale, ex art. 9 c.p.c..
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, ai fini della determinazione della competenza per valore, “(…) si sommano al capitale richiesto gli interessi scaduti, le spese ed i danni anteriore alla domanda (…)” (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sentenza n. 19302/2006).
Ebbene, nel caso in esame, andando a considerare – alla luce della giurisprudenza di legittimità citata -, non solo il capitale del credito ingiunto – pari ad euro 9.946,30 -, ma anche gli interessi richiesti e scaduti, emerge che il valore della presente controversia presenta una natura superiore ad euro 10.000,00.
All'uopo, deve rilevarsi che l'opponente non ha contestato, in maniera espressa, puntuale e specifica, quanto riportato a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta, ossia che “(…) risultano richiesti anche gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, non ultimo dalla comunicazione PEC di messa in mora ricevuta da Parte_1
in data 29.05.2023, rimasta senza riscontro alcuno (Cfr. doc. 5 depositato procedimento monitorio) (…)”.
Inoltre, non risulta espressamente e puntualmente contestato dall'opponete neppure il fatto che “(…) qualora gli interessi moratori si facciano decorrere dalla data di invio della pec di messa in mora del 29.05.2023 (Cfr. doc. 5 depositato procedimento monitorio) fino al giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 14.09.2023, il loro ammontare risulterebbe pari ad € 235,44 e pertanto l'ammontare complessivo del credito vantato dalla ammontava alla data del deposito del ricorso a CP_1 complessivi € 10.181,74, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 e spese successive ed ulteriori (doc. 15) (…)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
16 Infine, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione, da parte della neppure la circostanza che “(…) tale importo risulterebbe Parte_1
addirittura superiore se, per il calcolo degli interessi de quibus, si considerasse la data antecedente relativa al mancato pagamento del residuo dovuto. A ciò deve poi aggiungersi la somma di € 50,00 relativa alle spese di autentica costituente voce a credito ed oggetto anch'essa di regolare ingiunzione di pagamento (…)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Peraltro, l'onere di contestazione specifica è stato, più volte, ribadito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opponente, devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n.
9285/2003).
In altri termini, nel caso in esame, risulta pacifico tra le parti che, andando a sommare l'ammontare del capitale del credito de quo – pari ad euro 9.946,30 - con l'importo relativo agli interessi richiesti, a partire dalla data della messa in mora del
29.05.2023 (cfr. all.to n. 5 al ricorso monitorio) e sino a quella del deposito del ricorso monitorio del 14.09.2023 – pari ad euro 235,44 -, il valore del presente giudizio risulta pari ad euro 10.181,74.
Dunque, poiché, alla luce di quanto riferito, la controversia in oggetto presenta un valore superiore ad euro 10.000,00; va da sé che, relativamente alla presente controversia, deve ritenersi sussistente la competenza per valore di questo Tribunale, ex art. 9 c.p.c..
17 Di conseguenza, non resta che rigettare l'eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale adito - sollevata, in via preliminare, dalla parte opponente -.
Tutto ciò premesso, occorre, ora, passare ad affrontare il merito della controversia, ovvero la fondatezza o meno della pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso monitorio.
3. Il merito della controversia, ovvero la fondatezza o meno della pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso monitorio
All'uopo, deve rilevarsi che l'opposizione appare infondata nel merito e che, pertanto, la stessa deve essere rigettata.
In primo luogo, si osserva che la pretesa creditoria azionata in giudizio dalla CP_1
ha ad oggetto il corrispettivo asseritamente dovuto all'opposta, da parte della
[...]
, in relazione ad una fornitura di merci, sulla base della fattura Parte_1
n. 512/2022 (cfr. all.to n. 2 al ricorso monitorio), emessa dalla in data CP_1
31.07.2022, per il complessivo importo di euro 29.838,88.
Nello specifico, con il decreto ingiuntivo n. 886/2023 (cfr. all.to B alla comparsa di costituzione e risposta), è stato ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di euro 9.946,30 – oltre interessi e spese della procedura monitoria -, a titolo di saldo prezzo della fornitura di beni in parola, ovvero a titolo di saldo della c.d. terza ed ultima rata dell'importo di cui alla fattura n. 512/2022.
Ciò precisato, è bene, primariamente, evidenziare che la parte opponente, nel corso del giudizio, non sembra aver sollevato alcuna specifica e puntuale contestazione in ordine al credito in oggetto, né sotto il profilo del c.d. an debeatur, né in punto di c.d. quantum debeatur.
Ed infatti, non risulta espressamente, puntualmente e tempestivamente contestato quanto riferito da parte opposta alle pagg. 3 e 4 della propria comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, l'opponente non ha tempestivamente contestato, in maniera espressa, puntuale e specifica, le seguenti circostanze:
A) che “(…) con mail del 17.05.2022, la effettuava un ordine Parte_1
18 (doc. 3) chiedendo alla di procedere alla saldatura di parti in alluminio su CP_1 infissi forniti dall'odierna opponente alla (…)” (cfr. pag. 3 della comparsa di CP_1
costituzione e risposta);
B) che “(…) successivamente, nelle date del 04.07.2022, del 05.07.2022 e del
13.07.2022, provvedeva a consegnare alla i prodotti CP_1 Controparte_3
lavorati a regola d'arte, come da DDT n. 1776 allegato e sottoscritto dal destinatario
(doc. 4), DDT n. 1846 sottoscritto dal destinatario (doc. 5), DDT n. 1893 sottoscritto dal destinatario (doc. 6), DDT n. 1921 sottoscritto dal destinatario (doc. 7), DDT n.
1949 inviato via mail al destinatario e mai contestato (doc. 8), DDT n. 1992 inviato via mail al destinatario e mai contestato (doc. 9) e DDT n. 2032 sottoscritto dal destinatario (doc. 10) (…)” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta);
C) che “(…) la merce ricevuta non è mai stata contestata dalla Parte_1
Successivamente, in data 01.08.2022, la inviava la fattura n. 512/2022
[...] CP_1 alla (doc. 11) (…)” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione Parte_1
e risposta);
D) che “(…) in data 30.08.2022, inviava alla una Parte_1 CP_1
mail contenente la richiesta di chiarimenti in ordine al prezzo delle merci oggetto della fattura e, pertanto, in pari data, la motivava l'importo di cui alla suddetta CP_1
fattura ed accettava le modalità di pagamento rateale a mezzo n. 3 RI.BA tutte di pari importo proposte dalla (doc.12) (…)” (cfr. pag. 3 della Parte_1
comparsa di costituzione e risposta);
E) che “(…) in data 30.09.2022 provvedeva regolarmente al Parte_1
pagamento della prima tranche (doc. 13). In data 31.10.2022, la Parte_1
affermava che “non è stato possibile ritirare la ri.ba. con scadenza 31/10, dato che
[...]
alcuni pagamenti di grossa entità da parte dei nostri clienti non ci sono ancora pervenuti. Provvederemo ad effettuare il bonifico appena possibile. Scusandoci per
l'accaduto, ringraziamo per la collaborazione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti” (doc.14) (…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
In altri termini, la società opponente non ha contestato, in forma puntuale e specifica, né la circostanza che la avesse effettuato, in favore della CP_1 Parte_1
la fornitura di merci di cui alla fattura n. 512/2022 (cfr. all.to n. 2 al ricorso
[...]
monitorio); né ha espressamente e puntualmente contestato i singoli costi delle merci,
19 come riportati nella fattura e nei d.d.d.d.t.t. in parola.
Non risulta, poi, espressamente e puntualmente contestata, da parte dell'opponente, neppure la circostanza che, essa medesima, dopo aver richiesto espressamente all'opposta di poter procedere al pagamento del corrispettivo di acquisto di cui alla Co predetta fattura mediante il versamento tre rate di pari importo a mezzo ri. aveva saldato gli importi relativi alle prime due rate, senza, tuttavia, provvedere a saldare la Co terza ed ultima rata, di cui alla ri. con scadenza 31.10.2022.
All'uopo, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica, posto a carico dell'opponente (in quanto convenuto in senso sostanziale), è stato, poi, ribadito più volte dalla Corte di
Cassazione, con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ. n. 15107/2004;).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opponente, devono considerarsi pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n.
9285/2003).
Peraltro, deve evidenziarsi che le predette circostanze, oltre a risultare pacifiche tra le parti, appaiono, in ogni caso, anche comprovate dalla copiosa documentazione prodotta dalla parte opposta, sia in sede monitoria che nel presente giudizio di opposizione.
Nello specifico, la sul punto, ha prodotto in giudizio i seguenti CP_1
documenti:
A. copia della fattura n. n. 512/2022, emessa in relazione alla fornitura di beni per cui è causa (cfr. all.to n. 2 al ricorso monitorio);
20 B. copia dalla email inviata dalla in data 17.05.2022, dalla Parte_1 cui lettura emerge che l'opponente aveva provveduto ad ordinare alla la CP_1
fornitura di merci di cui alla fattura in questione (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta);
C. copia dei d.d.d.d.t.t. relativi alla merce in parola con indicazione dei rispettivi costi, i quali d.d.d.d.t.t., in parte, recano la sottoscrizione del destinatario (cfr. all.ti n. 5, 6, 7 e
10 alla comparsa di costituzione e risposta) ed, in parte, risultano inoltrati alla società opponente a mezzo pec (cfr. all.ti n. 8 e 9 alla comparsa di costituzione e risposta);
D. copia della mail del 01.08.2022, con la quale la società opposta risulta aver trasmesso in allegato all'opponente copia della fattura n. 512 del 31.07.2022 – poi posta a fondamento del ricorso per ingiunzione - (cfr. all.to n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta);
E. copia della email inviata dalla società opponente all'opposta in data 30.08.2022 – indicante, quale oggetto “(…) fattura 512 del 31.07.2022 (…)” -, con la quale la aveva richiesto espressamente “(…) una suddivisione del Parte_1
Co pagamento in 3 rate con ri. (…)”, nonché copia della relativa risposta di accettazione della suddetta proposta da parte della (cfr. all.to n. 12 alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta);
F. copia della mail inoltrata dall'opponente in data 31.10.2022, dalla cui lettura è possibile evincere che la dopo aver, dapprima, dichiarato che Parte_1
Co
“(…) non è stato possibile ritirare le ri. con scadenza 31/10, dato che alcuni pagamenti di grossa entità da parte dei nostri clienti non ci sono ancora pervenuti
(…)”, si era, poi, scusata per l'accaduto, comunicando, altresì, che avrebbe provveduto ad “(…) effettuare il bonifico appena possibile (…)” (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta).
Peraltro, deve rilevarsi che la documentazione in questione, nel corso del giudizio, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opponente, la quale, in particolare, da un lato, non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte nei d.d.d.d.t.t. allegati (cfr. all.ti n. 5, 6, 7 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta); dall'altro, non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in ordine alle comunicazioni intercorse tra le parti a mezzo email (cfr. all.ti n. 11, 12 e 14 alla comparsa di costituzione e risposta).
21 Pertanto, deve, in ogni caso, ritenersi che la società opposta, attraverso la documentazione allegata, sia al ricorso monitorio che alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio – la quale, si ribadisce, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opponente -, abbia fornito piena prova sia dell'an che del quantum del credito di cui alla fattura n. 512/2022 (cfr. all.to n.
2 al ricorso monitorio).
Inoltre, ferma rimanendo, in ogni caso, l'assenza di specifica e puntuale contestazione, da parte dell'opponente, in ordine alle circostanze sopra riportate – con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, nonché la copiosa documentazione prodotta dall'opposta – sia in sede monitoria che nel presente giudizio di opposizione, è bene, in ogni caso, evidenziare che – come già rilevato nell'ordinanza emessa in data 28.01.2025 -, il doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della sembra integrare gli estremi di un vero e CP_1
proprio atto di riconoscimento del debito.
Ed infatti, dalla lettura di detto documento, emerge che la società opponente ha, sostanzialmente, riconosciuto l'esistenza della pretesa creditoria azionata con il ricorso per ingiunzione.
In particolare, nella email inoltrata dalla all'opposta in Parte_1
data 31.10.2022, l'opponente, in risposta alla richiesta di pagamento della terza rata del Co prezzo - ovvero della ri. con scadenza 31.10.2022 -, ha, dapprima, dichiarato che
Co
“(…) non è stato possibile ritirare le ri. con scadenza 31/10, dato che alcuni pagamenti di grossa entità da parte dei nostri clienti non ci sono ancora pervenuti Co Co (…)”, e, successivamente, quanto alla ri. con scadenza 31.10.2022 – ossia alla ri. posta a fondamento del ricorso monitorio –, scusandosi per l'accaduto, ha comunicato che avrebbe provveduto ad “(…) effettuare il bonifico appena possibile (…)” (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta).
In altri termini, con email in parola, la parte opponente risulta aver, sostanzialmente, riconosciuto l'esistenza del debito per cui è causa, atteso che la stessa, dopo aver ricevuto una espressa richiesta di pagamento del saldo prezzo della fattura n. 512/2022 Co (cfr. all.to n. 2 al ricorso monitorio) – ossia dell'importo di cui alla ri. con scadenza
31.10.2022, rappresentante la c.d. terza rata del corrispettivo dovuto in relazione alla fornitura di beni in oggetto -, non ha sollevato alcun tipo di contestazione in ordine
22 all'esistenza e/o all'ammontare del credito in questione.
Invero, l'opponente, nella comunicazione in questione, da un lato, si è limitata a giustificare il proprio mancato pagamento della somma in oggetto facendo riferimento esclusivamente a proprie problematiche di natura interna - ovvero a dei ritardi nei pagamenti da parte di propri clienti -; dall'altro lato, risulta essersi impegnata espressamente ad effettuare, quanto prima, il pagamento dell'importo in oggetto a mezzo bonifico, così, di fatto, sostanzialmente riconoscendo l'esistenza del proprio debito.
Pertanto, dal momento che – per quanto evidenziato – la suddetta comunicazione email del 31.10.2022 (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta) integra gli estremi dell'atto di riconoscimento del debito, va da sé che, a tale documento, deve essere riconosciuto il valore probatorio privilegiato previsto dall'art. 1988 c.c., in relazione agli atti ricognitivi del debito.
Invero, ai sensi dell'art. 1988 c.c., è noto, “(…) la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria (…)”.
In altre parole, tale norma prevede un'inversione dell'onere probatorio, con la conseguenza che il creditore sarà esonerato dall'onere di provare l'esistenza del proprio credito ed il debitore avrà l'onere di fornire la c.d. prova contraria, ovvero quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., sarà tenuto a provare la sussistenza di uno o più fatti impeditivo/i e/o modificativo/i e/o estintivo/i della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Dunque, nel caso di specie, in virtù dell'impegno assunto con il predetto atto di riconoscimento del debito (cfr. all.to n. 14 alla comparsa di costituzione e risposta), ai sensi dell'art. 1988 c.c., sarebbe stato onere dell'opponente fornire la c.d. “(…) prova contraria (…)”.
Ebbene la parte opponente, nella fattispecie in esame, non risulta aver, in ogni caso, minimamente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico dalla norma in questione.
Ed infatti, la società opponente, nel corso del giudizio, non ha né allegato e neppure provato l'esistenza di uno o più fatti impeditivi e/o modificativi e/o estintivi del credito posto azionato in giudizio dalla CP_1
23 In particolare, come già rilevato nella ridetta ordinanza del 28.01.2025 – con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo -, la
[...]
– sia nell'atto di citazione in opposizione che nel successivo corso del Parte_1
giudizio - non ha neppure chiarito il/i motivo/i per cui aveva provveduto, pacificamente, ad effettuare il pagamento delle prime due rate dell'importo di cui alla fattura n.
512/2022 (cfr. all.to n. 2 al ricorso monitorio) – posta a fondamento del ricorso per ingiunzione -, omettendo, tuttavia, di saldare la somma relativa alla terza ed ultima rata,
Co di cui alla ri. con scadenza 31.10.2022 – ovvero la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto -.
Pertanto, va da sé che, nel caso in esame, in base a quanto riferito, non può, comunque, ritenersi che la parte opponente abbia fornito la suddetta “(…) prova contraria (…)”, con ogni conseguenza, ex art. 1988 c.c..
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra riportato, non resta che rigettare in toto
l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 886/2023.
Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi come assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018
e del valore della controversia –, come segue:
- quanto alla procedura di mediazione delegata n. 30/2025 - instaurata dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di RE (cfr. all.ti n. 1, 2 e 3 alla nota di trattazione scritta depositata da parte opposta in data 28.02.2025) -, in euro 441,00 per la fase di attivazione;
- quanto al presente giudizio, in euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale.
Per quanto concerne, infine, la richiesta di parte opposta di vedersi rimborsate - da parte dell'opponente – le spese dalla medesima sostenute relativamente alla procedura di mediazione, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (cfr. tra le altre, Sez. III Civ.,
24 Sentenza del 14 maggio 2019, n. 12712) ha precisato che la liquidazione delle spese di lite deve ricomprendere anche quelle sostenute dalla parte relativamente alla procedura di mediazione, atteso che l'art. 91, comma primo, c.p.c. prevede che il Giudice, in applicazione del principio della soccombenza, debba condannare “(…) la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (…)”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha ulteriormente chiarito che la parte risultata vittoriosa nel successivo giudizio di merito, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., relativamente alla procedura di mediazione, ha diritto a vedersi rimborsate, sia le spese sostenute per la propria assistenza legale in tale fase, sia gli esborsi relativi a detta procedura, precisando, altresì, che il mancato rimborso di questi ultimi esborsi può essere giustificato solo da “(…) gravi ed eccezionali ragioni
(…)”.
Pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, nella fattispecie in esame, si è ritenuto opportuno liquidare – come in dispositivo - alla parte opposta
(vittoriosa), a titolo di spese relative alla procedura di mediazione (cfr. all.to n. 4 alla nota di trattazione scritta depositata da parte opposta in data 28.02.2025), non solo il compenso professionale ma anche le spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 886/2023, proposta da con atto di Parte_1
citazione ritualmente notificato, nei confronti di ogni diversa domanda CP_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Giudice adito;
2. rigetta, altresì, l'eccezione preliminare di incompetenza per valore del Tribunale adito;
3. rigetta in toto l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n.
886/2023;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano: - quanto alla procedura di mediazione delegata, in euro 190,32 per spese ed
25 euro 441,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
- quanto al presente giudizio, in euro 3.696,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva, cpa se dovute.
RE, 20.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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