TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/10/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 65/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Mariani Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 65/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI SIENA ricorrente nei confronti di
(C.F.: e Controparte_1 C.F._1
P.IVA: ), con sede in Montepulciano (SI), via Provinciale n. 16, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Mario Savini del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via della Mercede n. 11, come da procura in atti debitore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.8.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di CP_ fissazione dell'udienza alla ditta debitrice, la Procura Repubblica presso il Tribunale di Siena ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell' Controparte_1
[...]
In particolare, la Procura della Repubblica istante ha evidenziato che nel corso del procedimento penale 289/2024 Reg. Gen. Mod. 45 è emerso lo stato di insolvenza della impresa individuale
Pagina 1 di 9 resistente, deducendo che detta impresa presenta un debito erariale iscritto a ruolo per €
5.745.594,11; che la documentazione in atti comprova lo stato di insolvenza, manifestatosi con inadempimenti plurimi e altri fattori esterni da cui si evince che il debitore non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni;
che la sede principale dell'impresa è sita in Montepulciano;
che l'impresa esercita un'attività commerciale, non è un'impresa minore e versa in evidente stato di insolvenza.
La ditta debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 28.8.2025), si è costituita in giudizio, nulla deducendo e depositando in atti una situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 31.7.2025, dichiarazioni IRAP 2021 e 2022 e le dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e
2024.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 25.9.2025 dinanzi alla giudice delegata, nessuno è comparso per la
Procura della Repubblica in sede, mentre è comparsa l'impresa resistente, rappresentando di aver presentato, nella medesima data, domanda di ammissione al concordato preventivo cd. in bianco, insistendo nella concessione del termine ex art. 44 CCII;
quanto all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ha evidenziato di non poterne richiedere il rigetto, stante la sussistenza dei relativi presupposti, pur insistendo nella prioritaria definizione della domanda concordataria. La giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. In via preliminare, deve osservarsi che la mancata comparizione del Pubblico Ministero all'udienza del 25.9.2025 non preclude la decisione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nel merito, non comportando la rinuncia ex art. 43 CCII alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. con riferimento alla legge fallimentare, ma con argomentazioni da ritenersi applicabili anche con riferimento al presente procedimento, Cass. 34669/2022 e Cass.
30445/2019; v. Cass. 643/2019 in motivazione: “Il principio a cui dare continuità è invece quello secondo cui, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata”, v. altresì Cass. 12537/2017).
Di conseguenza, poiché il ricorso è stato ritualmente notificato alla resistente, la quale si è costituita in giudizio, la domanda può essere esaminata nel merito, previa definizione della domanda ex art. 44 CCII.
Pagina 2 di 9 3. Ancora preliminarmente, ritiene infatti il collegio che, in presenza di plurime domande relative a un medesimo debitore e in considerazione della trattazione nell'ambito dell'unico procedimento unitario, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la domanda ai sensi dell'art. 44 CCII presentata dalla debitrice debbano essere definite con un unico provvedimento conclusivo.
Al riguardo, si osserva anzitutto che, con la domanda di concessione del termine di cui all'art. 44
CCII, la debitrice non ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 CCII.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 7, co. 2, CCII, nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile, il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati e nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
Al riguardo, ritiene il collegio che il Tribunale, anche se investito di una domanda cd. prenotativa,
è in ogni caso tenuto ad effettuare uno scrutinio preliminare al fine di verificare se la domanda presentata presenti i requisiti minimi indispensabili per la concessione del termine ovvero appaia piuttosto manifesto un abuso dello strumento di regolazione con finalità meramente dilatorie dell'apertura della liquidazione giudiziale (v. con riferimento all'art. 161 l.f. e con principio da ritenersi applicabile anche al caso di specie, Cass. 17164/2022: “In tema di concordato preventivo con riserva, qualora l'inidoneità della documentazione prodotta dal debitore faccia emergere “prima facie” l'intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, il tribunale può dichiararne
l'inammissibilità, senza concedere il termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., procedendo senz'altro all'esame dell'istanza di fallimento, in modo tale da evitare che la produzione di documenti assolutamente inidonei allo scopo possa costituire un espediente per ritardare artificiosamente la definizione del procedimento in pregiudizio degli interessi dei creditori”; v. nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello di Firenze sent. 2088/2024, pubbl. 17.12.2024, in motivazione: “[…] In realtà, come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, il Tribunale è comunque tenuto ad effettuare uno scrutinio preliminare, con possibile dichiarazione di inammissibilità
e rigetto del termine ove la domanda sia priva dei requisiti minimi essenziali, non corredata dalla documentazione indispensabile, con radicale carenza informativa o comunque quando appaia manifesto un abuso dello strumento di regolazione, ad esempio con finalità meramente dilatorie della liquidazione, come già chiarito dai giudici di legittimità con riferimento alle analoghe previsioni dell'art. 161 della previgente legge fallimentare […]”).
Nel caso di specie, la debitrice ha presentato domanda ai sensi dell'art. 44, co. 1 CCII, che appunto consente al debitore di presentare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con il deposito della documentazione prevista dall'art. 39, co. 3 CCII (bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le
Pagina 3 di 9 dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti) con riserva di successivo deposito della proposta, del piano e degli accordi.
Tuttavia, nel presentare la domanda cd. prenotativa, la debitrice ha omesso di produrre parte della documentazione richiesta dall'art. 39, co. 3 CCII per la concessione del termine di cui all'art. 44
CCII, omettendo in particolare il deposito delle dichiarazioni IRAP dei tre esercizi precedenti (sono state depositate soltanto le dichiarazioni IRAP relative all'esercizio 2021 e 2022, v. doc. 6 e 7 allegati alla domanda prenotativa), ma soprattutto il deposito dell'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, a tal fine non potendosi ritenere idonea la sola situazione patrimoniale aggiornata al 31.7.2025 (v. doc. 2 allegato alla domanda prenotativa), né l'elenco fornitori al 31.7.2025 (v. doc. 9 allegati alla domanda prenotativa).
Infatti, l'omissione del deposito di tale documentazione non risulta superata dalla ulteriore documentazione depositata né dalle allegazioni contenute in ricorso. Invero, se da un lato la verifica della sussistenza dei requisiti dimensionali può essere effettuata sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi e della situazione patrimoniale allegata al ricorso, al contrario l'omesso elenco dei creditori, con specificazione dell'origine del credito e, dunque, dei relativi privilegi - informazione del tutto assente all'interno del ricorso e non esaustivamente rappresentata dalla documentazione versata in atti (non esaurendosi l'esposizione debitoria dell'istante nell'esistenza dei fornitori di cui all'elenco allegato) – non può ritenersi una mera irregolarità documentale, rappresentando una radicale carenza informativa, ove si consideri che neppure in ricorso è rappresentata l'esatta composizione del ceto creditorio che sarebbe coinvolto nella regolamentazione della crisi tramite lo strumento concordatario (genericamente) prospettato.
A fronte di tali evidenti lacune documentali e informative, il tribunale ritiene che la domanda articolata ai sensi dell'art. 44 CCII (sub-procedimento 65-2/2025) sia manifestamente inammissibile, in assenza dei requisiti minimi per addivenire alla concessione del termine volto alla presentazione della domanda cd. piena.
Infatti, se da un lato, dal dato normativo è comunque desumibile la preferenza accordata alle soluzioni pattizie della crisi d'impresa, dall'altro, è altresì desumibile la volontà del legislatore di tutelare il ceto creditorio da possibili abusi dello strumento (v. al riguardo, il richiamato art. 7 CCII), che non può essere utilizzato a fini meramente dilatori. Del resto, come rappresentato dalla medesima ditta debitrice, quest'ultima aveva già chiesto di essere ammessa al concordato preventivo ex art. 44 CCII nel marzo 2024, domanda dichiarata inammissibile da questo Tribunale per mancato adempimento degli obblighi informativi periodici e per il mancato deposito della
Pagina 4 di 9 domanda cd. piena nel termine assegnato, in assenza di presupposti per concedere la proroga del termine.
Di conseguenza, a fronte della dichiarazione dell'inammissibilità della domanda presentata ai sensi dell'art. 44 CCII per le ragioni anzidette e non essendo state richieste misure protettive, deve essere esaminata la domanda volta alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale articolata dalla Procura della Repubblica ricorrente nel sub-procedimento n. 65-1/2025.
4. In accoglimento della domanda articolata dalla presso il Tribunale di Parte_1
Siena, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...] ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della ditta debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Montepulciano (SI).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di impresa commerciale in capo alla ditta debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, svolgendo tra l'altro attività di “manutenzione di strade e autostrade.
Sistemazione e manutenzione parchi, siepi, prati e aiuole lungo strade e autostrade. Lavori di sgombraneve, antighiaccio. Spargimento sale su strade e autostrade […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII risulta dalle stesse dichiarazioni rese dalla ditta debitrice in sede di domanda ex art. 44 CCII, oltre che dalle informative acquisite d'ufficio, da cui emergono debiti tributari già affidati per un totale di € 6.137.924,40 (v. dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate acquisita d'ufficio, in atti)
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018).
In definitiva, deve essere verificato non tanto il rapporto tra attivo e passivo patrimoniale, ma la possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione
Pagina 5 di 9 incidentale (v. in relazione alla sussistenza di un ingente debito tributario, Cass. 5856/2022; conf.
Cass., Sez. Un. 115/2001).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria, come si evince dalla ingente esposizione debitoria, relativa anche ad anni di imposta risalenti (sin dal 2016/2017), risultante dai carichi già affidati, per un totale di € 6.137.924,40 (v. dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate acquisita d'ufficio, in atti, da cui emerge altresì la comunicazione degli esiti ex art. 54 bis e 36 bis per ulteriori € 828.647,80; v. inoltre informativa della Guardia di Finanza in allegato al ricorso, da cui risulta altresì che in relazione alla rateazione concessa limitatamente ad alcuni carichi
è stato effettuato un unico pagamento nell'agosto 2024 e che l'impresa è invece decaduta dalla cd. rottamazione quater, v. dichiarazione resa da allegata al ricorso), Controparte_2 in assenza di attivo prontamente liquidabile.
A ciò si aggiunga che dalle informative acquisite d'ufficio: a) risulta pendente una procedura esecutiva mobiliare presso il debitore, per un ulteriore debito di € 83.971,32 portato da titolo esecutivo, oltre che l'esistenza di altre procedure esecutive mobiliari presso terzi già definite con assegnazione nel corso dell'ultimo biennio;
b) risultano debiti nei confronti dell'INPS, già presso
, per € 759.554,12; c) risultano emessi nei confronti della Controparte_2 debitrice nel corso dell'ultimo biennio quattro decreti ingiuntivi, tutti dichiarati esecutivi. Inoltre, dalla situazione contabile versata in atti dalla medesima società e aggiornata al 31.7.2025 risulta una perdita di esercizio per € 3.151.567,62 (v. doc. 2 allegato alla domanda prenotativa).
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della ditta debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ditta debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, l'avv. il quale allo stato appare in possesso di CP_3 una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
Pagina 6 di 9 visti gli artt. 1, 2, 7, 27, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 121 CCII;
dichiara
l'inammissibilità della domanda presentata in data 25.9.2025 ex art. 44 CCII dalla
[...]
Controparte_1 CP_1 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F.: e P.IVA: ), con sede in
[...] C.F._1 P.IVA_1
Montepulciano (SI), via Provinciale n. 16; nomina giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore l'avv. , invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due CP_3 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 5 febbraio 2026 alle ore 10:30, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
Pagina 7 di 9 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
Pagina 8 di 9 dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Gianmarco Marinai)
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Mariani Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 65/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI SIENA ricorrente nei confronti di
(C.F.: e Controparte_1 C.F._1
P.IVA: ), con sede in Montepulciano (SI), via Provinciale n. 16, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Mario Savini del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via della Mercede n. 11, come da procura in atti debitore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.8.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di CP_ fissazione dell'udienza alla ditta debitrice, la Procura Repubblica presso il Tribunale di Siena ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell' Controparte_1
[...]
In particolare, la Procura della Repubblica istante ha evidenziato che nel corso del procedimento penale 289/2024 Reg. Gen. Mod. 45 è emerso lo stato di insolvenza della impresa individuale
Pagina 1 di 9 resistente, deducendo che detta impresa presenta un debito erariale iscritto a ruolo per €
5.745.594,11; che la documentazione in atti comprova lo stato di insolvenza, manifestatosi con inadempimenti plurimi e altri fattori esterni da cui si evince che il debitore non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni;
che la sede principale dell'impresa è sita in Montepulciano;
che l'impresa esercita un'attività commerciale, non è un'impresa minore e versa in evidente stato di insolvenza.
La ditta debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 28.8.2025), si è costituita in giudizio, nulla deducendo e depositando in atti una situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 31.7.2025, dichiarazioni IRAP 2021 e 2022 e le dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e
2024.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 25.9.2025 dinanzi alla giudice delegata, nessuno è comparso per la
Procura della Repubblica in sede, mentre è comparsa l'impresa resistente, rappresentando di aver presentato, nella medesima data, domanda di ammissione al concordato preventivo cd. in bianco, insistendo nella concessione del termine ex art. 44 CCII;
quanto all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ha evidenziato di non poterne richiedere il rigetto, stante la sussistenza dei relativi presupposti, pur insistendo nella prioritaria definizione della domanda concordataria. La giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. In via preliminare, deve osservarsi che la mancata comparizione del Pubblico Ministero all'udienza del 25.9.2025 non preclude la decisione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nel merito, non comportando la rinuncia ex art. 43 CCII alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. con riferimento alla legge fallimentare, ma con argomentazioni da ritenersi applicabili anche con riferimento al presente procedimento, Cass. 34669/2022 e Cass.
30445/2019; v. Cass. 643/2019 in motivazione: “Il principio a cui dare continuità è invece quello secondo cui, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata”, v. altresì Cass. 12537/2017).
Di conseguenza, poiché il ricorso è stato ritualmente notificato alla resistente, la quale si è costituita in giudizio, la domanda può essere esaminata nel merito, previa definizione della domanda ex art. 44 CCII.
Pagina 2 di 9 3. Ancora preliminarmente, ritiene infatti il collegio che, in presenza di plurime domande relative a un medesimo debitore e in considerazione della trattazione nell'ambito dell'unico procedimento unitario, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la domanda ai sensi dell'art. 44 CCII presentata dalla debitrice debbano essere definite con un unico provvedimento conclusivo.
Al riguardo, si osserva anzitutto che, con la domanda di concessione del termine di cui all'art. 44
CCII, la debitrice non ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 CCII.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 7, co. 2, CCII, nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile, il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati e nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
Al riguardo, ritiene il collegio che il Tribunale, anche se investito di una domanda cd. prenotativa,
è in ogni caso tenuto ad effettuare uno scrutinio preliminare al fine di verificare se la domanda presentata presenti i requisiti minimi indispensabili per la concessione del termine ovvero appaia piuttosto manifesto un abuso dello strumento di regolazione con finalità meramente dilatorie dell'apertura della liquidazione giudiziale (v. con riferimento all'art. 161 l.f. e con principio da ritenersi applicabile anche al caso di specie, Cass. 17164/2022: “In tema di concordato preventivo con riserva, qualora l'inidoneità della documentazione prodotta dal debitore faccia emergere “prima facie” l'intento dilatorio perseguito attraverso la presentazione della domanda di concordato, il tribunale può dichiararne
l'inammissibilità, senza concedere il termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., procedendo senz'altro all'esame dell'istanza di fallimento, in modo tale da evitare che la produzione di documenti assolutamente inidonei allo scopo possa costituire un espediente per ritardare artificiosamente la definizione del procedimento in pregiudizio degli interessi dei creditori”; v. nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello di Firenze sent. 2088/2024, pubbl. 17.12.2024, in motivazione: “[…] In realtà, come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, il Tribunale è comunque tenuto ad effettuare uno scrutinio preliminare, con possibile dichiarazione di inammissibilità
e rigetto del termine ove la domanda sia priva dei requisiti minimi essenziali, non corredata dalla documentazione indispensabile, con radicale carenza informativa o comunque quando appaia manifesto un abuso dello strumento di regolazione, ad esempio con finalità meramente dilatorie della liquidazione, come già chiarito dai giudici di legittimità con riferimento alle analoghe previsioni dell'art. 161 della previgente legge fallimentare […]”).
Nel caso di specie, la debitrice ha presentato domanda ai sensi dell'art. 44, co. 1 CCII, che appunto consente al debitore di presentare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con il deposito della documentazione prevista dall'art. 39, co. 3 CCII (bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le
Pagina 3 di 9 dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti) con riserva di successivo deposito della proposta, del piano e degli accordi.
Tuttavia, nel presentare la domanda cd. prenotativa, la debitrice ha omesso di produrre parte della documentazione richiesta dall'art. 39, co. 3 CCII per la concessione del termine di cui all'art. 44
CCII, omettendo in particolare il deposito delle dichiarazioni IRAP dei tre esercizi precedenti (sono state depositate soltanto le dichiarazioni IRAP relative all'esercizio 2021 e 2022, v. doc. 6 e 7 allegati alla domanda prenotativa), ma soprattutto il deposito dell'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, a tal fine non potendosi ritenere idonea la sola situazione patrimoniale aggiornata al 31.7.2025 (v. doc. 2 allegato alla domanda prenotativa), né l'elenco fornitori al 31.7.2025 (v. doc. 9 allegati alla domanda prenotativa).
Infatti, l'omissione del deposito di tale documentazione non risulta superata dalla ulteriore documentazione depositata né dalle allegazioni contenute in ricorso. Invero, se da un lato la verifica della sussistenza dei requisiti dimensionali può essere effettuata sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi e della situazione patrimoniale allegata al ricorso, al contrario l'omesso elenco dei creditori, con specificazione dell'origine del credito e, dunque, dei relativi privilegi - informazione del tutto assente all'interno del ricorso e non esaustivamente rappresentata dalla documentazione versata in atti (non esaurendosi l'esposizione debitoria dell'istante nell'esistenza dei fornitori di cui all'elenco allegato) – non può ritenersi una mera irregolarità documentale, rappresentando una radicale carenza informativa, ove si consideri che neppure in ricorso è rappresentata l'esatta composizione del ceto creditorio che sarebbe coinvolto nella regolamentazione della crisi tramite lo strumento concordatario (genericamente) prospettato.
A fronte di tali evidenti lacune documentali e informative, il tribunale ritiene che la domanda articolata ai sensi dell'art. 44 CCII (sub-procedimento 65-2/2025) sia manifestamente inammissibile, in assenza dei requisiti minimi per addivenire alla concessione del termine volto alla presentazione della domanda cd. piena.
Infatti, se da un lato, dal dato normativo è comunque desumibile la preferenza accordata alle soluzioni pattizie della crisi d'impresa, dall'altro, è altresì desumibile la volontà del legislatore di tutelare il ceto creditorio da possibili abusi dello strumento (v. al riguardo, il richiamato art. 7 CCII), che non può essere utilizzato a fini meramente dilatori. Del resto, come rappresentato dalla medesima ditta debitrice, quest'ultima aveva già chiesto di essere ammessa al concordato preventivo ex art. 44 CCII nel marzo 2024, domanda dichiarata inammissibile da questo Tribunale per mancato adempimento degli obblighi informativi periodici e per il mancato deposito della
Pagina 4 di 9 domanda cd. piena nel termine assegnato, in assenza di presupposti per concedere la proroga del termine.
Di conseguenza, a fronte della dichiarazione dell'inammissibilità della domanda presentata ai sensi dell'art. 44 CCII per le ragioni anzidette e non essendo state richieste misure protettive, deve essere esaminata la domanda volta alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale articolata dalla Procura della Repubblica ricorrente nel sub-procedimento n. 65-1/2025.
4. In accoglimento della domanda articolata dalla presso il Tribunale di Parte_1
Siena, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...] ricorrendone tutti i presupposti. Controparte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della ditta debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Montepulciano (SI).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di impresa commerciale in capo alla ditta debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, svolgendo tra l'altro attività di “manutenzione di strade e autostrade.
Sistemazione e manutenzione parchi, siepi, prati e aiuole lungo strade e autostrade. Lavori di sgombraneve, antighiaccio. Spargimento sale su strade e autostrade […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII risulta dalle stesse dichiarazioni rese dalla ditta debitrice in sede di domanda ex art. 44 CCII, oltre che dalle informative acquisite d'ufficio, da cui emergono debiti tributari già affidati per un totale di € 6.137.924,40 (v. dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate acquisita d'ufficio, in atti)
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018).
In definitiva, deve essere verificato non tanto il rapporto tra attivo e passivo patrimoniale, ma la possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione
Pagina 5 di 9 incidentale (v. in relazione alla sussistenza di un ingente debito tributario, Cass. 5856/2022; conf.
Cass., Sez. Un. 115/2001).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria, come si evince dalla ingente esposizione debitoria, relativa anche ad anni di imposta risalenti (sin dal 2016/2017), risultante dai carichi già affidati, per un totale di € 6.137.924,40 (v. dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate acquisita d'ufficio, in atti, da cui emerge altresì la comunicazione degli esiti ex art. 54 bis e 36 bis per ulteriori € 828.647,80; v. inoltre informativa della Guardia di Finanza in allegato al ricorso, da cui risulta altresì che in relazione alla rateazione concessa limitatamente ad alcuni carichi
è stato effettuato un unico pagamento nell'agosto 2024 e che l'impresa è invece decaduta dalla cd. rottamazione quater, v. dichiarazione resa da allegata al ricorso), Controparte_2 in assenza di attivo prontamente liquidabile.
A ciò si aggiunga che dalle informative acquisite d'ufficio: a) risulta pendente una procedura esecutiva mobiliare presso il debitore, per un ulteriore debito di € 83.971,32 portato da titolo esecutivo, oltre che l'esistenza di altre procedure esecutive mobiliari presso terzi già definite con assegnazione nel corso dell'ultimo biennio;
b) risultano debiti nei confronti dell'INPS, già presso
, per € 759.554,12; c) risultano emessi nei confronti della Controparte_2 debitrice nel corso dell'ultimo biennio quattro decreti ingiuntivi, tutti dichiarati esecutivi. Inoltre, dalla situazione contabile versata in atti dalla medesima società e aggiornata al 31.7.2025 risulta una perdita di esercizio per € 3.151.567,62 (v. doc. 2 allegato alla domanda prenotativa).
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della ditta debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ditta debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, l'avv. il quale allo stato appare in possesso di CP_3 una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
Pagina 6 di 9 visti gli artt. 1, 2, 7, 27, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 121 CCII;
dichiara
l'inammissibilità della domanda presentata in data 25.9.2025 ex art. 44 CCII dalla
[...]
Controparte_1 CP_1 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F.: e P.IVA: ), con sede in
[...] C.F._1 P.IVA_1
Montepulciano (SI), via Provinciale n. 16; nomina giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore l'avv. , invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due CP_3 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 5 febbraio 2026 alle ore 10:30, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
Pagina 7 di 9 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
Pagina 8 di 9 dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Gianmarco Marinai)
Pagina 9 di 9