CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante 2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302B201457 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 994/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT, ricorreva la Ricorrente_1
, avverso avviso di accertamento N. TL302B20145772024 Periodo d'imposta: 2018 Tributo: I.V.A., emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-l'atto impugnato reca una maggiore pretesa Iva per l'anno d'imposta 2018 per un importo pari ad euro
3.428 euro, oltre interessi e sanzioni per 28.528 euro e trae origine da una segnalazione relativa ad un fornitore di Ricorrente_1, la Società_1 S.r.l., società tuttora esistente;
-la società Ricorrente_1 svolge l'attività di “commercio all'ingrosso di prodotti per la pulizia” e si occupa dell'acquisto e della successiva rivendita di prodotti quali detersivi, saponi e, più in generale, di prodotti per la cura e l'igiene della casa e della persona;
-nel 2018 Ricorrente_1 si è rifornita di tali prodotti per un'unica volta presso Società_1, che l'Ufficio ritiene essere società “cartiera”;
-in un primo momento, la cessione della Società_1 è stata qualificata come oggettivamente inesistente: questa, infatti, era la contestazione contenuta nello schema d'atto n. TL3T210000246/2024 trasmesso ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 212 del 2000;
-nel corso del contraddittorio che ne è scaturito Ricorrente_1 ha fornito prova dell'oggettiva esistenza dell'unica operazione contestata e del suo effettivo svolgimento;
-l'Agenzia, ha comunque ritenuto di emettere l'atto impositivo qui impugnato, modificando la contestazione: da oggettiva inesistenza a soggettiva inesistenza;
-l'Agenzia, quindi, pretende il recupero dell'Iva indicata nella fattura Società_1, a suo dire indebitamente detratta;
-l'atto impositivo appare manifestamente infondato in quanto l'operazione di cui si discute non solo è realmente avvenuta ma è anche avvenuta proprio tra Ricorrente_1 e Società_1;
-il pagamento è avvenuto sempre a mezzo bonifico bancario, ossia con mezzo di pagamento regolarmente tracciato;
-infine, Ricorrente_1 ha rivenduto regolarmente i prodotti ai propri clienti ottenendo un margine di guadagno;
-l'avviso di accertamento è illegittimo: l'Agenzia non ha assolto al proprio onere probatorio;
-in ogni caso, Ricorrente_1 ha dimostrato di non essere consapevole del proprio coinvolgimento in un'asserita frode Iva e che nessun elemento le avrebbe consentito di avvedersene;
-violazione dell'art. 56 del d.p.r. n. 633 del 1972. Nullità dell'avviso di accertamento per insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
-nullità dell'avviso di accertamento per carenza di contraddittorio. Violazione dell'art. 6 bis della legge n.
212 del 2000; -nullità dell'avviso di accertamento per carenza di sottoscrizione;
violazione degli artt. 42 d.p.r. 600 del
1973 e 17, comma 1-bis del d. lgs. 165 del 2001. L'atto impositivo avrebbe dovuto essere sottoscritto dal
Direttore provinciale;
-illegittimità delle sanzioni irrogate;
-chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di onorari e spese, anche generali, Iva,
e c.p.a. inclusi, e rimborso del contributo unificato.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede di respingere il ricorso, con vittoria di spese.
Parte ricorrente in data 12.09.2025 ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato;
-con riguardo all'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per carenza di sottoscrizione si rileva che l'atto impositivo è stato sottoscritto in data 06.12.2024 dal Dott. Nominativo 1. che appartiene alla III area dell'Agenzia delle Entrate e risulta delegato per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento in virtù della disposizione di servizio n. 86/2024, emessa dal Direttore pro tempore dell'Ufficio, dott.
Nominativo_2, a sua volta avente qualifica dirigenziale;
-nel merito, Società_1 SRL, fornitrice di Ricorrente_1, è risultata essere una società cd. “cartiera” o comunque società priva di una struttura aziendale adeguata al volume d'affari delle operazioni attive risultanti a spesometro per l'anno 2018;
-l'assenza di adeguata struttura aziendale è stata desunta dall' assenza di lavoratori, assenza di veicoli aziendali, assenza di un magazzino e di una sede, assenza di operazioni import-export; tutto ciò a fronte di un volume di affari per l'anno 2018 di € 1.014.956,68, risultante dalle dichiarazioni a spesometro dei singoli clienti di Società_1 SRL;
- il carattere fittizio di detta società era, altresi', suffragato da ulteriori elementi, quali: la breve vita della società (costituita il 22/09/2016 e posta in scioglimento il 6/06/2018); la dichiarazione per l'anno 2016 di ricavi irrisori (€
1,00) con una perdita fiscale di € 404,00; l'omessa dichiarazione IRES, IRAP e
IVA per le annualità 2017 e 2018; la mancata percezione o dichiarazione da parte del legale rappresentante di alcun reddito dal 2012 al 2021; -in considerazione degli elementi di anomalia riportati nella segnalazione effettuata dalla D.P. di Salerno (che aveva accertato in base ai citati elementi la natura di “cartiera” della società Società_1 SRL), nonché
l'indicazione a spesometro da parte di Ricorrente_1 di operazioni con il suddetto fornitore per € 15.581,41+ iva al 22% per € 3.427,91, l'Ufficio, in data 22/07/2024, notificava alla contribuente lo schema d'atto n. TL3T210000246/2024 al fine di avviare un contraddittorio ai sensi dell'art.
6-bis, l. n. 212/2000;
-in esito ai contraddittori del 9/09/2024 e del 23/09/2024 , l'Ufficio riscontrava che la fattura accompagnatoria n. 40/2018 per l'importo di € 15.931,41 risultava in linea con quelle emesse nei precedenti esercizi dalla stessa Società_1 SRL;
-di seguito a detti contraddittori e dall'esame della documentazione ivi prodotta, è risultato che:
- la fattura esibita non riportava né il nominativo, né l'indicazione di un vettore;
- le fatture accompagnatorie non riportavano alcun riferimento agli ordini effettuati;
- la merce descritta nelle fatture non riportava un codice identificativo, ciò che non consentiva l'identificazione del carico/scarico del prodotto dal magazzino della parte venditrice, soprattutto in presenza di un volume di merce così
importante, come quello presunto dichiarato da Società_1 SRL;
- la Parte non era stata in grado di produrre né le offerte di acquisto predisposte da Società_1, sebbene queste arrivassero anche a mezzo e-mail, né gli ordini dalla stessa effettuati poiché questi ultimi avvenivano anche e soprattutto telefonicamente;
- La Parte aveva inoltre dichiarato che la merce offerta da Società_1
SRL variava di volta in volta, non venendo garantita nel tempo la possibilità di acquisto del medesimo prodotto;
- le fatture emesse da Società_1 SRL riportavano quale valore unitario di vendita il “prezzo ivato” moltiplicato, di seguito, per il numero delle unità
acquistate; solo in calce alla fattura il valore complessivo così ottenuto veniva scorporato tra valore imponibile e iva;
si evidenziava, inoltre, che il “prezzo ivato” era il medesimo applicato da Ricorrente_1 sulle sue vendite,
indicativo del fatto che il guadagno di Ricorrente_1 risiedeva proprio nell'iva che la stessa aveva detratto (e che Società_1 SRL non aveva versato).
-tuttavia, considerato che dal controllo a campione è risultata documentata l'effettiva rivendita delle merci da parte di Ricorrente_1, l'Ufficio ha derubricato la contestazione da utilizzo di
“fatture oggettivamente inesistenti” a utilizzo di “fatture soggettivamente inesistenti”, in quanto restava comunque assolutamente dubbia la provenienza delle prestazioni, stante l'acclarata inconsistenza strutturale della società fornitrice Società_1 SRL;
-la Suprema Corte con sentenza n. 10414 del 12.05.201 ha chiarito che
è “posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente, non formali (essendo evidente che ogni meccanismo fraudolento si cura in primo luogo di esibire all'esterno una apparente correttezza contabile e cartolare) ma sostanziali, nel senso di una effettiva esistenza nel cedente di una efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati, senza ovviamente pretendere un inesigibile dovere di accurata indagine, ma fondandosi su quegli elementi obiettivi (ad es. assenza di strutture, assenza di una clientela qualificata, mancanza di indici di capacità commerciale, pubblicità, giro di affari ecc.) che non possono sfuggire ad un contraente onesto che operi in un determinato settore commerciale e che in particolare (e qui è l'unica differenziazione terminologica accettabile) non devono sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto”;
-nel caso in esame l'Ufficio ha individuato una serie di circostanze che acclarano l'assenza di una adeguata diligenza da parte dei rappresentanti della società ricorrente nella scelta del fornitore Società_1 S.R.L.
-l'inconsistenza strutturale del fornitore e le anomalie nelle fatturazioni citate avrebbero dovuto allertare la
Società ricorrente circa l'anomala provenienza dei beni acquistati da Società_1 S.R.L. -ne consegue la legittimità dell'atto impugnato e delle relative sanzioni irrogate.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante 2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302B201457 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 994/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT, ricorreva la Ricorrente_1
, avverso avviso di accertamento N. TL302B20145772024 Periodo d'imposta: 2018 Tributo: I.V.A., emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-l'atto impugnato reca una maggiore pretesa Iva per l'anno d'imposta 2018 per un importo pari ad euro
3.428 euro, oltre interessi e sanzioni per 28.528 euro e trae origine da una segnalazione relativa ad un fornitore di Ricorrente_1, la Società_1 S.r.l., società tuttora esistente;
-la società Ricorrente_1 svolge l'attività di “commercio all'ingrosso di prodotti per la pulizia” e si occupa dell'acquisto e della successiva rivendita di prodotti quali detersivi, saponi e, più in generale, di prodotti per la cura e l'igiene della casa e della persona;
-nel 2018 Ricorrente_1 si è rifornita di tali prodotti per un'unica volta presso Società_1, che l'Ufficio ritiene essere società “cartiera”;
-in un primo momento, la cessione della Società_1 è stata qualificata come oggettivamente inesistente: questa, infatti, era la contestazione contenuta nello schema d'atto n. TL3T210000246/2024 trasmesso ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 212 del 2000;
-nel corso del contraddittorio che ne è scaturito Ricorrente_1 ha fornito prova dell'oggettiva esistenza dell'unica operazione contestata e del suo effettivo svolgimento;
-l'Agenzia, ha comunque ritenuto di emettere l'atto impositivo qui impugnato, modificando la contestazione: da oggettiva inesistenza a soggettiva inesistenza;
-l'Agenzia, quindi, pretende il recupero dell'Iva indicata nella fattura Società_1, a suo dire indebitamente detratta;
-l'atto impositivo appare manifestamente infondato in quanto l'operazione di cui si discute non solo è realmente avvenuta ma è anche avvenuta proprio tra Ricorrente_1 e Società_1;
-il pagamento è avvenuto sempre a mezzo bonifico bancario, ossia con mezzo di pagamento regolarmente tracciato;
-infine, Ricorrente_1 ha rivenduto regolarmente i prodotti ai propri clienti ottenendo un margine di guadagno;
-l'avviso di accertamento è illegittimo: l'Agenzia non ha assolto al proprio onere probatorio;
-in ogni caso, Ricorrente_1 ha dimostrato di non essere consapevole del proprio coinvolgimento in un'asserita frode Iva e che nessun elemento le avrebbe consentito di avvedersene;
-violazione dell'art. 56 del d.p.r. n. 633 del 1972. Nullità dell'avviso di accertamento per insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
-nullità dell'avviso di accertamento per carenza di contraddittorio. Violazione dell'art. 6 bis della legge n.
212 del 2000; -nullità dell'avviso di accertamento per carenza di sottoscrizione;
violazione degli artt. 42 d.p.r. 600 del
1973 e 17, comma 1-bis del d. lgs. 165 del 2001. L'atto impositivo avrebbe dovuto essere sottoscritto dal
Direttore provinciale;
-illegittimità delle sanzioni irrogate;
-chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di onorari e spese, anche generali, Iva,
e c.p.a. inclusi, e rimborso del contributo unificato.
L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede di respingere il ricorso, con vittoria di spese.
Parte ricorrente in data 12.09.2025 ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato;
-con riguardo all'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per carenza di sottoscrizione si rileva che l'atto impositivo è stato sottoscritto in data 06.12.2024 dal Dott. Nominativo 1. che appartiene alla III area dell'Agenzia delle Entrate e risulta delegato per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento in virtù della disposizione di servizio n. 86/2024, emessa dal Direttore pro tempore dell'Ufficio, dott.
Nominativo_2, a sua volta avente qualifica dirigenziale;
-nel merito, Società_1 SRL, fornitrice di Ricorrente_1, è risultata essere una società cd. “cartiera” o comunque società priva di una struttura aziendale adeguata al volume d'affari delle operazioni attive risultanti a spesometro per l'anno 2018;
-l'assenza di adeguata struttura aziendale è stata desunta dall' assenza di lavoratori, assenza di veicoli aziendali, assenza di un magazzino e di una sede, assenza di operazioni import-export; tutto ciò a fronte di un volume di affari per l'anno 2018 di € 1.014.956,68, risultante dalle dichiarazioni a spesometro dei singoli clienti di Società_1 SRL;
- il carattere fittizio di detta società era, altresi', suffragato da ulteriori elementi, quali: la breve vita della società (costituita il 22/09/2016 e posta in scioglimento il 6/06/2018); la dichiarazione per l'anno 2016 di ricavi irrisori (€
1,00) con una perdita fiscale di € 404,00; l'omessa dichiarazione IRES, IRAP e
IVA per le annualità 2017 e 2018; la mancata percezione o dichiarazione da parte del legale rappresentante di alcun reddito dal 2012 al 2021; -in considerazione degli elementi di anomalia riportati nella segnalazione effettuata dalla D.P. di Salerno (che aveva accertato in base ai citati elementi la natura di “cartiera” della società Società_1 SRL), nonché
l'indicazione a spesometro da parte di Ricorrente_1 di operazioni con il suddetto fornitore per € 15.581,41+ iva al 22% per € 3.427,91, l'Ufficio, in data 22/07/2024, notificava alla contribuente lo schema d'atto n. TL3T210000246/2024 al fine di avviare un contraddittorio ai sensi dell'art.
6-bis, l. n. 212/2000;
-in esito ai contraddittori del 9/09/2024 e del 23/09/2024 , l'Ufficio riscontrava che la fattura accompagnatoria n. 40/2018 per l'importo di € 15.931,41 risultava in linea con quelle emesse nei precedenti esercizi dalla stessa Società_1 SRL;
-di seguito a detti contraddittori e dall'esame della documentazione ivi prodotta, è risultato che:
- la fattura esibita non riportava né il nominativo, né l'indicazione di un vettore;
- le fatture accompagnatorie non riportavano alcun riferimento agli ordini effettuati;
- la merce descritta nelle fatture non riportava un codice identificativo, ciò che non consentiva l'identificazione del carico/scarico del prodotto dal magazzino della parte venditrice, soprattutto in presenza di un volume di merce così
importante, come quello presunto dichiarato da Società_1 SRL;
- la Parte non era stata in grado di produrre né le offerte di acquisto predisposte da Società_1, sebbene queste arrivassero anche a mezzo e-mail, né gli ordini dalla stessa effettuati poiché questi ultimi avvenivano anche e soprattutto telefonicamente;
- La Parte aveva inoltre dichiarato che la merce offerta da Società_1
SRL variava di volta in volta, non venendo garantita nel tempo la possibilità di acquisto del medesimo prodotto;
- le fatture emesse da Società_1 SRL riportavano quale valore unitario di vendita il “prezzo ivato” moltiplicato, di seguito, per il numero delle unità
acquistate; solo in calce alla fattura il valore complessivo così ottenuto veniva scorporato tra valore imponibile e iva;
si evidenziava, inoltre, che il “prezzo ivato” era il medesimo applicato da Ricorrente_1 sulle sue vendite,
indicativo del fatto che il guadagno di Ricorrente_1 risiedeva proprio nell'iva che la stessa aveva detratto (e che Società_1 SRL non aveva versato).
-tuttavia, considerato che dal controllo a campione è risultata documentata l'effettiva rivendita delle merci da parte di Ricorrente_1, l'Ufficio ha derubricato la contestazione da utilizzo di
“fatture oggettivamente inesistenti” a utilizzo di “fatture soggettivamente inesistenti”, in quanto restava comunque assolutamente dubbia la provenienza delle prestazioni, stante l'acclarata inconsistenza strutturale della società fornitrice Società_1 SRL;
-la Suprema Corte con sentenza n. 10414 del 12.05.201 ha chiarito che
è “posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente, non formali (essendo evidente che ogni meccanismo fraudolento si cura in primo luogo di esibire all'esterno una apparente correttezza contabile e cartolare) ma sostanziali, nel senso di una effettiva esistenza nel cedente di una efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati, senza ovviamente pretendere un inesigibile dovere di accurata indagine, ma fondandosi su quegli elementi obiettivi (ad es. assenza di strutture, assenza di una clientela qualificata, mancanza di indici di capacità commerciale, pubblicità, giro di affari ecc.) che non possono sfuggire ad un contraente onesto che operi in un determinato settore commerciale e che in particolare (e qui è l'unica differenziazione terminologica accettabile) non devono sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto”;
-nel caso in esame l'Ufficio ha individuato una serie di circostanze che acclarano l'assenza di una adeguata diligenza da parte dei rappresentanti della società ricorrente nella scelta del fornitore Società_1 S.R.L.
-l'inconsistenza strutturale del fornitore e le anomalie nelle fatturazioni citate avrebbero dovuto allertare la
Società ricorrente circa l'anomala provenienza dei beni acquistati da Società_1 S.R.L. -ne consegue la legittimità dell'atto impugnato e delle relative sanzioni irrogate.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.