Sentenza 27 dicembre 2019
Accoglimento
Sentenza 24 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 5 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02482/2025REG.PROV.COLL.
N. 03630/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2024, proposto dalla società cooperativa Hiria a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabato Giuseppe Perna e Rita Scopa, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 7228 del 2023 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta;
Visti il ricorso, i reclami e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Vengono in decisione due reclami proposti dalla società cooperativa Hiria a responsabilità limitata, a seguito della pronuncia della sentenza n. 7443 del 2024 con cui questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dalla medesima società per l’ottemperanza della sentenza n. 7228 del 2023 di questa stessa Sezione.
2. La richiamata sentenza n. 7443 del 2024 ha accertato che il Comune di Nola aveva omesso di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7228 del 2023, rilevando che il Comune avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria e assumere una nuova determinazione in ordine alla richiesta di classificazione del terreno della società ricorrente.
Per tale ragione, il ricorso è stato accolto ed è stato nominato il commissario ad acta , individuato nella persona del Prefetto di Napoli, con ampia facoltà di subdelega nell’ambito del proprio ufficio “ con la precisazione che il commissario provvederà ad eseguire la sentenza, nelle forme e nei modi di legge, entro il termine di centoventi giorni dalla nomina ”.
3. In data 20 gennaio 2025, la società cooperativa Hiria ha depositato il primo reclamo, facendo presente che, a fronte del decorso del termine di centoventi giorni dalla nomina, il “Commissario Prefettizio” non si era ancora insediato nonostante i numerosi solleciti.
Medio tempore , peraltro, è intervenuto il commissariamento amministrativo del Comune di Nola, che secondo l’odierna reclamante “ anziché implicare la doverosa ottemperanza alla sentenza notificata ”, avrebbe di fatto procrastinato la “ condotta ostativa ” del Comune di Nola.
In ragione dell’inerzia dell’amministrazione, la società ha chiesto, dunque, che venga ordinato al commissario ad acta di insediarsi e concludere il procedimento entro il termine rideterminato dal Collegio, eventualmente disponendo la sostituzione del commissario precedentemente individuato ovvero adottando “ ogni altro provvedimento ritenuto opportuno ”.
4. In data 17 febbraio 2025, la società ha presentato un ulteriore reclamo, chiedendo la dichiarazione di “ nullità e/o inefficacia ” dei seguenti atti: della comunicazione del Dirigente SUE del Comune di Nola prot. n. 5305 del 24 gennaio 2024 (invero, nel reclamo, è stato erroneamente indicato l’anno 2024, trattandosi, per contro, del 2025); della delibera del Commissario Straordinario al Comune di Nola recante l’approvazione della proposta di deliberazione n. 9 del 28 gennaio 2025; della comunicazione di avvio procedimento a firma del Commissario Straordinario del Comune di Nola del 12 novembre 2024, prot. 76030; della proposta motivata del 24 gennaio 2024 (invero, nel reclamo, è stato erroneamente indicato l’anno 2024, trattandosi, per contro, del 2025) a firma del Dirigente SUE, “ tutti atti mai notificati e/o resi noti alla ricorrente e/o suoi legali ”, depositati in data 12 febbraio 2025, nonché di ogni altro adottato dal Comune di Nola.
La società, infatti, ha fatto presente che quattro giorni dopo la notifica del reclamo del 20 gennaio 2025, il Dirigente del SUE di Nola, con nota prot. n. 5305 del 24 gennaio 2025, ha comunicato al Commissario Straordinario di quel Comune e per conoscenza anche alla Prefettura di Napoli e al Difensore della Cooperativa ricorrente, di avere “ provveduto a redigere la nuova istruttoria di prot.n.5296/2025, allegata alla presente, con cui ci si è determinati anche in ordine alla censurata contraddittorietà delle certificazioni prodotte dal Comune - nel tempo e con il tramite dei Dirigenti competenti pro-tempore - di prot.n.19566 del 20/07/2014 e prot.n. 27315 del 21/08/2018 ”. La società cooperativa Hiria ha pertanto formulato otto motivi di reclamo, con argomentazioni non sempre del tutto chiare e comunque ripetitive.
4.1. Con il primo motivo del reclamo, ha dedotto la violazione del giudicato, sostenendo che la pretesa istruttoria “ mai resa nota all’interessato ” avrebbe impedito alla società di partecipare al procedimento.
4.2. Con il secondo motivo di reclamo, sono stati dedotti ulteriori profili di violazione del giudicato, poiché il Comune non avrebbe rinnovato l’istruttoria nonostante il rinvio a una relazione “ meramente millantata ”, ma “ non depositata in atti ” ed espletata in assenza delle garanzie partecipative del procedimento. L’assenza di istruttoria sarebbe, inoltre, emersa dalla proposta motivata del Dirigente, depositata in giudizio in data 12 febbraio 2025, che avrebbe omesso di conformarsi alla sentenza da ottemperare, non avendo chiarito la contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti impugnati, muovendo da premesse di fatto in contrasto con la sentenza passata in giudicato, posto che il provvedimento ha richiamato la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31 luglio 2014, anteriore alla formazione del giudicato, con cui è stata approvata la “ Variante al P.R.G. vigente per l’eliminazione delle incongruenze delle tavole di P.R.G. scala 1:5000 e 1:2000 e la riapposizione dei vincoli finalizzati agli espropri nelle zone F-H-D1-D2 – rettifica delle norme tecniche di attuazione per la zona D1 ”, asserendo che da tale delibera sarebbe scaturita la riapposizione dei vincoli, benché la destinazione urbanistica dell’area non rientrasse, secondo la prospettazione del Comune, nelle aree elencate nella predetta delibera, bensì in zona VA, per cui sarebbe stata testualmente esclusa dalla reiterazione.
4.3. Con il terzo motivo di reclamo, è stata dedotta nuovamente la violazione delle norme in tema di partecipazione procedimentale, in quanto la riedizione dell’istruttoria, secondo la società, non avrebbe potuto prescindere, nel caso di specie, dal rispetto delle garanzie partecipative del procedimento, mentre la relazione istruttoria non sarebbe stata depositata né resa nota all’interessato.
4.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la nullità degli atti adottati dal Comune e in particolare della “proposta di deliberazione”, sostenendo che la premessa della proposta di deliberazione approvata sia “ manifestamente inficiata da una ricostruzione dei fatti che concreta un falso storico, contraddetto anche dal giudicato formatosi sulle sentenze cui si pretende di dare esecuzione ” e che la tesi della reiterazione dei vincoli sarebbe in sostanza, in contrasto con quanto rilevato dal Consiglio di Stato. Sarebbe, inoltre, a suo dire, palese l’omissione degli accertamenti di fatto che avrebbero dovuto essere eseguiti nell’ambito della riedizione del procedimento, tenuto conto della circostanza che sussiste un obbligo di motivazione delle scelte urbanistiche in talune ipotesi quali il sovradimensionamento degli standards di cui al D.M. n. 1444/68, la lesione di un affidamento qualificato del proprietario scaturente da convenzioni urbanistiche già sottoscritte, l’esistenza di un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, la modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi legittimamente edificati e, sul punto, ha richiamato Cons. Stato, Ad. plen., 22 dicembre 1999 n. 24 e Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 2000 n. 6177.
4.5. Con il quinto motivo ha ulteriormente dedotto la nullità degli atti adottati dal Comune sostenendo che l’effetto conformativo della pronuncia del Consiglio di Stato sia stato disatteso, in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto del certificato dell’UTC di intervenuta decadenza dei vincoli; inoltre la “ prevedibile conclusione ” della classificazione come zona E agricola sarebbe “ frutto di una violazione di legge ed inesistente istruttoria ”.
4.6. Con il sesto motivo, è stata dedotta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di trasparenza, lealtà e buon andamento dell’amministrazione, nonché, ancora una volta, della disciplina afferente alla partecipazione al procedimento. Inoltre, secondo la società, il Dirigente SUE non avrebbe potuto prescindere dall’inserimento del suolo della Cooperativa “ nella zona normata dall’art. 53 delle N. di A. del PTCP: Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale ”.
4.7. Con il settimo motivo ha formulato un’ulteriore censura, espressa in modo non del tutto chiaro, sostenendo che nella redazione del PUC e a maggior ragione nella riclassificazione di un’area i cui vincoli sono stati dichiarati decaduti, il Comune non potrebbe prescindere dalle “ Linee Guida, approvate in applicazione della Legge Regionale n. 19/2009 e dell’art. 10 della Legge 23 maggio 2014, n. 80, con deliberazione n. 81/2017, derivanti dal PTCP, che indicando i criteri generali, anche in variante agli strumenti urbanistici, così come previsto dalla richiamata L.R.n. 19/2009, che i Comuni ad alta densità abitativa (vedi delibera CIPE n. 87/2003 – Nola rientra tra questi) dovranno osservare per il dimensionamento e la localizzazione degli interventi ERS ”.
4.8. Con l’ottavo motivo, infine, ha sostenuto che la violazione dell’obbligo di motivazione circa la destinazione urbanistica del terreno avrebbe determinato una elusione del giudicato.
4.9. In subordine, la società ha chiesto che qualora le domande di nullità degli atti indicati in epigrafe dovessero essere respinte, venga disposta la conversione dell'azione, anche consentendo la riassunzione dinanzi al giudice competente.
5. Si è costituito il Ministero dell’Interno con un atto di costituzione soltanto formale e si è del pari costituito il Comune di Nola eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del reclamo, osservando come le censure formulate siano volte a far valere pretesi vizi di legittimità della delibera impugnata e comunque risultino relative al merito delle scelte dell’amministrazione.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 6 marzo 2025 – reputa che la domanda sia parzialmente fondata nel senso che di seguito si precisa.
6.1. Le doglianze complessivamente prospettate con i motivi di reclamo sopra sintetizzati possono essere esaminate congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione e sono complessivamente infondate poiché, allo stato, non è stato adottato alcun atto definitivo ma soltanto una proposta, come è dimostrato dalla circostanza che la nota prot. n. 5296 del 24 gennaio 2025 reca esclusivamente la “proposta motivata” del SUE del Comune di Nola e la deliberazione del commissario straordinario con i poteri della giunta comunale n. 9 del 28 gennaio 2025, prot. n. 6100, a sua volta, reca esclusivamente l’approvazione di una mera proposta.
6.2. Per contro risulta fondata la domanda con cui la società cooperativa Hiria ha chiesto che sia data esecuzione alla sentenza mediante la conclusione del procedimento all’esito di una rinnovata istruttoria.
7. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento della domanda nei limiti di cui in motivazione, con conseguente ordine al Comune di Nola di concludere il procedimento entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, fermo restando quanto già disposto con la sentenza di questa Sezione n. 7443 del 2024.
8. In ragione dell’accoglimento soltanto parziale della domanda le spese processuali della fase possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e ordina al Comune di Nola la conclusione del procedimento entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presenta sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO