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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6997/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6997/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Francesco Crispi 177, Catania, presso lo C.F._1
studio degli avvocati Lisi Carlo Giovanni e Cirino Biondi che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Viale Vittorio Veneto n. 131, Catania, presso lo studio dell'avvocato
CASSELLA ELENA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 07/06/2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in data 14.02.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al N.
[...]
25, Parte II, Serie A, Anno 1998, unione dalla quale sono nati i figli a Catania il 22.05.2002 Per_1
e a Catania il 10.11.2003, senza statuizioni di carattere economico perché non necessarie, Persona_2
rendendosi comunque disponibile a contribuire ai bisogni dei figli maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dal coniuge con decreto di omologazione n. 736/2022 del
28.02.2022, emesso dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento n. RG 7359/2022. si è costituita in giudizio, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, alle condizioni raggiunte con la convenzione per negoziazione assistita del
19.01.2023, sottoscritta dai coniugi, chiedendo di accertare e dichiarare vincolante l'accordo sottoscritto dalle parti come specificato in comparsa.
Alla udienza del 3/06/2024 le parti personalmente presenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il giudice delegato ha rigettato le richieste istruttorie per procedere all'interrogatorio libero di
[...]
. CP_2
Successivamente le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo e, all'udienza del
14/04/2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato di avere depositato in atti telematicamente la precisazione congiunta delle conclusioni, che di seguito si riportano:
1) Il NO si obbliga a versare alla SI la somma complessiva di € 90,000,00 (euro Pt_1 CP_1
novantamila/00) a titolo di assegno divorzile globalmente e transattivamente calcolato (c.d. "una tantum"), di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00) sono già stati in precedenza versati dallo stesso con assegno circolare non trasferibile n. 7405932044-04 Unicredit in data 18/01/2023 e Parte_2
intestato alla SI , che quest'ultima dichiara di avere già interamente Controparte_1 incassato. Il NO si obbliga a versare la residua somma di € 70.000,00 (euro Pt_1
settantamila/00) in favore della SI a mezzo assegno circolare o bonifico bancario CP_1
istantaneo entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza di
2 divorzio, tale termine deve considerarsi essenziale. Tale pagamento risolverà ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale scaturente dal rapporto coniugale.
2) Il mancato adempimento del Sig. all'obbligo di versamento entro il termine essenziale, giusto Pt_1
punto 1 della presente scrittura, comporterà la risoluzione tacita delle clausole patrimoniali accettate con la sottoscrizione del presente accordo. Il presente accordo accettato e trascritto dalle parti funge da titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c. anche ai fini risarcitori.
3) I due coniugi dichiarano di essere entrambi percettori di propri sufficienti redditi e di avere, per il resto, interamente regolato tutti i loro rapporti di dare ed avere alla data odierna.
4) La SI , rimarrà assegnataria della casa coniugale ubicata in Catania, Viale Regina CP_1
Margherita n.8/A, piano III, fino all'effettiva percezione della somma di €. 70.000,00 (euro settantamila/00), quale residuo del quantum dell'assegno divorzile ancora dovuto dal Sig. cosi Pt_1
come forfettariamente quantificato al punto 1 della presente scrittura. Al ricevimento di tale importo, la SI dichiara espressamente di rinunciare in via definitiva all'assegnazione in proprio CP_1
favore che era stata a suo tempo stabilita in seno alle condizioni di separazione dell'immobile adibito a casa coniugale ubicato in Catania, Viale Regina Margherita n. 8/A, piano III. Peraltro, la stessa riconosce che il predetto immobile è di proprietà della società che è interamente Parte_3
controllata dal NO . Per tale motivo, sempre la stessa, si obbliga a rilasciare l'immobile de Pt_1
quo libero e sgombero da persone e cose, non appena la dovesse richiederlo con Parte_4
semplice preavviso di giorni trenta.
5) Le parti nulla dispongono in ordine al mantenimento dei due figli nati dal matrimonio,
[...]
e , poiché gli stessi sono entrambi maggiorenni e, a tutt'oggi, Per_3 Controparte_2
economicamente autosufficienti ed abitano immobili di cui godono la piena disponibilità. Circostanze, queste, peraltro provate documentalmente in processo.
6) A seguito dell'odierno accordo transattivo raggiunto e sottoscritto i Signori ed Pt_1 CP_1
autorizzano e dispongono che i rispettivi procuratori, previa autorizzazione del Signor Giudice, alla prossima udienza del 14.04.2025 provvedano a precisare le definitive conclusioni processuali chiedendo espressamente che la causa venga decisa dall'On. Tribunale di Catania per la pronunzia dell'agognato divorzio tra i due coniugi contendenti. I suddetti procuratori sono autorizzati a depositare l'odierno accordo transattivo agli atti del processo e, segnatamente, a rinunziare agli ulteriori atti difensivi. Ed, occorrendo, sempre al fine anzi segnalato, a porre in essere tutte le altre eventuali attività necessarie per addivenire alla chiesta pronunzia di divorzio.
3 7) Le spese del presente giudizio sono compensate e i procuratori sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà dell'articolo 13 della Legge professionale.
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa n. 736/2022 del 3.3.2022 emesso dal Tribunale nel procedimento n. RG 7359/2021) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
L'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, tenuto conto della documentazione versata in atti dalle parti;
per quanto non oggetto del procedimento di divorzio il Collegio prende atto delle relative condizioni.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6997/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 14/02/1998 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Catania al N. 25, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 9/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6997/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...] C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Francesco Crispi 177, Catania, presso lo C.F._1
studio degli avvocati Lisi Carlo Giovanni e Cirino Biondi che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Viale Vittorio Veneto n. 131, Catania, presso lo studio dell'avvocato
CASSELLA ELENA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 07/06/2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in data 14.02.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al N.
[...]
25, Parte II, Serie A, Anno 1998, unione dalla quale sono nati i figli a Catania il 22.05.2002 Per_1
e a Catania il 10.11.2003, senza statuizioni di carattere economico perché non necessarie, Persona_2
rendendosi comunque disponibile a contribuire ai bisogni dei figli maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il ricorrente ha esposto di essersi separato dal coniuge con decreto di omologazione n. 736/2022 del
28.02.2022, emesso dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento n. RG 7359/2022. si è costituita in giudizio, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, alle condizioni raggiunte con la convenzione per negoziazione assistita del
19.01.2023, sottoscritta dai coniugi, chiedendo di accertare e dichiarare vincolante l'accordo sottoscritto dalle parti come specificato in comparsa.
Alla udienza del 3/06/2024 le parti personalmente presenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il giudice delegato ha rigettato le richieste istruttorie per procedere all'interrogatorio libero di
[...]
. CP_2
Successivamente le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo e, all'udienza del
14/04/2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato di avere depositato in atti telematicamente la precisazione congiunta delle conclusioni, che di seguito si riportano:
1) Il NO si obbliga a versare alla SI la somma complessiva di € 90,000,00 (euro Pt_1 CP_1
novantamila/00) a titolo di assegno divorzile globalmente e transattivamente calcolato (c.d. "una tantum"), di cui € 20.000,00 (euro ventimila/00) sono già stati in precedenza versati dallo stesso con assegno circolare non trasferibile n. 7405932044-04 Unicredit in data 18/01/2023 e Parte_2
intestato alla SI , che quest'ultima dichiara di avere già interamente Controparte_1 incassato. Il NO si obbliga a versare la residua somma di € 70.000,00 (euro Pt_1
settantamila/00) in favore della SI a mezzo assegno circolare o bonifico bancario CP_1
istantaneo entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza di
2 divorzio, tale termine deve considerarsi essenziale. Tale pagamento risolverà ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale scaturente dal rapporto coniugale.
2) Il mancato adempimento del Sig. all'obbligo di versamento entro il termine essenziale, giusto Pt_1
punto 1 della presente scrittura, comporterà la risoluzione tacita delle clausole patrimoniali accettate con la sottoscrizione del presente accordo. Il presente accordo accettato e trascritto dalle parti funge da titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c. anche ai fini risarcitori.
3) I due coniugi dichiarano di essere entrambi percettori di propri sufficienti redditi e di avere, per il resto, interamente regolato tutti i loro rapporti di dare ed avere alla data odierna.
4) La SI , rimarrà assegnataria della casa coniugale ubicata in Catania, Viale Regina CP_1
Margherita n.8/A, piano III, fino all'effettiva percezione della somma di €. 70.000,00 (euro settantamila/00), quale residuo del quantum dell'assegno divorzile ancora dovuto dal Sig. cosi Pt_1
come forfettariamente quantificato al punto 1 della presente scrittura. Al ricevimento di tale importo, la SI dichiara espressamente di rinunciare in via definitiva all'assegnazione in proprio CP_1
favore che era stata a suo tempo stabilita in seno alle condizioni di separazione dell'immobile adibito a casa coniugale ubicato in Catania, Viale Regina Margherita n. 8/A, piano III. Peraltro, la stessa riconosce che il predetto immobile è di proprietà della società che è interamente Parte_3
controllata dal NO . Per tale motivo, sempre la stessa, si obbliga a rilasciare l'immobile de Pt_1
quo libero e sgombero da persone e cose, non appena la dovesse richiederlo con Parte_4
semplice preavviso di giorni trenta.
5) Le parti nulla dispongono in ordine al mantenimento dei due figli nati dal matrimonio,
[...]
e , poiché gli stessi sono entrambi maggiorenni e, a tutt'oggi, Per_3 Controparte_2
economicamente autosufficienti ed abitano immobili di cui godono la piena disponibilità. Circostanze, queste, peraltro provate documentalmente in processo.
6) A seguito dell'odierno accordo transattivo raggiunto e sottoscritto i Signori ed Pt_1 CP_1
autorizzano e dispongono che i rispettivi procuratori, previa autorizzazione del Signor Giudice, alla prossima udienza del 14.04.2025 provvedano a precisare le definitive conclusioni processuali chiedendo espressamente che la causa venga decisa dall'On. Tribunale di Catania per la pronunzia dell'agognato divorzio tra i due coniugi contendenti. I suddetti procuratori sono autorizzati a depositare l'odierno accordo transattivo agli atti del processo e, segnatamente, a rinunziare agli ulteriori atti difensivi. Ed, occorrendo, sempre al fine anzi segnalato, a porre in essere tutte le altre eventuali attività necessarie per addivenire alla chiesta pronunzia di divorzio.
3 7) Le spese del presente giudizio sono compensate e i procuratori sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà dell'articolo 13 della Legge professionale.
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa n. 736/2022 del 3.3.2022 emesso dal Tribunale nel procedimento n. RG 7359/2021) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
L'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, tenuto conto della documentazione versata in atti dalle parti;
per quanto non oggetto del procedimento di divorzio il Collegio prende atto delle relative condizioni.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6997/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 14/02/1998 tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Catania al N. 25, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 9/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE dott. Lidia Greco
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