Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Sentenza breve 3 ottobre 2025
Decreto collegiale 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/10/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01696/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco 63;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura Di -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la cessazione delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 142 del 2015, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Prefettura Di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone (con l’atto introduttivo del giudizio, depositato in data 26 luglio 2022) l’annullamento, ma non ha chiesto la sospensione cautelare di tale provvedimento.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 31 agosto 2022 per resistere al ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire in giudizio, questo Tribunale con l’ordinanza n. 957 del 2025 – considerato che il difensore del ricorrente con memoria depositata in data 28 maggio 2025 aveva chiesto un rinvio dell’udienza rappresentando che: A) ha provato più volte a mettersi in contatto con il suo assistito in merito alla permanenza dell’interesse alla decisione, ma lo stesso si è reso irreperibile; B) in particolare, non è stato possibile contattare il suo assistito né telefonicamente, né con lettera raccomandata, la quale veniva restituita al mittente per compiuta giacenza; C) in riscontro alla richiesta di certificato di residenza, il Comune di -OMISSIS- (ultimo luogo di residenza) ha comunicato che il suo assistito non era reperibile nell’anagrafe del Comune stesso – ha fissato una nuova udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 72 bis, comma 1, c.p.a., sempre ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione;
4. Il difensore del ricorrente con memoria depositata in data 24 settembre 2025 – nel rimettersi alle valutazioni di questo Tribunale «in ordine alla decisione sul prosieguo del giudizio» – ha rappresentato che: A) egli ha provato più volte a mettersi in contatto con il suo assistito, ma lo stesso «si è reso irreperibile, non essendo raggiungibile al suo numero telefonico» ; B) «la lettera raccomandata A.R. n. -OMISSIS-, risulta essere in giacenza presso l’ufficio postale e, così come la precedente, ancora non è stata ritirata» ; C) «il Comune di -OMISSIS-, ultimo indirizzo noto del ricorrente, in riscontro alla richiesta di certificato di esistenza in vita e di residenza, comunicava che nessuna persona con i dati del sig. -OMISSIS- risulta iscritta nella loro anagrafe»; C) «il Comune di Telese Terme, a cui è stata inviata analoga richiesta, ha comunicato che nell’ANPR non risulta alcuna persona con i dati del ricorrente» ; D) il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha comunicato che «il sig. -OMISSIS- non risulta detenuto presso alcun istituto penitenziario italiano» ; E) anche l’Ambasciata della -OMISSIS- in Italia, a fronte della richiesta di informazioni sul ricorrente, con p.e.c. del 9 settembre 2025 ha comunicato che «in mancanza di documenti -OMISSIS- non era possibile soddisfare la richiesta» .
5. Alla camera di consiglio del 1° ottobre 2025 nessuno è comparso pr il ricorrente.
6. Tenuto conto di quanto precede, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni.
7. Dalla generale previsione dell’art. 2 c.p.a. - secondo cui “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo” - può farsi discendere un vero e proprio onere, a carico della parte ricorrente, di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un’apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell’interesse a ricorrere.
Inoltre nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d’ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all’uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., “Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ... ”. L’art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che “Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
A conferma di quanto precede, la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell’interesse ad agire è già stata già affermata dalla giurisprudenza (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso all’esito di «un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta». In particolare, secondo tale giurisprudenza, «La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un “atto abnorme” che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall’opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall’intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell’interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell’assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione».
In definitiva, sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati, può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d’ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, in presenza di una “fattispecie complessa” così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire e la conseguente fissazione di un’apposita udienza per la conferma dell’interesse ad agire; B) la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell’interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d’interesse; C) la mancata dichiarazione del ricorrente sulla persistenza dell’interesse ad agire.
8. Passando alla fattispecie oggetto del presente giudizio il Collegio osserva innanzi tutto che l’odierna udienza è stata fissata con avviso di Segreteria del 10 febbraio 2025, ai sensi dell’art 72 bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire, e ciò in quanto il ricorrente, nonostante l’evidente pregiudizio derivante dall’avversato provvedimento con cui è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza, non ne ha chiesto la sospensione cautelare e, dopo la proposizione del ricorso, non risulta svolta dal ricorrente medesimo alcuna attività difensiva.
Inoltre il difensore del ricorrente, a seguito della ricezione del suindicato avviso di Segreteria, ha inutilmente provato a contattare il suo assistito e comunque a reperire informazioni sullo stesso presso gli Enti pubblici ai quali si è rivolto
In ragione di quanto precede il Collegio ritiene che l’univoco comportamento processuale della parte ricorrente - che non ha formulato un’esplicita dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso, mentre il suo difensore si è rimesso alle valutazioni del Tribunale - integri la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della definizione in rito del giudizio, e si deve confermare l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già provvisoriamente disposta dalla competente Commissione con il decreto n. 32 del 2022.
10. Alla liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto, a seguito della presentazione di apposita parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.