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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4258/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4258/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI ELENA e con domicilio presso il suo studio sito in Abbiategrasso, Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio in data 11/08/2000 in Ucraina, non trascritto in Italia;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“Dichiarare e omologare la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto
l'11.08.2000 in Ucraina e registrato nei registri di stato civile al n. 10 (Anno 2000 - Serie
1 – MH N 035153) tra i signori e , ordinando alle Parte_1 Controparte_1
autorità competenti le annotazioni di legge, alle seguenti condizioni: CESSAZIONE
DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La moglie sarà libera di lasciare la casa coniugale nel termine a lei più consono, casa che verrà assegnata al marito e che la abiterà con le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
pag. 1 di 3 3) Il marito si obbliga al pagamento dell'intera rata di mutuo della casa cointestata, rinunciando sin da ora a ripetere le somme anticipate a nome e per la moglie all'istituto di credito una volta che si procederà alla vendita e/o alla divisione economica del valore.
FIGLIE E LORO MANTENIMENTO
4) Le figlie, considerata la maggiore età, potranno frequentare la madre come e quando vorranno;
5) Il padre si impegna a mantenere in toto le figlie fino alla loro indipendenza
economica, sia per quanto concerne le spese ordinarie che per le spese straordinarie.
MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”;
7) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con le medesime note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 11/08/2000 in Controparte_1
Ucraina, non trascritto in Italia;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 26/11/2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4258/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4258/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI ELENA e con domicilio presso il suo studio sito in Abbiategrasso, Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio in data 11/08/2000 in Ucraina, non trascritto in Italia;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“Dichiarare e omologare la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto
l'11.08.2000 in Ucraina e registrato nei registri di stato civile al n. 10 (Anno 2000 - Serie
1 – MH N 035153) tra i signori e , ordinando alle Parte_1 Controparte_1
autorità competenti le annotazioni di legge, alle seguenti condizioni: CESSAZIONE
DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La moglie sarà libera di lasciare la casa coniugale nel termine a lei più consono, casa che verrà assegnata al marito e che la abiterà con le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
pag. 1 di 3 3) Il marito si obbliga al pagamento dell'intera rata di mutuo della casa cointestata, rinunciando sin da ora a ripetere le somme anticipate a nome e per la moglie all'istituto di credito una volta che si procederà alla vendita e/o alla divisione economica del valore.
FIGLIE E LORO MANTENIMENTO
4) Le figlie, considerata la maggiore età, potranno frequentare la madre come e quando vorranno;
5) Il padre si impegna a mantenere in toto le figlie fino alla loro indipendenza
economica, sia per quanto concerne le spese ordinarie che per le spese straordinarie.
MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”;
7) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con le medesime note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 11/08/2000 in Controparte_1
Ucraina, non trascritto in Italia;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 26/11/2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3