Sentenza 15 aprile 2009
Ordinanza collegiale 13 luglio 2009
Ordinanza cautelare 14 luglio 2009
Ordinanza cautelare 25 settembre 2009
Sentenza breve 1 dicembre 2009
Parere interlocutorio 22 dicembre 2009
Parere interlocutorio 22 dicembre 2009
Parere interlocutorio 22 dicembre 2009
Parere definitivo 16 luglio 2010
Parere definitivo 10 novembre 2011
Inammissibile
Sentenza 5 luglio 2012
Accoglimento
Sentenza 28 dicembre 2012
Parere definitivo 28 dicembre 2012
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2013
Decreto decisorio 15 ottobre 2013
Decreto decisorio 7 gennaio 2015
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2025REG.PROV.COLL.
N. 07005/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7005 del 2021, proposto da RD s.n.c. di RD GI e NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dell'Orso, 74;
contro
Comune di Corato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione,
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 581/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Stefano Filippini;
Udito l’avv. Angelo Gigliola, in sostituzione dell’avv. Paolo Di Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta RD s.n.c. di RD GI e NI svolge attività produttive nell’immobile di sua proprietà, sito in Corato alla via Andria n. 107, censito in catasto al foglio di mappa n. 22, p.lla 1178 (ex p.lla 21).
Con la concessione edilizia in sanatoria del 17 novembre 1997, rilasciata ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il Comune di Corato regolarizzava le opere edilizie eseguite sul predetto fabbricato dai danti causa del ricorrente, opere consistenti nell’ampliamento dell’immobile e nel mutamento di destinazione d’uso ad attività artigianale.
Con successiva concessione edilizia rilasciata in data 15 febbraio 2002 ai sensi dell’art. 13 legge n. 47/1985 il Comune di Corato assentiva anche - previo accertamento di conformità - ulteriori opere edilizie realizzate in adiacenza al vecchio locale in muratura preesistente e già condonato in forza del titolo edilizio di cui al capo precedente.
In data 20 settembre 2001 i sig.ri GI, NI e NC RD formulavano richiesta di rilascio di un’ulteriore concessione edilizia per l’esecuzione di opere di ristrutturazione (ex art. 31, lett. d, della legge 5 agosto 1978, n. 457) con demolizione e ricostruzione dei corpi di fabbrica.
Il Comune di Corato, verificata la liceità dell’organismo edilizio da ricostruire (stanti i tioli permissivi e di condoni innanzi evidenziati), in data 26 giugno 2002 rilasciava ai RD la chiesta concessione edilizia con atto n. 91/02 a firma del dirigente.
Il successivo 28 ottobre 2002 lo stesso Comune di Corato autorizzava anche la voltura della concessione n. 91/02 in favore della ditta odierna ricorrente, medio tempore divenuta proprietaria del suolo e dell’edificio artigianale ivi insistente, giusto atto di compravendita a rogito del notaio Domenico Capozza, rep. n. 596682, racc. n. 18201, dell’8 luglio 2002.
Il successivo 6 dicembre 2002 la ditta RD stipulava un contratto di appalto con l’impresa Edil Casa di Ferrara Michele per l’esecuzione delle opere assentite in forza della concessione edilizia sopra citata (n. 91/02).
Con determinazione n. 95 del 17 febbraio 2003 il Settore Urbanistico del Comune di Corato annullava in autotutela la detta concessione edilizia n. 91/02 sul presupposto che la stessa fosse illegittima perché lesiva della fascia di rispetto a protezione della sede stradale provinciale Corato-Andria e perché i pregressi condoni e sanatorie non avevano modificato il vincolo urbanistico di rispetto della strada provinciale.
2. Avverso tale provvedimento la ditta RD proponeva ricorso avanti al T.A.R. Puglia -Bari, iscritto al r.g. n. 580/2003.
3. Con la sentenza n. 217 del 6 febbraio 2009 il T.A.R. Bari, terza sezione, respingeva il ricorso.
4. Avverso tale sentenza la ditta RD proponeva appello con atto notificato in data 23 marzo 2021.
5. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 581/2021, respingeva l’appello e confermava la sentenza di primo grado, che a sua volta aveva confermato la legittimità del provvedimento di revoca del titolo concessorio, sul rilievo che il manufatto insistesse ad una distanza inferiore a metri 30 dal ciglio stradale e sul consequenziale presupposto che detta distanza inferiore fosse contraria alle prescrizioni di legge previste dall’articolo 26 del regolamento attuativo del Codice della Strada.
6. Con ricorso ex art. 106 cod. proc. amm. la ditta RD chiedeva la revocazione in conseguenza di un errore di fatto asseritamente rilevante ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ..
7. Il Comune di Corato resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.
8. Su istanza di parte ricorrente è stata più volte differita l’udienza di discussione in considerazione della pendenza di altro giudizio amministrativo che presenta profili di connessione con la presente causa.
8.1. All’udienza pubblica del 26 marzo 2024, dopo rituale discussione, la causa è passata in decisione.
9. Preliminarmente occorre disattendere l’ulteriore istanza di differimento della presente decisione avanzata dalla difesa ricorrente con memoria depositata in data 15.11.2024; invero, come sostenuto anche dal Comune resistente, evidenti esigenze di certezza e di celerità del processo amministrativo non consentono di disporre un ulteriore differimento della trattazione del presente giudizio, già per tre volte rinviato, essendo oramai emerso che il contenzioso astrattamente connesso ha tempi di definizione che allo stato non possono preventivarsi.
10. Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso per revocazione risulta inammissibile.
Invero, con un unico motivo di ricorso, l’odierna ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato nella sentenza impugnata avrebbe commesso un errore di fatto laddove ha rilevato la violazione del limite di distanza di 30 metri fra il capannone ed il ciglio della strada, mentre il limite di distanza da considerare nel caso di specie sarebbe quello di 10 metri ex art. 26, comma 3, del DPR n. 495/1992 per le strade di tipo “C” (strade extraurbane secondarie), il che comporterebbe la legittimità del capannone, distante 11 metri dalla strada.
Il motivo è inammissibile, poiché non attiene ad un errore di fatto ma, semmai, a un errore di diritto, non rilevante ex art. 106 cod. proc. amm.
Come noto, quest’ultima norma, ammette la revocazione delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato “ nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile ”.
L’ipotesi di revocazione nella specie azionata è quella configurata dall’art. 395, co. 1, n. 4), cod.proc.civ., che la contempla “ se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Ciò posto, deve nella specie rilevarsi che il Consiglio di Stato, nella revocanda sentenza n. 581/2021, ha espressamente affermato che:
“ La questione della soggezione dell’area alla fascia di rispetto di 30 metri pare correttamente ricostruita dal Tar, che, in mancanza di prova da parte della società ricorrente in ordine alla data di costruzione dell’edificio e alla luce del condono disposto ai sensi della l. n. 724/1994, ha ritenuto che esso potesse essere considerato realizzato entro la data del 31 dicembre 1993, trovando così applicazione le prescrizioni in tema di fascia di rispetto stradale stabilite dall’art. 2 del d.lgs. n. 285/1992 e dall’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992 per le strade extraurbane. Anche in questo grado di giudizio, non si può considerare raggiunta la dimostrazione di una diversa datazione dell’edificio (l’atto d’appello si limita ad affermare che “il dato è pacifico alla luce della documentazione agli atti del Comune di Corato”). Di tale circostanza la parte ricorrente era onerata, posto che l’atto impugnato richiamava il d.m. n. 1404/1968, che stabilisce un divieto assoluto di inedificabilità in fascia di rispetto stradale che rende insanabili le opere realizzate dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1100) ”.
In sostanza, la sentenza in questione ha richiamato il DM n. 1404/1968, il cui art. 4 prevede che “ Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire … strade di tipo C) - m. 30,00 ”.
Inoltre, il richiamato art. 26 del DPR n. 495/1992 prevede al comma 2 che “ Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: … 30 m per le strade di tipo C ”.
La ricorrente, per la prima volta in questa sede di revocazione, sostiene che l’area ricadrebbe all’interno di una zona edificabile, il che determinerebbe l’applicazione del diverso limite di 10 metri, come previsto dal comma 3 del medesimo art. 26.
Ebbene, la censura sollevata esula dal perimetro dell’errore di fatto rilevabile in sede di revocazione, posto che:
-il preteso “errore di fatto” non è costituito dal una risultanza emergente “ dagli atti o documenti della causa ”; né il fatto erroneamente supposto è “ incontrastabilmente ” escluso;
-comunque, il preteso errore risiederebbe nella individuazione della disciplina in materia di limiti di distanza dal ciglio stradale da applicare al caso di specie, dunque in una valutazione giuridica sulla quale la sentenza, peraltro, si è espressamente soffermata e pronunciata.
In realtà, l’odierna censura, che contesta gli argomenti giuridici posti a fondamento della decisione, tende in sostanza a introdurre una nuova fase di riesame, evidentemente inammissibile nel giudizio di revocazione.
La censura è pertanto inammissibile, poiché non è consentito nei giudizi di revocazione sollevare contestazioni che attengono ad asseriti errori di diritto della sentenza impugnata.
Secondo giurisprudenza consolidata (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2019, n. 6106):
«… a) in termini generali, l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395 n. 4 Cod. proc. civ., è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto allo loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione di errore di fatto revocatorio i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia od abbia esteso la decisione a domande e ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo.
Il caso non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto od incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi, queste, che danno luogo, eventualmente, ad un errore di giudizio, non censurabile mediante il rimedio della revocazione (in termini Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, n. 5347; V, 11 giugno 2013, n. 3210; Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5; Ad. Plen., 10 gennaio 2013, n. 1; Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2; Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3);
b) l’errore di fatto deducibile per revocazione deve invece derivare da un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato e comunque attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (in termini Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2037 e 2 marzo 2018, n. 1297);
c) nel processo amministrativo, l’errore di fatto revocatorio... si sostanzia, infatti, in una svista o abbaglio dei sensi, che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso pertanto non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. Terza, 12/03/2018, n. 1567 e 1/06/2018, n. 3323). …».
Ebbene, nel presente giudizio di revocazione la società RD sostiene che l’area in questione ricadeva “all’interno di una zona già trasformabile in forza di strumenti urbanistici direttamente attuativi” il che determinerebbe l’applicazione del diverso limite di 10 metri, come previsto dal comma 3 del citato art. 26 d.P.R. 495/19921.
In particolare, “l’area ricade all’interno di una zona edificabile e trasformabile dallo strumento urbanistico generale (recita predetta concessione: “…visti gli strumenti urbanistici vigenti...”) e che detto strumento sia di attuazione diretta (cioè chi vanta diritti su una area definita può procedere all’edificazione o alla riqualificazione dopo aver completato la sola istruttoria amministrativa prevista dalla legge presso il settore edilizia privata del Comune: permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività, etc... Se il progetto rispetta le norme, l’atto è dovuto)”.
Ma, l’individuazione della norma da applicare in relazione alle caratteristiche dell’area consiste in una valutazione giuridica e pertanto non riflette una mera questione di apprezzamento di un fatto incontrastabilmente evidente.
Solo all’esito di una valutazione giuridica, difatti, il Giudice può stabilire se sussistano o meno i presupposti richiesti dalla norma invocata (per la prima volta nel giudizio revocatorio) da parte della società RD
Invero, per formulare il giudizio in questione, occorre (quantomeno) accertare: - se l’area ricada o meno “all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale”; - se detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta; - ovvero se siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.
Si tratta evidentemente di una ricognizione giuridica e non fattuale.
E ciò tanto più considerando che il provvedimento comunale aveva fondato il diniego proprio sulla destinazione impressa dallo strumento urbanistico all’area, quale fascia di rispetto stradale.
Dunque, l’assunto del giudicante circa la realtà fattuale poi sottoposta ad apprezzamento giuridico non rappresenta il frutto di alcuna svista percettiva, né di alcun evidente travisamento della realtà, bensì di una precisa opzione ermeneutica.
Pertanto, la contestata decisione è frutto di un ragionamento giuridico rispetto al quale si può solo astrattamente discutere di un eventuale errore di diritto non certo di un errore di fatto revocatorio.
11. - In conclusione la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
12. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente RD s.n.c. al pagamento in favore del Comune di Corato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO