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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/11/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1285/ 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1285 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Carmela Pernice, giusta procura in atti opponente
E
( P.iva ) in persona del legale pro tempore, rapp.to e CP_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati come da procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presentava avanti al Tribunale di Rieti ricorso per decreto ingiuntivo ed CP_1
otteneva la ingiunzione n. 364/2018, emessa il 23.07.2018 nei confronti di Parte_1
er ottenere il pagamento dell'importo di euro 6.938,04, oltre interessi e spese
[...]
liquidate nella fase monitoria.
proponeva opposizione alla ingiunzione di pagamento chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accogliere la presente opposizione e
conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo n. 364/2018, emesso il 23/07/2018 nel
procedimento R.G. n. 1160/2018, dal Tribunale di Rieti, a favore della nei confronti Controparte_1
della Sig.ra quale in atti, notificato il 06.06.2019, in quanto nullo, Parte_1
inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria, per i motivi espressamente formulati,
per come saranno provati in corso di istruttoria ed in particolare NEL MERITO:- IN VIA
PRINCIPALE accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione;
- IN VIA SUBORDINATA, nella
denegata ipotesi in cui non sia accolta la domanda principale, accertare e dichiarare come non
dovuto l'importo di € 6.938,04, richiesto tramite decreto ingiuntivo n. 364/2018, emesso il
23/07/2018, dal Tribunale di Rieti, R.G. n. 1160/2018, e per l'effetto disporre la revoca del decreto
ingiuntivo per come già specificato. - In ogni caso con vittoria di spese di causa, IVA e C.P.A. come
per legge.
Rilevava nell'opposizione (i) la intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo n. 364/2018, alla luce della decorrenza del termine rispetto al momento dell'insorgenza dell'obbligo, (ii) la inesistenza dell'importo richiesto dalla Controparte_1
per aver la provveduto al pagamento dei canoni relativi al Parte_1
contratto di locazione finanziaria n. 340025244234 sottoscritto per l'acquisto di un
“copiatore Ricoh FT4822” per un importo di L. 6.300,000 (seimilionitrecentomila/00 lire),
con le modalità previste nel relativo contratto di locazione finanziaria, con il proprio conto corrente anche se la banca non aveva consegnato copia dell'estratto conto con i relativi pagamenti.
2 Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando quanto dedotto nella Controparte_1
opposizione e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto. Preliminarmente la opposta eccepiva la propria legittimazione attiva per aver acquisito il credito in seguito ad atti di cessione in blocco reso noto con la pubblicazione delle operazioni di cartolarizzazione su Gazzetta Ufficiale. Eccepiva poi che non risultava in atti alcun documento che comprovasse l'avvenuto pagamento delle somme richieste con decreto ingiuntivo evidenziando come non fosse possibile sopperire alla carenza di produzione documentale con la richiesta di un ordine di esibizione. Da ultimo, contestava la eccezione di prescrizione del credito in quanto il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata : la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in n. 35 rate mensili con prima scadenza al 28.09.1999 e ultima al 28.02.2002 . Evidenziava altresì parte opposta che la sig.ra riconosceva Parte_1
il suo debito chiedendo un piano di rientro con pagamento del dovuto in ragione di euro
100,00 mensili. A tale riconoscimento in data 26.09.2011 la Locam spa rispondeva alla opponente accettando il piano di rientro con decorrenza dal 25.10.2011 poi non rispettato.
A tale comunicazione faceva seguito altra richiesta di pagamento della del CP_1
09.03.2017 con contestuale comunicazione di cessione del credito. Di conseguenza respingeva ogni eccezione di prescrizione. Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni ” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare , nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo
n. 364/2018 , R.G. n. 1160/2018 , del 23/07/2018 emesso dal Tribunale di Rieti stante la ricorrenza
dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale , nel merito, rigettare l'opposizione
proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi
tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 364/2018 , R.G. n.
1160/2018 , del 23/07/2018 emesso dal Tribunale di Rieti. In via subordinata , nel merito,
condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in favore della società Parte_1
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda Controparte_1
attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive
occorrende.”
3 Alla udienza di prima comparizione svolta in modalità cartolare il giudice, non risultando agli atti il deposito di alcun verbale di mediazione, dava atto del mancato tentativo di mediazione obbligatoria con conseguente improcedibilità del giudizio. Rinviava la causa all'udienza del 19.02.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza in atti parte opponente provvedeva a depositare il verbale del tentativo di mediazione con esito negativo chiedendo la revoca dell'ordinanza dichiarativa di improcedibilità. Il Giudice, rilevato che la condizione di procedibilità risultava superata,
rinviava la causa con modalità cartolare per il prosieguo alla udienza de 19.02.2021.
La parti chiedevano la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co.
6, c.p.c., che venivano concessi a decorrere dal 01.05.2021. Alla successiva udienza il
Giudice, esaminate le istanze istruttorie, rilevato che le prove per testi articolate da parte opponente non erano ammissibili in quanto attinenti a circostanze documentali, la richiesta di ordine di esibizione dell'estratto di conto corrente intestato a Cartolibreria
RI con decorrenza dal 28.03.1999 ai sensi dell'art. 210 cpc non poteva essere accolta,
ritenuta la causa documentale, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso ha per oggetto la mancata restituzione da parte del delle rate di Parte_1
finanziamento n. 340025244234 per l'acquisto di una fotocopiatrice Ricoh per la somma di lire 6.300.000 da restituire in 35 rate di lire 190.260 con decorrenza dal 28.03.1999,
costringendo la società a cui veniva ceduto il credito, ad intraprendere una CP_1
procedura ingiuntiva.
Il presentava opposizione evidenziando quali motivi di contestazione la Parte_1
presunta prescrizione del credito e la insussistenza dello stesso per avvenuto pagamento dell'importo. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario ed autonomo di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e
4 di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che venga provato o non provato il credito dedotto (cfr
Cass. Civ. n. 21050/2006). Nel giudizio di opposizione parte opposta assume la posizione sostanziale dell'attore e deve pertanto dimostrare la sua ragione di credito, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto.
La ha esaustivamente provato il suo credito laddove, sin dal procedimento CP_1
monitorio, ha prodotto in atti copia del contratto di finanziamento sottoscritto dalla estratto conto in cui veniva indicato il saldo capitale e gli interessi maturati, la Parte_1
comunicazione della avvenuta cessione del credito in favore dell'odierna parte opposta.
Veniva, altresì, prodotta in atti la comunicazione scritta dalla con la quale Parte_1
riconosceva il suo debito e chiedeva un piano di rientro che, benchè accolto dalla creditrice, non veniva poi rispettato.
Di contro la sig.ra non ha in alcun modo contestato il contratto di finanziamento Parte_1
o prodotto documentazione che attestasse avvenuti pagamenti in conto, ma si è limitata ad eccepire una presunta prescrizione del credito confutata dalla documentazione in atti.
Infatti posto che l'ultima rata di pagamento era prevista per il 28.02.2002 e da tale data decorrono i dieci anni per la prescrizione, i termini si interrompevano con la richiesta di dilazione della autorizzata con comunicazione del 26.09.2011 a cui ha fatto Parte_1
seguito la comunicazione del 09.03.2017 di cessione del credito . E' evidente, quindi, che la eccezione di prescrizione deve essere respinta.
Inoltre la parte opponente non è riuscita a provare il pagamento del debito per mancata documentazione bancaria. Si rileva come la banca contattata dalla opponente non sia stata in grado di fornire gli estratti conto richiesti dato il tempo trascorso e quindi per l'impossibilità di un loro recupero. In nessun altro modo la parte opponente ha ritenuto di poter dimostrare tale pagamento.
5 L'istruttoria ha dimostrato quindi la fondatezza del credito vantato dalla la CP_1
quale ha assolto il proprio onere allegando la documentazione che dimostra la esposizione debitoria e l'ammontare degli interessi applicati. L'opposizione deve pertanto essere respinta.
In considerazione del fatto che la è stata ammessa al Gratuito patrocinio dello Parte_1
Stato come da documentazione prodotta in atti, sussistono validi motivi per compensare le spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge l' opposizione in quanto infondata e non provata e conferma il decreto ingiuntivo n. 362/2018 emesso dal Tribunale di Rieti in data 23.07.2018 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Rieti in data 07.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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