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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2087/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 6/10/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n.59/A, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Tisia Ronco
II n. 1/B presso lo studio dell'avv. Emanuele Gionfriddo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Via Necropoli Grotticelle n.70, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Tisia Ronco II n. 1/B presso lo studio dell'avv. Emanuele Gionfriddo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa, il giorno 22/09/2004 (Atto n.
107, Parte I, Anno 2004); Per_
- che dalla loro unione sono nati i figli: (a Siracusa, il 21/06/2000) e (a Siracusa, il Per_2
16/04/2005), ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14/07/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 6/10/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa, il giorno 22/09/2004 (Atto n. 107,
Parte I, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in seno al verbale d'udienza del 6/10/2025, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2087/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 6/10/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n.59/A, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Tisia Ronco
II n. 1/B presso lo studio dell'avv. Emanuele Gionfriddo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Via Necropoli Grotticelle n.70, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Tisia Ronco II n. 1/B presso lo studio dell'avv. Emanuele Gionfriddo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa, il giorno 22/09/2004 (Atto n.
107, Parte I, Anno 2004); Per_
- che dalla loro unione sono nati i figli: (a Siracusa, il 21/06/2000) e (a Siracusa, il Per_2
16/04/2005), ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14/07/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 6/10/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa, il giorno 22/09/2004 (Atto n. 107,
Parte I, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in seno al verbale d'udienza del 6/10/2025, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone