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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Federico Botta – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1321/2025 R.G., promossa da:
, nata a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Vimercate (MB), via Manzoni n. 12, presso lo studio degli
Avv.ti Massimo Vergani e Emanuela Galbusera, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Tosoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cremella (LC), Via Confalonieri, 1.
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 446/2025 del Tribunale di Monza, emessa in data 04.03.2025, nel procedimento R.G. n. 4919/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Come da ricorso in appello, si chiede la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. del 24.12.2024, affinché la Corte:
• In via principale (ipotesi a): Qualora si ritengano sussistenti i presupposti per equiparare la figlia a un figlio minorenne, disporne l'affidamento Per_1
1 congiunto, il collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo un preciso calendario.
• In via subordinata (ipotesi b): Qualora non ricorrano detti presupposti, ripartire l'onere di cura della figlia tra i genitori secondo un calendario definito Per_1 che indichi i giorni in cui ciascuno dovrà farsi carico delle sue necessità.
• In via istruttoria: Ammettere le istanze istruttorie (audizione di sanitari, CTU medico-legale, prova per testi) volte ad accertare la condizione di non autosufficienza di . Per_1
• In ogni caso: Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato: Come da note scritte depositate in data 19.09.2025, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
• In via principale e preliminare: Dichiari l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta.
• In via subordinata nel merito: Rigetti integralmente l'appello proposto da controparte e, per l'effetto, confermi integralmente la sentenza di primo grado impugnata.
• In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 446/2025, il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ha assegnato la casa coniugale alla SI.ra in quanto Pt_1 convivente con le figlie e non economicamente autosufficienti, e ha Per_1 Per_2 posto a carico del SI. un contributo al loro mantenimento. Il Tribunale ha CP_1 tuttavia rigettato la domanda della ricorrente volta a ottenere una regolamentazione dell'affido e dei tempi di permanenza della figlia maggiorenne presso il padre, Per_1 motivando tale decisione con l'assenza del presupposto di legge, ovvero il riconoscimento di un "handicap grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
La SI.ra ha impugnato tale statuizione, lamentando l'erroneità della decisione Pt_1 del primo giudice, che non avrebbe considerato le conclusioni subordinate relative alla ripartizione dell'onere di cura e avrebbe omesso di valutare la condizione di non autosufficienza di fatto della figlia, a prescindere dalla qualificazione formale della sua disabilità.
Il SI. i è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, ribadendo la CP_1 correttezza giuridica della sentenza impugnata e contestando la narrazione dei fatti offerta dall'appellante.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
1. Sulla questione pregiudiziale: inammissibilità delle nuove produzioni documentali
2 In via preliminare, la Corte accoglie l'eccezione sollevata dall'appellato circa l'inammissibilità dei documenti nn. 4 e 5 prodotti dall'appellante unitamente alle note conclusive. Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in appello è consentita solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a essa non imputabile, oppure se sono indispensabili ai fini della decisione. Nel caso di specie, la prescrizione medica (doc. 4) reca la data del 1° aprile 2025, anteriore al deposito dell'atto di appello (30 aprile 2025), e nessuna causa non imputabile ne ha impedito la tempestiva produzione. Inoltre, tali documenti non appaiono indispensabili, in quanto la circostanza che segua una terapia farmacologica era già un fatto pacifico e Per_1 provato in primo grado.
2. Nel merito: l'insussistenza del presupposto normativo per l'applicazione delle tutele minorili.
Il nucleo della controversia risiede nell'applicabilità alla figlia maggiorenne Per_1 delle disposizioni previste in favore dei figli minori in materia di affidamento e frequentazione. Come correttamente statuito dal Tribunale di Monza, la normativa è inequivocabile. L'art. 337-septies, comma 2, c.c. stabilisce che "ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori". L'art. 37-bis delle disposizioni di attuazione del c.c. chiarisce, senza lasciare adito a interpretazioni, che tale qualifica spetta unicamente a "coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Nel caso di specie, è documentalmente provato e non contestato che il verbale di accertamento dell' qualifica la disabilità di ai sensi dell'art. 3, comma 1, CP_2 Per_1 della L. 104/1992, escludendo quindi la connotazione di "gravità" richiesta dalla legge come presupposto imprescindibile per l'estensione delle tutele minorili.
La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che il rinvio operato dal legislatore a tale status giuridico è formale e non consente al giudice della famiglia di effettuare una valutazione autonoma e discrezionale sulla gravità della condizione del figlio. Il verbale della commissione medica competente ha natura di accertamento costitutivo che non può essere messo in discussione in via incidentale in questa sede.
Pertanto, la decisione del giudice di prime cure di rigettare la domanda di regolamentazione dell'affido e della frequentazione di è giuridicamente Per_1 ineccepibile.
3. Sulla ripartizione dell'onere di cura e il dovere di solidarietà genitoriale
Se da un lato la reiezione delle domande dell'appellante è legalmente dovuta, dall'altro la Corte non può esimersi dal rilevare la criticità della situazione familiare descritta e la fondatezza morale delle preoccupazioni materne. Sebbene la condizione di Per_1 non rientri nella nozione di "handicap grave", emerge dagli atti che la stessa sia una persona indubbiamente fragile, che necessita di supervisione e supporto quotidiano.
3 La narrazione dell'appellato, che insiste sulla piena autonomia della figlia citando la sua vita sentimentale, appare una semplificazione che non coglie la complessità della situazione. L'autonomia affettiva non esclude la necessità di un sostegno costante nella gestione della terapia farmacologica , delle risorse economiche (come dimostra la nomina di un Amministratore di Sostegno ) e delle crisi emotive.
Il dovere di "mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli", sancito dagli artt. 147 e 315-bis c.c., non si esaurisce con il raggiungimento della maggiore età, specialmente in presenza di un figlio non autosufficiente. Tale dovere, che trova il suo fondamento nei principi costituzionali di solidarietà (artt. 2 e 30 Cost. ), non è meramente economico, ma implica un impegno concreto e continuativo nella cura e nell'assistenza personale.
Il comportamento del SI. che, pur essendo libero da impegni lavorativi , si CP_1 sottrae a una partecipazione attiva e costante alla gestione quotidiana della figlia, rappresenta una grave elusione di tali doveri morali e solidaristici. L'affermazione resa in udienza "io la vedo se voglio ma non voglio avere l'obbligo" tradisce una visione del ruolo genitoriale ridotto a una mera facoltà, incompatibile con la condizione di fragilità della figlia, la quale ha diritto a poter contare sulla presenza e sul supporto di entrambi i genitori.
Tuttavia, questo monito di carattere etico e morale non può tradursi, allo stato attuale della legislazione, nell'imposizione di un calendario di frequentazione coercibile giudizialmente, come richiesto dall'appellante. Una simile statuizione, in assenza del presupposto della L. 104/92, finirebbe per limitare indebitamente lo status di persona maggiorenne di , come paventato dalla Cassazione in casi analoghi. Per_1
In conclusione, pur confermando la correttezza della sentenza impugnata, la Corte auspica che il SI. alla luce delle presenti considerazioni, riconsideri la propria CP_1 posizione e assuma spontaneamente un ruolo più attivo e responsabile nella vita della figlia, collaborando con la SI.ra per garantirle il necessario equilibrio e supporto, Pt_1 alleggerendo così il carico che oggi grava in via quasi esclusiva sulla madre e sui fratelli.
4. Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante. La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 446/2025 del Parte_1
Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. NN l'appellante, SI.ra , alla rifusione delle spese legali Parte_1 del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, SI. che CP_1 liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Marc Anthony Gambardella Dott.ssa Valentina Paletto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Federico Botta – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1321/2025 R.G., promossa da:
, nata a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Vimercate (MB), via Manzoni n. 12, presso lo studio degli
Avv.ti Massimo Vergani e Emanuela Galbusera, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Tosoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cremella (LC), Via Confalonieri, 1.
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 446/2025 del Tribunale di Monza, emessa in data 04.03.2025, nel procedimento R.G. n. 4919/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Come da ricorso in appello, si chiede la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. del 24.12.2024, affinché la Corte:
• In via principale (ipotesi a): Qualora si ritengano sussistenti i presupposti per equiparare la figlia a un figlio minorenne, disporne l'affidamento Per_1
1 congiunto, il collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo un preciso calendario.
• In via subordinata (ipotesi b): Qualora non ricorrano detti presupposti, ripartire l'onere di cura della figlia tra i genitori secondo un calendario definito Per_1 che indichi i giorni in cui ciascuno dovrà farsi carico delle sue necessità.
• In via istruttoria: Ammettere le istanze istruttorie (audizione di sanitari, CTU medico-legale, prova per testi) volte ad accertare la condizione di non autosufficienza di . Per_1
• In ogni caso: Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato: Come da note scritte depositate in data 19.09.2025, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
• In via principale e preliminare: Dichiari l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta.
• In via subordinata nel merito: Rigetti integralmente l'appello proposto da controparte e, per l'effetto, confermi integralmente la sentenza di primo grado impugnata.
• In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 446/2025, il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ha assegnato la casa coniugale alla SI.ra in quanto Pt_1 convivente con le figlie e non economicamente autosufficienti, e ha Per_1 Per_2 posto a carico del SI. un contributo al loro mantenimento. Il Tribunale ha CP_1 tuttavia rigettato la domanda della ricorrente volta a ottenere una regolamentazione dell'affido e dei tempi di permanenza della figlia maggiorenne presso il padre, Per_1 motivando tale decisione con l'assenza del presupposto di legge, ovvero il riconoscimento di un "handicap grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
La SI.ra ha impugnato tale statuizione, lamentando l'erroneità della decisione Pt_1 del primo giudice, che non avrebbe considerato le conclusioni subordinate relative alla ripartizione dell'onere di cura e avrebbe omesso di valutare la condizione di non autosufficienza di fatto della figlia, a prescindere dalla qualificazione formale della sua disabilità.
Il SI. i è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, ribadendo la CP_1 correttezza giuridica della sentenza impugnata e contestando la narrazione dei fatti offerta dall'appellante.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
1. Sulla questione pregiudiziale: inammissibilità delle nuove produzioni documentali
2 In via preliminare, la Corte accoglie l'eccezione sollevata dall'appellato circa l'inammissibilità dei documenti nn. 4 e 5 prodotti dall'appellante unitamente alle note conclusive. Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in appello è consentita solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa a essa non imputabile, oppure se sono indispensabili ai fini della decisione. Nel caso di specie, la prescrizione medica (doc. 4) reca la data del 1° aprile 2025, anteriore al deposito dell'atto di appello (30 aprile 2025), e nessuna causa non imputabile ne ha impedito la tempestiva produzione. Inoltre, tali documenti non appaiono indispensabili, in quanto la circostanza che segua una terapia farmacologica era già un fatto pacifico e Per_1 provato in primo grado.
2. Nel merito: l'insussistenza del presupposto normativo per l'applicazione delle tutele minorili.
Il nucleo della controversia risiede nell'applicabilità alla figlia maggiorenne Per_1 delle disposizioni previste in favore dei figli minori in materia di affidamento e frequentazione. Come correttamente statuito dal Tribunale di Monza, la normativa è inequivocabile. L'art. 337-septies, comma 2, c.c. stabilisce che "ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori". L'art. 37-bis delle disposizioni di attuazione del c.c. chiarisce, senza lasciare adito a interpretazioni, che tale qualifica spetta unicamente a "coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Nel caso di specie, è documentalmente provato e non contestato che il verbale di accertamento dell' qualifica la disabilità di ai sensi dell'art. 3, comma 1, CP_2 Per_1 della L. 104/1992, escludendo quindi la connotazione di "gravità" richiesta dalla legge come presupposto imprescindibile per l'estensione delle tutele minorili.
La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che il rinvio operato dal legislatore a tale status giuridico è formale e non consente al giudice della famiglia di effettuare una valutazione autonoma e discrezionale sulla gravità della condizione del figlio. Il verbale della commissione medica competente ha natura di accertamento costitutivo che non può essere messo in discussione in via incidentale in questa sede.
Pertanto, la decisione del giudice di prime cure di rigettare la domanda di regolamentazione dell'affido e della frequentazione di è giuridicamente Per_1 ineccepibile.
3. Sulla ripartizione dell'onere di cura e il dovere di solidarietà genitoriale
Se da un lato la reiezione delle domande dell'appellante è legalmente dovuta, dall'altro la Corte non può esimersi dal rilevare la criticità della situazione familiare descritta e la fondatezza morale delle preoccupazioni materne. Sebbene la condizione di Per_1 non rientri nella nozione di "handicap grave", emerge dagli atti che la stessa sia una persona indubbiamente fragile, che necessita di supervisione e supporto quotidiano.
3 La narrazione dell'appellato, che insiste sulla piena autonomia della figlia citando la sua vita sentimentale, appare una semplificazione che non coglie la complessità della situazione. L'autonomia affettiva non esclude la necessità di un sostegno costante nella gestione della terapia farmacologica , delle risorse economiche (come dimostra la nomina di un Amministratore di Sostegno ) e delle crisi emotive.
Il dovere di "mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli", sancito dagli artt. 147 e 315-bis c.c., non si esaurisce con il raggiungimento della maggiore età, specialmente in presenza di un figlio non autosufficiente. Tale dovere, che trova il suo fondamento nei principi costituzionali di solidarietà (artt. 2 e 30 Cost. ), non è meramente economico, ma implica un impegno concreto e continuativo nella cura e nell'assistenza personale.
Il comportamento del SI. che, pur essendo libero da impegni lavorativi , si CP_1 sottrae a una partecipazione attiva e costante alla gestione quotidiana della figlia, rappresenta una grave elusione di tali doveri morali e solidaristici. L'affermazione resa in udienza "io la vedo se voglio ma non voglio avere l'obbligo" tradisce una visione del ruolo genitoriale ridotto a una mera facoltà, incompatibile con la condizione di fragilità della figlia, la quale ha diritto a poter contare sulla presenza e sul supporto di entrambi i genitori.
Tuttavia, questo monito di carattere etico e morale non può tradursi, allo stato attuale della legislazione, nell'imposizione di un calendario di frequentazione coercibile giudizialmente, come richiesto dall'appellante. Una simile statuizione, in assenza del presupposto della L. 104/92, finirebbe per limitare indebitamente lo status di persona maggiorenne di , come paventato dalla Cassazione in casi analoghi. Per_1
In conclusione, pur confermando la correttezza della sentenza impugnata, la Corte auspica che il SI. alla luce delle presenti considerazioni, riconsideri la propria CP_1 posizione e assuma spontaneamente un ruolo più attivo e responsabile nella vita della figlia, collaborando con la SI.ra per garantirle il necessario equilibrio e supporto, Pt_1 alleggerendo così il carico che oggi grava in via quasi esclusiva sulla madre e sui fratelli.
4. Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante. La liquidazione viene effettuata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione V Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 446/2025 del Parte_1
Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. NN l'appellante, SI.ra , alla rifusione delle spese legali Parte_1 del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, SI. che CP_1 liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Marc Anthony Gambardella Dott.ssa Valentina Paletto
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