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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 5131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 5131/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/3/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia,
136/A, presso lo studio dell'avv. Elia Cristina, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Melilli, in Via Aspromonte 14, elettivamente domiciliato Melilli, Via San Giovanni n. 3, presso lo studio dell'avv. Castelli Andrea, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
22/8/2017 (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2017).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Melilli, il giorno 22/8/2017;
- che dalla loro unione sono nati i figli (a Lentini, il 5/04/2012) e (a Persona_1 Per_2
Siracusa, il 22/04/2016), ad oggi entrambi minorenni.
pagina1 di 3 -di essersi separati consensualmente con sentenza n. 994/2024 pubblicata il 23/04/2024 (v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 13/01/2025, il Presidente fissava udienza del 10/3/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Melilli (sr) il 22/08/2017, n. 15 Parte 2° Ufficio 1 Anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melilli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Confermare per il resto quanto già statuito in sede di separazione.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
pagina2 di 3 il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Melilli, il giorno 22/8/2017 (Atto n.15, Parte II, Serie A, Anno 2017), in Parte_2
conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di MELILLI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 12/03/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 5131/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/3/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia,
136/A, presso lo studio dell'avv. Elia Cristina, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Melilli, in Via Aspromonte 14, elettivamente domiciliato Melilli, Via San Giovanni n. 3, presso lo studio dell'avv. Castelli Andrea, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
22/8/2017 (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2017).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Melilli, il giorno 22/8/2017;
- che dalla loro unione sono nati i figli (a Lentini, il 5/04/2012) e (a Persona_1 Per_2
Siracusa, il 22/04/2016), ad oggi entrambi minorenni.
pagina1 di 3 -di essersi separati consensualmente con sentenza n. 994/2024 pubblicata il 23/04/2024 (v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 13/01/2025, il Presidente fissava udienza del 10/3/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Melilli (sr) il 22/08/2017, n. 15 Parte 2° Ufficio 1 Anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melilli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2. Confermare per il resto quanto già statuito in sede di separazione.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
pagina2 di 3 il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Melilli, il giorno 22/8/2017 (Atto n.15, Parte II, Serie A, Anno 2017), in Parte_2
conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di MELILLI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 12/03/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3