Articolo 5 della Legge 2 aprile 1980, n. 123
Articolo 4Articolo 6
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23 aprile 1980
Art. 5.
Il comitato di settore di cui all' articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , assume la denominazione di comitato di settore per i beni librari.
E' costituito il comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 .
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e' sostituito dal seguente:
"Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 4:
1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
2) comitato di settore per i beni archeologici;
3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
4) comitato di settore per i beni archivistici;
5) comitato di settore per i beni librari;
6) comitato di settore per gli istituti culturali".
Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera i) prevista dal precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 23 aprile 1980