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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione monocratica, in persona del dott. BR OS, Consigliere coordinatore della prima sezione civile, per delega del Primo Presidente
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo affari contenziosi con il n. 576 per l'anno 2025, vertente tra
(nato a [...] allo Jonio il 09.09.1969 e residente in Parte_1
Villapiana -Cs-, C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
ER S.M. IL ( ) del foro di Castrovillari con CodiceFiscale_2 studio in Trebisacce alla Via Carso 12 e con essa elettivamente domiciliato digitalmente come da predetto indirizzo pec, giusta procura in calce al presente atto;
- ricorrente/opponente
nei confronti di
1) , in persona del suo ministro legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (C.F. , con sede in Roma, e P.IVA_1 domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro alla Via G. Da Fiore, località Gagliano;
2) prof. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, con studio ivi alla Sezione Universitaria Medicina C.F._3 legale del policlinico di Bari 3) prof.ssa nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
con studio ivi alla Sezione Universitaria Medicina C.F._4 legale del policlinico di Bari 4) dott. nato a [...] il Controparte_4
02.12.1952 e residente in [...], C. F.
, rappresentato e difeso nel proc. 638/2022 R.G. Corte C.F._5
d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Roberto Laghi del foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Filomena Berardi 5) dott.ssa , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Trebisacce alla Via Foscolo n.19, C. F. rappresentata C.F._6
e difesa nel proc. 638/2022 R.G. Corte d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Angelo Pugliese del foro di Cosenza domiciliatario;
6) dott.ssa , nata a [...] il [...] e Parte_3 residente in [...]al Viale Grazia Deledda snc, C.F.
, rappresentata e difesa nel proc. 638/2022 R.G. Corte C.F._7
d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Giuseppe Chiarello del foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Mariagemma Talerico;
7) dott. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_4 residente a[...], C.F. , C.F._8 rappresentato e difeso nel proc. 638/2022 R.G. Corte d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Vincenzo Gallerano del foro di Castrovillari
8) dott. nato a [...] il Controparte_5
01.07.1949 ed ivi residente a[...], C.F. , C.F._9 rappresentato e difeso nel proc. 638/2022 R.G. Corte d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Vincenzo D'Alba del foro di Castrovillari 9) dott. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_6
Roseto Capo Spulico alla Via Sicilia -1^ trav. n.3, C.F.
, rappresentato e difeso nel proc. 638/2022 R.G. Corte C.F._10
d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Vincenzo D'Alba del foro di Castrovillari, domiciliatario;
- resistenti/opposti contumaci
pag. 2/4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
assume essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato in ambito penale ove, in seguito ad annullamento da parte della Corte Suprema, nel corso del giudizio riassunto presso la seconda sezione civile della Corte d'appello, veniva disposta CTU medico legale, affidata ad e . Controparte_2 Controparte_3
Secondo l'opponente, la Corte d'appello, nel liquidare le spese di consulenza, emetteva decreto tronconi>, una metà a carico di , posta provvisoriamente a carico Pt_1 dell'erario, l'altra metà a carico di tutte le altre parti in solido. Insorge avverso tale provvedimento, chiedendo porre l'intero Pt_1 compenso liquidato ai consulenti tecnici d'ufficio a carico dello Stato, ritenendo che la Corte abbia fatto malgoverno di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale, n. 217/2019. Nessuno si è costituito per i convenuti.
2. L'opposizione è fondata. In base alla sentenza n. 217/2019 cit. – che ha colpito l'art. 131, comma
3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano "prenotati a debito, a domanda", "se non è possibile la ripetizione", anziché direttamente anticipati dall'erario – l'intero onere di spesa derivante dall'espletamento di un incarico consulenziale, laddove vi sia una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può essere posta a carico del non abbiente, né prenotata a debito, ma semplicemente anticipata dall'erario. La Corte d'appello, nell'operare il denunciato , anziché porre l'intero importo – sia pure provvisoriamente – a carico dell'erario, genera una discrasia, poiché nel porre metà della spesa a carico delle parti diverse dal , autorizza (almeno in tesi) i consulenti a rivolgere Pt_1 istanza a qualsiasi delle parti in causa, quindi anche eventualmente al Pt_1 stesso, per il pagamento della residua metà del dovuto, costringendo il non abbiente a pagare e poi ad esercitare il regresso nei confronti delle altre parti, obbligate. Il che stride proprio con la logica della decisione del giudice delle leggi, che ha inteso escludere il meccanismo originariamente previsto, secondo cui i consulenti dovevano/potevano richiedere il pagamento ad una qualsiasi delle parti in causa, per poi rivolgersi allo Stato, una volta dato prova del mancato recupero. pag. 3/4 In tal senso, occorre provvedere.
3. Spese secondo soccombenza a carico del convenuto, valori CP_1 minimi per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi, e compensate con le altre parti, non avendo queste sostanziale interesse alla decisione.
PQM
Accoglie l'opposizione e in riforma del decreto 15.3.2024 della seconda sezione civile della Corte d'appello, emesso nel procedimento n. 638/2022 R.G., richiamato il decreto di liquidazione del 6.3.2024, dispone che la somma liquidata nel decreto medesimo a favore di e di Controparte_2 CP_3 sia provvisoriamente posta per intero a carico dello Stato.
[...]
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidati in euro 2906,00 i compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, cassa e iva in misura di legge ed esborsi, se rilevati. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 17.12.2025
Il Consigliere delegato
BR OS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso MOT nominata con D.M. 3.9.2025
pag. 4/4
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione monocratica, in persona del dott. BR OS, Consigliere coordinatore della prima sezione civile, per delega del Primo Presidente
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo affari contenziosi con il n. 576 per l'anno 2025, vertente tra
(nato a [...] allo Jonio il 09.09.1969 e residente in Parte_1
Villapiana -Cs-, C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
ER S.M. IL ( ) del foro di Castrovillari con CodiceFiscale_2 studio in Trebisacce alla Via Carso 12 e con essa elettivamente domiciliato digitalmente come da predetto indirizzo pec, giusta procura in calce al presente atto;
- ricorrente/opponente
nei confronti di
1) , in persona del suo ministro legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (C.F. , con sede in Roma, e P.IVA_1 domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro alla Via G. Da Fiore, località Gagliano;
2) prof. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, con studio ivi alla Sezione Universitaria Medicina C.F._3 legale del policlinico di Bari 3) prof.ssa nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
con studio ivi alla Sezione Universitaria Medicina C.F._4 legale del policlinico di Bari 4) dott. nato a [...] il Controparte_4
02.12.1952 e residente in [...], C. F.
, rappresentato e difeso nel proc. 638/2022 R.G. Corte C.F._5
d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Roberto Laghi del foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Filomena Berardi 5) dott.ssa , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Trebisacce alla Via Foscolo n.19, C. F. rappresentata C.F._6
e difesa nel proc. 638/2022 R.G. Corte d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Angelo Pugliese del foro di Cosenza domiciliatario;
6) dott.ssa , nata a [...] il [...] e Parte_3 residente in [...]al Viale Grazia Deledda snc, C.F.
, rappresentata e difesa nel proc. 638/2022 R.G. Corte C.F._7
d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Giuseppe Chiarello del foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Mariagemma Talerico;
7) dott. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_4 residente a[...], C.F. , C.F._8 rappresentato e difeso nel proc. 638/2022 R.G. Corte d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Vincenzo Gallerano del foro di Castrovillari
8) dott. nato a [...] il Controparte_5
01.07.1949 ed ivi residente a[...], C.F. , C.F._9 rappresentato e difeso nel proc. 638/2022 R.G. Corte d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Vincenzo D'Alba del foro di Castrovillari 9) dott. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_6
Roseto Capo Spulico alla Via Sicilia -1^ trav. n.3, C.F.
, rappresentato e difeso nel proc. 638/2022 R.G. Corte C.F._10
d'Appello di Catanzaro/seconda sezione civile dall'avv. Vincenzo D'Alba del foro di Castrovillari, domiciliatario;
- resistenti/opposti contumaci
pag. 2/4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
assume essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato in ambito penale ove, in seguito ad annullamento da parte della Corte Suprema, nel corso del giudizio riassunto presso la seconda sezione civile della Corte d'appello, veniva disposta CTU medico legale, affidata ad e . Controparte_2 Controparte_3
Secondo l'opponente, la Corte d'appello, nel liquidare le spese di consulenza, emetteva decreto tronconi>, una metà a carico di , posta provvisoriamente a carico Pt_1 dell'erario, l'altra metà a carico di tutte le altre parti in solido. Insorge avverso tale provvedimento, chiedendo porre l'intero Pt_1 compenso liquidato ai consulenti tecnici d'ufficio a carico dello Stato, ritenendo che la Corte abbia fatto malgoverno di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale, n. 217/2019. Nessuno si è costituito per i convenuti.
2. L'opposizione è fondata. In base alla sentenza n. 217/2019 cit. – che ha colpito l'art. 131, comma
3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano "prenotati a debito, a domanda", "se non è possibile la ripetizione", anziché direttamente anticipati dall'erario – l'intero onere di spesa derivante dall'espletamento di un incarico consulenziale, laddove vi sia una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può essere posta a carico del non abbiente, né prenotata a debito, ma semplicemente anticipata dall'erario. La Corte d'appello, nell'operare il denunciato , anziché porre l'intero importo – sia pure provvisoriamente – a carico dell'erario, genera una discrasia, poiché nel porre metà della spesa a carico delle parti diverse dal , autorizza (almeno in tesi) i consulenti a rivolgere Pt_1 istanza a qualsiasi delle parti in causa, quindi anche eventualmente al Pt_1 stesso, per il pagamento della residua metà del dovuto, costringendo il non abbiente a pagare e poi ad esercitare il regresso nei confronti delle altre parti, obbligate. Il che stride proprio con la logica della decisione del giudice delle leggi, che ha inteso escludere il meccanismo originariamente previsto, secondo cui i consulenti dovevano/potevano richiedere il pagamento ad una qualsiasi delle parti in causa, per poi rivolgersi allo Stato, una volta dato prova del mancato recupero. pag. 3/4 In tal senso, occorre provvedere.
3. Spese secondo soccombenza a carico del convenuto, valori CP_1 minimi per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi, e compensate con le altre parti, non avendo queste sostanziale interesse alla decisione.
PQM
Accoglie l'opposizione e in riforma del decreto 15.3.2024 della seconda sezione civile della Corte d'appello, emesso nel procedimento n. 638/2022 R.G., richiamato il decreto di liquidazione del 6.3.2024, dispone che la somma liquidata nel decreto medesimo a favore di e di Controparte_2 CP_3 sia provvisoriamente posta per intero a carico dello Stato.
[...]
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidati in euro 2906,00 i compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, cassa e iva in misura di legge ed esborsi, se rilevati. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 17.12.2025
Il Consigliere delegato
BR OS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso MOT nominata con D.M. 3.9.2025
pag. 4/4