Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 18/01/2023, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2023
N. 00059/2023 REG.PROV.CAU.
N. 03489/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3489 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Seconnino e con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia;
contro
Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto dirigenziale -OMISSIS- del 20 ottobre 2022, a firma del Generale di Corpo d'Armata -OMISSIS-, recante la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi sei, notificato il 25 ottobre 2022 e di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 il dott. Gabriele Nunziata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in ragione della natura del provvedimento impugnato come inerente una sanzione disciplinare, le esigenze di parte ricorrente siano tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art.55, comma 10 c.p.a., con compensazione tra le parti delle spese della presente fase processuale,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA (Sezione Quarta) Fissa l’udienza pubblica del 29 marzo 2023.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2023 con intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO