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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO CONGIUNTO iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG.
n. 1041/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a BARLETTA (BT), Parte_1 C.F._1
con l'avv. CINZIA DE ANGELI
e
(c.f. , nato/a a BARLETTA (BT),, il Controparte_1 C.F._2
con l'avv. VALERIA SALVATI
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Con ricorso in data 20/02/2025, i coniugi e Parte_1 [...]
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro CP_1 matrimonio.
All'udienza del 28.03.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono consensualmente separati (come sentenza del Tribunale di Treviso n. 120/2024 dep. 19.01.2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12/01/2002 tra e Parte_1 [...]
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Preganziol (TV) dell'anno 2002, al n. 1, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni stabilite appaiono rispondenti all'interesse della prole, anche maggiorenne, e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 12/01/2002 da
, nato/a a BARLETTA (BT), il 5/02/1972 Parte_1 e
, nato/a a BARLETTA (BT), il 15/01/1974, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PREGANZIOL (TV) dell'anno 2002 al n. 1, Parte I, alle seguenti condizioni:
“ [… ] 2) Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre in Preganziol Via Terraglio n. 222 .
Le visite col padre saranno regolate nel modo seguente in considerazione degli impegni scolastici della minore e degli impegni lavorativi del padre che, lavorando sempre in trasferta fuori città dal lunedì al venerdì, è libero solo durante i week end.
La prima settimana starà col padre nei giorni di venerdì dal pomeriggio Per_1
e/o sera, sabato e domenica fino alle ore 21.30.
La seconda settimana starà col padre o il sabato o la domenica dalla Per_1 mattina o la sera salvo diverso gradimento.
Ogni eventuale variazione per motivi di lavoro delle parti o per impegni scolastici ed extrascolastici dei figli deve essere concordata tra i genitori.
si determinerà liberamente nella frequentazione del padre e della madre. Per_2
Per il periodo delle vacanze natalizie se possibile starà con un genitore Per_1 dal 26 al 31 dicembre e con l'altro dal 1 al 6 gennaio alternando di anno in anno la presenza nei giorni di Natale e di Capodanno.
Per il periodo pasquale i genitori cercheranno di alternarsi nei giorni di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo favorendo comunque eventuali viaggi o gite fuori porta organizzati dall'uno o dall'altro genitore.
Vacanze di Carnevale, giorni festivi e ponti saranno sempre alternati fra i genitori come da calendario favorendo comunque eventuali viaggi o gite fuori porta organizzato dall'uno o dall'altro genitore. Durante le ferie estive ogni genitore organizzerà almeno due settimane anche non consecutive con Per_1
I genitori s'impegnano a comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno il piano delle reciproche ferie.
3) Assegnarsi la casa familiare sita in Preganziol (TV) Via Virgilio n. 3 / A al sig.
proprietario al 100% in virtù del trasferimento di quote attuato con Parte_1
3 la separazione consensuale e assegnarsi alla sig.ra la casa Controparte_1 condotta in locazione e sita in Preganziol (TV) Via Terraglio 222 ove la stessa vive con la figlia Per_1
4) Disporsi a carico del sig. l'onere di versare entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese tramite bonifico bancario la somma mensile di euro 300,00, aggiornabile annualmente agli indici ISTAT alla sig.ra quale contributo CP_1 per le spese di mantenimento ordinario della figlia oltre il 50% delle Per_1 spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Treviso.
Le detrazioni fiscali delle spese riguardanti la figlia saranno suddivise al Per_1
50 % tra i coniugi e l'assegno unico INPS sarà altresì percepito al 50 % da ciascun genitore.
Il figlio è indipendente economicamente e non viene quindi Persona_3 determinata alcuna forma di contributo al mantenimento da parte dei genitori.
5) I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è reciprocamente dovuto a titolo di alimenti e/o mantenimento.
6) Spese di lite pagate interamente dal sig. ”; Parte_1
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza. Treviso, 28 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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