Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1069
TAR
Sentenza 10 luglio 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Disparità di trattamento e violazione del legittimo affidamento

    L'inquadramento contestato discende direttamente dalla legge (art. 257 del d.lgs. n. 217/2005, modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 127/2018), che non lascia margine di discrezionalità all'Amministrazione. L'inquadramento è un atto vincolato. Inoltre, il pregresso servizio è stato considerato ai fini del computo dell'anzianità necessaria per l'ammissione ai concorsi straordinari per primo dirigente. L'asserito 'azzeramento' dell'anzianità è smentito dal fatto che il pregresso servizio è stato considerato per l'ammissione ai concorsi. La tesi dell'equiparazione 'in peius' è smentita dal dato normativo (art. 257, comma 6, del d.lgs. n. 217/2005) che prevede l'inquadramento secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il beneficio dello scatto convenzionale rimane previsto anche per il personale della qualifica di appartenenza degli appellanti, poiché l'art. 212 del medesimo d.lgs. non prevede l'azzeramento dell'anzianità utile alla maturazione degli scatti economici, stabilendo che al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianità maturata nei predetti ruoli. Gli appellanti, prima dell'inquadramento, non hanno mai rivestito qualifiche appartenenti ai ruoli direttivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1069
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1069
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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