Sentenza 10 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01069/2026REG.PROV.COLL.
N. 01039/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11491/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. LO AT, assenti le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, dipendenti del Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, il decreto n. 2017/2019 ed il discendente decreto n. 3409/2019, con i quali l’Amministrazione di appartenenza li ha inquadrati nella qualifica di “ direttore vice dirigente logistico gestionale ” e ne ha determinato l’anzianità di servizio, immettendoli in ruolo con decorrenza 1° gennaio 2018.
2. I ricorrenti hanno dedotto censure di disparità di trattamento rispetto ad altro personale del medesimo comparto, avente una qualifica di provenienza ed una posizione economica di fascia inferiore, lamentando la perdita dell’anzianità precedentemente maturata e la violazione del legittimo affidamento nel mantenimento di una qualifica più favorevole, connessa ad una maggiore anzianità di servizio.
3. Con la sentenza in questa sede impugnata il T.a.r. ha respinto il ricorso.
4. Gli originari ricorrenti hanno impugnato la decisine riproponendo in chiave critica le censure già formulate in primo grado. In particolare, gli appellanti hanno rappresentato di aver acquisito la qualifica di “ Funzionario Amministrativo Contabile – Direttore vice dirigente del ruolo dei funzionari Amministrativo Contabile ” (corrispondente al profilo professionale “ C3 ”), a seguito del superamento di apposita procedura concorsuale, con decorrenza 1 gennaio 2006, e di essere stati successivamente equiparati ad altri funzionari meno anziani, i quali, “ sine titulo ” e senza altrettanto impegno, sarebbero stati immessi nel ruolo nella stessa posizione e con la medesima anzianità.
Tale illegittima equiparazione avrebbe determinato, nella prospettiva degli appellanti, un azzeramento dell’anzianità precedentemente posseduta (1° gennaio 2006), “sostituendola” con quella riconosciuta a tutti i funzionati inquadrati nella medesima categoria alla data del 1° gennaio 2018, con conseguente violazione del legittimo affidamento a mantenere un’anzianità maggiore.
5. Si è costituito il Ministero dell’Interno, riproponendo le eccezioni e le difese già spiegate nel primo grado del giudizio.
6. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
7. In via preliminare, in accoglimento dell’eccezione sollevata dagli appellanti, deve osservarsi che le eccezioni e le difese spiegate dall’Avvocatura dello Stato con atto depositato in data 2 dicembre 2025, rubricato “Richiesta di passaggio in decisione”, non sono ammissibili, poiché tardive, ai sensi dell’art. 73 c. 1, c.p.a.
Delle stesse, pertanto, il Collegio non terrà conto ai fini della decisione, dovendosi anche rimarcare l’utilizzo surrettizio dell’atto finalizzato a chiedere il passaggio in decisione della causa, per veicolare, fuori termine, deduzioni difensive, così precludendo alla controparte la possibilità di difendersi nei termini di legge. Di tale scorretto comportamento processuale il Collegio terrà pertanto conto in punto di ripartizione delle spese del giudizio.
8. Nel merito l’appello non è fondato.
9. Gli odierni appellanti sono stati assunti presso l’Amministrazione dell’Interno nelle qualifiche della ex carriera di concetto dei ruoli del personale del supporto amministrativo-contabile (assistente amministrativo e ragioniere) e sono stati successivamente inquadrati nel profilo professionale di ispettore amministrativo (ex posizione economica “ C1 ”). Gli stessi hanno acquisito la superiore posizione professionale ed economica “ C3 ” a seguito di procedura selettiva interna e sono stati successivamente inquadrati, ai sensi dell’art. 165, comma 3, del d.lgs. n. 217/2005, nella qualifica (di nuova istituzione) di “ funzionario amministrativo-contabile direttore vice dirigente ”, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 127/2018, che ha disposto (art. 5) un nuovo inquadramento ex lege del personale dei Vigili del Fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2018, l’Amministrazione ha emanato il decreto ministeriale impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, mediante il quale gli odierni appellanti sono stati inquadrati nei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente e, in particolare, nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali, con qualifica di “ direttore vicedirigente logistico-gestionale ” (seguito dal decreto ministeriale di approvazione del ruolo di anzianità al 1° gennaio 2018).
10. Gli appellanti hanno sostanzialmente contestato il proprio inquadramento nella qualifica di nuova istituzione (ruolo dei “ direttivi logistico-gestionali qualifica di direttore vicedirigente ”) a fronte di un precedente ed in tesi più favorevole inquadramento nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, con equiparazione a personale che non sarebbe in possesso dei necessari requisiti di carriera, provenendo da qualifiche inferiori. Tale “equiparazione”, oltre a costituire un azzeramento dell’anzianità precedentemente posseduta, avrebbe costituito, nella prospettiva degli appellanti, una lesione dell’affidamento a mantenere un inquadramento superiore.
11. Tali deduzioni sono infondate.
12. L’inquadramento degli appellanti nella qualifica contestata discende direttamente dalla legge, che non assegna all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità al riguardo.
L’art. 257 del d.lgs. n. 217/2005, modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 127/2018, ha previsto che “ il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale .”
In applicazione di tale disposizione, l’Amministrazione ha emanato il decreto ministeriale n. 2017/2019 (seguito dal discendente decreto ministeriale n. 3409/2019), che ha previsto l’immissione nel nuovo ruolo e nelle nuove qualifiche del personale precedentemente inquadrato nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori.
L’inquadramento contestato, pertanto, costituisce atto vincolato, rispetto al quale l’Amministrazione non avrebbe potuto fare altro se non inquadrare gli odierni appellanti conformemente alle disposizioni di legge.
13. Ciò posto, e pur volendo prescindere dalla natura vincolata del provvedimento di inquadramento, le deduzioni degli appellanti risultano destituite di fondamento per le seguenti ragioni.
14. Come emerge dalla memoria di costituzione depositata in giudizio dall’Amministrazione, gli odierni appellanti, assunti in servizio nei profili professionali di assistente amministrativo e ragioniere (ex VI qualifica funzionale) - per l’accesso ai quali era richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed il diploma di istituto tecnico commerciale - prima della modifica ordinamentale operata dal citato d.lgs. n. 127/2018 sono stati inquadrati nella qualifica del ruolo dei “ funzionari amministrativo-contabili direttori del personale non direttivo e non dirigente ” del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con funzioni ed inquadramento non direttivo.
Essi sono successivamente transitati nel profilo professionale di “ ispettore amministrativo ” posizione economica “ C1 ”, a seguito del recepimento del CCNL 1998/2001 del Comparto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, per poi accedere nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali a seguito del d.lgs. n. 127/2018, in posizione economica “ C3 ”, unitamente ad altro personale che, a differenza degli odierni appellanti, risultava in possesso della laurea.
15. Pertanto, agli odierni appellanti è stato consentito, in ragione dell’anzianità di servizio maturata, di essere inquadrati nella stessa posizione di altro personale immesso in servizio a seguito di specifiche selezioni pubbliche, in relazione a qualifiche direttive per l’accesso alle quali era richiesta la laurea e l’abilitazione all’esercizio della professione, con la conseguenza che essi non risultano pregiudicati dai provvedimenti impugnati, che non ne hanno affatto “azzerato” l’anzianità, ma ne hanno consentito l’accesso in una posizione altrimenti riservata a personale in possesso del diploma di laurea.
Pertanto, gli appellanti, ancorché siano stati assunti con il diploma di istruzione di II grado in qualifiche non direttive, nelle quali hanno svolto la quasi totalità del servizio, sono stati inquadrati in ruoli direttivi dal 1° gennaio 2018 a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al d.lgs. n. 217/2005 dal d. lgs. n. 127/2018. A seguito della novella legislativa, quindi, gli odierni appellanti sono stati inquadrati nella nuova qualifica acquisita dal 1° gennaio 2018, mediante immissione in qualifiche dei ruoli direttivi.
16. Peraltro, l’asserito “azzeramento” dell’anzianità di servizio è smentito dal fatto che, come diffusamente argomentato dall’Amministrazione, il pregresso servizio prestato è stato considerato ai fini del computo dell’anzianità necessaria per l’ammissione ai concorsi straordinari per primo dirigente.
17. A ciò si aggiunga che la tesi dell’equiparazione “ in peius ” rispetto a personale meno qualificato, con perdita di anzianità, è smentita anche dal dato normativo, poiché l’art. 257, comma 6, del d.lgs. n. 217/2005 prevede espressamente che “ il personale è inquadrato secondo l’ordine del ruolo di provenienza”, mentre con riferimento all’attribuzione dello scatto convenzionale deve osservarsi che detto beneficio rimane previsto anche per il personale della qualifica di appartenenza degli appellanti, poiché l’art. 212 del medesimo d.lgs. non prevede l’azzeramento dell’anzianità utile alla maturazione degli scatti economici, stabilendo che “al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 211, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianità maturata nei predetti ruoli ” e gli appellanti, prima dell’inquadramento introdotto dal decreto 2017/2019, non hanno mai rivestito qualifiche appartenenti ai ruoli direttivi. L’immissione degli appellanti in qualifiche dei ruoli direttivi ha quindi comportato l’applicazione, ai fini dell’attribuzione dello scatto convenzionale, delle medesime disposizioni già in vigore per il personale direttivo, al quale lo scatto convenzionale viene riconosciuto in presenza di una qualificata anzianità di servizio nei soli ruoli direttivi.
18. Per queste ragioni l’appello deve essere respinto.
19. Le spese del grado possono essere compensate, in ragione della particolare natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rilievi formulati al precedente punto 7.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO De OL, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
LO AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AT | RO De OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.