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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/07/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Fallimentare Ufficio di Lagonegro, composto dai magistrati
Dott. Giuliana Santa Trotta Presidente f.f. Dott. Aniello Maria de Piano Giudice Dott. Giuseppe Izzo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 23/2025 r.g.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di , p.i. , con sede in San Controparte_1 P.IVA_1 Pietro al Tanagro (SA), via Scorzo snc, e residenza anagrafica in Polla (SA), via del Belvedere n. 10.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, in ogni caso il debitore non ha puntualmente contestato la carenza dei requisiti soggettivi non costituendosi;
rilevato che la visura camerale evidenzia che la resistente esercita attività economica consistente nel “noleggio di gru e attrezzature edili con operatore”, attività oggettivamente riconducibile al novero delle imprese commerciali di non modeste dimensioni, anche alla luce del volume dei debiti esposti e del valore del credito vantato dalla ricorrente;
premesso che il creditore istante vanta un credito per € 114.358,55, in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 351/2024, non opposto, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 06/12/2024 e notificato, unitamente al precetto, in data 13/03/2025. Il credito, di natura commerciale, è documentato in atti;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
1 - la persistente inadempienza del debito, nonostante l'ottenimento di titolo esecutivo e la notifica di precetto;
- è stata documentata l'esistenza di ulteriori debiti: nei confronti dell' , per contributi CP_2 previdenziali scaduti, per complessivi € 6.943,70; nei confronti dell' Controparte_3
), per complessivi € 85.147,28, come da segnalazioni acquisite al
[...] fascicolo;
- la pluralità dei debiti scaduti e non onorati verso creditori pubblici qualificati ( e CP_2
), dimostra un deterioramento strutturale della posizione finanziaria dell'impresa; CP_3
- l'inerzia assoluta del debitore, che non ha proposto opposizione né ha preso parte al procedimento, né ha fornito prova di regolarità nei pagamenti, ovvero di alcuna capacità riorganizzativa.
Considerato che tali circostanze, unitamente alla gravità del passivo accertato, sono idonee a far ritenere che la ditta versi in condizioni di insolvenza CP_1 conclamata, per l'impossibilità strutturale e non meramente transitoria di far fronte alle obbligazioni. rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, p.i. , con sede in San Pietro al Tanagro (SA), via Scorzo
[...] P.IVA_1 snc nomina la dott.ssa Giuliana Santa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina il avv. Annarita Marrazzo Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 2 di 3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 03/12/2025 ore 12.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 18/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Fallimentare Ufficio di Lagonegro, composto dai magistrati
Dott. Giuliana Santa Trotta Presidente f.f. Dott. Aniello Maria de Piano Giudice Dott. Giuseppe Izzo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 23/2025 r.g.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di , p.i. , con sede in San Controparte_1 P.IVA_1 Pietro al Tanagro (SA), via Scorzo snc, e residenza anagrafica in Polla (SA), via del Belvedere n. 10.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, in ogni caso il debitore non ha puntualmente contestato la carenza dei requisiti soggettivi non costituendosi;
rilevato che la visura camerale evidenzia che la resistente esercita attività economica consistente nel “noleggio di gru e attrezzature edili con operatore”, attività oggettivamente riconducibile al novero delle imprese commerciali di non modeste dimensioni, anche alla luce del volume dei debiti esposti e del valore del credito vantato dalla ricorrente;
premesso che il creditore istante vanta un credito per € 114.358,55, in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 351/2024, non opposto, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 06/12/2024 e notificato, unitamente al precetto, in data 13/03/2025. Il credito, di natura commerciale, è documentato in atti;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
1 - la persistente inadempienza del debito, nonostante l'ottenimento di titolo esecutivo e la notifica di precetto;
- è stata documentata l'esistenza di ulteriori debiti: nei confronti dell' , per contributi CP_2 previdenziali scaduti, per complessivi € 6.943,70; nei confronti dell' Controparte_3
), per complessivi € 85.147,28, come da segnalazioni acquisite al
[...] fascicolo;
- la pluralità dei debiti scaduti e non onorati verso creditori pubblici qualificati ( e CP_2
), dimostra un deterioramento strutturale della posizione finanziaria dell'impresa; CP_3
- l'inerzia assoluta del debitore, che non ha proposto opposizione né ha preso parte al procedimento, né ha fornito prova di regolarità nei pagamenti, ovvero di alcuna capacità riorganizzativa.
Considerato che tali circostanze, unitamente alla gravità del passivo accertato, sono idonee a far ritenere che la ditta versi in condizioni di insolvenza CP_1 conclamata, per l'impossibilità strutturale e non meramente transitoria di far fronte alle obbligazioni. rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, p.i. , con sede in San Pietro al Tanagro (SA), via Scorzo
[...] P.IVA_1 snc nomina la dott.ssa Giuliana Santa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina il avv. Annarita Marrazzo Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 2 di 3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 03/12/2025 ore 12.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 18/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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