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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4994/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. ET TI ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/07/2025, assunto in decisione in data 26/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato PESCI MARICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato COPPOLA MARZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26/11/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi, signora e signor Parte_2 [...]
Parte_1 • ordinare al Comune di MA AT (MB) nonché a quello di Caponago (MB), dove pure il matrimonio
è stato trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto all'affido dei figli minori: i figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale resteranno a vivere nella casa coniugale, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica dei minori collaborando fattivamente per un loro sviluppo sereno ed adeguato, garantendo, altresì, ad Per_2 ed di poter conservare, oltre che con entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli Per_1 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in MA AT (MB) via Artura Toscanini n. 4 scala
B int. 7, di proprietà per la quota di ½ della signora e per la restante quota di ½ della di Parte_2 lei sorella, signora verrà assegnata alla stessa affinché vi abiti con i figli minori ed Parte_3 Per_1
che continueranno quindi ad avere la residenza presso tale immobile. Il signor di Per_2 Parte_1 comune accordo con la signora ha già rilasciato la casa coniugale ormai da lungo tempo Pt_2 prelevando dalla stessa tutti i suoi effetti personali.
4. Quanto al mantenimento dei figli minorenni: il signor verserà alla signora tramite Parte_1 Pt_2 bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento per i figli ed , sino al Per_1 Per_2 raggiungimento della loro indipendenza economica, quindi oltre al raggiungimento della maggiore età, la somma mensile di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a figlio, da versare in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Il signor si farà carico nella misura del 100% delle spese odontoiatriche attualmente in corso Parte_1 dei figli minori ed maturate e preventivate sino alla sottoscrizione del presente ricorso;
Per_1 Per_2 successivamente i genitori si faranno invece carico di tali spese nella misura del 50% ciascuno.
Le Parti concordano affinché il rimborso, relativo alle spese odontoiatriche di cui sopra, come da accordi tra le Parti, sarà riconosciuto integralmente al signor Parte_1
Ciascun coniuge si farà altresì carico del 50% dei costi dei figli inerenti all'acquisto di abbigliamento, scarpe, mensa scolastica, costo mensile dei cellulari in uso ad ed , della cura della persona Per_1 Per_2
(parrucchiere) e delle spesi sociali, ripetizioni scolastiche.
Fatte salve le deroghe suindicate concordate tra i genitori, le altre spese di natura straordinaria di cui al
Protocollo del Tribunale di Monza 07.05.2018, che si riporta, saranno suddivise al 50% tra i genitori:
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), coni relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare
-e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
L'Assegno Unico Familiare verrà percepito integralmente dalla signora in qualità di genitore Pt_2 collocatario dei figli.
5. Quanto alle modalità di visita padre-figli: il signor terrà con sé i figli ed a fine Parte_1 Per_1 Per_2 settimana alternati, in particolare dal sabato mattina ad ore 12,00 circa quando li preleverà dalla loro abitazione sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola, oltre ad un giorno infrasettimanale, indicativamente individuato ad oggi dalle Parti nella giornata di mercoledì quando il padre preleverà i figli ed ad ore 18:00 circa dalla casa familiare, e li riaccompagnerà a scuola l'indomani mattina. Per_1 Per_2
I genitori sin da ora dichiarano che tale giorno infrasettimanale in cui il padre tiene con sé i figli potrà variare a seconda delle attività extrascolastiche di ed . Entrambi i genitori avranno il diritto Per_1 Per_2 di trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
le altre settimane di sospensione scolastiche seguiranno il calendario di frequentazione ordinario. Le vacanze di Natale saranno divise in due settimane, dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01 ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti. Per le vacanze pasquali, ed trascorreranno il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con Per_1 Per_2 ciascun genitore, sono salvi i diversi accordi tra i genitori purché tutelanti dell'interesse dei minori. Tale calendario di visita potrà sempre essere modificato direttamente dalle parti e tenuto conto degli impegni scolastici dei figli.
6. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
7. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 14.09.2009 a Parte_1 Parte_2
MA AT (MB);
- Dall'unione sono nati i figli gemelli ed (11.08.2011); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 26.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 16/07/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 14.09.2009 a MA AT (MB) (Atto n. 15, Parte II,
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MA AT (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MA AT (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET TI NC
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. ET TI ANCONA Giudice Rel. dott. Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16/07/2025, assunto in decisione in data 26/11/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato PESCI MARICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato COPPOLA MARZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26/11/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi, signora e signor Parte_2 [...]
Parte_1 • ordinare al Comune di MA AT (MB) nonché a quello di Caponago (MB), dove pure il matrimonio
è stato trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto all'affido dei figli minori: i figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale resteranno a vivere nella casa coniugale, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica dei minori collaborando fattivamente per un loro sviluppo sereno ed adeguato, garantendo, altresì, ad Per_2 ed di poter conservare, oltre che con entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli Per_1 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in MA AT (MB) via Artura Toscanini n. 4 scala
B int. 7, di proprietà per la quota di ½ della signora e per la restante quota di ½ della di Parte_2 lei sorella, signora verrà assegnata alla stessa affinché vi abiti con i figli minori ed Parte_3 Per_1
che continueranno quindi ad avere la residenza presso tale immobile. Il signor di Per_2 Parte_1 comune accordo con la signora ha già rilasciato la casa coniugale ormai da lungo tempo Pt_2 prelevando dalla stessa tutti i suoi effetti personali.
4. Quanto al mantenimento dei figli minorenni: il signor verserà alla signora tramite Parte_1 Pt_2 bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento per i figli ed , sino al Per_1 Per_2 raggiungimento della loro indipendenza economica, quindi oltre al raggiungimento della maggiore età, la somma mensile di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a figlio, da versare in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Il signor si farà carico nella misura del 100% delle spese odontoiatriche attualmente in corso Parte_1 dei figli minori ed maturate e preventivate sino alla sottoscrizione del presente ricorso;
Per_1 Per_2 successivamente i genitori si faranno invece carico di tali spese nella misura del 50% ciascuno.
Le Parti concordano affinché il rimborso, relativo alle spese odontoiatriche di cui sopra, come da accordi tra le Parti, sarà riconosciuto integralmente al signor Parte_1
Ciascun coniuge si farà altresì carico del 50% dei costi dei figli inerenti all'acquisto di abbigliamento, scarpe, mensa scolastica, costo mensile dei cellulari in uso ad ed , della cura della persona Per_1 Per_2
(parrucchiere) e delle spesi sociali, ripetizioni scolastiche.
Fatte salve le deroghe suindicate concordate tra i genitori, le altre spese di natura straordinaria di cui al
Protocollo del Tribunale di Monza 07.05.2018, che si riporta, saranno suddivise al 50% tra i genitori:
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), coni relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare
-e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
L'Assegno Unico Familiare verrà percepito integralmente dalla signora in qualità di genitore Pt_2 collocatario dei figli.
5. Quanto alle modalità di visita padre-figli: il signor terrà con sé i figli ed a fine Parte_1 Per_1 Per_2 settimana alternati, in particolare dal sabato mattina ad ore 12,00 circa quando li preleverà dalla loro abitazione sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola, oltre ad un giorno infrasettimanale, indicativamente individuato ad oggi dalle Parti nella giornata di mercoledì quando il padre preleverà i figli ed ad ore 18:00 circa dalla casa familiare, e li riaccompagnerà a scuola l'indomani mattina. Per_1 Per_2
I genitori sin da ora dichiarano che tale giorno infrasettimanale in cui il padre tiene con sé i figli potrà variare a seconda delle attività extrascolastiche di ed . Entrambi i genitori avranno il diritto Per_1 Per_2 di trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
le altre settimane di sospensione scolastiche seguiranno il calendario di frequentazione ordinario. Le vacanze di Natale saranno divise in due settimane, dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01 ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti. Per le vacanze pasquali, ed trascorreranno il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con Per_1 Per_2 ciascun genitore, sono salvi i diversi accordi tra i genitori purché tutelanti dell'interesse dei minori. Tale calendario di visita potrà sempre essere modificato direttamente dalle parti e tenuto conto degli impegni scolastici dei figli.
6. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
7. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 14.09.2009 a Parte_1 Parte_2
MA AT (MB);
- Dall'unione sono nati i figli gemelli ed (11.08.2011); Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 26.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 16/07/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 14.09.2009 a MA AT (MB) (Atto n. 15, Parte II,
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MA AT (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di MA AT (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET TI NC