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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1006/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1006/2023, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] l'Avv. GANDINI STEFANIA MARIA Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. PESCE DANIELA e l'Avv. CP_1 C.F._2
ONGARO SARA;
- resistente –
e Avv. SABRINA RAGO Controparte_2 CP_3
- intervenuto-
con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1 Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con controparte in data 12 marzo 2007 in Albania, matrimonio trascritto in Alessandria nell'anno 2017 atto n. 442, serie C. Dall'unione tra le parti nascevano i minori il 19/11/2007 a Tirana (Albania) e Persona_1
il 20/11/2010 ad Alessandria. I coniugi si separavano giusto decreto di omologa del _2
Tribunale di Alessandria in data 23 febbraio 2022. Parte convenuta si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, nonché rappresentando litispendenza rispetto ad un procedimento sempre per divorzio instaurato in Albania (sul punto ordinanza del 29 dicembre 2023 che si richiama).
Solo successivamente, nel corso del procedimento, emergeva che i rapporti tra i genitori fossero caratterizzati da gravi tensioni, con coinvolgimento dei figli, sfociate in richieste di intervento delle forze dell'ordine e procedimenti penali (verbale di udienza del 21 febbraio 2024); veniva quindi incaricato il SS territorialmente competente (oltre ad acquisire gli atti di indagine) che relazionava in particolare “Dalla conoscenza dei ragazzi sono emersi atteggiamenti passivi, inquieti e una mancata analisi della realtà. Il grande conflitto tra i genitori potrebbe aver influito sulla loro crescita e causato traumi non elaborati. Per tale motivo si richiede di: • Incaricare il Servizio specialistico NPI dell'ASL AL di Alessandria al fine di effettuare valutazione psicodiagnostica e presa in carico di entrambi i minori;
• Partecipazione dei fratelli al gruppo adolescenti del servizio di educativa territoriale;
• Collaborazione dei genitori con il Servizio sociale;
• Presa in carico di entrambi i genitori del Servizio di Salute Mentale dell'ASL AL di Alessandria;
• Proseguo del monitoraggio da parte del Servizio Sociale”. Quindi, si procedeva all'ascolto del maggiore dei figli
– i genitori rappresentavano indisponibilità del minore a riguardo, confermata nei fatti anche dalle relazioni successive dei Servizi -, all'esito della quale veniva disposto “vista la documentazione trasmessa dalla Procura in sede rispetto ad una indagine con ipotesi di imputazione di minaccia da parte del padre alla madre;
vista la documentazione sanitaria già acquisita dalla Procura (ricoveri in psichiatria della madre); ritenuto che le prese in carico indicate dal SS siano necessarie ed urgenti, anche alla luce dell'audizione del minore;
ritenuto altresì che i minori non siano adeguatamente rappresentati dai genitori all'interno del procedimento (art. 473 bis. 8 c) c.p.c.); invero emergono significativi indici di inadeguatezza genitoriale e in particolare con riguardo a un suo coinvolgimento attivo, quasi fosse un pari, nel conflitto tra i genitori, con oneri Per_1 significativi in capo allo stesso di risoluzione del conflitto nonché di protezione dell'uno o dell'altro genitore a seconda delle situazioni;
sul punto si osserva che tale coinvolgimento nel conflitto dei minori appare pervasivo e di pregiudizio per gli stessi;
pare dover gestire i Per_1
genitori e in sede di audizione si è anche nei fatti assunto la responsabilità di un episodio che ha generato una denuncia a carico del padre. Si richiama comunque l'audizione del minore che rende evidente la gravità della situazione, del conflitto e della coartazione.”.
2 Venivano in particolare attivati per i minori servizi di educativa (anche di gruppo) nonché vi era la presa in carico da parte dei Servizi Sanitari specialistici;
veniva richiesta anche coordinazione genitoriale che in ultimo veniva avviata, pur nell'alta conflittualità e indisponibilità dimostrata in particolare dal padre. Gli interventi di educativa vedevano un andamento molto positivo con grande
Per_ impegno da parte del maggiore, ed invece una chiusura da parte di .
Nelle more del procedimento le parti raggiungevano un accordo – rinunciando anche al procedimento in Albania – e concludevano come segue “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato il [...] in [...], cittadino albanese, e CP_1 [...]
, nata il [...] in [...], cittadina albanese, in Thumane Kruje in data 12- Pt_1
03.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alessandria nell'anno 2017 al numero 442, Parte II, serie C, ufficio 1, con ordine all'ufficiale dello Stato civile di procedere alle occorrenti iscrizioni/annotazioni;
Per_ 2) affidare i figli e alle cure di entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, Per_1
confermando in linea di massima le modalità di frequentazione previste in sede di separazione e, pertanto: confermare la prevalente collocazione dei minori presso la madre, con facoltà per il padre di tenerli con sé un pomeriggio infrasettimanale , da concordarsi, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
prevedendo però che le suddette modalità di frequentazione abbiano applicazione se ed in quanto compatibili con gli accordi via via raggiunti con l'ausilio dei Servizi Sociali, in ragione delle mutate esigenze dei ragazzi e dei genitori;
2-a) dare atto che i genitori dei minori hanno aderito alla proposta di sostegno alla genitorialità a cura dei Servizi, anche con attivazione di chat in condivisione;
e rinnovano tale volontà di collaborazione;
2-b) disporre, a tutela dei minori, la prosecuzione degli interventi già in atto al momento del deposito delle conclusioni congiunte;
3) porre a carico del padre, sig. un assegno mensile dell'importo di euro 300,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli (da imputarsi per metà al mantenimento di e Per_1
Per_ per metà al mantenimento di ), rivalutabile ex lege, da corrispondersi entro i primi 15 gg di
3 ogni mese;
4) dare atto che l'assegno unico INPS sarà riscosso al 100% dalla madre prevalentemente collocataria, anche per i mesi decorrenti dalla sospensione dell'erogazione (maggio 2023) al ripristino;
5) porre a carico dei genitori, al 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, tutte, sempre da concordare, salvo spese mediche assolutamente non prevedibili ed indifferibili;
6) dare atto che la sig.ra si obbliga a rimettere la/le querele presentate nei confronti Parte_1
del sig. e, comunque, a non costituirsi parte civile in eventuali procedimenti a carico CP_1 di quest'ultimo;
7) dare atto che, a definizione di tutti i rapporti economici e patrimoniali fra coniugi il sig.
[...]
e la signora si obbligano a: CP_1 Parte_1
7-A). sciogliere la comunione sui beni immobili dei quali sono cointestatari, attribuendo:
a). in proprietà esclusiva a CP_1
-l'appartamento da questi abitato, descritto come segue:
appartamento sito in Alessandria, via Firenze n. 6 angolo via C. Lombroso, sito al piano III (4 f.t.), censito a NCU al foglio 118, part. 606, sub.20, zona cens. 1, cat. A2, classe 2, di vani 5 (acquistato con atto rogito Notaio 02.12.2020 rep 21248/13080, registrato il 04.12.2020 al n. 10956 Per_3
serie 1T, trascr. il 04.12. 2020 ai nn. 7647/5683);
con annessa pertinenziale cantina;
-le unità immobiliari costituenti porzione del corpo di fabbrica sito all'interno del cortile accessorio al fabbricato sito in Oviglio (AL), con accesso dalla via Vittorio Emanuele n. 14, angolo via XX settembre n. 19, descritte come segue:
locale autorimessa (box) al piano terreno, censito a CT al foglio 18, part. 533, sub.4, cat. C6, cl.2, mq 16,00;
locale di sgombero sovrastante l'autorimessa predetta, censito a CT al foglio 18, part. 533, sub.6, cat. C2, cl.U, mq 40,00,
(acquistate con atto rogito Notaio 28.07.2015 rep. 18141/10761, reg. in data 04.08.2015 Per_3
al n. 8340 serie 1T, trascr. il 05.08.2015 ai nn. 4439/3086)
con oneri a suo carico;
dandosi atto che non avanza alcuna pretesa sui mobili;
con Parte_1 eventuali oneri a carico dell'assegnatario (comprese tasse pregresse);
4 b). in proprietà esclusiva a l'appartamento da quest'ultima abitato, descritto come Parte_1
segue:
appartamento sito in Alessandria, via Firenze n. 6 angolo via C. Lombroso, sito al piano IV (5 f.t.), censito a NCU al foglio 118, part. 606, sub.22, zona cens. 1, cat. A2, classe 2, di vani 5 (acquistato con atto rogito Notaio 22.12.2015 rep 18336/10905, registrato il 23.12.2015 al n. 13159 Per_3
serie 1T, trascr. il 24.12. 2015 ai nn. 7336/5141);
con annessa pertinenziale cantina;
con oneri e mutuo (atto rogito Notaio in pari data rep. 18337/10906) al 100% a carico della Per_3
proprietaria;
impegnandosi le parti a perfezionare il trasferimento delle proprietà come sopra convenuto entro
30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, con spese al 50% (salvo un
CP_ supplemento di contributo-spese di 300,00 euro a carico del sig. );
7-B). si fa carico di regolare la pendenza ancora esistente con l'avv. Claudia CP_1
CP_ Morandi (già proprietaria dell'appartamento ora da assegnarsi in proprietà esclusiva al ), di estinguere la sanzione applicata dall'Agenzia Entrate e, infine, riconosce un conguaglio di
2.500,00 euro in favore di , da corrispondersi al momento dei trasferimenti Parte_1 immobiliari.”.
Il curatore dal canto suo rappresentava “I due ragazzi hanno spontaneamente cercato il contatto con la sottoscritta per potermi parlare, possibilmente da soli.
è apparso sereno e mi ha confermato che dalla fine dell'estate ha visto sporadicamente il Per_1
padre, ma in quelle poche occasioni ci sono sempre state discussioni, il ragazzo non si è sentito apprezzato dal padre, ma giudicato e non compreso, oltre che accusato di prendere le parti della madre contro di lui.
Per quanto mi ha raccontato, ha espresso la sua ferma volontà di voler interrompere i rapporti con il padre.
Per_ Anche è apparso propenso a raccontarmi alcuni scontri con il padre e ha espresso il desiderio di interrompere per il momento la frequentazione con lui perchè non riesce a comprendere i motivi delle discussioni e non accetta di sentirsi dire di “fare la spia“ per la madre.
In ogni caso i due ragazzi non escludono in futuro di prendere altre decisioni.”; il curatore concludeva “si ritiene comunque che l'attivazione della anche in presenza e non solo con Pt_2
chat abbia dato e dia la possibilità alla coppia genitoriale di prendere le decisioni utili ai due
5 ragazzi (si veda ad esempio iscrizione a scuola, attività sportiva ) e permetta loro per questi aspetti di andare oltre alla conflittualità; mantenendo le prese in carico ed i sostegni si ritiene che si possa consentire di realizzare l'interesse dei due ragazzi, auspicando che la conflittualità con il padre rientri. Per quanto sopra, disporre l'affidamento condiviso ai due genitori di e Persona_1 _2
, con collocazione presso l'abitazione della madre;
2. disporre l'assegnazione della casa già
[...]
coniugale sita in Alessandria, Via Firenze n. 6, piano quarto, alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
con i figli;
3. disporre che il padre possa vedere i figli previo accordo con loro, con modalità libere
e sempre nel rispetto del loro volere;
4. disporre la prosecuzione della presa in carico da parte del
sul nucleo famigliare e del progetto di co.ge. avviato dai due genitori, in quanto funzionale CP_4
agli accordi ed alle decisioni da assumere per i ragazzi;
5. disporre la prosecuzione del sostegno psicologico per i ragazzi, nel rispetto del loro volere;
6. disporre la prosecuzione del progetto adolescenti per i due ragazzi;
7. confermare gli accordi relativi al mantenimento economico dei due ragazzi, sia ordinario che straordinario, raggiunti dai genitori;
”.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, venuta meno la litispendenza, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L. 898/1970. In particolare: (i) la separazione dei coniugi è stata pronunciata nel febbraio 2022, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 29 marzo 2023; (ii) non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e (iii) entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
In punto di affidamento dei figli minori le parti chiedevano concordemente disporsi l'affido condiviso ai genitori;
pur se può darsi atto dello sforzo delle parti al fine di trovare una soluzione alle varie questioni tra loro pendenti, comunque, le conclusioni in punto di affido non possono venire recepite – il Tribunale può ben discostarsi trattandosi di procedimento contenzioso – in quanto contrarie all'interesse dei minori. Bisogna rilevare infatti come i genitori nel corso del procedimento abbiano anzitutto sottaciuto le difficoltà e tensioni;
una volte emerse (anche procedimento penale a carico del padre) la sola madre ha dimostrato idoneità genitoriale, mentre il padre ha proseguito nel criticare la madre – che comunque si occupa per la quasi totalità del tempo dei minori – proseguendo a coinvolgere i figli in una situazione di gravissima conflittualità (es. il maggiore dei figli si assumeva la responsabilità di quella che lui riteneva una incomprensione dei genitori da cui scaturiva una denuncia) mostrando rigidità ed incapacità di vedere i figli.
Esemplificativo è il comportamento del padre (che comunque non è nuovo a simili iniziative) che in ultimo chiamava le forze dell'ordine perché i figli rappresentavano di non volersi recare dallo stesso in visita, per eseguire coattivamente l'alternanza di weekend rispetto alla volontà espressa da ragazzi l'uno quasi maggiorenne e l'altro di 14 anni.
6 Dunque, in ragione dell'alta conflittualità esplicata dal padre nei confronti della madre (e riversata anzitutto sui figli), con coinvolgimento dei figli quali messaggeri e comunque onerati di alleviare nei fatti il conflitto, si ritiene necessario nell'interesse dei minori disporre l'affido esclusivo degli stessi alla madre;
in ragione della disposta coordinazione genitoriale si mantengono le decisioni di maggior interesse, e quindi almeno parte della codecisione, condivisa tra i genitori.
I minori vivranno con la madre e vedranno il padre a weekend alternati dal sabato alle 14.00 alla domenica alle 20.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi;
comunque,
Per_ considerata l'età del maggiore e la necessità di presa in carico sanitaria per , i minori non andranno assolutamente obbligati alle visite. Si specifica a riguardo che nel corso del procedimento i minori hanno ricercato maggior tempo con il padre – indisponibile a riguardo-, e tuttavia in ultimo a fronte dei comportamenti tenuti dal padre hanno manifestato indisponibilità alle visite. Tale posizione, in ragione dell'età dei minori e delle loro esigenze (prese in carico), giustificata comunque a fronte di episodi che non hanno certo visto una buona prova genitoriale da parte del padre, non deve essere oggetto di forzatura, ma dovrà essere il padre a recuperare il rapporto con i
Per_ figli (in ultimo rappresentava al curatore di aver subito attacchi da parte del padre e Per_1 veniva coinvolto nel litigio ed intervento delle forze dell'ordine rispetto all'esecuzione coattiva delle visite).
Va poi disposta la prosecuzione degli interventi, rispetto ai quali i genitori si dicevano disponibili.
I restanti accordi tra i genitori, in punto patrimoniale, possono venire recepiti in quanto non contrari a norme imperative e comunque nell'interesse dei minori, anche contribuendo ad alleviare il conflitto.
Le spese di lite, in ragione dei raggiunti accordi, cui il curatore speciale aderiva, e della soccombenza di tutti per quanto oggetto di diversa statuizione (affido), vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. in data 12 marzo C.F._1 CP_1 C.F._2
2007 in Albania, matrimonio trascritto in Alessandria nell'anno 2017 atto n. 442, serie C;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
7 Per_
- affida i figli e in via esclusiva alla madre, presso cui vengono collocati;
Per_1
- visite padre-figli come segue: pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
le visite avverranno nel rispetto del loro volere ed i minori non dovranno venire forzati alle visite;
- dispone la prosecuzione degli interventi già disposti, in particolare presa in carico da parte del anche con coordinazione genitoriale ed educativa nonché presa in carico da parte CP_4
di (sostegno psicologico, progetto adolescenti), per Controparte_5
almeno mesi sei e poi a discrezione dei Servizi;
- porre a carico del padre, sig. un assegno mensile dell'importo di euro 300,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli (da imputarsi per metà al mantenimento di
Per_ e per metà al mantenimento di ), rivalutabile ex lege, da corrispondersi entro i Per_1
primi 15 gg di ogni mese;
- dà atto che l'assegno unico INPS sarà riscosso al 100% dalla madre prevalentemente collocataria, anche per i mesi decorrenti dalla sospensione dell'erogazione (maggio 2023) al ripristino;
- pone a carico dei genitori, al 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, tutte, sempre da concordare, salvo spese mediche assolutamente non prevedibili ed indifferibili;
- dà atto che la sig.ra si obbliga a rimettere la/le querele presentate nei confronti Parte_1
del sig. e, comunque, a non costituirsi parte civile in eventuali procedimenti a CP_1 carico di quest'ultimo;
- dà atto che, a definizione di tutti i rapporti economici e patrimoniali fra coniugi il sig.
[...]
e la signora si obbligano a: CP_1 Parte_1
sciogliere la comunione sui beni immobili dei quali sono cointestatari, attribuendo:
a). in proprietà esclusiva a CP_1
-l'appartamento da questi abitato, descritto come segue:
appartamento sito in Alessandria, via Firenze n. 6 angolo via C. Lombroso, sito al piano III (4 f.t.), censito a NCU al foglio 118, part. 606, sub.20, zona cens. 1, cat. A2, classe 2, di vani 5
8 (acquistato con atto rogito Notaio 02.12.2020 rep 21248/13080, registrato il Per_3
04.12.2020 al n. 10956 serie 1T, trascr. il 04.12. 2020 ai nn. 7647/5683);
con annessa pertinenziale cantina;
-le unità immobiliari costituenti porzione del corpo di fabbrica sito all'interno del cortile accessorio al fabbricato sito in Oviglio (AL), con accesso dalla via Vittorio Emanuele n. 14, angolo via
XX settembre n. 19, descritte come segue:
locale autorimessa (box) al piano terreno, censito a CT al foglio 18, part. 533, sub.4, cat. C6, cl.2, mq 16,00;
locale di sgombero sovrastante l'autorimessa predetta, censito a CT al foglio 18, part. 533, sub.6, cat. C2, cl.U, mq 40,00,
(acquistate con atto rogito Notaio 28.07.2015 rep. 18141/10761, reg. in data 04.08.2015 al Per_3
n. 8340 serie 1T, trascr. il 05.08.2015 ai nn. 4439/3086)
con oneri a suo carico;
dandosi atto che non avanza alcuna pretesa sui mobili;
con Parte_1 eventuali oneri a carico dell'assegnatario (comprese tasse pregresse);
b). in proprietà esclusiva a l'appartamento da quest'ultima abitato, descritto come Parte_1
segue:
appartamento sito in Alessandria, via Firenze n. 6 angolo via C. Lombroso, sito al piano IV (5 f.t.), censito a NCU al foglio 118, part. 606, sub.22, zona cens. 1, cat. A2, classe 2, di vani 5
(acquistato con atto rogito Notaio 22.12.2015 rep 18336/10905, registrato il Per_3
23.12.2015 al n. 13159 serie 1T, trascr. il 24.12. 2015 ai nn. 7336/5141);
con annessa pertinenziale cantina;
con oneri e mutuo (atto rogito Notaio in pari data rep. 18337/10906) al 100% a carico della Per_3
proprietaria;
impegnandosi le parti a perfezionare il trasferimento delle proprietà come sopra convenuto entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, con spese al 50% (salvo un CP_ supplemento di contributo-spese di 300,00 euro a carico del sig. ;
- si dà atto che si fa carico di regolare la pendenza ancora esistente con l'avv. CP_1
Claudia Morandi (già proprietaria dell'appartamento ora da assegnarsi in proprietà esclusiva CP_ al , di estinguere la sanzione applicata dall'Agenzia Entrate e, infine, riconosce un conguaglio di 2.500,00 euro in favore di , da corrispondersi al momento dei Parte_1
trasferimenti immobiliari.
9 - spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al e a CP_4 [...]
Controparte_6
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1006/2023, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] l'Avv. GANDINI STEFANIA MARIA Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. PESCE DANIELA e l'Avv. CP_1 C.F._2
ONGARO SARA;
- resistente –
e Avv. SABRINA RAGO Controparte_2 CP_3
- intervenuto-
con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1 Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con controparte in data 12 marzo 2007 in Albania, matrimonio trascritto in Alessandria nell'anno 2017 atto n. 442, serie C. Dall'unione tra le parti nascevano i minori il 19/11/2007 a Tirana (Albania) e Persona_1
il 20/11/2010 ad Alessandria. I coniugi si separavano giusto decreto di omologa del _2
Tribunale di Alessandria in data 23 febbraio 2022. Parte convenuta si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, nonché rappresentando litispendenza rispetto ad un procedimento sempre per divorzio instaurato in Albania (sul punto ordinanza del 29 dicembre 2023 che si richiama).
Solo successivamente, nel corso del procedimento, emergeva che i rapporti tra i genitori fossero caratterizzati da gravi tensioni, con coinvolgimento dei figli, sfociate in richieste di intervento delle forze dell'ordine e procedimenti penali (verbale di udienza del 21 febbraio 2024); veniva quindi incaricato il SS territorialmente competente (oltre ad acquisire gli atti di indagine) che relazionava in particolare “Dalla conoscenza dei ragazzi sono emersi atteggiamenti passivi, inquieti e una mancata analisi della realtà. Il grande conflitto tra i genitori potrebbe aver influito sulla loro crescita e causato traumi non elaborati. Per tale motivo si richiede di: • Incaricare il Servizio specialistico NPI dell'ASL AL di Alessandria al fine di effettuare valutazione psicodiagnostica e presa in carico di entrambi i minori;
• Partecipazione dei fratelli al gruppo adolescenti del servizio di educativa territoriale;
• Collaborazione dei genitori con il Servizio sociale;
• Presa in carico di entrambi i genitori del Servizio di Salute Mentale dell'ASL AL di Alessandria;
• Proseguo del monitoraggio da parte del Servizio Sociale”. Quindi, si procedeva all'ascolto del maggiore dei figli
– i genitori rappresentavano indisponibilità del minore a riguardo, confermata nei fatti anche dalle relazioni successive dei Servizi -, all'esito della quale veniva disposto “vista la documentazione trasmessa dalla Procura in sede rispetto ad una indagine con ipotesi di imputazione di minaccia da parte del padre alla madre;
vista la documentazione sanitaria già acquisita dalla Procura (ricoveri in psichiatria della madre); ritenuto che le prese in carico indicate dal SS siano necessarie ed urgenti, anche alla luce dell'audizione del minore;
ritenuto altresì che i minori non siano adeguatamente rappresentati dai genitori all'interno del procedimento (art. 473 bis. 8 c) c.p.c.); invero emergono significativi indici di inadeguatezza genitoriale e in particolare con riguardo a un suo coinvolgimento attivo, quasi fosse un pari, nel conflitto tra i genitori, con oneri Per_1 significativi in capo allo stesso di risoluzione del conflitto nonché di protezione dell'uno o dell'altro genitore a seconda delle situazioni;
sul punto si osserva che tale coinvolgimento nel conflitto dei minori appare pervasivo e di pregiudizio per gli stessi;
pare dover gestire i Per_1
genitori e in sede di audizione si è anche nei fatti assunto la responsabilità di un episodio che ha generato una denuncia a carico del padre. Si richiama comunque l'audizione del minore che rende evidente la gravità della situazione, del conflitto e della coartazione.”.
2 Venivano in particolare attivati per i minori servizi di educativa (anche di gruppo) nonché vi era la presa in carico da parte dei Servizi Sanitari specialistici;
veniva richiesta anche coordinazione genitoriale che in ultimo veniva avviata, pur nell'alta conflittualità e indisponibilità dimostrata in particolare dal padre. Gli interventi di educativa vedevano un andamento molto positivo con grande
Per_ impegno da parte del maggiore, ed invece una chiusura da parte di .
Nelle more del procedimento le parti raggiungevano un accordo – rinunciando anche al procedimento in Albania – e concludevano come segue “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato il [...] in [...], cittadino albanese, e CP_1 [...]
, nata il [...] in [...], cittadina albanese, in Thumane Kruje in data 12- Pt_1
03.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alessandria nell'anno 2017 al numero 442, Parte II, serie C, ufficio 1, con ordine all'ufficiale dello Stato civile di procedere alle occorrenti iscrizioni/annotazioni;
Per_ 2) affidare i figli e alle cure di entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, Per_1
confermando in linea di massima le modalità di frequentazione previste in sede di separazione e, pertanto: confermare la prevalente collocazione dei minori presso la madre, con facoltà per il padre di tenerli con sé un pomeriggio infrasettimanale , da concordarsi, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
prevedendo però che le suddette modalità di frequentazione abbiano applicazione se ed in quanto compatibili con gli accordi via via raggiunti con l'ausilio dei Servizi Sociali, in ragione delle mutate esigenze dei ragazzi e dei genitori;
2-a) dare atto che i genitori dei minori hanno aderito alla proposta di sostegno alla genitorialità a cura dei Servizi, anche con attivazione di chat in condivisione;
e rinnovano tale volontà di collaborazione;
2-b) disporre, a tutela dei minori, la prosecuzione degli interventi già in atto al momento del deposito delle conclusioni congiunte;
3) porre a carico del padre, sig. un assegno mensile dell'importo di euro 300,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli (da imputarsi per metà al mantenimento di e Per_1
Per_ per metà al mantenimento di ), rivalutabile ex lege, da corrispondersi entro i primi 15 gg di
3 ogni mese;
4) dare atto che l'assegno unico INPS sarà riscosso al 100% dalla madre prevalentemente collocataria, anche per i mesi decorrenti dalla sospensione dell'erogazione (maggio 2023) al ripristino;
5) porre a carico dei genitori, al 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, tutte, sempre da concordare, salvo spese mediche assolutamente non prevedibili ed indifferibili;
6) dare atto che la sig.ra si obbliga a rimettere la/le querele presentate nei confronti Parte_1
del sig. e, comunque, a non costituirsi parte civile in eventuali procedimenti a carico CP_1 di quest'ultimo;
7) dare atto che, a definizione di tutti i rapporti economici e patrimoniali fra coniugi il sig.
[...]
e la signora si obbligano a: CP_1 Parte_1
7-A). sciogliere la comunione sui beni immobili dei quali sono cointestatari, attribuendo:
a). in proprietà esclusiva a CP_1
-l'appartamento da questi abitato, descritto come segue:
appartamento sito in Alessandria, via Firenze n. 6 angolo via C. Lombroso, sito al piano III (4 f.t.), censito a NCU al foglio 118, part. 606, sub.20, zona cens. 1, cat. A2, classe 2, di vani 5 (acquistato con atto rogito Notaio 02.12.2020 rep 21248/13080, registrato il 04.12.2020 al n. 10956 Per_3
serie 1T, trascr. il 04.12. 2020 ai nn. 7647/5683);
con annessa pertinenziale cantina;
-le unità immobiliari costituenti porzione del corpo di fabbrica sito all'interno del cortile accessorio al fabbricato sito in Oviglio (AL), con accesso dalla via Vittorio Emanuele n. 14, angolo via XX settembre n. 19, descritte come segue:
locale autorimessa (box) al piano terreno, censito a CT al foglio 18, part. 533, sub.4, cat. C6, cl.2, mq 16,00;
locale di sgombero sovrastante l'autorimessa predetta, censito a CT al foglio 18, part. 533, sub.6, cat. C2, cl.U, mq 40,00,
(acquistate con atto rogito Notaio 28.07.2015 rep. 18141/10761, reg. in data 04.08.2015 Per_3
al n. 8340 serie 1T, trascr. il 05.08.2015 ai nn. 4439/3086)
con oneri a suo carico;
dandosi atto che non avanza alcuna pretesa sui mobili;
con Parte_1 eventuali oneri a carico dell'assegnatario (comprese tasse pregresse);
4 b). in proprietà esclusiva a l'appartamento da quest'ultima abitato, descritto come Parte_1
segue:
appartamento sito in Alessandria, via Firenze n. 6 angolo via C. Lombroso, sito al piano IV (5 f.t.), censito a NCU al foglio 118, part. 606, sub.22, zona cens. 1, cat. A2, classe 2, di vani 5 (acquistato con atto rogito Notaio 22.12.2015 rep 18336/10905, registrato il 23.12.2015 al n. 13159 Per_3
serie 1T, trascr. il 24.12. 2015 ai nn. 7336/5141);
con annessa pertinenziale cantina;
con oneri e mutuo (atto rogito Notaio in pari data rep. 18337/10906) al 100% a carico della Per_3
proprietaria;
impegnandosi le parti a perfezionare il trasferimento delle proprietà come sopra convenuto entro
30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, con spese al 50% (salvo un
CP_ supplemento di contributo-spese di 300,00 euro a carico del sig. );
7-B). si fa carico di regolare la pendenza ancora esistente con l'avv. Claudia CP_1
CP_ Morandi (già proprietaria dell'appartamento ora da assegnarsi in proprietà esclusiva al ), di estinguere la sanzione applicata dall'Agenzia Entrate e, infine, riconosce un conguaglio di
2.500,00 euro in favore di , da corrispondersi al momento dei trasferimenti Parte_1 immobiliari.”.
Il curatore dal canto suo rappresentava “I due ragazzi hanno spontaneamente cercato il contatto con la sottoscritta per potermi parlare, possibilmente da soli.
è apparso sereno e mi ha confermato che dalla fine dell'estate ha visto sporadicamente il Per_1
padre, ma in quelle poche occasioni ci sono sempre state discussioni, il ragazzo non si è sentito apprezzato dal padre, ma giudicato e non compreso, oltre che accusato di prendere le parti della madre contro di lui.
Per quanto mi ha raccontato, ha espresso la sua ferma volontà di voler interrompere i rapporti con il padre.
Per_ Anche è apparso propenso a raccontarmi alcuni scontri con il padre e ha espresso il desiderio di interrompere per il momento la frequentazione con lui perchè non riesce a comprendere i motivi delle discussioni e non accetta di sentirsi dire di “fare la spia“ per la madre.
In ogni caso i due ragazzi non escludono in futuro di prendere altre decisioni.”; il curatore concludeva “si ritiene comunque che l'attivazione della anche in presenza e non solo con Pt_2
chat abbia dato e dia la possibilità alla coppia genitoriale di prendere le decisioni utili ai due
5 ragazzi (si veda ad esempio iscrizione a scuola, attività sportiva ) e permetta loro per questi aspetti di andare oltre alla conflittualità; mantenendo le prese in carico ed i sostegni si ritiene che si possa consentire di realizzare l'interesse dei due ragazzi, auspicando che la conflittualità con il padre rientri. Per quanto sopra, disporre l'affidamento condiviso ai due genitori di e Persona_1 _2
, con collocazione presso l'abitazione della madre;
2. disporre l'assegnazione della casa già
[...]
coniugale sita in Alessandria, Via Firenze n. 6, piano quarto, alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
con i figli;
3. disporre che il padre possa vedere i figli previo accordo con loro, con modalità libere
e sempre nel rispetto del loro volere;
4. disporre la prosecuzione della presa in carico da parte del
sul nucleo famigliare e del progetto di co.ge. avviato dai due genitori, in quanto funzionale CP_4
agli accordi ed alle decisioni da assumere per i ragazzi;
5. disporre la prosecuzione del sostegno psicologico per i ragazzi, nel rispetto del loro volere;
6. disporre la prosecuzione del progetto adolescenti per i due ragazzi;
7. confermare gli accordi relativi al mantenimento economico dei due ragazzi, sia ordinario che straordinario, raggiunti dai genitori;
”.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, venuta meno la litispendenza, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L. 898/1970. In particolare: (i) la separazione dei coniugi è stata pronunciata nel febbraio 2022, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 29 marzo 2023; (ii) non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e (iii) entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
In punto di affidamento dei figli minori le parti chiedevano concordemente disporsi l'affido condiviso ai genitori;
pur se può darsi atto dello sforzo delle parti al fine di trovare una soluzione alle varie questioni tra loro pendenti, comunque, le conclusioni in punto di affido non possono venire recepite – il Tribunale può ben discostarsi trattandosi di procedimento contenzioso – in quanto contrarie all'interesse dei minori. Bisogna rilevare infatti come i genitori nel corso del procedimento abbiano anzitutto sottaciuto le difficoltà e tensioni;
una volte emerse (anche procedimento penale a carico del padre) la sola madre ha dimostrato idoneità genitoriale, mentre il padre ha proseguito nel criticare la madre – che comunque si occupa per la quasi totalità del tempo dei minori – proseguendo a coinvolgere i figli in una situazione di gravissima conflittualità (es. il maggiore dei figli si assumeva la responsabilità di quella che lui riteneva una incomprensione dei genitori da cui scaturiva una denuncia) mostrando rigidità ed incapacità di vedere i figli.
Esemplificativo è il comportamento del padre (che comunque non è nuovo a simili iniziative) che in ultimo chiamava le forze dell'ordine perché i figli rappresentavano di non volersi recare dallo stesso in visita, per eseguire coattivamente l'alternanza di weekend rispetto alla volontà espressa da ragazzi l'uno quasi maggiorenne e l'altro di 14 anni.
6 Dunque, in ragione dell'alta conflittualità esplicata dal padre nei confronti della madre (e riversata anzitutto sui figli), con coinvolgimento dei figli quali messaggeri e comunque onerati di alleviare nei fatti il conflitto, si ritiene necessario nell'interesse dei minori disporre l'affido esclusivo degli stessi alla madre;
in ragione della disposta coordinazione genitoriale si mantengono le decisioni di maggior interesse, e quindi almeno parte della codecisione, condivisa tra i genitori.
I minori vivranno con la madre e vedranno il padre a weekend alternati dal sabato alle 14.00 alla domenica alle 20.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi;
comunque,
Per_ considerata l'età del maggiore e la necessità di presa in carico sanitaria per , i minori non andranno assolutamente obbligati alle visite. Si specifica a riguardo che nel corso del procedimento i minori hanno ricercato maggior tempo con il padre – indisponibile a riguardo-, e tuttavia in ultimo a fronte dei comportamenti tenuti dal padre hanno manifestato indisponibilità alle visite. Tale posizione, in ragione dell'età dei minori e delle loro esigenze (prese in carico), giustificata comunque a fronte di episodi che non hanno certo visto una buona prova genitoriale da parte del padre, non deve essere oggetto di forzatura, ma dovrà essere il padre a recuperare il rapporto con i
Per_ figli (in ultimo rappresentava al curatore di aver subito attacchi da parte del padre e Per_1 veniva coinvolto nel litigio ed intervento delle forze dell'ordine rispetto all'esecuzione coattiva delle visite).
Va poi disposta la prosecuzione degli interventi, rispetto ai quali i genitori si dicevano disponibili.
I restanti accordi tra i genitori, in punto patrimoniale, possono venire recepiti in quanto non contrari a norme imperative e comunque nell'interesse dei minori, anche contribuendo ad alleviare il conflitto.
Le spese di lite, in ragione dei raggiunti accordi, cui il curatore speciale aderiva, e della soccombenza di tutti per quanto oggetto di diversa statuizione (affido), vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. in data 12 marzo C.F._1 CP_1 C.F._2
2007 in Albania, matrimonio trascritto in Alessandria nell'anno 2017 atto n. 442, serie C;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
7 Per_
- affida i figli e in via esclusiva alla madre, presso cui vengono collocati;
Per_1
- visite padre-figli come segue: pomeriggio infrasettimanale, da concordarsi, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
le visite avverranno nel rispetto del loro volere ed i minori non dovranno venire forzati alle visite;
- dispone la prosecuzione degli interventi già disposti, in particolare presa in carico da parte del anche con coordinazione genitoriale ed educativa nonché presa in carico da parte CP_4
di (sostegno psicologico, progetto adolescenti), per Controparte_5
almeno mesi sei e poi a discrezione dei Servizi;
- porre a carico del padre, sig. un assegno mensile dell'importo di euro 300,00 a CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli (da imputarsi per metà al mantenimento di
Per_ e per metà al mantenimento di ), rivalutabile ex lege, da corrispondersi entro i Per_1
primi 15 gg di ogni mese;
- dà atto che l'assegno unico INPS sarà riscosso al 100% dalla madre prevalentemente collocataria, anche per i mesi decorrenti dalla sospensione dell'erogazione (maggio 2023) al ripristino;
- pone a carico dei genitori, al 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli, tutte, sempre da concordare, salvo spese mediche assolutamente non prevedibili ed indifferibili;
- dà atto che la sig.ra si obbliga a rimettere la/le querele presentate nei confronti Parte_1
del sig. e, comunque, a non costituirsi parte civile in eventuali procedimenti a CP_1 carico di quest'ultimo;
- dà atto che, a definizione di tutti i rapporti economici e patrimoniali fra coniugi il sig.
[...]
e la signora si obbligano a: CP_1 Parte_1
sciogliere la comunione sui beni immobili dei quali sono cointestatari, attribuendo:
a). in proprietà esclusiva a CP_1
-l'appartamento da questi abitato, descritto come segue:
appartamento sito in Alessandria, via Firenze n. 6 angolo via C. Lombroso, sito al piano III (4 f.t.), censito a NCU al foglio 118, part. 606, sub.20, zona cens. 1, cat. A2, classe 2, di vani 5
8 (acquistato con atto rogito Notaio 02.12.2020 rep 21248/13080, registrato il Per_3
04.12.2020 al n. 10956 serie 1T, trascr. il 04.12. 2020 ai nn. 7647/5683);
con annessa pertinenziale cantina;
-le unità immobiliari costituenti porzione del corpo di fabbrica sito all'interno del cortile accessorio al fabbricato sito in Oviglio (AL), con accesso dalla via Vittorio Emanuele n. 14, angolo via
XX settembre n. 19, descritte come segue:
locale autorimessa (box) al piano terreno, censito a CT al foglio 18, part. 533, sub.4, cat. C6, cl.2, mq 16,00;
locale di sgombero sovrastante l'autorimessa predetta, censito a CT al foglio 18, part. 533, sub.6, cat. C2, cl.U, mq 40,00,
(acquistate con atto rogito Notaio 28.07.2015 rep. 18141/10761, reg. in data 04.08.2015 al Per_3
n. 8340 serie 1T, trascr. il 05.08.2015 ai nn. 4439/3086)
con oneri a suo carico;
dandosi atto che non avanza alcuna pretesa sui mobili;
con Parte_1 eventuali oneri a carico dell'assegnatario (comprese tasse pregresse);
b). in proprietà esclusiva a l'appartamento da quest'ultima abitato, descritto come Parte_1
segue:
appartamento sito in Alessandria, via Firenze n. 6 angolo via C. Lombroso, sito al piano IV (5 f.t.), censito a NCU al foglio 118, part. 606, sub.22, zona cens. 1, cat. A2, classe 2, di vani 5
(acquistato con atto rogito Notaio 22.12.2015 rep 18336/10905, registrato il Per_3
23.12.2015 al n. 13159 serie 1T, trascr. il 24.12. 2015 ai nn. 7336/5141);
con annessa pertinenziale cantina;
con oneri e mutuo (atto rogito Notaio in pari data rep. 18337/10906) al 100% a carico della Per_3
proprietaria;
impegnandosi le parti a perfezionare il trasferimento delle proprietà come sopra convenuto entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, con spese al 50% (salvo un CP_ supplemento di contributo-spese di 300,00 euro a carico del sig. ;
- si dà atto che si fa carico di regolare la pendenza ancora esistente con l'avv. CP_1
Claudia Morandi (già proprietaria dell'appartamento ora da assegnarsi in proprietà esclusiva CP_ al , di estinguere la sanzione applicata dall'Agenzia Entrate e, infine, riconosce un conguaglio di 2.500,00 euro in favore di , da corrispondersi al momento dei Parte_1
trasferimenti immobiliari.
9 - spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al e a CP_4 [...]
Controparte_6
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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