Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
Decreto decisorio 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 12/09/2022, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/09/2022
N. 00424/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00805/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 805 del 2022, proposto dalla:
- Sir S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ignazio Fulvio Mezzina e Cinzia Sgura, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
nei confronti
- della Cannone Teodoro S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota a firma del Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale del 1° giugno 2022, recante: “ Porto di Brindisi. Richiesta di concessione dd.mm. presso la banchina di Costa Morena Est, al fine di essere utilizzata per il deposito di materiali vari. Rigetto ”, con la quale l’Autorità in epigrafe ha definitivamente rigettato la richiesta di concessione di un’area demaniale avanzata dalla ricorrente SIR;
- della nota prot. n. 11997 del 29 marzo 2022 con cui l’ASPMAM ha dato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241/1990;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 7 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Considerato che, con nota in data 5 settembre 2022, la parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare.
2.- Ritenuto, per la natura delle questioni in oggetto, di dover compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, prende atto dell’intervenuta rinuncia all’istanza cautelare.
Spese della fase di giudizio interamente compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO