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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 984/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO SA, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 386/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1676/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11
e pubblicata il 27/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13140006288U GIOCHI-LOTTERIE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77771 GIOCHI-LOTTERIE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello principale con rinunzia all'appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1676/2022 depositata il 27/05/2022 la Commissione tributaria provinciale di Palermo, Sezione 11, ha rigettato parzialmente il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.a.s. avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed in particolare:
1. l'avviso di accertamento n. M13140006288U del 9 luglio 2019 notificato a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 17 luglio
2019, avente per oggetto il controllo della posizione fiscale della società in materia di imposta unica sulle scommesse per l'anno di imposta 2014 (dal 12 maggio 2014 al 31 dicembre 2014);
2. l'avviso di accertamento prot. n. 77771 del 30 ottobre 2019 notificato a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 7 novembre 2019, con il quale l'ADM ha richiesto al contribuente nella qualità di “obbligato solidale, pro quota, il pagamento delle somme accertate nei confronti di Società_1, a titolo di imposta unica sulle scommesse”, per il primo trimestre dell'anno di imposta 2014 (dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014).
Avverso la sentenza di rigetto parziale del ricorso, la società contribuente ha proposto appello per l'avviso di accertamento n. M13140006288U del 9 luglio 2019, con istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
U.E., deducendo:
I. la nullità degli atti impugnati per mancata instaurazione e svolgimento del contraddittorio con il contribuente;
II. la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000; III. l'error in iudicando sulla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza del presupposto e della soggettività passiva ai fini dell'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse in violazione dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n.
210 del 2010 e dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998; IV. l'error in procedendo per l'omessa pronuncia sul rilievo relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del T.F.U.E. per illegittima c.d. “covert discriminination”, con riproposizione del motivo di censura e richiesta subordinata di rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E.; V. l'error in procedendo per difetto di pronuncia sull'eccepita ed omessa contestazione della violazione e irrogazione della sanzione nei confronti dell'autore della condotta,
e non della società; VI. l'error in iudicando in relazione al motivo di ricorso con il quale si è dedotta la violazione e/o errata applicazione dell'art. 5, c. 1 e/o dell'art. 11, c. 1, d.lgs. n. 472/1997 per l'assenza di colpevolezza.
Nella costituzione in giudizio, l'ADM ha proposto appello incidentale sul capo b) della sentenza n.1676/2022, nei limiti dell'annullamento dell'avviso di accertamento prot. n. 77771 del 30 novembre 2019.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/9/2024, nel corso della quale l'ADM ha rinunciato all'appello incidentale e ha insistito nelle controdeduzioni per il rigetto dell'appello principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti del giudizio, preso atto della rinunzia all'appello incidentale, il Collegio ritiene la infondatezza dei motivi del gravame principale proposti dalla società contribuente, per le ragioni in fatto ed in diritto che si espongono con criteri di sintesi.
I. Sull'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo all'emissione degli atti impugnati. L'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, a pena di invalidità dell'atto, sussiste per i tributi non armonizzati solo se previsto da una specifica norma di legge (Cass. Sez. Un. n. 24823 del 9.12.2015).
Pertanto, nella specie non sussiste violazione di legge, poiché il recupero afferisce ad un tributo non armonizzato (imposta unica); peraltro, la parte appellante non ha indicato, né specificato le ragioni che avrebbero determinato la lesione irreversibile del contraddittorio;
II. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 1, legge n. 212 del 2000: motivazione per relationem, con omessa allegazione degli atti richiamati.
Gli avvisi di accertamento contengono puntuali riferimenti ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa fiscale. Peraltro, entrambi i PVC, sono stati regolarmente notificati, e sul processo verbale del 14.04.2016 il sigRappresentante_1 ha presentato osservazioni.
III. Sulla carenza del presupposto dell'Imposta Unica e della soggettività passiva nei confronti della società Ricorrente_1 s.a.s., per difetto di attività di “gestione” delle scommesse ex art. 3 D.lgs. n. 504 del 1998 e/o art. 1, c. 66 lett. b), primo periodo, legge n. 220 del 2010.
L'equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi”-titolare di ricevitoria al “gestore per conto proprio”- bookmaker, ad avviso del Collegio non è irragionevole. Infatti, le differenze tra il contributo gravante, rispettivamente, sulla ricevitoria e sul bookmaker in relazione alla complessiva attività di raccolta delle scommesse, presuppongono che entrambi i soggetti partecipino, con ruoli diversi e differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse assoggettata ad imposizione.
Sebbene non direttamente partecipe al rischio del contratto di scommessa, il titolare della ricevitoria svolge una attività di «gestione» attraverso la propria organizzazione imprenditoriale, assicurando la disponibilità di locali idonei e lo svolgimento di tutte le procedure e gli adempimenti materiali per l'accettazione della scommessa, l'incasso, il trasferimento delle somme giocate, nonché il pagamento delle vincite secondo le disposizioni del bookmaker. Tali elementi configurano l'attività di «gestione» delle scommesse, presupposto dell'imposizione.
La tassatività del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, previsto dall'art. 4, commi 1
e 4-bis legge 13 dicembre 1989 n. 401, non interferisce, né modifica la soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 d.lgs. n. 504/1998 attribuisce a "chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse”.
Sul presupposto oggettivo e soggettivo dell'imposta e sulla funzione d'intermediazione del CTD nella raccolta del gioco, in favore del bookmaker (Società_2 od altro soggetto), sono significative le argomentazioni adottate nella sentenza del 26.2.2020 della CGUE (v. infra).
IV. Sulla violazione dei principi di libera concorrenza, di libero stabilimento, di libera prestazione di servizi e di non discriminazione, sanciti dall'Unione europea, con istanza di sospensione del giudizio in attesa della decisione della CGUE in causa C-788/18.
Sulla dedotta pregiudizialità comunitaria, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza cit. in data 26.02.2020 ha risolto il dubbio interpretativo, statuendo che: “L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”. Per l'esclusione di qualsiasi profilo discriminatorio dell'imposizione fiscale merita menzione anche la ordinanza n. 48 del 7.2.2017 della Corte costituzionale, puntualmente citata dalla parte appellata.
V-VI. Sulla violazione ed errata applicazione dell'art. 5, comma 1 e/o dell'art. 11, comma 1 e/o dell'art. 6, comma 3 e/o dell'art 10, comma 1, D.lgs. n. 472 del 1997 per omessa contestazione della violazione ed omessa irrogazione della sanzione all'autore della condotta, anziché alla società; sulla violazione ed errata applicazione dell'art. 5, c. 1 e/o dell'art. 11, c. 1 D.lgs. n. 472 del 1997 per assenza di colpevolezza.
Sui profili d'imputazione soggettiva della sanzione, ratione temporis ed anche in riferimento alla violazione sostanziale connessa all'evasione del tributo, i contenuti dell'avviso di accertamento e gli ulteriori chiarimenti esposti nelle controdeduzioni della parte appellata, escludono la sussistenza dei vizi dedotti in appello.
Dunque, l'appello principale è rigettato con la conferma integrale della sentenza gravata da riesame e la condanna della parte appellante, rimasta soccombente, alle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello principale e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 1.500
(millecinquecento),oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO SA, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 386/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1676/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 11
e pubblicata il 27/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13140006288U GIOCHI-LOTTERIE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77771 GIOCHI-LOTTERIE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello principale con rinunzia all'appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1676/2022 depositata il 27/05/2022 la Commissione tributaria provinciale di Palermo, Sezione 11, ha rigettato parzialmente il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.a.s. avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed in particolare:
1. l'avviso di accertamento n. M13140006288U del 9 luglio 2019 notificato a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 17 luglio
2019, avente per oggetto il controllo della posizione fiscale della società in materia di imposta unica sulle scommesse per l'anno di imposta 2014 (dal 12 maggio 2014 al 31 dicembre 2014);
2. l'avviso di accertamento prot. n. 77771 del 30 ottobre 2019 notificato a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 7 novembre 2019, con il quale l'ADM ha richiesto al contribuente nella qualità di “obbligato solidale, pro quota, il pagamento delle somme accertate nei confronti di Società_1, a titolo di imposta unica sulle scommesse”, per il primo trimestre dell'anno di imposta 2014 (dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014).
Avverso la sentenza di rigetto parziale del ricorso, la società contribuente ha proposto appello per l'avviso di accertamento n. M13140006288U del 9 luglio 2019, con istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
U.E., deducendo:
I. la nullità degli atti impugnati per mancata instaurazione e svolgimento del contraddittorio con il contribuente;
II. la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale è stata eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000; III. l'error in iudicando sulla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento per mancanza del presupposto e della soggettività passiva ai fini dell'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse in violazione dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n.
210 del 2010 e dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998; IV. l'error in procedendo per l'omessa pronuncia sul rilievo relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del T.F.U.E. per illegittima c.d. “covert discriminination”, con riproposizione del motivo di censura e richiesta subordinata di rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E.; V. l'error in procedendo per difetto di pronuncia sull'eccepita ed omessa contestazione della violazione e irrogazione della sanzione nei confronti dell'autore della condotta,
e non della società; VI. l'error in iudicando in relazione al motivo di ricorso con il quale si è dedotta la violazione e/o errata applicazione dell'art. 5, c. 1 e/o dell'art. 11, c. 1, d.lgs. n. 472/1997 per l'assenza di colpevolezza.
Nella costituzione in giudizio, l'ADM ha proposto appello incidentale sul capo b) della sentenza n.1676/2022, nei limiti dell'annullamento dell'avviso di accertamento prot. n. 77771 del 30 novembre 2019.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/9/2024, nel corso della quale l'ADM ha rinunciato all'appello incidentale e ha insistito nelle controdeduzioni per il rigetto dell'appello principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti del giudizio, preso atto della rinunzia all'appello incidentale, il Collegio ritiene la infondatezza dei motivi del gravame principale proposti dalla società contribuente, per le ragioni in fatto ed in diritto che si espongono con criteri di sintesi.
I. Sull'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo all'emissione degli atti impugnati. L'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, a pena di invalidità dell'atto, sussiste per i tributi non armonizzati solo se previsto da una specifica norma di legge (Cass. Sez. Un. n. 24823 del 9.12.2015).
Pertanto, nella specie non sussiste violazione di legge, poiché il recupero afferisce ad un tributo non armonizzato (imposta unica); peraltro, la parte appellante non ha indicato, né specificato le ragioni che avrebbero determinato la lesione irreversibile del contraddittorio;
II. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 1, legge n. 212 del 2000: motivazione per relationem, con omessa allegazione degli atti richiamati.
Gli avvisi di accertamento contengono puntuali riferimenti ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa fiscale. Peraltro, entrambi i PVC, sono stati regolarmente notificati, e sul processo verbale del 14.04.2016 il sigRappresentante_1 ha presentato osservazioni.
III. Sulla carenza del presupposto dell'Imposta Unica e della soggettività passiva nei confronti della società Ricorrente_1 s.a.s., per difetto di attività di “gestione” delle scommesse ex art. 3 D.lgs. n. 504 del 1998 e/o art. 1, c. 66 lett. b), primo periodo, legge n. 220 del 2010.
L'equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi”-titolare di ricevitoria al “gestore per conto proprio”- bookmaker, ad avviso del Collegio non è irragionevole. Infatti, le differenze tra il contributo gravante, rispettivamente, sulla ricevitoria e sul bookmaker in relazione alla complessiva attività di raccolta delle scommesse, presuppongono che entrambi i soggetti partecipino, con ruoli diversi e differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse assoggettata ad imposizione.
Sebbene non direttamente partecipe al rischio del contratto di scommessa, il titolare della ricevitoria svolge una attività di «gestione» attraverso la propria organizzazione imprenditoriale, assicurando la disponibilità di locali idonei e lo svolgimento di tutte le procedure e gli adempimenti materiali per l'accettazione della scommessa, l'incasso, il trasferimento delle somme giocate, nonché il pagamento delle vincite secondo le disposizioni del bookmaker. Tali elementi configurano l'attività di «gestione» delle scommesse, presupposto dell'imposizione.
La tassatività del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, previsto dall'art. 4, commi 1
e 4-bis legge 13 dicembre 1989 n. 401, non interferisce, né modifica la soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 d.lgs. n. 504/1998 attribuisce a "chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse”.
Sul presupposto oggettivo e soggettivo dell'imposta e sulla funzione d'intermediazione del CTD nella raccolta del gioco, in favore del bookmaker (Società_2 od altro soggetto), sono significative le argomentazioni adottate nella sentenza del 26.2.2020 della CGUE (v. infra).
IV. Sulla violazione dei principi di libera concorrenza, di libero stabilimento, di libera prestazione di servizi e di non discriminazione, sanciti dall'Unione europea, con istanza di sospensione del giudizio in attesa della decisione della CGUE in causa C-788/18.
Sulla dedotta pregiudizialità comunitaria, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza cit. in data 26.02.2020 ha risolto il dubbio interpretativo, statuendo che: “L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”. Per l'esclusione di qualsiasi profilo discriminatorio dell'imposizione fiscale merita menzione anche la ordinanza n. 48 del 7.2.2017 della Corte costituzionale, puntualmente citata dalla parte appellata.
V-VI. Sulla violazione ed errata applicazione dell'art. 5, comma 1 e/o dell'art. 11, comma 1 e/o dell'art. 6, comma 3 e/o dell'art 10, comma 1, D.lgs. n. 472 del 1997 per omessa contestazione della violazione ed omessa irrogazione della sanzione all'autore della condotta, anziché alla società; sulla violazione ed errata applicazione dell'art. 5, c. 1 e/o dell'art. 11, c. 1 D.lgs. n. 472 del 1997 per assenza di colpevolezza.
Sui profili d'imputazione soggettiva della sanzione, ratione temporis ed anche in riferimento alla violazione sostanziale connessa all'evasione del tributo, i contenuti dell'avviso di accertamento e gli ulteriori chiarimenti esposti nelle controdeduzioni della parte appellata, escludono la sussistenza dei vizi dedotti in appello.
Dunque, l'appello principale è rigettato con la conferma integrale della sentenza gravata da riesame e la condanna della parte appellante, rimasta soccombente, alle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello principale e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 1.500
(millecinquecento),oltre accessori se dovuti per legge.