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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
OR, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 15 e il 18
Dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 19 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2437 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in via Canova Parte_1
n. 35, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a CodiceFiscale_1
Licata, nella via G. De Pasquali n. 54, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sanfilippo, dal quale
è rappresentata e difesa per mandato allegato al ricorso a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. depositato il 29/07/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 29 Luglio 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la signora , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando Parte_1
le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
1 preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione della pensione di inabilità, o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità, di cui, rispettivamente,
agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Febbraio 2025 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19
Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 15 e il 18 Dicembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Ebbene, l'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 dispone che: “Ai mutilati ed invalidi di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata
una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”. Mentre, il successivo art. 13 della menzionata legge, così come sostituito dal comma 36 dell'art. 1 della legge n. 247 del 24 Dicembre 2007, prevede al suo I comma che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità
lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa
e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario richiesto dalle norme appena riportate non risulta soddisfatto.
Invero, il Dott. consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento Persona_1 de quo, all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta dell'esame clinico della ricorrente, è motivatamente pervenuto a una dirimente
2 conclusione. Segnatamente che, le patologie da cui è affetta la signora la rendono Parte_1
invalida civile in misura pari al 59% (cfr.: relazione tecnica d'ufficio). La enunciata percentuale
è inferiore rispetto a quanto stabilito dalla citata legge per accedere all'uno, o all'altro dei benefici richiesti dalla istante.
Tale conclusione, coerente con gli esiti dell'indagine medico-legale compiuta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, appare incensurabile sul piano metodologico e convincente. Da ciò discende la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, conseguentemente, il rigetto del ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa.
La ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della signora , ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Parte_1
avendo la stessa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del
D. L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo, confermando che la signora non si trovava, né si trova nelle Parte_1
condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, o all'assegno mensile di invalidità, di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del
30 Marzo 1971;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
3 - infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 19 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara OR
4
OR, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 15 e il 18
Dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 19 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2437 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, in via Canova Parte_1
n. 35, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a CodiceFiscale_1
Licata, nella via G. De Pasquali n. 54, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sanfilippo, dal quale
è rappresentata e difesa per mandato allegato al ricorso a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. depositato il 29/07/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 29 Luglio 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la signora , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando Parte_1
le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico
1 preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione della pensione di inabilità, o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità, di cui, rispettivamente,
agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Febbraio 2025 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19
Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 15 e il 18 Dicembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Ebbene, l'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 dispone che: “Ai mutilati ed invalidi di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata
una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”. Mentre, il successivo art. 13 della menzionata legge, così come sostituito dal comma 36 dell'art. 1 della legge n. 247 del 24 Dicembre 2007, prevede al suo I comma che: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità
lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa
e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario richiesto dalle norme appena riportate non risulta soddisfatto.
Invero, il Dott. consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento Persona_1 de quo, all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta dell'esame clinico della ricorrente, è motivatamente pervenuto a una dirimente
2 conclusione. Segnatamente che, le patologie da cui è affetta la signora la rendono Parte_1
invalida civile in misura pari al 59% (cfr.: relazione tecnica d'ufficio). La enunciata percentuale
è inferiore rispetto a quanto stabilito dalla citata legge per accedere all'uno, o all'altro dei benefici richiesti dalla istante.
Tale conclusione, coerente con gli esiti dell'indagine medico-legale compiuta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, appare incensurabile sul piano metodologico e convincente. Da ciò discende la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, conseguentemente, il rigetto del ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa.
La ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della signora , ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Parte_1
avendo la stessa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del
D. L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo, confermando che la signora non si trovava, né si trova nelle Parte_1
condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, o all'assegno mensile di invalidità, di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del
30 Marzo 1971;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
3 - infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 19 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara OR
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