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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 4 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1674/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 10099/2022 emessa in data 30 novembre 2022- 11 gennaio
2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra l' Parte_1
(Cod. Fisc. ), con sede in Roma, Via
[...] P.IVA_1
Salaria, n. 229, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marco Gambacciani PEC:
; fax: 06/3218790 giusta procura Email_1 generale alle liti per notaio rep. n. 29431 del 22 luglio 2020; Per_1
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Paola Gentili pec:
e dall'Avv. Davide Losi pec: Email_2
APPELLATA Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 10 luglio 2023 ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 10099/2022 emessa in data 30 novembre
2022- 11 gennaio 2023 dal Tribunale GL di Roma, chiedendo la riforma della sentenza gravata che ha dichiarato il diritto di Controparte_1 alla pensione di vecchiaia in godimento con integrazione al minimo
[...] indicato nella “tabella O” allegata al regolamento generale Previdenza 2012 con decorrenza dall' 1/6/18 condannando alla riliquidazione del Parte_1 trattamento pensionistico in godimento con decorrenza dall' 1/6/18 ed alla corresponsione delle differenze sui ratei di pensione già erogati maturate sino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo..
Il Tribunale riteneva la disciplina apprestata dal regolamento Inercassa del 2012 con l'escludere dall'integrazione al minimo i soggetti con soglia di reddito ISEE superiore ai 30.000 euro posta in violazione dei principi sanciti dall'art.3 comma 12 della legge 335/1995 e la disapplicava.
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza, da celebrarsi nelle forme della trattazione ex art.127 ter cpc, del 4 novembre 2025, è definita dal Collegio, preso atto del deposito di note di trattazione scritta nel termine assegnato, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proponendo ricorso dinnanzi al GL, lamentava il Controparte_1 mancato riconoscimento dell'integrazione al minimo sulla pensione di vecchiaia unificata richiesta ad nel marzo 2018 ed accordatale dal giugno dello Parte_1 stesso anno.
Allegava che era stata iscritta presso la
[...] dal maggio dal Parte_1
Pag. 2 di 19 1979 al 31 dicembre 2015 e che, al momento della sua iscrizione, la disciplina normativa dovuta all'art. 8, D.P.R. n. 301/1975 prevedeva che il diritto alla pensione di vecchiaia maturasse con un'anzianità di venti anni e che la pensione non potesse essere inferiore ad un determinato importo, aumentato per ogni anno di anzianità superiore al ventesimo. Sosteneva che tale regime era rimasto inalterato anche dopo l'intervento della legge n. 6/1981, con l'effetto che i professionisti iscritti alla in data anteriore al 29.1.1981 (data di entrata in Pt_1 vigore della L. n. 6/1981) avrebbero maturato il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, con un'anzianità di iscrizione minima di 20 anni. Inoltre, l'art.2 della suddetta legge, come modificato dalla L. n. 290/1990, prevedeva espressamente che la pensione di vecchiaia non avrebbe potuto essere “inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione”.
Allorché per effetto del D.Lgs. 30.6.1994, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, era trasformata in Ente associativo senza scopo di lucro Parte_1
e dotata di poteri di auto normazione in riferimento alla disciplina del rapporto giuridico contributivo e di quello previdenziale, la aveva provveduto a Pt_1 definire la disciplina delle prestazioni previdenziali accordate agli iscritti con apposite delibere.
In specie, con il regolamento del 2012 aveva dettato una disciplina Parte_1 delle prestazioni previdenziali prevedendo per la pensione di vecchiaia unificata un'anzianità contributiva minima di trenta anni e soprattutto aveva inserito ai fini dell'integrazione al minimo numerose limitazioni al diritto.
Con riferimento a tali limiti aveva previsto all'art.28 che l'adeguamento non fosse destinato ai pensionati il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d.lgs. n. 109/1998
e s.m.i., con riferimento all'anno precedente il pensionamento, fosse superiore a euro 30.000,00, valore incrementato, per il 2018, ad euro 30.450,00.
La , una volta maturata l'età pensionabile (66 anni), Controparte_1 presentava il 22 marzo 2018 la domanda di pensione di vecchiaia unificata ed il
22 giugno 2018, le comunicava che la pensione con decorrenza dal Parte_1
Pag. 3 di 19 primo giugno 2018 avrebbe avuto un importo annuo di euro 5.660,91 lordi, corrispondenti ad euro 435,45 mensili e 335,30 netti, non accordando l'integrazione al minimo.
Dopo avere impugnato in via stragiudiziale la determinazione della propria cassa previdenziale assumendo che l'importo in questione fosse inadeguato, non consentendole di assolvere alle esigenze di vita in violazione dell'art.38 Cost., che fosse violato il principio del pro rata di cui alla L. n. 335/1995, nonché leso il legittimo affidamento nel diritto alla pensione minima che, nel corso degli anni, anche a seguito dei colloqui costantemente avuti con i funzionari della
Casa ella aveva riposto sull'erogazione della pensione, si rivolgeva al Giudice del
Lavoro denunciando l'illegittimità della disciplina in quanto contrastante con le fonti primarie regolanti la materia.
Nello specifico, assumeva che la disciplina introdotta dal Nuovo Regolamento
Generale Previdenza del 2012, vigente dal primo gennaio 2013, con l'assoggettare l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia alla condizione appena indicata, fosse illegittima per violazione di ciascuno dei presupposti di cui all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 (ossia del principio del pro-rata temporis, del principio di gradualità e del principio di equità intergenerazionale).
Inoltre, sarebbe stata posta in violazione dell'art.38 Cost. e del principio di ragionevolezza oltre che degli articoli 2, Cost., artt. 1175 e 1375, Cod. Civ..
Secondo la la disciplina, prevedendo il limite reddituale, avrebbe CP_1 prodotto l'effetto di sterilizzare l'intera anzianità contributiva maturata in base alla normativa previgente dal 1979 fino al 2013.
Inoltre, non avrebbe tenuto conto del principio della gradualità con la soppressione totale ed immediata di un diritto, quale quello di accedere alla pensione di vecchiaia con integrazione al minimo, garantito senza alcuna limitazione e/o eccezione, dalla disciplina normativa, statutaria e regolamentare di NA, e senza alcun riferimento al reddito ISEE), per tutti coloro che hanno maturato l'età pensionabile successivamente al 31 dicembre 2012, senza prevedere nei confronti di questi ultimi alcun contenimento nel tempo degli
Pag. 4 di 19 effetti. Negava che vi fosse prova del collegamento necessario fra la modifica normativa e l'equilibrio finanziario di lungo termine, assumendo la notoria stabilità economico-finanziaria della . Inoltre, sarebbe stato violato il Pt_1 principio di equità intergenerazionale, discriminando tutti coloro che, pur avendo maturato l'anzianità contributiva sufficiente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, sono nati dopo il 31.12.1947, senza neppure prevedere alcuna norma transitoria in relazione alla pensione minima a differenza della pensione di vecchiaia, della pensione di anzianità e della pensione contributiva, che sono stati sostituiti dalla pensione di vecchiaia unificata, ma che hanno continuato ad essere erogati per un determinato periodo.
La prestazione avrebbe avuto natura previdenziale e non assistenziale con l'obiettivo di garantire al beneficiario mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita statuito dall'art. 38, comma 2, Cost.
Neppure sarebbe stato conferente il riferimento all'ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente che, ai sensi dell'art. 2, D.P.C.M. n.
159/2013, costituisce lo “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate”) in quanto non avrebbe riguardato solo la situazione del singolo richiedente la prestazione, ma avrebbe rappresentato la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare cui il soggetto interessato appartiene e non avrebbe potuto essere presa a riferimento per l'erogazione di una prestazione pensionistica di previdenza sociale.
Nel contraddittorio con che contrastava gli argomenti illustrati Parte_1 dall'attore, il Tribunale accoglieva la domanda.
Riteneva, in specie, che la disciplina apprestata dal regolamento del 2012 fosse stata definita in violazione dell'art.3, comma 12, legge 335 del 1995 ed in particolare del principio del pro-rata in rapporto alle aspettative maturate nella vigenza delle regole pro tempore stabilite. Inoltre, secondo il primo giudice, il criterio di gradualità avrebbe dovuto comportare un'introduzione in qualche forma progressiva delle limitazioni ai diritti precedentemente riconosciuti,
Pag. 5 di 19 mentre, con l'entrata in vigore del N.R.G.P., viceversa, l'accesso alla pensione di vecchiaia con integrazione al minimo per coloro che godono di un reddito superiore ad euro 30.000,00 era divenuto, definitivamente, CP_2 impossibile.
Il principio di equità intergenerazionale avrebbe dovuto comportare una ripartizione tra le generazioni, di eventuali sacrifici e limitazioni, mentre invece l'art. 28 comma 5 discriminava, rispetto agli altri, tutti coloro che, pur avendo maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, fossero nati dopo il 31 dicembre 1947. Il Tribunale definiva la prestazione di natura previdenziale ed in ogni caso assoggettata ai principi definiti dall'art.3 comma 12 legge 335/1995.
Propone appello che articola i seguenti motivi. Parte_1
Assume che il tenore dell'art.28 comma 5 del regolamento Parte_1 Parte_1 del 2012 sarebbe derivato dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma
24, della legge n. 214/2011.
Difatti, nella stessa nota ministeriale del 19 novembre 2012 con cui si comunicava che il regolamento era approvato dai Ministeri vigilanti si dava atto che ciò avveniva “ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214”.
Dunque, di ciò il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto nel valutare la legittimità della previsione regolamentare rispetto alla legge n.335/1995.
La previsione normativa introdotta nel 2011 per la quale <in considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni
Pag. 6 di 19 di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano , con decorrenza dal 1° gennaio 2012:a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro- rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”, avrebbe avuto una portata diversa dall'art. 3, comma 12, della legge 335/1995.
Essa avrebbe attribuito agli enti previdenziali privati poteri autonomi con una disposizione di carattere straordinario con cui avrebbe inteso sollecitare gli enti previdenziali privati ad adottare entro un termine prefissato i provvedimenti necessari per garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche con riferimento ad un arco temporale di 50 anni.
Il legislatore nel definire l'obiettivo non avrebbe specificato quali provvedimenti dovessero essere adottati attribuendo così a ciascun ente un ampio margine di autonomia nell'individuazione della tipologia di provvedimenti ritenuti idonei a garantire il raggiungimento dell'obiettivo indicato e dunque non vincolando in tale operazione al principio del pro-rata o a quelli di equità e gradualità tra generazioni.
Il regolamento sarebbe stato, pertanto, legittimo in quanto preordinato al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine.
Nella relazione tecnica illustrativa sarebbe stata evidenziata l'impossibilità di rispettare i requisiti di sostenibilità imposti dal Decreto 2007 (quindi, in prima battuta, un Saldo totale positivo a trenta anni, positivo cioè fino al 2041 nelle proiezioni del nuovo BT2011) e, a maggior ragione, i vincoli ben più stringenti definiti dal comma 24 dell'art. 24 (Saldo Previdenziale tendenzialmente sempre positivo, cioè che torna positivo entro i 50 anni di valutazione) in assenza di nuovi interventi di modifica dal lato delle prestazioni.
La relazione tecnica illustrativa avrebbe anche evidenziato in relazione all'istituto della pensione minima che la sua conservazione sarebbe stato un punto qualificante della Riforma di NA. Si sarebbe trattato di una misura
Pag. 7 di 19 a favore della solidarietà fra generazioni, che a differenza di altre Casse private e del sistema previdenziale pubblico NA avrebbe scelto di mantenere, subordinandolo, tuttavia, alla situazione reddituale professionale dell'interessato e a quella economica complessiva del nucleo familiare dell'interessato.
In tal modo, avrebbe assicurato agli iscritti una disciplina più Parte_1 vantaggiosa sia rispetto alla disciplina del regime previdenziale generale gestito dall'INPS, ma anche rispetto alla disciplina dei regimi previdenziali gestiti dagli altri enti previdenziali privati (nei quali l'integrazione al minimo della pensione non sarebbe più prevista per le pensioni, o per le quote di pensioni, liquidate con il sistema contributivo).
La necessità di adottare la nuova disciplina per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, sarebbe stata documentalmente provata e gli stessi
Ministeri Vigilanti avrebbero approvato tutte le modifiche regolamentari del
2012 inclusa quella di cui all'art.28, comma 5 in quanto indispensabili, per assicurare l'equilibrio finanziario e la sostenibilità a lungo termine della
. Per altro i Ministeri Vigilanti avrebbero auspicato ulteriori e più rigorosi Pt_1 interventi sulle prestazioni e precisamente sull'integrazione al minimo, affermando che: “altrettanto necessaria appare una ulteriore riflessione sugli aspetti, già oggetto di osservazione nella citata nota dell'8 novembre .... affinché talune particolarità del sistema (ad esempio, integrazione al minimo pensionistico) siano via via ricondotte, con il ricorso a strumenti alternativi, alla piattaforma comune definita dalla legislazione generale di riferimento “.
Aggiunge la che la disapplicazione delle disposizioni del Regolamento Pt_1 vigente in favore di una normativa ormai abrogata lederebbe non soltanto l'autonomia di , ma comporterebbe soprattutto evidenti squilibri al Parte_1 bilancio tecnico-attuariale, sulla cui base era stata verificata dai Ministeri vigilanti la sostenibilità nel lungo termine degli impegni istituzionali della
. Pt_1
Infatti, l'impatto sull'equilibrio e sulla sostenibilità della che Pt_1 comporterebbe l'incremento per via giudiziale del valore delle pensioni a seguito
Pag. 8 di 19 dell'adeguamento al minimo in assenza dei requisiti stabiliti (nella specie l'importo della pensione sarebbe quasi duplicato), e la conseguente necessità di di rivedere le proprie disposizioni per ristabilire l'equilibrio, anche Parte_1 attraverso misure più stringenti quali, per esempio, l'adozione di un aumento delle aliquote contributive.
Evidenziava che la aveva maturato i requisiti contributivi e Controparte_1 anagrafici richiesti per aver diritto alla pensione di vecchiaia unificata ordinaria successivamente all'entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza
2012 e che aveva presentato la relativa domanda nella vigenza del medesimo regolamento e pertanto il diritto era assoggettato alla nuova disciplina.
Nessuna legittima aspettativa o affidamento prima che il diritto fosse sorto sulla base della legge previgente (tra le molte, cfr. Corte cost. n. 446/2002) avrebbe potuto nutrire il pensionato, trattandosi di trattamenti pensionistici non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore. Nel sistema non esisterebbe
In ogni caso, lo Statuto previgente di avrebbe già previsto delle cause Parte_1 di imitazione e di esclusione del riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo, in particolare all'art. 25, comma 4, dello Statuto previgente.
La giurisprudenza di merito citata dalla controparte a sostegno delle proprie tesi sarebbe inconferente in quanto relativa a provvedimenti emessi sotto il vigore dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, nella sua formulazione originaria;
fattispecie, cioè, in cui gli enti previdenziali privati avevano l'obbligo di
“rispettare” il principio del pro-rata (e non soltanto di “averlo presente”). I provvedimenti adottati dagli enti previdenziali privati esaminati nelle decisioni avrebbero avuto ad oggetto ad oggetto o misure che incidevano direttamente sulla quantificazione del trattamento pensionistico, o addirittura misure che riducevano trattamenti pensionistici già conseguiti e in corso di erogazione
(modifica del massimale pensionabile e introduzione di un contributo di solidarietà sulle pensioni in essere).
In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e dalla controparte, il beneficio dell'integrazione al minimo non sarebbe stato una misura suscettibile di essere frazionata nel tempo, in quanto avrebbe potuto
Pag. 9 di 19 maturare solo ed esclusivamente nel momento tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative” (Cass., 25 giugno 2007, n. 14701). Il pro-rata invocato dalla controparte riguarderebbe esclusivamente i meccanismi di calcolo della pensione, ma non anche la disciplina dell'adeguamento al minimo della pensione già maturata.
Ancora, l'integrazione al minimo della pensione non si acquisirebbe in relazione alle anzianità maturate, ma sarebbe un beneficio che la accorda nel Pt_1 momento in cui l'iscritto matura tutti i requisiti (contributivo ed anagrafico) per accedere alla pensione e che viene riconosciuto con finalità meramente solidaristiche. Dunque, l'art. 28, comma 5, del Regolamento avrebbe individuato dei limiti, tra cui anche il non aver superato un determinato reddito
ISEE, alla possibilità di accedere al beneficio dell'integrazione al minimo della pensione.
avrebbe tenuto conto dei criteri di gradualità ed equità tra generazioni Parte_1 dal momento che non aveva abrogato né eliminato l'istituto dell'integrazione al minimo della pensione ma conservandolo vi aveva introdotto solo una ulteriore e ragionevole condizione per potere usufruire di quel beneficio collegata al reddito ISEE dell'iscritto, nell'ottica di tutelare le esigenze non soltanto dei lavoratori già pensionati o prossimi al pensionamento, ma anche quelle delle generazioni degli attivi.
Non vi sarebbe realizzata alcuna violazione dell'art.38 Costituzione nella specie, in quanto, nel caso in cui il trattamento pensionistico maturato fosse insufficiente e non trovasse applicazione l'integrazione al minimo l'ordinamento appresterebbe altre misure di sostegno, fra cui l'assegno sociale correlato alla dimostrazione di effettive condizioni di bisogno.
Del resto, avrebbe dovuto tenersi conto anche del fatto che nel tempo la CP_1 non avrebbe prodotti redditi professionali o li avrebbe prodotti in misura esigua versando i contributi nella misura minima.
Il principio di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche avrebbe dovuto essere necessariamente contemperato con il principio di corrispettività, oltreché con l'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio (cfr., ad esempio e tra le
Pag. 10 di 19 molte, Corte cost. n.203/2014). Il parametro delle esigenze di vita dalla CP_1 avrebbe dovuto tenere conto del dato del tenore di vita raggiunto dalla stessa nel corso e per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Non sarebbe stato neppure vero che, per i lavoratori assunti dopo il 31 gennaio
1995, nel regime previdenziale generale la garanzia dell'adeguatezza sarebbe assicurata “dalla disposizione che consente di acquisire il diritto a pensione solo a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale”. In generale il lavoratore conseguirebbe comunque il diritto a pensione a 70 anni (con almeno 5 anni di contribuzione) anche nell'ipotesi in cui i contributi versati non fossero sufficienti a determinare l'erogazione di un importo pensionistico superiore al cd. “importo soglia ” (art. 24, comma 7, legge n. 214/2011); ciò dimostrerebbe che non sarebbe vero che, per i lavoratori assunti dal 1996, l'importo della pensione debba necessariamente superare il suddetto importo soglia, né che la pensione sia o possa essere considerata adeguata soltanto nel caso in cui superi quell'importo soglia, né, ancora, che nell'ordinamento previdenziale non potrebbero “essere erogate prestazioni pensionistiche inferiori all'importo corrispondente a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale”.
Nessuna violazione del divieto di discriminazione sarebbe ipotizzabile in ragione dell'età in base alla direttiva n.2000/78/CE poiché la stessa stabilisce espressamente che: “la presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione ” (considerando n. 13) e che “la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che stabiliscono l'età pensionabile ”
(considerando n. 14); “la presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statati o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale ” (art. 3,comma 3); “gli
Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l'utilizzazione,
Pag. 11 di 19 nell'ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso” (art. 6, comma 2).
In via subordinata, ha evidenziato che la pensione integrata al minimo è stata quantificata erroneamente in relazione alla tabella O allegata al nuovo regolamento generale Previdenza 2012 , mentre l'importo della pensione integrata al minimo che spetterebbe all'arch. non sarebbe CP_1 automaticamente pari a quello indicato nella Tabella O allegata al Regolamento di (ossia pari per il 2018 ad € 10.996,00), ma andrebbe calcolato Parte_1 applicando gli specifici ed appositi criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 28 dello stesso Regolamento.
L'appello è fondato.
In particolare, appare fondato, e determinante nella decisione della controversia, fra i motivi fatti valere da , quello con cui si afferma che Parte_1 la portata del principio del pro-rata sia limitata ai criteri di calcolo della pensione e non operi laddove si faccia questione del diritto, nel caso attinente all'adeguamento, nella misura minima, della pensione di vecchiaia unificata prevista dal regolamento del 2012.
Va premesso che l'orientamento espresso in questa sede è frutto di una rimeditazione delle opinioni di questa Corte sulla materia, alla luce del recente intervento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 34273/2024, si è espressa, in occasione dell'esame di analoga pretesa (integrazione al minimo) fatta valere con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata, negando che fosse fondata. In detta decisione è stato affermato che: < Il principio del pro- rata è stato introdotto dall'art.1, co.12 l. n.335/95, e attiene al sistema di calcolo del trattamento pensionistico. In particolare, esso viene distinto in due quote,
e il legislatore ha inteso garantire che le anzianità contributive già maturate entro una certa data (31.12.1995) restassero attratte al sistema di calcolo retributivo. L'art.3, co.12 l. n.335/95, nel testo risultante dopo l'art.1, co.763 d.l.
n.296/06, ha stabilito che gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della propria autonomia, adottano provvedimenti tesi a garantire l'equilibrio
Pag. 12 di 19 finanziario di lungo termine avendo presente il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione dei provvedimenti. Il principio del pro-rata impedisce che il criterio di liquidazione della pensione sia modificato da disposizioni sopravvenute con riguardo ad anzianità pregresse già maturate (Cass. S. U. n.17742/15; in precedenza, v. ad es. Cass.18478/12). In particolare, il principio del pro rata impedisce di eliminare la quota retributiva attraendo tutto il trattamento al regime contributivo e, ancora, impedisce, entro la quota di trattamento attratta al regime retributivo, modifiche in peius di tale regime in forza di provvedimenti sopravvenuti (Cass.1498/19). Così, ad esempio, il calcolo della quota retributiva della pensione non può essere modificato da nuovi
Regolamenti sopravvenuti delle casse professionali rispetto ad anzianità già maturate e per le quali vigeva un pregresso e più favorevole calcolo della quota retributiva (v. ad es. Cass.24450/23, Cass.3462/19). La giurisprudenza di questa Corte ha dunque inserito il principio del pro-rata entro il quadro del calcolo della misura della pensione, alla luce della distinzione tra quota retributiva e contributiva secondo la fondamentale previsione dell'art.1, co.12
l. n.335/95. In particolare, è stato chiarito (Cass.17980/23) che il pro rata non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura
(retributiva o contributiva). Nello specifico, il principio del pro rata non può essere esteso al profilo attinente alla maturazione del diritto a pensione, e non può essere richiamato per i trattamenti pensionistici introdotti ex novo dai regolamenti adottati dalle casse professionali. Il Regolamento del 2012 ha istituito ex novo il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 63 anni. Del tutto legittimamente, il vantaggio del pensionamento anticipato di 2 anni rispetto alla regola dei 65 anni, è stato controbilanciato dalla assenza di un minimo pensionabile. Il diritto soggettivo alla pensione anticipata di vecchiaia è maturato in capo alla controricorrente tutto e solo nella vigenza del Regolamento del 2012, e quindi ad esso solo si conforma la relativa regolamentazione, senza che venga in gioco il principio del pro rata.
Pag. 13 di 19 Il fatto che, già prima del 2012, la controricorrente vantasse un'anzianità contributiva tale da garantirle la pensione di anzianità con diritto all'integrazione al minimo è circostanza non sussumibile entro la portata del principio del pro rata. Si pretende, come ha inteso la Corte d'appello, di salvaguardare l'anzianità maturata rispetto ad un diritto – pensione di anzianità – del tutto diverso dal diritto – pensione anticipata di vecchiaia – fatto valere dalla controricorrente. ...Tutto ciò senza alcuna violazione del principio del pro-rata, restando il tema al di fuori del metodo di calcolo della misura della pensione, ed afferendo invece alla sussistenza del diritto ad una pensione minima di vecchiaia anticipata. In conclusione, poiché l'art.28 del
Regolamento del 2012 non viola il principio del pro-rata, esso deve considerarsi legittimo, e la sua disapplicazione operata dalla Corte d'appello non ha fondamento giuridico. >>.
Ora, nel caso oggi esaminato, la prestazione pretesa è la pensione di vecchiaia unificata ordinaria, disciplinata dall'art. 20 del regolamento, per la quale la ricorrente originaria aveva presentato domanda, e che va a sostituire le previgenti prestazioni soppresse costitute dalla pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione contributiva, ed i cui requisiti di accesso (età 66 anni e contributivo 30 anni) si sono avverati per la nella vigenza del nuovo CP_1 regolamento.
In reazione a tale prestazione l'originaria ricorrente non ha mai messo in discussione il criterio di calcolo della pensione, né tantomeno la pretesa alla conservazione della quota retributiva rispetto a quella contributiva di cui non si fa questione nel processo, ma unicamente il diritto alla cd “pensione minima”
(disciplinata dall'art 28 del regolamento del 2012) ossia all'integrazione della prestazione fino alla misura minima, che nel nuovo regolamento è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni, fra le quali, quella del contenimento del reddito ISEE entro il tetto di euro 30.000,00.
Ora, è evidente che anche nel presente nel caso non si fa questione del calcolo della pensione né del mantenimento della quota retributiva della pensione, ma
Pag. 14 di 19 unicamente del diritto all'integrazione al minimo della nuova pensione di vecchiaia unificata.
Se ne ricava che l'oggetto di causa è estraneo alla tematica del pro-rata temporis sollevata dall'appellante alla stregua del dettato dell'art.3, comma 12, della legge n.335/1995 .
Diviene pertanto superfluo anche puntualizzare la portata dell'art.3 comma 12 della legge 335/1995 così come riformulato dall'art. 1, comma 763, della legge n.
296 del 2006 alla luce delle decisioni della Suprema Corte ( Cass. 35858/2023,
SSUU n. 17742/2015 e n. 18136/2015, Cass., sez. lav., n. 26342/2023), posto che trattasi di questioni che esulano dall'oggetto della domanda.
Pertanto, non venendo in rilievo la norma invocata non può essere condotta neppure una valutazione della disciplina regolamentare oggetto di censura alla stregua dei parametri previsti da tale testo normativo ossia il principio di gradualità e di equità tra generazioni - ( <Una volta appurato che non viene qui in luce il tema del pro rata, cade l'ulteriore affermazione della Corte – siccome anch'essa legata al principio del pro rata ai sensi dell'art.3, co.12 l.
n.335/95, nel testo risultante dopo l'art.1, co.763 d.l. n.296/06 – del rispetto, da parte dell'art.28 del Regolamento, dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni>>).
Quanto alla lesione di diritti a rilievo Costituzionale e precisamente dell'art.38 comma secondo occorre inserire la regolamentazione del 2012 dell'NA nel più generale disegno normativo in materia previdenziale e pensionistica che accompagna la sostituzione progressiva del sistema contributivo al più dispendioso retributivo, con l'ulteriore misura funzionale anch'essa al contenimento della spesa della limitazione delle prestazioni integrative come si ricava dal comma 16 dell'art.1 della legge 335/1995 che dispone: <Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo>>.
Trattasi di previsione la cui portata è stata incisa dal recentissimo intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n.94/2025 ha sottratto a tale regola – valevole per le prestazioni liquidate su base contributiva- l'integrazione
Pag. 15 di 19 al minimo dell'assegno ordinario evidenziando, tuttavia, si badi bene, le differenze fra la disciplina apprestata nel tempo per tale prestazione previdenziale in esame (assegno ordinario) che comprende una peculiare disciplina dell'integrazione al minimo e le restanti prestazioni pensionistiche.
Mette conto evidenziare, ai fini di causa, che in tale decisione il giudice delle leggi nel 2025 ha richiamato il proprio precedente costituito dall'ordinanza n.400/1999 con la quale si era espresso sul dettato normativo del comma 16 sopra citato e sul ruolo destinato a svolgere in tale nuovo assetto dall'assegno sociale, osservando che << Riforma operata con la legge n. 335 del 1995 in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, che si caratterizza, innanzitutto, per
i dichiarati obiettivi di contenimento della spesa previdenziale (art. 1, commi
1-5), oggetto di un bilanciamento in parte discrezionalmente effettuato dal legislatore del 1995 e in parte demandato a provvedimenti delegati sulla base dei criteri e dei princìpi contenuti nell'art. 3, comma 3.
6. - Una riconsiderazione della complessiva disciplina dei rapporti tra misure assistenziali e prestazioni previdenziali, nella materia delle provvidenze per i soggetti sprovvisti di reddito è imposta anche dal passaggio graduale ad un sistema previdenziale di tipo contributivo. A norma dell'art. 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, “alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo” (art.
1, comma 16). Si tratta di una disposizione che, nelle intenzioni del legislatore della riforma, configura l'assegno sociale come prestazione unica destinata a sostituire, nell'immediato, la pensione sociale.
Inserito in un contesto normativo notevolmente diverso da quello nel quale si inseriva la disciplina della pensione sociale scrutinata da questa Corte nel
1992, l'assegno sociale, in termini ancor più accentuati rispetto alla pensione sociale, fa fronte a quel particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando altre prestazioni - assistenza sanitaria, indennità di accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi
è più ragione per annettere significato alla riduzione della capacità lavorativa,
Pag. 16 di 19 elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni.>> ritenendo nell'ultima decisione tali argomenti non capaci di giustificare l'esclusione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario.
Deve anche richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte ( Cassazione
8250/2016, n.17530/2005) in ordine all'insussistenza di un affidamento sulla stabilità della disciplina delle prestazioni pensionistiche laddove il diritto, come nel caso, non sia ancora sorto essendosi affermato che è conforme a costituzione, salvo il controllo di ragionevolezza, perfino una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto - la medesima conclusione vale,
a maggior ragione, per una norma che incida su trattamenti pensionistici - ancora non attivati, alla data della sua entrata in vigore - quale l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, dedotta nel presente giudizio . Con la precisazione l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - elemento essenziale dello Stato di diritto - non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (in tal senso, vedi, per tutte, Corte cost. n. 416 del 1999, nonché
211 del 1997, 390 del 1995, 525 del 2000 e le ordinanze n. 319 e 327 del 2001, oltre Corte cost. n. 446 del 2002, cit.). Da tale principio discende che l'affidamento - sulla stabilità della normativa previgente - risulta coperto da garanzia costituzionale - entro gli stessi limiti) - in presenza di una legge che abbia portata ragionevolmente retroattiva (in settori, beninteso, estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione).
Si tratta di criteri, elaborati dalla giurisprudenza per le modifiche operate dalla legge sulla previdenza pubblica, che possono ovviamente essere richiamati, mutatis mutandis, in relazione alla previdenza gestita da casse private ed alla disciplina da queste apprestata in via regolamentare.
Ancora non va trascurato che conto, altresì, del principio, secondo cui il legislatore può - al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale (come previsto, per quel che qui interessa, dall'articolo 3, comma 1, della legge 23
Pag. 17 di 19 ottobre 1992, n. 421, cit.) - ridurre trattamenti pensionistici già in atto - secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (vedine le sentenze
n. 417 e 361 del 1996, 240 del 1994, 822 del 1988, oltre che n. 446 del 2002, cit.)
- con la conseguenza che il diritto a pensione già attribuito - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva - che renda indebita
l'erogazione della stessa prestazione (vedi Corte cost. n. 211 del 1997 e 419 del
1999, oltre che n. 446 dei 2002, cit.) - ben può subire, tuttavia, gli effetti di discipline più restrittive introdotte, non irragionevolmente, da leggi sopravvenute.>> ( così Cass. .17530/2005).
Nel caso, la previsione regolamentare, introducendo una condizione per l'accesso alla “pensione minima” di vecchiaia unificata, quale il reddito ISEE non superiore ai 30.000,00 euro, non fa ricorso ad un criterio selettivo irragionevole, in quanto lo stesso appare coerente con la necessità di escludere dal novero dei destinatari del beneficio coloro che non solo non versino in stato bisogno, ma che presumibilmente possiedano mezzi adeguati di vita. Va, per altro, rilevato come la nel compilare la domanda della prestazione, CP_1 ometteva di produrre la documentazione relativa alla posizione reddituale benché nel modulo ciò fosse espressamente previsto, come del resto evidenziato da nel fornire risposta al ricorso amministrativo della pensionata e Parte_1 che in sede giudiziaria non abbia mai specificato in concreto la propria posizione economica limitandosi a sostenere con argomenti astratti l'inadeguatezza dell'importo liquidato e l'illegittimità delle previsioni regolamentari.
La complessità della questione e la controvertibilità delle soluzioni adottabili dimostrata dalle decisioni assunte da questa Corte di merito anteriormente alla decisione della Suprema Corte n.34273/2024 nonché la complessità del quadro normativo di riferimento giustificano, rappresentando gravi ed eccezionali ragioni, la compensazione integrale delle spese di lite nei due gradi.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da l'
[...]
in persona del legale Parte_1
Pag. 18 di 19 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 10 luglio 2023 nei confronti di con riferimento alla sentenza n. Controparte_1
10099/2022 emessa il 30 novembre 2022- 11 gennaio 2023 dal Tribunale-GL di
Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda compensando integralmente fra le parti le spese del primo grado.
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti anche le sperse del presente grado.
Roma, 4 novembre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott. Donatella Casablanca)
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 4 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1674/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 10099/2022 emessa in data 30 novembre 2022- 11 gennaio
2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra l' Parte_1
(Cod. Fisc. ), con sede in Roma, Via
[...] P.IVA_1
Salaria, n. 229, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Marco Gambacciani PEC:
; fax: 06/3218790 giusta procura Email_1 generale alle liti per notaio rep. n. 29431 del 22 luglio 2020; Per_1
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Paola Gentili pec:
e dall'Avv. Davide Losi pec: Email_2
APPELLATA Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 10 luglio 2023 ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 10099/2022 emessa in data 30 novembre
2022- 11 gennaio 2023 dal Tribunale GL di Roma, chiedendo la riforma della sentenza gravata che ha dichiarato il diritto di Controparte_1 alla pensione di vecchiaia in godimento con integrazione al minimo
[...] indicato nella “tabella O” allegata al regolamento generale Previdenza 2012 con decorrenza dall' 1/6/18 condannando alla riliquidazione del Parte_1 trattamento pensionistico in godimento con decorrenza dall' 1/6/18 ed alla corresponsione delle differenze sui ratei di pensione già erogati maturate sino alla data di deposito del ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo..
Il Tribunale riteneva la disciplina apprestata dal regolamento Inercassa del 2012 con l'escludere dall'integrazione al minimo i soggetti con soglia di reddito ISEE superiore ai 30.000 euro posta in violazione dei principi sanciti dall'art.3 comma 12 della legge 335/1995 e la disapplicava.
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza, da celebrarsi nelle forme della trattazione ex art.127 ter cpc, del 4 novembre 2025, è definita dal Collegio, preso atto del deposito di note di trattazione scritta nel termine assegnato, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proponendo ricorso dinnanzi al GL, lamentava il Controparte_1 mancato riconoscimento dell'integrazione al minimo sulla pensione di vecchiaia unificata richiesta ad nel marzo 2018 ed accordatale dal giugno dello Parte_1 stesso anno.
Allegava che era stata iscritta presso la
[...] dal maggio dal Parte_1
Pag. 2 di 19 1979 al 31 dicembre 2015 e che, al momento della sua iscrizione, la disciplina normativa dovuta all'art. 8, D.P.R. n. 301/1975 prevedeva che il diritto alla pensione di vecchiaia maturasse con un'anzianità di venti anni e che la pensione non potesse essere inferiore ad un determinato importo, aumentato per ogni anno di anzianità superiore al ventesimo. Sosteneva che tale regime era rimasto inalterato anche dopo l'intervento della legge n. 6/1981, con l'effetto che i professionisti iscritti alla in data anteriore al 29.1.1981 (data di entrata in Pt_1 vigore della L. n. 6/1981) avrebbero maturato il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, con un'anzianità di iscrizione minima di 20 anni. Inoltre, l'art.2 della suddetta legge, come modificato dalla L. n. 290/1990, prevedeva espressamente che la pensione di vecchiaia non avrebbe potuto essere “inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione”.
Allorché per effetto del D.Lgs. 30.6.1994, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, era trasformata in Ente associativo senza scopo di lucro Parte_1
e dotata di poteri di auto normazione in riferimento alla disciplina del rapporto giuridico contributivo e di quello previdenziale, la aveva provveduto a Pt_1 definire la disciplina delle prestazioni previdenziali accordate agli iscritti con apposite delibere.
In specie, con il regolamento del 2012 aveva dettato una disciplina Parte_1 delle prestazioni previdenziali prevedendo per la pensione di vecchiaia unificata un'anzianità contributiva minima di trenta anni e soprattutto aveva inserito ai fini dell'integrazione al minimo numerose limitazioni al diritto.
Con riferimento a tali limiti aveva previsto all'art.28 che l'adeguamento non fosse destinato ai pensionati il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d.lgs. n. 109/1998
e s.m.i., con riferimento all'anno precedente il pensionamento, fosse superiore a euro 30.000,00, valore incrementato, per il 2018, ad euro 30.450,00.
La , una volta maturata l'età pensionabile (66 anni), Controparte_1 presentava il 22 marzo 2018 la domanda di pensione di vecchiaia unificata ed il
22 giugno 2018, le comunicava che la pensione con decorrenza dal Parte_1
Pag. 3 di 19 primo giugno 2018 avrebbe avuto un importo annuo di euro 5.660,91 lordi, corrispondenti ad euro 435,45 mensili e 335,30 netti, non accordando l'integrazione al minimo.
Dopo avere impugnato in via stragiudiziale la determinazione della propria cassa previdenziale assumendo che l'importo in questione fosse inadeguato, non consentendole di assolvere alle esigenze di vita in violazione dell'art.38 Cost., che fosse violato il principio del pro rata di cui alla L. n. 335/1995, nonché leso il legittimo affidamento nel diritto alla pensione minima che, nel corso degli anni, anche a seguito dei colloqui costantemente avuti con i funzionari della
Casa ella aveva riposto sull'erogazione della pensione, si rivolgeva al Giudice del
Lavoro denunciando l'illegittimità della disciplina in quanto contrastante con le fonti primarie regolanti la materia.
Nello specifico, assumeva che la disciplina introdotta dal Nuovo Regolamento
Generale Previdenza del 2012, vigente dal primo gennaio 2013, con l'assoggettare l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia alla condizione appena indicata, fosse illegittima per violazione di ciascuno dei presupposti di cui all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 (ossia del principio del pro-rata temporis, del principio di gradualità e del principio di equità intergenerazionale).
Inoltre, sarebbe stata posta in violazione dell'art.38 Cost. e del principio di ragionevolezza oltre che degli articoli 2, Cost., artt. 1175 e 1375, Cod. Civ..
Secondo la la disciplina, prevedendo il limite reddituale, avrebbe CP_1 prodotto l'effetto di sterilizzare l'intera anzianità contributiva maturata in base alla normativa previgente dal 1979 fino al 2013.
Inoltre, non avrebbe tenuto conto del principio della gradualità con la soppressione totale ed immediata di un diritto, quale quello di accedere alla pensione di vecchiaia con integrazione al minimo, garantito senza alcuna limitazione e/o eccezione, dalla disciplina normativa, statutaria e regolamentare di NA, e senza alcun riferimento al reddito ISEE), per tutti coloro che hanno maturato l'età pensionabile successivamente al 31 dicembre 2012, senza prevedere nei confronti di questi ultimi alcun contenimento nel tempo degli
Pag. 4 di 19 effetti. Negava che vi fosse prova del collegamento necessario fra la modifica normativa e l'equilibrio finanziario di lungo termine, assumendo la notoria stabilità economico-finanziaria della . Inoltre, sarebbe stato violato il Pt_1 principio di equità intergenerazionale, discriminando tutti coloro che, pur avendo maturato l'anzianità contributiva sufficiente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, sono nati dopo il 31.12.1947, senza neppure prevedere alcuna norma transitoria in relazione alla pensione minima a differenza della pensione di vecchiaia, della pensione di anzianità e della pensione contributiva, che sono stati sostituiti dalla pensione di vecchiaia unificata, ma che hanno continuato ad essere erogati per un determinato periodo.
La prestazione avrebbe avuto natura previdenziale e non assistenziale con l'obiettivo di garantire al beneficiario mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita statuito dall'art. 38, comma 2, Cost.
Neppure sarebbe stato conferente il riferimento all'ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente che, ai sensi dell'art. 2, D.P.C.M. n.
159/2013, costituisce lo “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate”) in quanto non avrebbe riguardato solo la situazione del singolo richiedente la prestazione, ma avrebbe rappresentato la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare cui il soggetto interessato appartiene e non avrebbe potuto essere presa a riferimento per l'erogazione di una prestazione pensionistica di previdenza sociale.
Nel contraddittorio con che contrastava gli argomenti illustrati Parte_1 dall'attore, il Tribunale accoglieva la domanda.
Riteneva, in specie, che la disciplina apprestata dal regolamento del 2012 fosse stata definita in violazione dell'art.3, comma 12, legge 335 del 1995 ed in particolare del principio del pro-rata in rapporto alle aspettative maturate nella vigenza delle regole pro tempore stabilite. Inoltre, secondo il primo giudice, il criterio di gradualità avrebbe dovuto comportare un'introduzione in qualche forma progressiva delle limitazioni ai diritti precedentemente riconosciuti,
Pag. 5 di 19 mentre, con l'entrata in vigore del N.R.G.P., viceversa, l'accesso alla pensione di vecchiaia con integrazione al minimo per coloro che godono di un reddito superiore ad euro 30.000,00 era divenuto, definitivamente, CP_2 impossibile.
Il principio di equità intergenerazionale avrebbe dovuto comportare una ripartizione tra le generazioni, di eventuali sacrifici e limitazioni, mentre invece l'art. 28 comma 5 discriminava, rispetto agli altri, tutti coloro che, pur avendo maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, fossero nati dopo il 31 dicembre 1947. Il Tribunale definiva la prestazione di natura previdenziale ed in ogni caso assoggettata ai principi definiti dall'art.3 comma 12 legge 335/1995.
Propone appello che articola i seguenti motivi. Parte_1
Assume che il tenore dell'art.28 comma 5 del regolamento Parte_1 Parte_1 del 2012 sarebbe derivato dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma
24, della legge n. 214/2011.
Difatti, nella stessa nota ministeriale del 19 novembre 2012 con cui si comunicava che il regolamento era approvato dai Ministeri vigilanti si dava atto che ciò avveniva “ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214”.
Dunque, di ciò il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto nel valutare la legittimità della previsione regolamentare rispetto alla legge n.335/1995.
La previsione normativa introdotta nel 2011 per la quale <in considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni
Pag. 6 di 19 di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano , con decorrenza dal 1° gennaio 2012:a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro- rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”, avrebbe avuto una portata diversa dall'art. 3, comma 12, della legge 335/1995.
Essa avrebbe attribuito agli enti previdenziali privati poteri autonomi con una disposizione di carattere straordinario con cui avrebbe inteso sollecitare gli enti previdenziali privati ad adottare entro un termine prefissato i provvedimenti necessari per garantire l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche con riferimento ad un arco temporale di 50 anni.
Il legislatore nel definire l'obiettivo non avrebbe specificato quali provvedimenti dovessero essere adottati attribuendo così a ciascun ente un ampio margine di autonomia nell'individuazione della tipologia di provvedimenti ritenuti idonei a garantire il raggiungimento dell'obiettivo indicato e dunque non vincolando in tale operazione al principio del pro-rata o a quelli di equità e gradualità tra generazioni.
Il regolamento sarebbe stato, pertanto, legittimo in quanto preordinato al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine.
Nella relazione tecnica illustrativa sarebbe stata evidenziata l'impossibilità di rispettare i requisiti di sostenibilità imposti dal Decreto 2007 (quindi, in prima battuta, un Saldo totale positivo a trenta anni, positivo cioè fino al 2041 nelle proiezioni del nuovo BT2011) e, a maggior ragione, i vincoli ben più stringenti definiti dal comma 24 dell'art. 24 (Saldo Previdenziale tendenzialmente sempre positivo, cioè che torna positivo entro i 50 anni di valutazione) in assenza di nuovi interventi di modifica dal lato delle prestazioni.
La relazione tecnica illustrativa avrebbe anche evidenziato in relazione all'istituto della pensione minima che la sua conservazione sarebbe stato un punto qualificante della Riforma di NA. Si sarebbe trattato di una misura
Pag. 7 di 19 a favore della solidarietà fra generazioni, che a differenza di altre Casse private e del sistema previdenziale pubblico NA avrebbe scelto di mantenere, subordinandolo, tuttavia, alla situazione reddituale professionale dell'interessato e a quella economica complessiva del nucleo familiare dell'interessato.
In tal modo, avrebbe assicurato agli iscritti una disciplina più Parte_1 vantaggiosa sia rispetto alla disciplina del regime previdenziale generale gestito dall'INPS, ma anche rispetto alla disciplina dei regimi previdenziali gestiti dagli altri enti previdenziali privati (nei quali l'integrazione al minimo della pensione non sarebbe più prevista per le pensioni, o per le quote di pensioni, liquidate con il sistema contributivo).
La necessità di adottare la nuova disciplina per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, sarebbe stata documentalmente provata e gli stessi
Ministeri Vigilanti avrebbero approvato tutte le modifiche regolamentari del
2012 inclusa quella di cui all'art.28, comma 5 in quanto indispensabili, per assicurare l'equilibrio finanziario e la sostenibilità a lungo termine della
. Per altro i Ministeri Vigilanti avrebbero auspicato ulteriori e più rigorosi Pt_1 interventi sulle prestazioni e precisamente sull'integrazione al minimo, affermando che: “altrettanto necessaria appare una ulteriore riflessione sugli aspetti, già oggetto di osservazione nella citata nota dell'8 novembre .... affinché talune particolarità del sistema (ad esempio, integrazione al minimo pensionistico) siano via via ricondotte, con il ricorso a strumenti alternativi, alla piattaforma comune definita dalla legislazione generale di riferimento “.
Aggiunge la che la disapplicazione delle disposizioni del Regolamento Pt_1 vigente in favore di una normativa ormai abrogata lederebbe non soltanto l'autonomia di , ma comporterebbe soprattutto evidenti squilibri al Parte_1 bilancio tecnico-attuariale, sulla cui base era stata verificata dai Ministeri vigilanti la sostenibilità nel lungo termine degli impegni istituzionali della
. Pt_1
Infatti, l'impatto sull'equilibrio e sulla sostenibilità della che Pt_1 comporterebbe l'incremento per via giudiziale del valore delle pensioni a seguito
Pag. 8 di 19 dell'adeguamento al minimo in assenza dei requisiti stabiliti (nella specie l'importo della pensione sarebbe quasi duplicato), e la conseguente necessità di di rivedere le proprie disposizioni per ristabilire l'equilibrio, anche Parte_1 attraverso misure più stringenti quali, per esempio, l'adozione di un aumento delle aliquote contributive.
Evidenziava che la aveva maturato i requisiti contributivi e Controparte_1 anagrafici richiesti per aver diritto alla pensione di vecchiaia unificata ordinaria successivamente all'entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza
2012 e che aveva presentato la relativa domanda nella vigenza del medesimo regolamento e pertanto il diritto era assoggettato alla nuova disciplina.
Nessuna legittima aspettativa o affidamento prima che il diritto fosse sorto sulla base della legge previgente (tra le molte, cfr. Corte cost. n. 446/2002) avrebbe potuto nutrire il pensionato, trattandosi di trattamenti pensionistici non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore. Nel sistema non esisterebbe
In ogni caso, lo Statuto previgente di avrebbe già previsto delle cause Parte_1 di imitazione e di esclusione del riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo, in particolare all'art. 25, comma 4, dello Statuto previgente.
La giurisprudenza di merito citata dalla controparte a sostegno delle proprie tesi sarebbe inconferente in quanto relativa a provvedimenti emessi sotto il vigore dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, nella sua formulazione originaria;
fattispecie, cioè, in cui gli enti previdenziali privati avevano l'obbligo di
“rispettare” il principio del pro-rata (e non soltanto di “averlo presente”). I provvedimenti adottati dagli enti previdenziali privati esaminati nelle decisioni avrebbero avuto ad oggetto ad oggetto o misure che incidevano direttamente sulla quantificazione del trattamento pensionistico, o addirittura misure che riducevano trattamenti pensionistici già conseguiti e in corso di erogazione
(modifica del massimale pensionabile e introduzione di un contributo di solidarietà sulle pensioni in essere).
In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e dalla controparte, il beneficio dell'integrazione al minimo non sarebbe stato una misura suscettibile di essere frazionata nel tempo, in quanto avrebbe potuto
Pag. 9 di 19 maturare solo ed esclusivamente nel momento tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative” (Cass., 25 giugno 2007, n. 14701). Il pro-rata invocato dalla controparte riguarderebbe esclusivamente i meccanismi di calcolo della pensione, ma non anche la disciplina dell'adeguamento al minimo della pensione già maturata.
Ancora, l'integrazione al minimo della pensione non si acquisirebbe in relazione alle anzianità maturate, ma sarebbe un beneficio che la accorda nel Pt_1 momento in cui l'iscritto matura tutti i requisiti (contributivo ed anagrafico) per accedere alla pensione e che viene riconosciuto con finalità meramente solidaristiche. Dunque, l'art. 28, comma 5, del Regolamento avrebbe individuato dei limiti, tra cui anche il non aver superato un determinato reddito
ISEE, alla possibilità di accedere al beneficio dell'integrazione al minimo della pensione.
avrebbe tenuto conto dei criteri di gradualità ed equità tra generazioni Parte_1 dal momento che non aveva abrogato né eliminato l'istituto dell'integrazione al minimo della pensione ma conservandolo vi aveva introdotto solo una ulteriore e ragionevole condizione per potere usufruire di quel beneficio collegata al reddito ISEE dell'iscritto, nell'ottica di tutelare le esigenze non soltanto dei lavoratori già pensionati o prossimi al pensionamento, ma anche quelle delle generazioni degli attivi.
Non vi sarebbe realizzata alcuna violazione dell'art.38 Costituzione nella specie, in quanto, nel caso in cui il trattamento pensionistico maturato fosse insufficiente e non trovasse applicazione l'integrazione al minimo l'ordinamento appresterebbe altre misure di sostegno, fra cui l'assegno sociale correlato alla dimostrazione di effettive condizioni di bisogno.
Del resto, avrebbe dovuto tenersi conto anche del fatto che nel tempo la CP_1 non avrebbe prodotti redditi professionali o li avrebbe prodotti in misura esigua versando i contributi nella misura minima.
Il principio di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche avrebbe dovuto essere necessariamente contemperato con il principio di corrispettività, oltreché con l'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio (cfr., ad esempio e tra le
Pag. 10 di 19 molte, Corte cost. n.203/2014). Il parametro delle esigenze di vita dalla CP_1 avrebbe dovuto tenere conto del dato del tenore di vita raggiunto dalla stessa nel corso e per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Non sarebbe stato neppure vero che, per i lavoratori assunti dopo il 31 gennaio
1995, nel regime previdenziale generale la garanzia dell'adeguatezza sarebbe assicurata “dalla disposizione che consente di acquisire il diritto a pensione solo a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale”. In generale il lavoratore conseguirebbe comunque il diritto a pensione a 70 anni (con almeno 5 anni di contribuzione) anche nell'ipotesi in cui i contributi versati non fossero sufficienti a determinare l'erogazione di un importo pensionistico superiore al cd. “importo soglia ” (art. 24, comma 7, legge n. 214/2011); ciò dimostrerebbe che non sarebbe vero che, per i lavoratori assunti dal 1996, l'importo della pensione debba necessariamente superare il suddetto importo soglia, né che la pensione sia o possa essere considerata adeguata soltanto nel caso in cui superi quell'importo soglia, né, ancora, che nell'ordinamento previdenziale non potrebbero “essere erogate prestazioni pensionistiche inferiori all'importo corrispondente a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale”.
Nessuna violazione del divieto di discriminazione sarebbe ipotizzabile in ragione dell'età in base alla direttiva n.2000/78/CE poiché la stessa stabilisce espressamente che: “la presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione ” (considerando n. 13) e che “la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che stabiliscono l'età pensionabile ”
(considerando n. 14); “la presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statati o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale ” (art. 3,comma 3); “gli
Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l'utilizzazione,
Pag. 11 di 19 nell'ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso” (art. 6, comma 2).
In via subordinata, ha evidenziato che la pensione integrata al minimo è stata quantificata erroneamente in relazione alla tabella O allegata al nuovo regolamento generale Previdenza 2012 , mentre l'importo della pensione integrata al minimo che spetterebbe all'arch. non sarebbe CP_1 automaticamente pari a quello indicato nella Tabella O allegata al Regolamento di (ossia pari per il 2018 ad € 10.996,00), ma andrebbe calcolato Parte_1 applicando gli specifici ed appositi criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 28 dello stesso Regolamento.
L'appello è fondato.
In particolare, appare fondato, e determinante nella decisione della controversia, fra i motivi fatti valere da , quello con cui si afferma che Parte_1 la portata del principio del pro-rata sia limitata ai criteri di calcolo della pensione e non operi laddove si faccia questione del diritto, nel caso attinente all'adeguamento, nella misura minima, della pensione di vecchiaia unificata prevista dal regolamento del 2012.
Va premesso che l'orientamento espresso in questa sede è frutto di una rimeditazione delle opinioni di questa Corte sulla materia, alla luce del recente intervento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 34273/2024, si è espressa, in occasione dell'esame di analoga pretesa (integrazione al minimo) fatta valere con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata, negando che fosse fondata. In detta decisione è stato affermato che: < Il principio del pro- rata è stato introdotto dall'art.1, co.12 l. n.335/95, e attiene al sistema di calcolo del trattamento pensionistico. In particolare, esso viene distinto in due quote,
e il legislatore ha inteso garantire che le anzianità contributive già maturate entro una certa data (31.12.1995) restassero attratte al sistema di calcolo retributivo. L'art.3, co.12 l. n.335/95, nel testo risultante dopo l'art.1, co.763 d.l.
n.296/06, ha stabilito che gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della propria autonomia, adottano provvedimenti tesi a garantire l'equilibrio
Pag. 12 di 19 finanziario di lungo termine avendo presente il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione dei provvedimenti. Il principio del pro-rata impedisce che il criterio di liquidazione della pensione sia modificato da disposizioni sopravvenute con riguardo ad anzianità pregresse già maturate (Cass. S. U. n.17742/15; in precedenza, v. ad es. Cass.18478/12). In particolare, il principio del pro rata impedisce di eliminare la quota retributiva attraendo tutto il trattamento al regime contributivo e, ancora, impedisce, entro la quota di trattamento attratta al regime retributivo, modifiche in peius di tale regime in forza di provvedimenti sopravvenuti (Cass.1498/19). Così, ad esempio, il calcolo della quota retributiva della pensione non può essere modificato da nuovi
Regolamenti sopravvenuti delle casse professionali rispetto ad anzianità già maturate e per le quali vigeva un pregresso e più favorevole calcolo della quota retributiva (v. ad es. Cass.24450/23, Cass.3462/19). La giurisprudenza di questa Corte ha dunque inserito il principio del pro-rata entro il quadro del calcolo della misura della pensione, alla luce della distinzione tra quota retributiva e contributiva secondo la fondamentale previsione dell'art.1, co.12
l. n.335/95. In particolare, è stato chiarito (Cass.17980/23) che il pro rata non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura
(retributiva o contributiva). Nello specifico, il principio del pro rata non può essere esteso al profilo attinente alla maturazione del diritto a pensione, e non può essere richiamato per i trattamenti pensionistici introdotti ex novo dai regolamenti adottati dalle casse professionali. Il Regolamento del 2012 ha istituito ex novo il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 63 anni. Del tutto legittimamente, il vantaggio del pensionamento anticipato di 2 anni rispetto alla regola dei 65 anni, è stato controbilanciato dalla assenza di un minimo pensionabile. Il diritto soggettivo alla pensione anticipata di vecchiaia è maturato in capo alla controricorrente tutto e solo nella vigenza del Regolamento del 2012, e quindi ad esso solo si conforma la relativa regolamentazione, senza che venga in gioco il principio del pro rata.
Pag. 13 di 19 Il fatto che, già prima del 2012, la controricorrente vantasse un'anzianità contributiva tale da garantirle la pensione di anzianità con diritto all'integrazione al minimo è circostanza non sussumibile entro la portata del principio del pro rata. Si pretende, come ha inteso la Corte d'appello, di salvaguardare l'anzianità maturata rispetto ad un diritto – pensione di anzianità – del tutto diverso dal diritto – pensione anticipata di vecchiaia – fatto valere dalla controricorrente. ...Tutto ciò senza alcuna violazione del principio del pro-rata, restando il tema al di fuori del metodo di calcolo della misura della pensione, ed afferendo invece alla sussistenza del diritto ad una pensione minima di vecchiaia anticipata. In conclusione, poiché l'art.28 del
Regolamento del 2012 non viola il principio del pro-rata, esso deve considerarsi legittimo, e la sua disapplicazione operata dalla Corte d'appello non ha fondamento giuridico. >>.
Ora, nel caso oggi esaminato, la prestazione pretesa è la pensione di vecchiaia unificata ordinaria, disciplinata dall'art. 20 del regolamento, per la quale la ricorrente originaria aveva presentato domanda, e che va a sostituire le previgenti prestazioni soppresse costitute dalla pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione contributiva, ed i cui requisiti di accesso (età 66 anni e contributivo 30 anni) si sono avverati per la nella vigenza del nuovo CP_1 regolamento.
In reazione a tale prestazione l'originaria ricorrente non ha mai messo in discussione il criterio di calcolo della pensione, né tantomeno la pretesa alla conservazione della quota retributiva rispetto a quella contributiva di cui non si fa questione nel processo, ma unicamente il diritto alla cd “pensione minima”
(disciplinata dall'art 28 del regolamento del 2012) ossia all'integrazione della prestazione fino alla misura minima, che nel nuovo regolamento è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni, fra le quali, quella del contenimento del reddito ISEE entro il tetto di euro 30.000,00.
Ora, è evidente che anche nel presente nel caso non si fa questione del calcolo della pensione né del mantenimento della quota retributiva della pensione, ma
Pag. 14 di 19 unicamente del diritto all'integrazione al minimo della nuova pensione di vecchiaia unificata.
Se ne ricava che l'oggetto di causa è estraneo alla tematica del pro-rata temporis sollevata dall'appellante alla stregua del dettato dell'art.3, comma 12, della legge n.335/1995 .
Diviene pertanto superfluo anche puntualizzare la portata dell'art.3 comma 12 della legge 335/1995 così come riformulato dall'art. 1, comma 763, della legge n.
296 del 2006 alla luce delle decisioni della Suprema Corte ( Cass. 35858/2023,
SSUU n. 17742/2015 e n. 18136/2015, Cass., sez. lav., n. 26342/2023), posto che trattasi di questioni che esulano dall'oggetto della domanda.
Pertanto, non venendo in rilievo la norma invocata non può essere condotta neppure una valutazione della disciplina regolamentare oggetto di censura alla stregua dei parametri previsti da tale testo normativo ossia il principio di gradualità e di equità tra generazioni - ( <Una volta appurato che non viene qui in luce il tema del pro rata, cade l'ulteriore affermazione della Corte – siccome anch'essa legata al principio del pro rata ai sensi dell'art.3, co.12 l.
n.335/95, nel testo risultante dopo l'art.1, co.763 d.l. n.296/06 – del rispetto, da parte dell'art.28 del Regolamento, dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni>>).
Quanto alla lesione di diritti a rilievo Costituzionale e precisamente dell'art.38 comma secondo occorre inserire la regolamentazione del 2012 dell'NA nel più generale disegno normativo in materia previdenziale e pensionistica che accompagna la sostituzione progressiva del sistema contributivo al più dispendioso retributivo, con l'ulteriore misura funzionale anch'essa al contenimento della spesa della limitazione delle prestazioni integrative come si ricava dal comma 16 dell'art.1 della legge 335/1995 che dispone: <Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo>>.
Trattasi di previsione la cui portata è stata incisa dal recentissimo intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n.94/2025 ha sottratto a tale regola – valevole per le prestazioni liquidate su base contributiva- l'integrazione
Pag. 15 di 19 al minimo dell'assegno ordinario evidenziando, tuttavia, si badi bene, le differenze fra la disciplina apprestata nel tempo per tale prestazione previdenziale in esame (assegno ordinario) che comprende una peculiare disciplina dell'integrazione al minimo e le restanti prestazioni pensionistiche.
Mette conto evidenziare, ai fini di causa, che in tale decisione il giudice delle leggi nel 2025 ha richiamato il proprio precedente costituito dall'ordinanza n.400/1999 con la quale si era espresso sul dettato normativo del comma 16 sopra citato e sul ruolo destinato a svolgere in tale nuovo assetto dall'assegno sociale, osservando che << Riforma operata con la legge n. 335 del 1995 in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, che si caratterizza, innanzitutto, per
i dichiarati obiettivi di contenimento della spesa previdenziale (art. 1, commi
1-5), oggetto di un bilanciamento in parte discrezionalmente effettuato dal legislatore del 1995 e in parte demandato a provvedimenti delegati sulla base dei criteri e dei princìpi contenuti nell'art. 3, comma 3.
6. - Una riconsiderazione della complessiva disciplina dei rapporti tra misure assistenziali e prestazioni previdenziali, nella materia delle provvidenze per i soggetti sprovvisti di reddito è imposta anche dal passaggio graduale ad un sistema previdenziale di tipo contributivo. A norma dell'art. 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, “alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo” (art.
1, comma 16). Si tratta di una disposizione che, nelle intenzioni del legislatore della riforma, configura l'assegno sociale come prestazione unica destinata a sostituire, nell'immediato, la pensione sociale.
Inserito in un contesto normativo notevolmente diverso da quello nel quale si inseriva la disciplina della pensione sociale scrutinata da questa Corte nel
1992, l'assegno sociale, in termini ancor più accentuati rispetto alla pensione sociale, fa fronte a quel particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando altre prestazioni - assistenza sanitaria, indennità di accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi
è più ragione per annettere significato alla riduzione della capacità lavorativa,
Pag. 16 di 19 elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni.>> ritenendo nell'ultima decisione tali argomenti non capaci di giustificare l'esclusione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario.
Deve anche richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte ( Cassazione
8250/2016, n.17530/2005) in ordine all'insussistenza di un affidamento sulla stabilità della disciplina delle prestazioni pensionistiche laddove il diritto, come nel caso, non sia ancora sorto essendosi affermato che è conforme a costituzione, salvo il controllo di ragionevolezza, perfino una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto - la medesima conclusione vale,
a maggior ragione, per una norma che incida su trattamenti pensionistici - ancora non attivati, alla data della sua entrata in vigore - quale l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, dedotta nel presente giudizio . Con la precisazione l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - elemento essenziale dello Stato di diritto - non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (in tal senso, vedi, per tutte, Corte cost. n. 416 del 1999, nonché
211 del 1997, 390 del 1995, 525 del 2000 e le ordinanze n. 319 e 327 del 2001, oltre Corte cost. n. 446 del 2002, cit.). Da tale principio discende che l'affidamento - sulla stabilità della normativa previgente - risulta coperto da garanzia costituzionale - entro gli stessi limiti) - in presenza di una legge che abbia portata ragionevolmente retroattiva (in settori, beninteso, estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione).
Si tratta di criteri, elaborati dalla giurisprudenza per le modifiche operate dalla legge sulla previdenza pubblica, che possono ovviamente essere richiamati, mutatis mutandis, in relazione alla previdenza gestita da casse private ed alla disciplina da queste apprestata in via regolamentare.
Ancora non va trascurato che conto, altresì, del principio, secondo cui il legislatore può - al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale (come previsto, per quel che qui interessa, dall'articolo 3, comma 1, della legge 23
Pag. 17 di 19 ottobre 1992, n. 421, cit.) - ridurre trattamenti pensionistici già in atto - secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (vedine le sentenze
n. 417 e 361 del 1996, 240 del 1994, 822 del 1988, oltre che n. 446 del 2002, cit.)
- con la conseguenza che il diritto a pensione già attribuito - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva - che renda indebita
l'erogazione della stessa prestazione (vedi Corte cost. n. 211 del 1997 e 419 del
1999, oltre che n. 446 dei 2002, cit.) - ben può subire, tuttavia, gli effetti di discipline più restrittive introdotte, non irragionevolmente, da leggi sopravvenute.>> ( così Cass. .17530/2005).
Nel caso, la previsione regolamentare, introducendo una condizione per l'accesso alla “pensione minima” di vecchiaia unificata, quale il reddito ISEE non superiore ai 30.000,00 euro, non fa ricorso ad un criterio selettivo irragionevole, in quanto lo stesso appare coerente con la necessità di escludere dal novero dei destinatari del beneficio coloro che non solo non versino in stato bisogno, ma che presumibilmente possiedano mezzi adeguati di vita. Va, per altro, rilevato come la nel compilare la domanda della prestazione, CP_1 ometteva di produrre la documentazione relativa alla posizione reddituale benché nel modulo ciò fosse espressamente previsto, come del resto evidenziato da nel fornire risposta al ricorso amministrativo della pensionata e Parte_1 che in sede giudiziaria non abbia mai specificato in concreto la propria posizione economica limitandosi a sostenere con argomenti astratti l'inadeguatezza dell'importo liquidato e l'illegittimità delle previsioni regolamentari.
La complessità della questione e la controvertibilità delle soluzioni adottabili dimostrata dalle decisioni assunte da questa Corte di merito anteriormente alla decisione della Suprema Corte n.34273/2024 nonché la complessità del quadro normativo di riferimento giustificano, rappresentando gravi ed eccezionali ragioni, la compensazione integrale delle spese di lite nei due gradi.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da l'
[...]
in persona del legale Parte_1
Pag. 18 di 19 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 10 luglio 2023 nei confronti di con riferimento alla sentenza n. Controparte_1
10099/2022 emessa il 30 novembre 2022- 11 gennaio 2023 dal Tribunale-GL di
Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda compensando integralmente fra le parti le spese del primo grado.
2) Dichiara integralmente compensate fra le parti anche le sperse del presente grado.
Roma, 4 novembre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott. Donatella Casablanca)
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