Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17647/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17647/2022 promossa da:
(P. IVA CP_1 Parte_1 CP_2 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Stefano Monteleone
e Luca Siletti entrambi del Foro di Biella ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Biella, Via XX Settembre, n. 10;
opponenti contro
(C.F. e P.IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giovanni Serio del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20; opposta pagina 1 di 8
Conclusioni:
Per le opponenti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito reiectis contrariis In via pregiudiziale Disporre la sospensione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 CPC, per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. In via principale. Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti dichiarando che nulla è dovuto dalla esponente a (già CP_3
). In via istruttoria Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze CP_4 istruttorie così come formulate nella propria memoria ex art. 183 n.
2. In ogni caso. Con vittoria di spese, oltre accessori, cpa ed iva di legge.”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così di seguito provvedere: In via preliminare: - Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4921/2022 - R.G. n. 9292/2022 in quanto l'opposizione proposta è infondata, meramente dilatoria e non basata su prova scritta o di pronta soluzione. - Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. nonché la richiesta di riunione dei procedimenti in quanto, per le ragioni spiegate in narrativa, non sussiste né rapporto di pregiudizialità né ipotesi di connessione oggettiva e/o soggettiva tra la causa pendente presso il Tribunale di Firenze (RG. 4420/2021) ed il processo de quo. in via principale: - Rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4921/2022 - R.G. n. 9292/2022. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_3 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di gas naturale con la società ha instato per la condanna di Parte_2 quest'ultima società, in solido con il suo socio accomandatario
[...]
, al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € Parte_1
14.646,27, rispettivamente indicata nelle fatture nn. 1022814 del 20.1.2021
pagina 2 di 8 di € 6.527,52 e n. 1022813 del 20.1.2021 di € 8.118,75 a titolo di
“Corrispettivo Cmor gas”, oltre agli interessi e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, hanno proposto opposizione la società Parte_2
e il suo socio accomandatario , deducendo che gli importi Parte_1 richiesti da erano gli stessi per i quali il fornitore “uscente” CP_3
NE s.p.a. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo, in relazione al quale era tuttora pendente il giudizio di opposizione. Secondo la tesi difensiva degli opponenti, poiché, i corrispettivi pretesi da NE non erano dovuti -per le ragioni già svolte nel giudizio di opposizione pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, il cui atto di citazione veniva trascritto nel libello introduttivo-, conseguentemente non risultavano dovuti neanche quelli richiesti da a titolo di Cmor. Pertanto, gli CP_3 opponenti hanno instato per la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, ovvero per la “riunione” per connessione dei predetti giudizi e, in ogni caso, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la società ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma Controparte_3 del decreto ingiuntivo, deducendo che il credito azionato riguardava il corrispettivo Cmor e che essa opposta, quale fornitore “entrante” era tenuta ad applicare in fattura all'utente il corrispettivo in parola, avendo essa stessa a sua volta già corrisposto il relativo importo alla società distributrice,
e che, pertanto, il presente giudizio, riguardando soltanto il rapporto tra fornitore “entrante” e utente prescindeva del tutto dall'accertamento sulla spettanza del credito richiesto dal fornitore “uscente”, che costituiva l'oggetto del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Firenze.
La causa, ritenute insussistenti le condizioni per disporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e considerata la competenza funzionale del pagina 3 di 8 giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto1, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale e come sopra riportate, all'udienza del 3.10.2024, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Giova, al riguardo, innanzitutto rilevare che, come già sopra cennato, il credito vantato dall'opposta in monitorio è costituito dal Corrispettivo
Morosità (CMOR) istituito dalla delibera AEEG (oggi ARERA) ARG/elt
191/09 e successivamente disciplinato dalla delibera ARERA
593/2017/R/COM2. Con le predette delibere è stato realizzato un Sistema indennitario (SIND) in favore dell'esercente la vendita “uscente” a carico del cliente finale moroso. Quanto al funzionamento di tale sistema, deve osservarsi che allorché un utente moroso verso il suo fornitore di energia elettrica o gas receda dal contratto di somministrazione in corso con quest'ultimo, stipulando un nuovo contratto con altro fornitore (cd. switching), è prevista la possibilità per il fornitore “uscente” di richiedere al
Gestore del Sistema indennitario un indennizzo volto a compensarlo del mancato pagamento, indennizzo che viene corrisposto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (EA). Ricevuta la richiesta del fornitore
“uscente”, il predetto Gestore del SIND, mediante il Sistema Informativo
Integrato3 comunica all'impresa di distribuzione, alla quale è connesso il pagina 4 di 8 punto di prelievo di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare nel valore indicato dal SII, il corrispettivo CMOR al fornitore “entrante” e di versarlo alla EA. L'esercente la vendita “entrante”, a sua volta, lo fattura al cliente finale moroso, potendo egli usare nei confronti di quest'ultimo quegli strumenti sollecitatori, quali ad esempio la minaccia della sospensione della fornitura, che non sono più nella disponibilità dell'ex- fornitore. Infine, il sistema indennitario prevede in capo all'esercente la vendita “uscente” l'obbligo di restituzione del Cmor al cliente finale nel caso in cui questi saldi l'intera posizione debitoria nei confronti dell'esercente la vendita “uscente” medesimo. Come, infatti, ben spiegato nella delibera
ARERA del 3 agosto 2017 n. 593/2017/R/COM4, “tra il pagamento da parte del cliente dell'intera posizione debitoria e il diritto di questi alla restituzione del CMOR precedentemente versato sussiste un nesso di immediata conseguenzialità che rende irragionevole se non meramente emulativa nei confronti del cliente la richiesta di pagamento integrale susseguente alla riscossione dell'indennizzo da parte dell'esercente la vendita uscente”.
Conseguentemente, “l'esercente la vendita uscente è tenuto … nei casi in cui il cliente, oltre al pagamento del Cmor, provvedesse anche al pagamento dell'intera posizione debitoria o parte di essa, a rimborsare tempestivamente al cliente le somme pagate in eccesso rispetto alla posizione debitoria stessa”, non potendo il sistema indennitario in parola “essere utilizzato dal venditore uscente per incassare importi eccedenti il credito di cui è titolare nei confronti del cliente finale, considerando la somma dell'indennizzo riconosciuto e degli altri importi pagati dal cliente finale in relazione al credito medesimo”5.
Chiarito il funzionamento del Sistema indennitario realizzato con le delibere su richiamate, deve osservarsi che, nel caso di specie, risulta dall'esame delle fatture allegate al ricorso monitorio che le somme di € 6.527,52 e €
dell'energia elettrica e del gas;
si basa su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (Registro Centrale Ufficiale). 4 Cfr. pag. 8 dei “considerato” alla delibera ARERA del 3 agosto 2017 n. 593/2017/R/COM. 5 Cfr. ancora la delibera ARERA n. 593 cit., pag. 11;
pagina 5 di 8 8.118,75 che hanno formato oggetto dell'ingiunzione qui opposta, sono state richieste da alla società - e CP_3 Parte_2 al suo socio accomandatario – a titolo di Corrispettivo di morosità.
Al riguardo, risulta documentalmente: a) che la società distributrice CP_5 ha fatturato, in data 23.7.2021, a titolo di indennizzo di morosità, nei
[...] confronti di la maggior somma di € 8.116,75 e di € 11.131,856; CP_3
b) che il Gestore del Sistema Informativo Integrato ha applicato alla medesima con riferimento alle predette somme, l'indennizzo de CP_3 quo7.
Ritiene il Tribunale che la documentazione su richiamata, in quanto proveniente da soggetti terzi, estranei alla presente controversia e deputati dalla normativa di settore a gestire il Sistema indennitario in parola, costituisca prova sufficiente in ordine all'effettiva sussistenza del titolo della pretesa creditoria vantata da nei confronti del cliente finale. Né CP_3 gli opponenti hanno addotto al processo elementi fattuali di segno contrario, essendosi essi limitati, come sopra cennato, a contestare la sussistenza del credito del fornitore “uscente”, ma non l'esistenza della procedura indennitaria de qua, né la congruità dell'importo addebitato a titolo di
CMOR. Inoltre, i predetti opponenti hanno riferito (oltre che documentato8)
l'avvenuta erogazione in favore dell'esercente la vendita “uscente” dell'indennizzo CMOR da parte della EA.
Quanto, poi, alle successive deduzioni dei medesimi opponenti9, relative ad una asserita richiesta di “revoca” da parte del fornitore “uscente” del medesimo indennizzo, in disparte la considerazione per cui, al riguardo, i medesimi opponenti si sono limitati a produrre una sola pagina di una memoria difensiva in tesi depositata da NE s.p.a. nel processo pendente pagina 6 di 8 dinanzi al Tribunale di Firenze, senza neanche produrre nel presente giudizio la documentazione richiamata in quella memoria a supporto della circostanza de qua e senza, comunque, minimamente coltivare tale difesa nei successivi scritti difensivi, va, in ogni caso, osservato che, essendo provata per quanto sopra detto, l'avvenuta erogazione dell'indennizzo da parte della EA, l'eventuale richiesta di annullamento proposta dall'utente uscente in relazione all'avvenuta soddisfazione da parte del cliente della sua posizione debitoria, non priva di titolo la pretesa creditoria del fornitore
“entrante”, bensì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 12.5, lett.
a) e b) del TISIND su citato, obbliga l'esercente la vendita “uscente” a
“restituire l'ammontare corrispondente al valore dell'indennizzo al cliente finale”. Con la conseguenza che trattasi di circostanza fattuale che incide soltanto sul rapporto tra l'esercente la vendita “uscente” e il cliente finale e che risulta, invece, irrilevante rispetto al presente giudizio avente ad oggetto il diritto dell'esercente la vendita “entrante”, che, come nella specie, abbia già versato l'indennizzo alla EA (che a sua volta l'abbia già erogato al fornitore “uscente”), di recuperare dall'utente il relativo importo.
Discende da tutto quanto fin qui esposto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e al tenore dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
pagina 7 di 8 - condanna e , in Parte_2 Parte_1 solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_3 liquidate in € 2.350,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 17 Gennaio 2025.
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 16454 del 05/08/2015: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione”. 2 Cfr. Allegato A alla deliberazione ARERA del 3 agosto 2017 n. 593/2017/R/com – “Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale” (TISIND), come integrato e modificato dalle deliberazioni 406/2018/R/com e 219/2020/R/com. 3 Il Sistema Informativo Integrato (SII) è stato istituito presso Acquirente Unico dalla legge n.129 del 13 agosto 2010 con la finalità di gestire i flussi informativi relativi ai mercati 6 Cfr. doc. 11 di parte opponente. 7 Cfr. doc. 4 di parte opposta. 8 Cfr. nota di deposito del 22.11.2022. 9 Cfr. verbale dell'udienza del 4.5.2023.