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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12048/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott.Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 19/12/1990 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Vittoria Mighetto presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec: ) Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Alaminos (PHL) il 09/02/1991 cittadina: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eleonora Aloi presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec: ) Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile avanti al Comune di Milano in data 09/01/2016 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 0029 registro 01 parte 1 serie In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: (nato a [...] il [...]), cittadinanza italiana Per_1
(nato a [...] il [...]), cittadinanza italiana Parte_3
e (nata a [...] il [...]), cittadinanza italiana Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/1072025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: RIPORTARE CONDIZIONI: 1)I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i Per_1 Parte_3 Parte_4 genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Viale Testi Fulvio, n.304 Milano (MI);
3) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli e per le questioni di ordinaria Per_1 Parte_3 Parte_4 amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4) il padre, fino a dicembre 2025 al fine di consentire ai figli di adattarsi alla nuova situazione familiare, avrà diritto di tenere con sé i figli a fine settimana alternati il sabato e la domenica senza pernotto;
i figli verranno pertanto riportati presso la casa materna la sera del sabato entro le ore 22,00 e della domenica entro le ore 19,00. Dal mese di gennaio 2026 il signor eserciterà il Pt_1 diritto di visita a fine settimana alternati con il pernotto dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e accompagnamento a casa della mamma la domenica sera entro le 19,00. Il padre, nelle settimane in cui non vedrà i figli per il fine settimana, potrà vedere e tenere con sé i bambini un pomeriggio infrasettimanale, previamente concordato, dalla fine della scuola fino alle 19,30 quando già cenato li riaccompagnerà a casa. Il tutto comunque salvo diversi accordi dei genitori;
5) durante le vacanze scolastiche e estive, ciascuno dei due genitori potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, fornendo reciprocamente l'indirizzo delle località di villeggiatura ove si recheranno. Il periodo verrà individuato, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e verrà comunicato entro la fine di maggio di ogni anno;
6) per le festività natalizie i figli trascorreranno la giornata della Vigilia con un genitore e quella di Natale con l'altro dalle ore 10 del mattino sino alle ore 22.00. I genitori si alterneranno poi di anno in anno a Capodanno e all'Epifania;
7) durante i giorni di vacanza dei minori dal 26 dicembre al 6 gennaio, la permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore seguirà la normale calendarizzazione, al netto delle festività;
8) per le festività pasquali, e trascorreranno la Per_1 Parte_3 Parte_4 giornata di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, in modo da trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, con orari da concordarsi tra i genitori di volta in volta;
9) i minori trascorreranno le altre festività (ad esempio, il ponte di Ognissanti) alternativamente con i due genitori, con modalità ed alternanze che saranno di volta in volta concordate tra gli stessi;
10) durante i periodi di vacanza dei figli presso uno dei genitori devono essere garantiti i quotidiani contatti telefonici o i possibili accordi per le frequentazioni con l'altro genitore, per esigenze dei figli o dei genitori indipendentemente dal periodo di vacanza;
11) disporsi che i figli possano festeggiare il giorno del proprio compleanno con i genitori alternativamente tra loro. Qualora i figli volessero festeggiare il compleanno, il giorno stesso o un giorno prossimo, con entrambi i genitori, gli stessi collaboreranno per dare seguito alla loro richiesta;
12) i genitori, compatibilmente ai propri impegni di lavoro ed organizzativi, si impegnano a partecipare insieme alle ricorrenze particolarmente importanti per la vita di Per_1 Pt_3
e feste di fine anno, compleanni, consegna dei diplomi e saggi scolastici o
[...] Parte_4 sportivi. Entrambi i genitori, previo accordo reciproco si accorderanno per un'alternanza differente rispetto alla turnazione prevista, su richiesta o esigenza dei figli e non solo del figlio minore;
13) il signor verserà la somma di €600 (€200 per figlio) a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli e Tale somma verrà rivaluta in base Per_1 Parte_3 Parte_4 alle variazioni ISTAT e sarà versata da parte del padre entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese alle coordinate bancarie che la signora fornirà. Parte_2
14) l'assegno unico verrà interamente incassato dalla signora;
Parte_2
15) le spese straordinarie saranno pagate per intero dalla signora ad eccezione di quelle Pt_2 sanitarie (tra cui quelle dentistiche, oculistiche ecc) che saranno divise nella misura del 50% per ciascun genitore. Le stesse devono essere sempre giustificate tramite la presentazione delle pezze giustificative quali scontrini e/o ricevute e/o fatture;
16) i genitori prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli e nei documenti;
Per_1 Parte_3 Parte_4
17) i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, almeno 30 giorni prima, il cambio di residenza o di domicilio, in Milano o zone limitrofe;
18) i genitori si impegnano a mantenere un clima di serenità e leggerezza in casa consentendo ai figli di trovare il loro equilibrio, senza fare pressioni di alcun tipo. I genitori si impegnano a mantenere inalterate le abitudini e le attività dei figli nei rispettivi giorni di alternanza. In base agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi sarà necessario la collaborazione del genitore “non di turno”, da comunicare con anticipo, in occasione delle attività da svolgere o in occasioni che non consentano ad un solo genitore di gestire contemporaneamente i figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Milano il 09/01/2016
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale . Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.sa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG