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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8713 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 10/09/25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 36586 del R.g. dell'anno 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. C. Spera – F. Maresca – F. Vignoli in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
Cont STE. Parte_2 in persona del l.r.p.t.
CONTUMACE
CP_2
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M. Miraglia in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/11/23, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo: “1. Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di agenzia a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2023 al 26 giugno 2023 e che lo stesso è cessato per iniziativa della preponente senza alcuna giusta causa di recesso, e per l'effetto: Pa 2. Condannare la .Fra in persona del legale rappresentante pro–tempore, al Parte_2 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 5.569,55 (o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa) per tutti in premessa dedotti così come conteggiata con gli analitici conteggi sindacali notificati unitamente al presente atto e da considerarsi parte integrante dello stesso;
1 Pa 3. Condannare la .Fra in persona del legale rappresentante pro–tempore alla Parte_2 regolarizzazione previdenziale del ricorrente presso l'Enasarco, ente competente, e/o al versamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.279,56 (o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa) a titolo di contributi di previdenza Enasarco da destinare alla previdenza integrativa obbligatoria ed anche a titolo di risarcimento del danno.
Il tutto oltre interessi anche ex D.Lgs 231/02 e rivalutazione dalle singole scadenze.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. “
Non si è costituita in giudizio la società convenuta indicata in epigrafe della quale deve essere dichiarata la contumacia.
Si è costituita in giudizio ed ha concluso chiedendo :“ nel merito, Controparte_3 Part previo accertamento dell'intercorso contratto di agenzia tra la società . d il Controparte_4 Part Sig. , condannare la società . in persona del legale Parte_1 Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della somma Controparte_3 di Euro 1.375,94, di cui Euro 1.279,56 a titolo di Contributi Fondo Previdenza ed Euro 96,38 a titolo di sanzioni civili ex art. 34 del Regolamento (o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa), oltre interessi ed accessori come dovuti per legge, il tutto come espressamente contestato, meglio precisato e risultante dall'allegato verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 22.02.2024.
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accogliere la richiesta del ricorrente di versamento in proprio favore della complessiva somma di Euro 1.279,56 (o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa) a titolo di contributi di previdenza Enasarco da destinare alla previdenza integrativa obbligatoria, condannare il Sig.
al pagamento delle suddette somme, oltre interessi ed accessori come dovuti Parte_1 per legge, in favore della . Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite.” La causa è stata istruita con documenti ed è stata espletata CTU contabile;
la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti in atti mediante lettura del dispositivo all'udienza del 10/09/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.
La domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia deve essere accolta.
Occorre, innanzitutto, precisare che costituisce onere della parte interessata, in virtù dei principi di cui agli artt. 99, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 1742 e ss. c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di agenzia e che, nella fattispecie, parte ricorrente ha dedotto e documentalmente provato che: ” La ra ha ad oggetto sociale, tra le altre cose: “l'esercizio dell'attività di ristorazione, Pt_3 Parte_2 panificazione e tavola calda (…) commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari (…) la produzione, l'importazione e l'esportazione il commercio all'ingrosso e al dettaglio e la gestione di rappresentanze di prodotti gelati, surgelati, prodotti sottovuoto …” (cfr. doc. 1 – Visura camerale). Pa Il ricorrente ha lavorato come agente plurimandatario per la .Fra dal 1 gennaio 2023 Parte_2 al 26 giugno 2023 (cfr. doc. 2 contratto di agenzia e doc 3 comunicazione del 1.01.2023);
2 in forza di tale mandato di agenzia – stipulato a tempo indeterminato - la convenuta si impegnava a regolare il rapporto sorto tra le parti in forza dell'applicato c.c.n.l. Commercio vigente, autorizzava il sig. a riscuotere il prezzo delle fatture direttamente presso i clienti e riconosceva allo stesso Parte_1 una provvigione pari al 10% delle vendite.
Nello svolgimento del descritto rapporto di agenzia, dunque, il si è occupato della vendita Parte_1 sul mercato di tutta Roma dei prodotti da forno, cornetti, primi piatti e pizze di vari marchi (della Gustolab le pizze, della San Giorgio i croissant e i dolci da forno, di Gea ed RT i primi piatti) Pa Co commercializzati dalla . fatturando in favore di quest'ultima un totale di Parte_2 provvigioni pari ad € 7.526,80 (cfr. doc. 4 fatture emesse).
Il ricorrente, dunque, lavorava su appuntamenti da lui stesso fissati e spalmati su tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, effettuando giri di lavoro prevalentemente al mattino con un orario di lavoro variabile compreso quasi sempre tra le ore 6:00 della mattina e le ore 15:00 del pomeriggio, e Pa presentava al suo portafoglio clienti, consolidato ed affidabile, i prodotti distribuiti dalla .Fra
[...]
Parte_2
Così facendo il ricorrente ha peraltro procurato nuovi clienti alla preponente (tra questi, a mero titolo di esempio: (Bar Molise s.n.c. di Stinziani, Bar l'Avolese, CTC Management s.r.l., Hotel Roma Tiburtina srls, L'angolo del Caffè di Abate Fabio, Movida Cafè di Sorce Roberta, Green Bar G&P s.r.l.etc. – cfr. doc. 14 liste clienti e vendite di gennaio e marzo 2023). Pa Grazie all'attività del ricorrente, la .Fra ha ottenuto vantaggi dai nuovi clienti procurati Parte_2 dall'agente oltre che dall'incremento di affari con i preesistenti. Pa Per ogni contratto commerciale siglato, il inviava a .Fra gli ordini dei clienti che, Parte_1 Pt_2 successivamente, effettuavano il pagamento dovuto direttamente alla società.
In alcuni casi il pagamento veniva effettuato nelle mani del ed in questo caso il ricorrente Parte_1 Pa riversava poi direttamente a .Fra quanto ricevuto. Pt_2
Le parti avevano concordato il pagamento, in favore dell'agente, di un fisso mensile di € 1.500,00. Se l'agente avesse ottenuto provvigioni per un importo pari o superiore ai 1.500,00 euro concordati la società avrebbe corrisposto mensilmente l'importo fatturato interamente titolo di provvigioni;
se, invece, l'agente avesse realizzato provvigioni per un importo inferiori, la società avrebbe corrisposto la differenza necessaria a raggiungere il minimo mensile concordato come “premio”.
Ed infatti, come si vede dai documenti (fatture) prodotti sub. 4, il ricorrente ha fatturato:
- € 997,48 a titolo di provvigioni per il mese di gennaio 2023;
- € 824,95 euro a titolo di provvigioni per il mese di febbraio 2023;
- € 1.067,51 a titolo di provvigioni nel mese di marzo 2023;
- € 734,32 a titolo di provvigioni del mese di aprile 2023;
- € 610,00 a titolo di provvigioni per il mese di maggio 2023;
- € 26,80 a titolo di provvigioni nel mese di giugno 2023; per un totale di € 4.261,06 a titolo di provvigioni.
- € 3.331,05 a titolo di “acconto integrazioni provvigionali (premi e rimborsi spese)” corrisposti in contanti al ricorrente come integrazione per il raggiungimento del minimo mensile concordato nei mesi di gennaio (€ 502,52) febbraio (€ 675,05) marzo (€ 432,49) aprile (€ 765,68) e maggio (€ 890,00).
3 il tutto per un totale complessivo di € 7.526,80. Pa Le vendite complessive dei prodotti commercializzati dalla .Fra ed effettuate dal ricorrente Pt_2 al proprio portafoglio clienti nel periodo di tempo oggetto di giudizio risultano dunque dagli imponibili delle fatture emesse dal , ed ammontano ad un totale di € 42.610,60 (di cui € 3.900,69 Parte_1 incassati direttamente dall'agente cfr. doc. 15 – distinte di versamento).
In data 26.06.2023 la ra ha consegnato al sig. missiva avente ad oggetto Pt_3 Parte_2 Parte_1 la risoluzione del mandato di agenzia in essere a far data “da oggi” (cfr. doc. 5 avente ad oggetto
“disdetta contratto di agenzia plurimandatario”), priva dunque di preavviso ma - anche - di qualsivoglia giusta causa di risoluzione immediata che neppure è mai stata addotta in nessun tempo come esistente dalla società preponente.
Ciò non di meno, al ricorrente non è stata corrisposta alcuna indennità sostitutiva del preavviso.
Al ricorrente non è mai stata versata, inoltre, alcuna indennità di incassi e suppletiva di clientela di cui al vigente A.E.C. del 16.02.2009, così come modificato in data 29.03.2017 (cfr. rispettivamente doc. 6 e doc. 7).
Il dedotto rapporto di agenzia, inoltre, non risulta essere stato dichiarato ad , ove non CP_3 risultano versati né il FIR, né i contributi previdenziali dovuti, questi ultimi, peraltro trattenuti nelle fatture (cfr. doc. 8). Co Con pec del successivo 8 agosto 2023 (cfr. doc. 9) il ricorrente inviava personalmente alla Ste.
[...]
l'ultima fattura concordata contenente le integrazioni provvigionali pagate in contanti dalla Parte_2 società.
Con la medesima comunicazione, il inoltrava alla Ste.Fra i conteggi aggiornati Parte_1 Parte_2 rilasciati dal sindacato agenti relativi alle indennità di fine rapporto e faceva presente alla mandante che “ad oggi non risulta alcuna comunicazione alla da parte Vostra del mandato Controparte_3 conferitomi e nessun versamento relativo ai contributi obbligatori dei quali ho regolarmente versato l'importo da me dovuto, con l'emissione delle fatture” (cfr. doc. 9 cit.). Pa Per tutta risposta, il successivo 21 agosto 2023 la .Fra per mezzo dell'Avvocato Luca Parte_2
Malatesta, faceva pervenire al missiva del seguente tenore letterale: “(…) con riferimento Parte_1 alla Sua pregiata PEC dell'11 agosto u.s., l'azienda mia assistita si farà carico di verificare l'effettiva debenza e sussistenza di quanto da Lei richiesto e, nel caso, liquidarla come per legge. (…) La Sua richiesta verrà presa in considerazione a partire da lunedì 4 settembre quando gli studi dei nostri professionisti di fiducia riapriranno dopo la pausa estiva” (cfr. doc. 10, riscontro dell'Avv. Luca Malatesta).
Nel silenzio seguito a tale riscontro, ben oltre il 4 settembre 2023, giorno di riapertura degli uffici “dopo la pausa estiva”, il ricorrente è tornato a sollecitare la società con pec del 19 settembre 2023 da parte dell'Avv. Andrea Fortini il quale significava all'Avv. Luca Malatesta che “sulla scorta del riscontro ricevuto dal mio assistito intendo sollecitare le procedure per la verifica dell'effettiva debenza e sussistenza di quanto richiesto al fine di definire bonariamente la questione onde evitare l'eventuale instaurazione di un procedimento giudiziale” (cfr. doc. 11).
Nel silenzio seguito al citato sollecito, il ricorrente ha provveduto a diffidare formalmente e mettere in mora la società convenuta con PEC del 2.10.2023 a firma dello scrivente studio legale (cfr. doc. 12, con ricevute)……….Il successivo 10 ottobre 2023, infine, il provvedeva ad inoltrare la Parte_1 segnalazione di omissione contributiva all' (cfr. doc. CP_3
4 24. A tutt'oggi, dunque, il ricorrente è creditore della società ra della complessiva Pt_3 Parte_2 somma di € 5.569,55 dei quali:
- € 1.279,56 a titolo di contribuzione previdenziale CP_3
- € 183,77 di RR
- € 225,80 a titolo di indennità suppletiva di clientela
- € 3.763,40 a titolo di indennità di mancato preavviso
- € 117,02 a titolo di indennità di incassi “
Gli elementi probatori suindicati inducono, cioè, a ritenere che il contratto stipulato inter partes abbia integrato un contratto di agenzia, per il quale la forma scritta è prevista comunque ad probationem ex art. 1742 c.c. e non ad substantiam, sin dalla data della sua iniziale decorrenza.
Ne discende, secondo il ricorrente, che : “Al rapporto di agenzia intercorso tra le parti si applica l'Accordo Economico Collettivo del 16.02.2009 (così come modificato in data 29.03.2017), si veda anche doc. 2 contratto di agenzia e doc 3 comunicazione del 1.01.2023.
Le voci ancora dovute al ricorrente, dunque, sono quelle previste dall'applicato (e applicabile) AEC Commercio, a norma del quale al ricorrente spettano:
I contributi di Previdenza Enasarco al quale il ricorrente non risulta essere stato mai iscritto, pari ad € 1.279,56; il RR (o indennità di Risoluzione del Rapporto) mai erogato al ricorrente pari ad € 183,77.
l'indennità suppletiva di pari ad € 225,80; Parte_4
l'indennità di mancato preavviso € 3.763,40;
l'indennità di incassi al 3% pari ad € 117,02; per un totale di € 5.569.55 come risultanti dagli analitici conteggi uniti al presente atto.
a.Quanto ai contributi di previdenza, si ricorda che questi sono dovuti all'Ente Enasarco cui sono obbligatoriamente iscritti, a norma dell'art. 52 della legge n. 12 del 2 febbraio 1973, tutti gli agenti e rappresentanti di commercio operanti sul territorio italiano. Il regolamento di esecuzione dell'Ente previdenziale, gestore di una previdenza integrativa e tuttavia obbligatoria, sancito dall'art. 403 della medesima legge, è stato emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il D.M. 20 febbraio 1974, che ne ha ridefinito in questi termini la natura ed i compiti.
Successivamente, per gli effetti del d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, che ha trasformato in persone giuridiche private gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l' si è CP_3 trasformato in CP_3
L'articolo 16 dell'applicato AEC Commercio prevede dunque che: “In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo Economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della , deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 Controparte_3 agosto 1998 e approvato dal , di concerto con il Ministero Controparte_5 del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione
5 delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008), per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote Controparte_3 contributive, tali aggiornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivo. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 13, dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento , ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti”. CP_2
L'art. 17 del medesimo AEC – titolato Iscrizione all' aggiunge che “le ditte hanno l'obbligo CP_2 di iscrivere i propri agenti o rappresentanti alla , entro trenta giorni dall'inizio Controparte_3 del rapporto di agenzia o di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla Legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso in cui l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione. I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare. Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell' e di quelle accantonate presso CP_2 il RR, di competenza dell'anno precedente”.
L' ha comunicato, per il 2022, un massimale annuo provvigionale pari ad € 39.255,00 (cui CP_3 corrisponde un contributo massimo di € 6.673,35 ed un minimale contributivo annuo pari ad € 878,00 (cui corrisponde un contributo minimo di € 219,00 a trimestre).
L'aliquota contributiva sulle provvigioni è invece pari al 17% di cui, l'8,5 % a carico dell'agente e 8,5% a carico della preponente (www.enasarco.it).
Il ricorrente ha dunque operato la prevista trattenuta previdenziale in fattura pari all'8,50% sul 100% dell'imponibile (cfr. le fatture versate in atti), ma la preponente, che ha omesso tout court l'iscrizione dell'agente al Fondo, ha omesso del tutto di versare al Fondo i contributi previdenziali e, dunque, tanto la quota di sua competenza, pari all' 8,50% delle provvigioni percepite che, anche, la quota del lavoratore, per un totale di € 1.279,56.
Ai sensi dell'art. 7 della L.12/73, “Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente” e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.8 del Regolamento Enasarco attualmente in vigore per il quale “l'obbligo di pagamento dei contributi … è a totale carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente”. Ciò significa che l' ha titolo per richiedere il pagamento integrale dei Controparte_6 contributi al solo preponente, al quale è però riconosciuto “il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio”. La Legge 12/73 precisa, tuttavia, che tale diritto riconosciuto al preponente “deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi”. La norma ha lo scopo di disincentivare le ipotesi di mancata regolarizzazione contributiva e previdenziale, attraverso la sanzione della irrecuperabilità postuma dei contributi nei
6 confronti dell'agente di commercio. Nel caso di omessa regolarizzazione dell'agente presso l' CP_3
e di successivo recupero da parte dell' dei contributi omessi nei confronti del solo preponente, CP_3 come da ultimo ricordato da un bel precedente della Corte d'Appello di Bologna (sentenza n. 561 del 08.04.2014) la mandante perde il diritto di recuperare la parte del contributo a carico dell'agente
[...]
CONTESTUALMENTE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI cui si Parte_5 riferiscono i contributi stessi. Quindi la quota contributiva a carico dell'agente di commercio (50 %) può essere trattenuta dalla mandante solo al momento in cui queste vengono pagate.
Le ditte mandanti che non osservano queste regole non possono quindi pretendere dagli agenti il rimborso del 50 % contributi versati e tantomeno trattenerli dalle provvigioni maturate e maturande successive alla cessazione del rapporto. In tal caso i contributi previdenziali rimangono completamente a loro carico e perdono il diritto di rivalsa degli stessi.
b.Quanto al RR, l'art. 13 dell'AEC Commercio, prevede specificatamente (punto 1, lettera f) che:
“A decorrere del 1° gennaio 2002 l'indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% (uno per cento) dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro;
per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro. Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo RR della saranno computate anche le somme corrisposte Controparte_3 espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f ) previsti nel presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli (…) Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la
, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente Controparte_3
Accordo”.
Nel caso al vaglio, la preponente ra non ha versato alcunché al Fondo costituito Pt_3 Parte_2 presso;
il RR maturato nel periodo di tempo oggetto del presente giudizio, essendo cessato CP_3 il rapporto di lavoro, è pertanto interamente dovuto al ricorrente ed ammonta d € 183,77.
c. Quanto all'indennità suppletiva di clientela l'articolo 13, punto II dell'AEC Commercio 2009 prevede che: Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia. 3,50 % sulle provvigioni maturate negli anni successivi, dal quarto al sesto anno (…) Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca. Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio”.
Si dispone, inoltre, che “in relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 1751 c.c. e alle disposizioni pattuite nell'AEC 26 febbraio 2002 le parti si danno atto che gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela sono riconosciuti all'agente
7 o rappresentante anche nel caso in cui eccedano complessivamente il valore massimo previsto dal 3° comma dell'art. 1751 c.c., citato”.
Nel caso al vaglio, alla luce delle disposizioni che precedono, l'indennità di Clientela spettante al ricorrente è stata calcolata in € 225,80 pari alla somma della percentuale indicata (il 3%) sulle provvigioni dell'anno 2023.
c. Quanto all'indennità di mancato preavviso, questa è prevista e disciplinata dall'art. 11 dell'AEC commercio vigente ed applicabile al rapporto di agenzia in oggetto, a norma del quale: “In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura: Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario: (…) - tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto (…). Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti (…) Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso (…) L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio”…………………….. in ordine all'art. 9 del contratto di agenzia versato in atti ove si legge che: “ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto di agenzia tramite raccomandata a/r agli indirizzi in epigrafe per giusta causa ovvero, in mancanza di giusta causa, con preavviso nei seguenti termini: un mese per il primo anno di durata del contratto;
due mesi per il secondo anno iniziato;
tre mesi per il terzo anno iniziato;
quattro mesi per il quarto anno iniziato;
cinque mesi per il quinti anno iniziato;
sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. La parte recedente avrà facoltà di corrispondere all'altra Parte una indennità sostitutiva del preavviso di recesso. Tale indennità sarò commisurata alla durata del periodo di preavviso e andrà calcolata sulla base della media mensile delle provvigioni corrisposte all'Agente nei dodici mesi precedenti la comunicazione di recesso o nel minor periodo di durata del rapporto”.
Orbene, la previsione di un preavviso contrattuale ridotto rispetto a quello previsto dagli applicati AEC nonché, addirittura, la previsione di una mera facoltà di corrispondere all'altra parte l'indennità sostituiva del preavviso, sono evidentemente condizioni economiche e normative peggiorative rispetto a quelle previste dall' Accordo Economico Collettivo del 16.02.2009 applicato al rapporto di lavoro (persino per espressa lettera contrattuale che al medesimo articolo 9 aggiunge, seppure contraddittoriamente: “alla cessazione del rapporto saranno corrisposte all'Agente le indennità regolate dall'AEC di categoria”).
Come tali, tali clausole sono da intendersi irrimediabilmente nulle, così come concordemente affermato dalla giurisprudenza – anche di legittimità – la quale, facendo specifico riferimento alla disciplina di cui all'art. 2077 c.c. ha ripetutamente ricordato che è nulla una clausola contrattuale difforme e peggiorativa rispetto alla disciplina degli AEC (ex multis, Cass. Civ. 2004, n. 10774, Cass. Civ. 2000, n. 8133, Tribunale Torino 25.5.2021).
Ancora sul punto, con la sentenza 29 luglio 2002, n. 11189, la Corte di Cassazione in sezione lavoro ha precisato ulteriormente, in ipotesi di contrasto tra la regolamentazione pattizia e quella legale, che quest'ultima debba prevalere sulla regolamentazione pattizia solamente ogni qual volta “l'applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca ad un trattamento in concreto più favorevole all'agente” (e così, conf. anche Corte di Cassazione sezione lavoro del 27 marzo 2004 n. 6162 e Corte giustizia Unione Europea, sez. I, sentenza 23/03/2006 n° C-465).
8 *
Ciò precisato, al ricorrente spetteranno le indennità regolate dall'AEC di categoria e, nello specifico, indennità di mancato preavviso di cui al già menzionato articolo 11 da calcolarsi, come visto, sulla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto di lavoro.
La media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto è pari ad € 1.254,46 (€ 7.526,80 / 6). Al ricorrente spettano, in virtù di quanto detto, tre dodicesimi delle provvigioni dell'anno 2023, calcolate in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso in quanto il mandato di agenzia in essere tra le parti ha avuto durata inferiore ai 12 mesi e, dunque, € 1.254,46 x 3 ovvero € 3.763,40.
e. Quanto all'indennità di incassi, occorre partire dalla previsione normativa di cui all'art. 1744 del codice civile, a mente del quale: “L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti della preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione”.
L'art. 5 dell'applicabile AEC Commercio prevede che “nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”.
In linea di massima, pertanto, l'agente non può riscuotere i crediti della mandante, salvo che non sia a ciò espressamente autorizzato. Ciò non di meno, capita di sovente che all'agente venga chiesto, in corso di rapporto, di provvedere anche ad incassare somme direttamente dalle mani dei clienti, senza che a ciò corrisponda la previsione scritta di una autonoma e specifica indennità da corrispondere in forma non provvigionale. Il sig. , in particolare, ha svolto continuativamente per la preponente Parte_1 attività di riscossione incassi, come emerge dalla documentazione in atti. Il tema dell'indennità di incasso spettante all'agente di commercio è dunque da sempre molto dibattuta. Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con una sentenza chiarificatrice che si è posta nel solco di analoghi precedenti: “Ove il contratto di agenzia preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente. Diversamente la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui l'incarico venga conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto” (Corte di Cassazione Sentenza n. 17572 del 21/08/2020).
Quanto al calcolo di quanto dovuto come indennità di incassi un recente orientamento della Cassazione ha stabilito che: “l'ammontare del compenso per l'attività di incasso debba essere proporzionale all'ammontare della provvigione entro limiti tra il 10% e il 15% della provvigione stessa” (Sentenza n. 1577/2020 pubblicata l'11/06/2020 RG n. 3688/2015).
Nel caso di specie, la percentuale dovuta all'agente è stata individuata nel 3% del totale delle somme incassate direttamente dal sig. e risultanti dlle distinte di versamento in atti pari, ossia € Parte_1
117,02.”
Deve anche osservarsi che , costituendosi in giudizio, ha dedotto e CP_2 Part documentalmente provato che: “ . con sede in Roma (RM), Controparte_4
Viale Bruno Buozzi n. 32, cap 00197, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle
9 Imprese , P.E.C.: risulta debitrice, nei confronti della P.IVA_1 Email_1
e con riferimento al ricorrente Sig. , della somma Controparte_3 Parte_1 complessiva di Euro 1.375,94, di cui Euro 1.279,56 a titolo di Contributi Fondo Previdenza ed Euro 96,38 a titolo di sanzioni civili ex art. 34 del Regolamento, il tutto come espressamente contestato, meglio precisato e risultante dal verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 22.02.2024, redatto dall'Ispettore di vigilanza Dott.ssa , e ritualmente notificato in data 26.02.2024 alla Persona_1 predetta Società, che si allega ed a cui espressamente si rinvia (doc. n. 2). Part Atteso che la società . ha iniziato la sua attività nel luglio 2020, la suddetta Controparte_4 verifica ispettiva ha riguardato il periodo da decorrere dal terzo trimestre 2020 e fino al quarto trimestre 2023 compresi.
È confermata, pertanto, della suddetta somma complessiva di Euro 1.375,94, di cui Euro 1.279,56 a titolo di Contributi Fondo Previdenza, come da verbale ispettivo allegato (doc. n. 2), ed Euro 96,38 a titolo di sanzioni civili ex art. 34 del Regolamento, che si allega (doc. n. 3) unitamente al prospetto delle sanzioni medesime (doc. n. 4).”
Sulla scorta delle condivisibili allegazioni delle parti costituite e della documentazione prodotta in atti a supporto di tali allegazioni è stata disposta CTU contabile “al fine di calcolare le somme eventualmente dovute a parte ricorrente per i titoli indicati in ricorso sulla scorta delle previsioni dell'AEC applicabile ratione temporis in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino alla data di deposito della CTU, detratte le somme percepite risultanti dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta in atti” ; il CTU ha accertato a tal fine sia il volume di affari conseguito dalla società in riferimento ai contratti stipulati dal ricorrente nel periodo del rapporto di agenzia sia le provvigioni corrisposte.
Conclusivamente la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 4.741,92 per i titoli indicati nella CTU espletata, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino alla data di deposito della CTU, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Inoltre la società convenuta deve essere condannata alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva del ricorrente presso l' ed al pagamento in favore di CP_2
della somma complessiva di euro 2.143,17 per i titoli indicati nella CTU espletata, CP_2 oltre ulteriori sanzioni civili dalla maturazione al soddisfo;
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif.( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Anche le spese di CTU, separatamente liquidate, debbono essere poste a carico della società convenuta in virtù della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: condanna la società convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 4.741,92 per le differenze dovute per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società convenuta alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva del ricorrente presso l' ed al pagamento in favore di della somma CP_2 CP_2
10 complessiva di euro 2.143,17 per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori sanzioni civili dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di euro 2.500,00 in favore di parte ricorrente, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, e nella complessiva somma di euro 2000,00 in favore di , oltre IVA e CPA come per legge. CP_2
Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di CTU separatamente liquidate.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Roma, 10/09/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 10/09/25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 36586 del R.g. dell'anno 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. C. Spera – F. Maresca – F. Vignoli in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
Cont STE. Parte_2 in persona del l.r.p.t.
CONTUMACE
CP_2
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M. Miraglia in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/11/23, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo: “1. Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di agenzia a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2023 al 26 giugno 2023 e che lo stesso è cessato per iniziativa della preponente senza alcuna giusta causa di recesso, e per l'effetto: Pa 2. Condannare la .Fra in persona del legale rappresentante pro–tempore, al Parte_2 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 5.569,55 (o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa) per tutti in premessa dedotti così come conteggiata con gli analitici conteggi sindacali notificati unitamente al presente atto e da considerarsi parte integrante dello stesso;
1 Pa 3. Condannare la .Fra in persona del legale rappresentante pro–tempore alla Parte_2 regolarizzazione previdenziale del ricorrente presso l'Enasarco, ente competente, e/o al versamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.279,56 (o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa) a titolo di contributi di previdenza Enasarco da destinare alla previdenza integrativa obbligatoria ed anche a titolo di risarcimento del danno.
Il tutto oltre interessi anche ex D.Lgs 231/02 e rivalutazione dalle singole scadenze.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. “
Non si è costituita in giudizio la società convenuta indicata in epigrafe della quale deve essere dichiarata la contumacia.
Si è costituita in giudizio ed ha concluso chiedendo :“ nel merito, Controparte_3 Part previo accertamento dell'intercorso contratto di agenzia tra la società . d il Controparte_4 Part Sig. , condannare la società . in persona del legale Parte_1 Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della somma Controparte_3 di Euro 1.375,94, di cui Euro 1.279,56 a titolo di Contributi Fondo Previdenza ed Euro 96,38 a titolo di sanzioni civili ex art. 34 del Regolamento (o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa), oltre interessi ed accessori come dovuti per legge, il tutto come espressamente contestato, meglio precisato e risultante dall'allegato verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 22.02.2024.
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accogliere la richiesta del ricorrente di versamento in proprio favore della complessiva somma di Euro 1.279,56 (o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa) a titolo di contributi di previdenza Enasarco da destinare alla previdenza integrativa obbligatoria, condannare il Sig.
al pagamento delle suddette somme, oltre interessi ed accessori come dovuti Parte_1 per legge, in favore della . Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite.” La causa è stata istruita con documenti ed è stata espletata CTU contabile;
la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti in atti mediante lettura del dispositivo all'udienza del 10/09/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.
La domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia deve essere accolta.
Occorre, innanzitutto, precisare che costituisce onere della parte interessata, in virtù dei principi di cui agli artt. 99, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 1742 e ss. c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di agenzia e che, nella fattispecie, parte ricorrente ha dedotto e documentalmente provato che: ” La ra ha ad oggetto sociale, tra le altre cose: “l'esercizio dell'attività di ristorazione, Pt_3 Parte_2 panificazione e tavola calda (…) commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari (…) la produzione, l'importazione e l'esportazione il commercio all'ingrosso e al dettaglio e la gestione di rappresentanze di prodotti gelati, surgelati, prodotti sottovuoto …” (cfr. doc. 1 – Visura camerale). Pa Il ricorrente ha lavorato come agente plurimandatario per la .Fra dal 1 gennaio 2023 Parte_2 al 26 giugno 2023 (cfr. doc. 2 contratto di agenzia e doc 3 comunicazione del 1.01.2023);
2 in forza di tale mandato di agenzia – stipulato a tempo indeterminato - la convenuta si impegnava a regolare il rapporto sorto tra le parti in forza dell'applicato c.c.n.l. Commercio vigente, autorizzava il sig. a riscuotere il prezzo delle fatture direttamente presso i clienti e riconosceva allo stesso Parte_1 una provvigione pari al 10% delle vendite.
Nello svolgimento del descritto rapporto di agenzia, dunque, il si è occupato della vendita Parte_1 sul mercato di tutta Roma dei prodotti da forno, cornetti, primi piatti e pizze di vari marchi (della Gustolab le pizze, della San Giorgio i croissant e i dolci da forno, di Gea ed RT i primi piatti) Pa Co commercializzati dalla . fatturando in favore di quest'ultima un totale di Parte_2 provvigioni pari ad € 7.526,80 (cfr. doc. 4 fatture emesse).
Il ricorrente, dunque, lavorava su appuntamenti da lui stesso fissati e spalmati su tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, effettuando giri di lavoro prevalentemente al mattino con un orario di lavoro variabile compreso quasi sempre tra le ore 6:00 della mattina e le ore 15:00 del pomeriggio, e Pa presentava al suo portafoglio clienti, consolidato ed affidabile, i prodotti distribuiti dalla .Fra
[...]
Parte_2
Così facendo il ricorrente ha peraltro procurato nuovi clienti alla preponente (tra questi, a mero titolo di esempio: (Bar Molise s.n.c. di Stinziani, Bar l'Avolese, CTC Management s.r.l., Hotel Roma Tiburtina srls, L'angolo del Caffè di Abate Fabio, Movida Cafè di Sorce Roberta, Green Bar G&P s.r.l.etc. – cfr. doc. 14 liste clienti e vendite di gennaio e marzo 2023). Pa Grazie all'attività del ricorrente, la .Fra ha ottenuto vantaggi dai nuovi clienti procurati Parte_2 dall'agente oltre che dall'incremento di affari con i preesistenti. Pa Per ogni contratto commerciale siglato, il inviava a .Fra gli ordini dei clienti che, Parte_1 Pt_2 successivamente, effettuavano il pagamento dovuto direttamente alla società.
In alcuni casi il pagamento veniva effettuato nelle mani del ed in questo caso il ricorrente Parte_1 Pa riversava poi direttamente a .Fra quanto ricevuto. Pt_2
Le parti avevano concordato il pagamento, in favore dell'agente, di un fisso mensile di € 1.500,00. Se l'agente avesse ottenuto provvigioni per un importo pari o superiore ai 1.500,00 euro concordati la società avrebbe corrisposto mensilmente l'importo fatturato interamente titolo di provvigioni;
se, invece, l'agente avesse realizzato provvigioni per un importo inferiori, la società avrebbe corrisposto la differenza necessaria a raggiungere il minimo mensile concordato come “premio”.
Ed infatti, come si vede dai documenti (fatture) prodotti sub. 4, il ricorrente ha fatturato:
- € 997,48 a titolo di provvigioni per il mese di gennaio 2023;
- € 824,95 euro a titolo di provvigioni per il mese di febbraio 2023;
- € 1.067,51 a titolo di provvigioni nel mese di marzo 2023;
- € 734,32 a titolo di provvigioni del mese di aprile 2023;
- € 610,00 a titolo di provvigioni per il mese di maggio 2023;
- € 26,80 a titolo di provvigioni nel mese di giugno 2023; per un totale di € 4.261,06 a titolo di provvigioni.
- € 3.331,05 a titolo di “acconto integrazioni provvigionali (premi e rimborsi spese)” corrisposti in contanti al ricorrente come integrazione per il raggiungimento del minimo mensile concordato nei mesi di gennaio (€ 502,52) febbraio (€ 675,05) marzo (€ 432,49) aprile (€ 765,68) e maggio (€ 890,00).
3 il tutto per un totale complessivo di € 7.526,80. Pa Le vendite complessive dei prodotti commercializzati dalla .Fra ed effettuate dal ricorrente Pt_2 al proprio portafoglio clienti nel periodo di tempo oggetto di giudizio risultano dunque dagli imponibili delle fatture emesse dal , ed ammontano ad un totale di € 42.610,60 (di cui € 3.900,69 Parte_1 incassati direttamente dall'agente cfr. doc. 15 – distinte di versamento).
In data 26.06.2023 la ra ha consegnato al sig. missiva avente ad oggetto Pt_3 Parte_2 Parte_1 la risoluzione del mandato di agenzia in essere a far data “da oggi” (cfr. doc. 5 avente ad oggetto
“disdetta contratto di agenzia plurimandatario”), priva dunque di preavviso ma - anche - di qualsivoglia giusta causa di risoluzione immediata che neppure è mai stata addotta in nessun tempo come esistente dalla società preponente.
Ciò non di meno, al ricorrente non è stata corrisposta alcuna indennità sostitutiva del preavviso.
Al ricorrente non è mai stata versata, inoltre, alcuna indennità di incassi e suppletiva di clientela di cui al vigente A.E.C. del 16.02.2009, così come modificato in data 29.03.2017 (cfr. rispettivamente doc. 6 e doc. 7).
Il dedotto rapporto di agenzia, inoltre, non risulta essere stato dichiarato ad , ove non CP_3 risultano versati né il FIR, né i contributi previdenziali dovuti, questi ultimi, peraltro trattenuti nelle fatture (cfr. doc. 8). Co Con pec del successivo 8 agosto 2023 (cfr. doc. 9) il ricorrente inviava personalmente alla Ste.
[...]
l'ultima fattura concordata contenente le integrazioni provvigionali pagate in contanti dalla Parte_2 società.
Con la medesima comunicazione, il inoltrava alla Ste.Fra i conteggi aggiornati Parte_1 Parte_2 rilasciati dal sindacato agenti relativi alle indennità di fine rapporto e faceva presente alla mandante che “ad oggi non risulta alcuna comunicazione alla da parte Vostra del mandato Controparte_3 conferitomi e nessun versamento relativo ai contributi obbligatori dei quali ho regolarmente versato l'importo da me dovuto, con l'emissione delle fatture” (cfr. doc. 9 cit.). Pa Per tutta risposta, il successivo 21 agosto 2023 la .Fra per mezzo dell'Avvocato Luca Parte_2
Malatesta, faceva pervenire al missiva del seguente tenore letterale: “(…) con riferimento Parte_1 alla Sua pregiata PEC dell'11 agosto u.s., l'azienda mia assistita si farà carico di verificare l'effettiva debenza e sussistenza di quanto da Lei richiesto e, nel caso, liquidarla come per legge. (…) La Sua richiesta verrà presa in considerazione a partire da lunedì 4 settembre quando gli studi dei nostri professionisti di fiducia riapriranno dopo la pausa estiva” (cfr. doc. 10, riscontro dell'Avv. Luca Malatesta).
Nel silenzio seguito a tale riscontro, ben oltre il 4 settembre 2023, giorno di riapertura degli uffici “dopo la pausa estiva”, il ricorrente è tornato a sollecitare la società con pec del 19 settembre 2023 da parte dell'Avv. Andrea Fortini il quale significava all'Avv. Luca Malatesta che “sulla scorta del riscontro ricevuto dal mio assistito intendo sollecitare le procedure per la verifica dell'effettiva debenza e sussistenza di quanto richiesto al fine di definire bonariamente la questione onde evitare l'eventuale instaurazione di un procedimento giudiziale” (cfr. doc. 11).
Nel silenzio seguito al citato sollecito, il ricorrente ha provveduto a diffidare formalmente e mettere in mora la società convenuta con PEC del 2.10.2023 a firma dello scrivente studio legale (cfr. doc. 12, con ricevute)……….Il successivo 10 ottobre 2023, infine, il provvedeva ad inoltrare la Parte_1 segnalazione di omissione contributiva all' (cfr. doc. CP_3
4 24. A tutt'oggi, dunque, il ricorrente è creditore della società ra della complessiva Pt_3 Parte_2 somma di € 5.569,55 dei quali:
- € 1.279,56 a titolo di contribuzione previdenziale CP_3
- € 183,77 di RR
- € 225,80 a titolo di indennità suppletiva di clientela
- € 3.763,40 a titolo di indennità di mancato preavviso
- € 117,02 a titolo di indennità di incassi “
Gli elementi probatori suindicati inducono, cioè, a ritenere che il contratto stipulato inter partes abbia integrato un contratto di agenzia, per il quale la forma scritta è prevista comunque ad probationem ex art. 1742 c.c. e non ad substantiam, sin dalla data della sua iniziale decorrenza.
Ne discende, secondo il ricorrente, che : “Al rapporto di agenzia intercorso tra le parti si applica l'Accordo Economico Collettivo del 16.02.2009 (così come modificato in data 29.03.2017), si veda anche doc. 2 contratto di agenzia e doc 3 comunicazione del 1.01.2023.
Le voci ancora dovute al ricorrente, dunque, sono quelle previste dall'applicato (e applicabile) AEC Commercio, a norma del quale al ricorrente spettano:
I contributi di Previdenza Enasarco al quale il ricorrente non risulta essere stato mai iscritto, pari ad € 1.279,56; il RR (o indennità di Risoluzione del Rapporto) mai erogato al ricorrente pari ad € 183,77.
l'indennità suppletiva di pari ad € 225,80; Parte_4
l'indennità di mancato preavviso € 3.763,40;
l'indennità di incassi al 3% pari ad € 117,02; per un totale di € 5.569.55 come risultanti dagli analitici conteggi uniti al presente atto.
a.Quanto ai contributi di previdenza, si ricorda che questi sono dovuti all'Ente Enasarco cui sono obbligatoriamente iscritti, a norma dell'art. 52 della legge n. 12 del 2 febbraio 1973, tutti gli agenti e rappresentanti di commercio operanti sul territorio italiano. Il regolamento di esecuzione dell'Ente previdenziale, gestore di una previdenza integrativa e tuttavia obbligatoria, sancito dall'art. 403 della medesima legge, è stato emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il D.M. 20 febbraio 1974, che ne ha ridefinito in questi termini la natura ed i compiti.
Successivamente, per gli effetti del d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, che ha trasformato in persone giuridiche private gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l' si è CP_3 trasformato in CP_3
L'articolo 16 dell'applicato AEC Commercio prevede dunque che: “In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo Economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della , deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 Controparte_3 agosto 1998 e approvato dal , di concerto con il Ministero Controparte_5 del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione
5 delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008), per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatario. Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote Controparte_3 contributive, tali aggiornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivo. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 13, dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento , ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti”. CP_2
L'art. 17 del medesimo AEC – titolato Iscrizione all' aggiunge che “le ditte hanno l'obbligo CP_2 di iscrivere i propri agenti o rappresentanti alla , entro trenta giorni dall'inizio Controparte_3 del rapporto di agenzia o di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla Legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso in cui l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione. I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare. Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell' e di quelle accantonate presso CP_2 il RR, di competenza dell'anno precedente”.
L' ha comunicato, per il 2022, un massimale annuo provvigionale pari ad € 39.255,00 (cui CP_3 corrisponde un contributo massimo di € 6.673,35 ed un minimale contributivo annuo pari ad € 878,00 (cui corrisponde un contributo minimo di € 219,00 a trimestre).
L'aliquota contributiva sulle provvigioni è invece pari al 17% di cui, l'8,5 % a carico dell'agente e 8,5% a carico della preponente (www.enasarco.it).
Il ricorrente ha dunque operato la prevista trattenuta previdenziale in fattura pari all'8,50% sul 100% dell'imponibile (cfr. le fatture versate in atti), ma la preponente, che ha omesso tout court l'iscrizione dell'agente al Fondo, ha omesso del tutto di versare al Fondo i contributi previdenziali e, dunque, tanto la quota di sua competenza, pari all' 8,50% delle provvigioni percepite che, anche, la quota del lavoratore, per un totale di € 1.279,56.
Ai sensi dell'art. 7 della L.12/73, “Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente” e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.8 del Regolamento Enasarco attualmente in vigore per il quale “l'obbligo di pagamento dei contributi … è a totale carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente”. Ciò significa che l' ha titolo per richiedere il pagamento integrale dei Controparte_6 contributi al solo preponente, al quale è però riconosciuto “il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio”. La Legge 12/73 precisa, tuttavia, che tale diritto riconosciuto al preponente “deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi”. La norma ha lo scopo di disincentivare le ipotesi di mancata regolarizzazione contributiva e previdenziale, attraverso la sanzione della irrecuperabilità postuma dei contributi nei
6 confronti dell'agente di commercio. Nel caso di omessa regolarizzazione dell'agente presso l' CP_3
e di successivo recupero da parte dell' dei contributi omessi nei confronti del solo preponente, CP_3 come da ultimo ricordato da un bel precedente della Corte d'Appello di Bologna (sentenza n. 561 del 08.04.2014) la mandante perde il diritto di recuperare la parte del contributo a carico dell'agente
[...]
CONTESTUALMENTE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI cui si Parte_5 riferiscono i contributi stessi. Quindi la quota contributiva a carico dell'agente di commercio (50 %) può essere trattenuta dalla mandante solo al momento in cui queste vengono pagate.
Le ditte mandanti che non osservano queste regole non possono quindi pretendere dagli agenti il rimborso del 50 % contributi versati e tantomeno trattenerli dalle provvigioni maturate e maturande successive alla cessazione del rapporto. In tal caso i contributi previdenziali rimangono completamente a loro carico e perdono il diritto di rivalsa degli stessi.
b.Quanto al RR, l'art. 13 dell'AEC Commercio, prevede specificatamente (punto 1, lettera f) che:
“A decorrere del 1° gennaio 2002 l'indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% (uno per cento) dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro;
per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro. Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo RR della saranno computate anche le somme corrisposte Controparte_3 espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f ) previsti nel presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli (…) Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la
, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente Controparte_3
Accordo”.
Nel caso al vaglio, la preponente ra non ha versato alcunché al Fondo costituito Pt_3 Parte_2 presso;
il RR maturato nel periodo di tempo oggetto del presente giudizio, essendo cessato CP_3 il rapporto di lavoro, è pertanto interamente dovuto al ricorrente ed ammonta d € 183,77.
c. Quanto all'indennità suppletiva di clientela l'articolo 13, punto II dell'AEC Commercio 2009 prevede che: Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia. 3,50 % sulle provvigioni maturate negli anni successivi, dal quarto al sesto anno (…) Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca. Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio”.
Si dispone, inoltre, che “in relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 1751 c.c. e alle disposizioni pattuite nell'AEC 26 febbraio 2002 le parti si danno atto che gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela sono riconosciuti all'agente
7 o rappresentante anche nel caso in cui eccedano complessivamente il valore massimo previsto dal 3° comma dell'art. 1751 c.c., citato”.
Nel caso al vaglio, alla luce delle disposizioni che precedono, l'indennità di Clientela spettante al ricorrente è stata calcolata in € 225,80 pari alla somma della percentuale indicata (il 3%) sulle provvigioni dell'anno 2023.
c. Quanto all'indennità di mancato preavviso, questa è prevista e disciplinata dall'art. 11 dell'AEC commercio vigente ed applicabile al rapporto di agenzia in oggetto, a norma del quale: “In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura: Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario: (…) - tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto (…). Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti (…) Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso (…) L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio”…………………….. in ordine all'art. 9 del contratto di agenzia versato in atti ove si legge che: “ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto di agenzia tramite raccomandata a/r agli indirizzi in epigrafe per giusta causa ovvero, in mancanza di giusta causa, con preavviso nei seguenti termini: un mese per il primo anno di durata del contratto;
due mesi per il secondo anno iniziato;
tre mesi per il terzo anno iniziato;
quattro mesi per il quarto anno iniziato;
cinque mesi per il quinti anno iniziato;
sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. La parte recedente avrà facoltà di corrispondere all'altra Parte una indennità sostitutiva del preavviso di recesso. Tale indennità sarò commisurata alla durata del periodo di preavviso e andrà calcolata sulla base della media mensile delle provvigioni corrisposte all'Agente nei dodici mesi precedenti la comunicazione di recesso o nel minor periodo di durata del rapporto”.
Orbene, la previsione di un preavviso contrattuale ridotto rispetto a quello previsto dagli applicati AEC nonché, addirittura, la previsione di una mera facoltà di corrispondere all'altra parte l'indennità sostituiva del preavviso, sono evidentemente condizioni economiche e normative peggiorative rispetto a quelle previste dall' Accordo Economico Collettivo del 16.02.2009 applicato al rapporto di lavoro (persino per espressa lettera contrattuale che al medesimo articolo 9 aggiunge, seppure contraddittoriamente: “alla cessazione del rapporto saranno corrisposte all'Agente le indennità regolate dall'AEC di categoria”).
Come tali, tali clausole sono da intendersi irrimediabilmente nulle, così come concordemente affermato dalla giurisprudenza – anche di legittimità – la quale, facendo specifico riferimento alla disciplina di cui all'art. 2077 c.c. ha ripetutamente ricordato che è nulla una clausola contrattuale difforme e peggiorativa rispetto alla disciplina degli AEC (ex multis, Cass. Civ. 2004, n. 10774, Cass. Civ. 2000, n. 8133, Tribunale Torino 25.5.2021).
Ancora sul punto, con la sentenza 29 luglio 2002, n. 11189, la Corte di Cassazione in sezione lavoro ha precisato ulteriormente, in ipotesi di contrasto tra la regolamentazione pattizia e quella legale, che quest'ultima debba prevalere sulla regolamentazione pattizia solamente ogni qual volta “l'applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca ad un trattamento in concreto più favorevole all'agente” (e così, conf. anche Corte di Cassazione sezione lavoro del 27 marzo 2004 n. 6162 e Corte giustizia Unione Europea, sez. I, sentenza 23/03/2006 n° C-465).
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Ciò precisato, al ricorrente spetteranno le indennità regolate dall'AEC di categoria e, nello specifico, indennità di mancato preavviso di cui al già menzionato articolo 11 da calcolarsi, come visto, sulla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto di lavoro.
La media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto è pari ad € 1.254,46 (€ 7.526,80 / 6). Al ricorrente spettano, in virtù di quanto detto, tre dodicesimi delle provvigioni dell'anno 2023, calcolate in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso in quanto il mandato di agenzia in essere tra le parti ha avuto durata inferiore ai 12 mesi e, dunque, € 1.254,46 x 3 ovvero € 3.763,40.
e. Quanto all'indennità di incassi, occorre partire dalla previsione normativa di cui all'art. 1744 del codice civile, a mente del quale: “L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti della preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione”.
L'art. 5 dell'applicabile AEC Commercio prevede che “nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale”.
In linea di massima, pertanto, l'agente non può riscuotere i crediti della mandante, salvo che non sia a ciò espressamente autorizzato. Ciò non di meno, capita di sovente che all'agente venga chiesto, in corso di rapporto, di provvedere anche ad incassare somme direttamente dalle mani dei clienti, senza che a ciò corrisponda la previsione scritta di una autonoma e specifica indennità da corrispondere in forma non provvigionale. Il sig. , in particolare, ha svolto continuativamente per la preponente Parte_1 attività di riscossione incassi, come emerge dalla documentazione in atti. Il tema dell'indennità di incasso spettante all'agente di commercio è dunque da sempre molto dibattuta. Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con una sentenza chiarificatrice che si è posta nel solco di analoghi precedenti: “Ove il contratto di agenzia preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente. Diversamente la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui l'incarico venga conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto” (Corte di Cassazione Sentenza n. 17572 del 21/08/2020).
Quanto al calcolo di quanto dovuto come indennità di incassi un recente orientamento della Cassazione ha stabilito che: “l'ammontare del compenso per l'attività di incasso debba essere proporzionale all'ammontare della provvigione entro limiti tra il 10% e il 15% della provvigione stessa” (Sentenza n. 1577/2020 pubblicata l'11/06/2020 RG n. 3688/2015).
Nel caso di specie, la percentuale dovuta all'agente è stata individuata nel 3% del totale delle somme incassate direttamente dal sig. e risultanti dlle distinte di versamento in atti pari, ossia € Parte_1
117,02.”
Deve anche osservarsi che , costituendosi in giudizio, ha dedotto e CP_2 Part documentalmente provato che: “ . con sede in Roma (RM), Controparte_4
Viale Bruno Buozzi n. 32, cap 00197, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle
9 Imprese , P.E.C.: risulta debitrice, nei confronti della P.IVA_1 Email_1
e con riferimento al ricorrente Sig. , della somma Controparte_3 Parte_1 complessiva di Euro 1.375,94, di cui Euro 1.279,56 a titolo di Contributi Fondo Previdenza ed Euro 96,38 a titolo di sanzioni civili ex art. 34 del Regolamento, il tutto come espressamente contestato, meglio precisato e risultante dal verbale conclusivo di accertamento ispettivo del 22.02.2024, redatto dall'Ispettore di vigilanza Dott.ssa , e ritualmente notificato in data 26.02.2024 alla Persona_1 predetta Società, che si allega ed a cui espressamente si rinvia (doc. n. 2). Part Atteso che la società . ha iniziato la sua attività nel luglio 2020, la suddetta Controparte_4 verifica ispettiva ha riguardato il periodo da decorrere dal terzo trimestre 2020 e fino al quarto trimestre 2023 compresi.
È confermata, pertanto, della suddetta somma complessiva di Euro 1.375,94, di cui Euro 1.279,56 a titolo di Contributi Fondo Previdenza, come da verbale ispettivo allegato (doc. n. 2), ed Euro 96,38 a titolo di sanzioni civili ex art. 34 del Regolamento, che si allega (doc. n. 3) unitamente al prospetto delle sanzioni medesime (doc. n. 4).”
Sulla scorta delle condivisibili allegazioni delle parti costituite e della documentazione prodotta in atti a supporto di tali allegazioni è stata disposta CTU contabile “al fine di calcolare le somme eventualmente dovute a parte ricorrente per i titoli indicati in ricorso sulla scorta delle previsioni dell'AEC applicabile ratione temporis in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino alla data di deposito della CTU, detratte le somme percepite risultanti dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta in atti” ; il CTU ha accertato a tal fine sia il volume di affari conseguito dalla società in riferimento ai contratti stipulati dal ricorrente nel periodo del rapporto di agenzia sia le provvigioni corrisposte.
Conclusivamente la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 4.741,92 per i titoli indicati nella CTU espletata, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino alla data di deposito della CTU, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Inoltre la società convenuta deve essere condannata alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva del ricorrente presso l' ed al pagamento in favore di CP_2
della somma complessiva di euro 2.143,17 per i titoli indicati nella CTU espletata, CP_2 oltre ulteriori sanzioni civili dalla maturazione al soddisfo;
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif.( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Anche le spese di CTU, separatamente liquidate, debbono essere poste a carico della società convenuta in virtù della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: condanna la società convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 4.741,92 per le differenze dovute per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società convenuta alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva del ricorrente presso l' ed al pagamento in favore di della somma CP_2 CP_2
10 complessiva di euro 2.143,17 per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori sanzioni civili dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di euro 2.500,00 in favore di parte ricorrente, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, e nella complessiva somma di euro 2000,00 in favore di , oltre IVA e CPA come per legge. CP_2
Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di CTU separatamente liquidate.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Roma, 10/09/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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