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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 1.3.2023 al N° R.G.C.A. 3428/2023 promossa da:
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Marta CALVI
-attori- contro in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Controparte_1
Firenze, presso Centro Servizi Via F.lli Gualandi nr. 13/R
- convenuta contumace-
OGGETTO: Risarcimento danno da inadempimento contrattuale
Conclusioni
Per gli attori: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta
e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge, accertata e dichiarata la responsabilità della società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per i fatti tutti di cui Controparte_1 in narrativa condannare la stessa al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dai Sig. Sig.ri e Parte_1
, per le causali tutte di cui in narrativa quantificati in Euro 11.057,60 Parte_2
(undicimilacinquantasette//60) ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta comunque di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo saldo;
nonché per il danno non patrimoniale patito e patiendo dagli attori nella somma indicata in narrativa di € 3.000,00 (tremila/00) o in quella maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa dal Giudicante o comunque ritenuta di giustizia, anche pagina 1 di 5
all'esito dell'espletanda istruttoria, o in quella diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in merito al quale il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora anticipatario e distrattario espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporne la distrazione in loro favore ex art. 93 c.p.c.”.
Concisa Esposizione dei Fatti
Gli attori acquistavano con atto di compravendita dell'8.9.2020 da il corpo Controparte_2 di fabbrica indipendente posto nel Comune di Firenze, Via di Sotto, n. 46, composto da un'unica unità residenziale, ubicato al piano terra e seminterrato, con accesso al resede tergale condominiale, composto di tre vani compreso angolo cottura oltre disimpegni, due servizi igienici, resede e cantina al piano seminterrato nonché due posti auto scoperti.
Al contratto interveniva la società quale incaricata Controparte_1 dell'esecuzione dei lavori di frazionamento, ristrutturazione e riqualificazione dei beni compravenduti, eseguiti i quali veniva compensata mediante il pagamento della somma di euro 110 mila.
Successivamente alla presa di possesso dell'immobile, si manifestavano gli effetti negativi delle inadempienze esecutive poste in essere dalla in particolare: CP_1
1-- il cedro centenario presente nel giardino, gravemente danneggiato dai lavori di scavo effettuati dalla veniva abbattuto, previo rilascio dei necessari permessi e nulla osta CP_1 trattandosi di arbusto di interesse paesaggistico tutelato dalla Soprintendenza;
2—il tubo di aspirazione della caldaia non scaricava nella canna fumaria i fumi che, così, ritornavano all'interno dei locali;
3—la grondaia dell'immobile, posizionata sul tetto, scaricava direttamente dal tetto direttamente nel resede esterno e, non avendo una pendenza adeguata e non essendo tale resede deputato a ricevere le acque del tetto, l'acqua, accumulandosi, bagnava il muro perimetrale con creazione, in corrispondenza delle pareti interne, di muffe;
inoltre, il battiscopa si staccava dal muro a causa dell'umidità;
4-- gli infissi presentavano infiltrazioni d'acqua e si ricoprivano di muffa.
5-- la porta del secondo bagno non si apriva completamente a causa del poco spazio tra il wc e la porta stessa, per cui la porta sbatteva contro il wc;
pagina 2 di 5 6—lo scarico del wc del secondo bagno rimaneva bloccato e perdeva acqua, senza soluzione di continuità;
7—la pompa presente nella cantina, oltre a non essere stata chiusa con adeguato sportello, non funzionava correttamente, per cui si bloccava causando continui allagamenti;
8—il campanello di casa non funzionava e il citofono non apriva il cancello;
9—le persiane di tutte le finestre dell'abitazione, nonostante fossero state pagate, non erano state ancora fornite, nonostante le plurime richieste.
Gli attori, a mezzo legale, denunciavano quanto sopra al chiedendo Controparte_1
l'intervento immediato per il completamento dei lavori a suo carico - ad oggi non ancora eseguiti o completati - nonché il risarcimento dei danni subiti e subenti.
In assenza di risposte e/o interventi, inviato l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, gli attori hanno promosso la presente causa per sentir accogliere le su indicate conclusioni.
Nella dichiarata contumacia di parte convenuta, la causa è stata istruita in occasione delle udienze del 6.12.2024 e del 10.1.2025 attraverso le prove testimoniali richieste da parte attrice all'esito delle quali la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
fissata l'udienza cartolare del 21.3.2025, viene emessa sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; parte attrice ha depositato memoria conclusionale nel termine assegnato.
Motivi della decisione
La domanda attorea viene accolta per le ragioni e nei limiti che seguono.
Parte attrice ha provato la sussistenza di alcuni dei vizi e dei difetti sopra lamentati che vengono imputati, in via esclusiva, all'esclusiva responsabilità di parte convenuta (inadempiente ai propri obblighi di appaltatrice), quale società incaricata dell'esecuzione dei lavori di frazionamento e ristrutturazione dei beni compravenduti.
Con riferimento all'abbattimento del cedro centenario per il quale è stata già sostenuta la spesa di euro 3700 e quella di euro 489 (notula del tecnico), il teste a riferito: “Vidi che nel Tes_1 giardino c'era un terreno smosso ovvero non era inerbito, non c'era erba;
preciso che era un albero adulto e non un arbusto e mi riporto alla relazione che confermo….posso dire che l'impianto radicale visivamente confliggeva con degli edifici di recente costruzione con i quali era in conflitto;
poi il cedro aveva un colletto allargato, radici affioranti,
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disseccamento delle branche;
il cedro soffre molto la vicinanza di fabbricati;
il Regolamento edilizio prevede determinate distanze tra edificio e alberatura che nella specie non venne rispettata”.
In relazione ai difetti della grondaia, del bagnamento delle mure perimetrali a causa dello stillicidio dell'acqua piovana non contenuto e ben direzionato, della formazione di muffe sugli infissi il teste ha dichiarato: ” lo vidi anch'io questo fenomeno di risalita dell'acqua e lo vidi dopo Testimone_2
l'acquisto; anch'io comprai nello stesso periodo, ma abitando al secondo piano non ho risalita di acqua, mentre gli attori abitavano al pian terreno….l'ambiente è insalubre e ho visto un deumidificatore che funzionava per tale problema…anche io ho avuto dei danni perché mi è piovuto dal tetto acqua che si raccoglieva con il secchio dopo due anni dall'acquisto ma non ho voluto fare causa perché avevo altri problemi economici, ma feci un'email tramite
l'amministratore.”.
Anche il teste ha riscontrato tale situazione: “lo apprezzai durante la prima Testimone_3 cena che si fece nella nuova casa e sentivo odore di muffa;
c'era umidità di risalita e glielo feci notare”.
Entrambi i testi hanno confermato lo stato complessivo dell'immobile, come descritto e rappresentato dal dossier fotografico versato in atti (v. cap. 10 e doc. nr. 13).
Relativamente al difetto di funzionamento della pompa di aspirazione della caldaia collocata nella cantina (oltre a non essere stata chiusa con adeguato sportello), il teste ha dato atto Tes_4 che per effettuare la riparazione della pompa è necessaria la somma di euro 1.350,00, oltre iva.
Gli attori dovranno, infine, sostenere l'ulteriore spesa per l'acquisto delle persiane (non consegnate dalla convenuta e non poste in opera) per un importo di euro 5.221,60, oltre iva (cfr. testimonianza , quale legale rappresentante dell'azienda Teknosicurezza S.r.l.s.). Tes_5
Infine, in considerazione del principio per cui “anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito secondo il principio di regolarità causale…” (Cass. Sez. u. 26973 del 24.06.08) e tenuto conto dell'attività svolta ante causam
(esame di documentazione, ricerca di documenti, contatti telefonici e per corrispondenza, fase della negoziazione assistita), dato atto che non è stata prodotta alcuna fattura di cui risulti essere avvenuto il relativo pagamento di compensi in favore del procuratore attoreo, richiamata la possibilità di liquidare tale voce di danno con “equità”, si liquida la somma di euro 1.500.
Parte convenuta viene condannata al pagamento della somma di euro 12.260,60, oltre iva (se dovuta sulla somma di euro 6.572,60, pari alla somma degli importi di euro 1.350 e 5.221,60) ed pagina 4 di 5 interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta, non essendoci alcuna prova tecnica (non è stata redatta alcuna CT medico legale né vi sono agli atti certificati medici emessi da strutture sanitarie pubbliche) circa la correlazione tra gli asseriti disagi respiratori del minore, figlio degli attori, e l'ambiente “insalubre ed umido” nel quale ha vissuto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel medio tra il minimo ed il medio previsti per lo scaglione di riferimento, in considerazione dell'agevole attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attrice, condanna la società
[...] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dei sigg.ri Controparte_1
e della somma di euro Parte_1 Parte_2
12.260,60, oltre iva (se dovuta sulla somma di euro 6.572,60, pari alla somma degli importi di euro
1.350 e 5.221,60) ed interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
Condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 3.800 per compenso professionale, oltre spese documentate, i.v.a. e c.p.a. e il 15% per spese generali;
il procuratore attoreo viene dichiarato antistatario e viene disposta la distrazione delle spese processuali in suo favore.
Firenze, 23 marzo 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
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