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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/08/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n N. R.G. 2355/2024 promosso da
(c.f. , con l'Avv. Arianna Bretschneider ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Pavia, Piazza del Collegio Borromeo n.
7;
E
(c.f. , con l'Avv. Carola Martina Marchesi ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pavia, Viale Giacomo Matteotti n. 58;
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 20.05.2023 in Pavia, trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Pavia al n. 10, Serie A, Parte II
(doc. 1)
2. Ordinare al Comune di Pavia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Spese legali compensate, con rinunzia dei legali al beneficio della solidarietà professionale.
OMOLOGARE /ACCOGLIERE le seguenti condizioni
4. Il mutuo fondiario ipotecario cointestato ai signori Parte_1 [...] contratto per l'acquisto del citato immobile adibito a casa familiare è stato CP_1 rimborsato con denaro/risorse di entrambi i coniugi, i quali rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa restitutoria per gli esborsi effettuati e per le somme erogate a tale titolo in costanza di matrimonio e sino alla vendita dell'immobile.
5. Il conto corrente bancario con IBAN [...] in essere presso
cointestato ai coniugi, sarà estinto una volta perfezionatasi la vendita e saldate tutte CP_2
le spese, imposte ed oneri (mediazione per la vendita dell'immobile, utenze, spese condominiali ecc.) come previsto al paragrafo n. 7 del ricorso, con esclusione reciproca di ogni pretesa e/o diritto e/o conguaglio, dichiarando i coniugi di nulla più avere a pretendere, reciprocamente, a tale titolo.
6. I signori e si riconoscono entrambi autonomi Parte_1 Controparte_1
economicamente (titolari di stabile impiego e reddito) ed escludono reciprocamente il diritto a percepire un assegno di divorzio, espressamente dichiarando che nulla è dovuto, dall'uno all'altro coniuge, a tale titolo.
7. I coniugi danno atto che non sussistono altri beni oggetto di comproprietà Pt_1 CP_1
e che l'assetto di attribuzioni e assegnazioni concordato in separazione ha definito ogni rapporto patrimoniale tra loro e che null'altro i coniugi hanno a pretendere né richiedere reciprocamente circa la divisione del patrimonio in comproprietà né per nessun altro titolo, ragione o causa, con espressa rinunzia reciproca a far valere eventuali diritti di credito o restitutori in relazione a beni mobili, denaro, investimenti, polizze, di cui risultino esclusivi intestatari.
8. I coniugi dichiarano di essere pervenuti agli accordi divorzili qui riportati – costituenti espressione della loro autonoma negoziale – liberamente e con piena reciproca soddisfazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.05.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 231/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 18.7.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione avvenuto il 17.9.2024, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si prende, altresì, atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
Nulla va, altresì, disposto in merito alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pavia il 20.05.2023 Parte_1 Controparte_1
(atto n. 10, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2023);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n N. R.G. 2355/2024 promosso da
(c.f. , con l'Avv. Arianna Bretschneider ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Pavia, Piazza del Collegio Borromeo n.
7;
E
(c.f. , con l'Avv. Carola Martina Marchesi ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pavia, Viale Giacomo Matteotti n. 58;
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 20.05.2023 in Pavia, trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Pavia al n. 10, Serie A, Parte II
(doc. 1)
2. Ordinare al Comune di Pavia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Spese legali compensate, con rinunzia dei legali al beneficio della solidarietà professionale.
OMOLOGARE /ACCOGLIERE le seguenti condizioni
4. Il mutuo fondiario ipotecario cointestato ai signori Parte_1 [...] contratto per l'acquisto del citato immobile adibito a casa familiare è stato CP_1 rimborsato con denaro/risorse di entrambi i coniugi, i quali rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa restitutoria per gli esborsi effettuati e per le somme erogate a tale titolo in costanza di matrimonio e sino alla vendita dell'immobile.
5. Il conto corrente bancario con IBAN [...] in essere presso
cointestato ai coniugi, sarà estinto una volta perfezionatasi la vendita e saldate tutte CP_2
le spese, imposte ed oneri (mediazione per la vendita dell'immobile, utenze, spese condominiali ecc.) come previsto al paragrafo n. 7 del ricorso, con esclusione reciproca di ogni pretesa e/o diritto e/o conguaglio, dichiarando i coniugi di nulla più avere a pretendere, reciprocamente, a tale titolo.
6. I signori e si riconoscono entrambi autonomi Parte_1 Controparte_1
economicamente (titolari di stabile impiego e reddito) ed escludono reciprocamente il diritto a percepire un assegno di divorzio, espressamente dichiarando che nulla è dovuto, dall'uno all'altro coniuge, a tale titolo.
7. I coniugi danno atto che non sussistono altri beni oggetto di comproprietà Pt_1 CP_1
e che l'assetto di attribuzioni e assegnazioni concordato in separazione ha definito ogni rapporto patrimoniale tra loro e che null'altro i coniugi hanno a pretendere né richiedere reciprocamente circa la divisione del patrimonio in comproprietà né per nessun altro titolo, ragione o causa, con espressa rinunzia reciproca a far valere eventuali diritti di credito o restitutori in relazione a beni mobili, denaro, investimenti, polizze, di cui risultino esclusivi intestatari.
8. I coniugi dichiarano di essere pervenuti agli accordi divorzili qui riportati – costituenti espressione della loro autonoma negoziale – liberamente e con piena reciproca soddisfazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.05.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 231/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 18.7.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione avvenuto il 17.9.2024, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si prende, altresì, atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
Nulla va, altresì, disposto in merito alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pavia il 20.05.2023 Parte_1 Controparte_1
(atto n. 10, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2023);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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