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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/09/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 222 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.T. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 03/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CIRRINCIONE ALESSIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Palermo in Viale Maria SS Mediatrice, 84.
- ricorrente contro in persona Controparte_1 del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Controparte_2
a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Racc. n. 551, Persona_1 dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23/02/2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento di tre malattie professionali, la prima per “ernie cervicali CP_1 multiple” la seconda per “ernia discale lombare” e la terza per “asma bronchiale”. Per ciascuna patologia, il sig. aveva previamente avviato autonomi procedimenti amministrativi in data Pt_1
23 febbraio 2021. Il ricorrente ha esposto che l' , con verbali del 10/07/2021, definiva negativamente le CP_1 richieste con le seguenti motivazioni: “per rischio lavorativo inidoneo a provocare la malattia denunciata per quanto riguarda le Ernie cervicali multiple e l'ernia discale lombare e per assenza della malattia denunciata per quanto riguarda l'asma bronchiale”; diniego che veniva confermato anche nelle successive opposizioni.
Il sig. , in merito all'attività lavorativa svolta, ha dichiarato di esercitare da 31 anni l'attività Pt_1 di artigiano corniciaio, svolgendo un insieme di mansioni che comprendono la creazione, la riparazione e il restauro di cornici. A supporto di quanto affermato, ha allegato l'estratto conto previdenziale e la visura camerale.
Stante la presenza di azioni meccaniche e manuali, unite allo sforzo fisico e all'esposizione temporale di lungo periodo, oltre all'assenza di fattori di rischio extralavorativo, il ricorrente ritiene sussista nesso causale tra l'attività professionale svolta e le patologie denunciate, richiamando i pareri medici prodotti;
pertanto, il sig. ha proposto ricorso affinché, previo riconoscimento delle Parte_1 malattie professionali, della sua incidenza e della causa lavorativa della stessa, l' CP_1 venisse condannato al pagamento dell'indennizzo del danno biologico e/o alla costituzione di eventuale rendita.
L' ritualmente costituitosi, ha dedotto l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 ritenendo che correttamente fosse stata esclusa l'esistenza del predetto nesso causale.
Evidenziava inoltre che, trattandosi di malattia non tabellata, incombeva sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene dell'attività svolta e il nesso causale tra queste e la tecnopatia.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti e mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 03/09/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta la G.O.P. definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
* * *
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti indicati appresso. Occorre ricordare che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' CP_1 fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Con il D.M. 12.7.2000 sono state poi elaborate le necessarie tabelle che si applicano agli infortuni denunciati successivamente al 25.7.2000.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce dell'essere le malattie lamentate dal ricorrente non tabellate, rammentando l'insegnamento della
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, che ha statuito che in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Ciò posto, occorre ricordare che si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che in materia di malattie professionali,
l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' CP_1
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore.
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e visura camerale all.ti 1 e 2 al ricorso) è emerso la conferma che il ricorrente ha svolto per 31 anni mansioni di artigiano corniciaio;
dunque, un complesso di attività che vanno dalla creazione alla riparazione o il restauro di cornici, in particolare tale mansione implica l'utilizzo di strumenti vibranti per tagliare, incidere, segare, trapanare e levigare oltreché comportare l'esposizione ad agenti chimici.
Per quel che concerne la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte e le patologie denunciate il CTU, nominato nel presente procedimento, ha formulato la seguente diagnosi:
“Sindrome lombosciatalgica bilaterale in esiti di n. 2 interventi neurochirurgici al rachide lombare (discectomia MNCH L3-L4 con decompressione della radice cruralica e PLIF L3-L4).
Esiti meniscectomia mediale artroscopica ginocchio destro. Cervicobrachialgia di grado severo in tratto rachideo rettilineizzato con discopatia multilivello e cervicouncoartrosi ad alta incidenza funzionale. Esiti di interventi di tunnel carpale bilaterale. Asma allergico di grado moderato da acari della polvere in soggetto esposto ad allergeni di natura professionale
(corniciaio, falegname, ebanista)”
Con ampie ed argomentate motivazioni, il CTU ha poi accertato l'origine professionale delle malattie diagnosticate, e ciò dopo aver esaminato dettagliatamente l'attività lavorativa svolta ed il nesso causale tra questa e le patologie.
Appare opportuno riportare stralcio della relazione peritale: “La suddetta diagnosi, coerente con quella denunciata dall'assicurato, risulta dai ricoveri ospedalieri, dalle visite specialistiche ambulatoriali ed esami strumentali a RM e EMG, eseguite presso strutture pubbliche tutte coerenti nell'evidenziare il quadro su descritto ed è correlata da chiaro nesso causale con
l'attività lavorativa svolta dal Periziato ad elevato impegno fisico e usurante per il gravame esercitato sullo scheletro assile e non solo, visto che è documentata la presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale, in attesa di intervento chirurgico a destra (arto dominante). Tali patologie sono conseguenza di un'attività che tipicamente comporta il sollevamento manuale di strumenti, assi di legno e altri materiali pesanti sia in fase di approvvigionamento che in fase di realizzazione che avviene peraltro con l'utilizzo di strumenti vibranti (smerigliatrici, levigatrici con movimenti orbitali, piallatrici, seghe manuali e elettriche, trapani elettrici, martelli, scalpelli, ecc.) e tutto ciò che serve per il taglio, la lavorazione, la realizzazione di manufatti in legno, oltre al trasporto in entrata del prodotto da lavorare/riparare e la riconsegna in uscita del prodotto finito. Trattasi di attività che comportano la sollecitazione meccanica della colonna vertebrale, sia cervicale che dorso-lombare con assunzione di posture incongrue per tempi prolungati e l'impegno delle mani, dunque, chiaramente di genesi tecnopatica. V'è anche evidente correlazione causale tra la malattia asmatica su base allergica denunciata dal sig.
e l'attività lavorativa svolta presso una bottega artigiana con polveri e segatura Parte_1 di legno, pabulum ideale per lo sviluppo e la proliferazione degli acari, verso cui infatti il
Periziato, che ha trascurato e sottovalutato per lungo tempo ...”.
Conclude il ctu: “ ritengo che il Sig. per effetto delle malattie professionali da Parte_1 cui è affetto, tutte con evidente nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, abbia sviluppato postumi permanenti pari a un danno biologico ex tabelle DM 12/7/2000 del 6% relativamente alla malattia professionale n. 514369685 del 23/02/2021, del 6% relativamente alla CP_1 malattia professionale n. 514369687, del 23/02/2021, del 9% relativamente alla malattia CP_1 professionale n. 514369688, del 23/02/2021, con decorrenza dal momento della CP_1 presentazione della domanda amministrativa del 23/02/2021 per tutti e tre i procedimenti.”
In riferimento alla richiesta di richiamo del CTU, avanzato dall' in sede di discussione, CP_1 questo decidente ha richiamato il CTU per rendere chiarimenti, anche alla luce delle note critiche del CTP dell' , in relazione all'elaborato peritale depositato in data 19.05.2025; CP_1 più precisamente è stato chiesto al CTU di riportare una valutazione unitaria del danno biologico, relativa alle tre patologie riconosciute, esprimendole in un'unica percentuale.
Con perizia depositata in data 07.07.2025 l'ausiliario del giudice ha ritenuto che: “la valutazione unitaria del danno biologico per le tre patologie riconosciute, oggetto del presente procedimento giudiziario, sia pari al 20%”.
Ed in vero le conclusioni della CTU - fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – sia per l'ampiezza delle motivazioni, sia per l'assenza di errori o vizi logici - deve ritenersi provata la “causa di lavoro” delle malattie del ricorrente che ha consentito altresì di acclarare che le denunziate malattie, “ernie cervicali - asma bronchiale ed ernie discali lombari;
trattasi di tre patologie diverse tutte correlate all'attività professionale svolta per lunghi anni dall'istante come chiaramente viene descritto in CTU, come opera di una tecnopatia professionale correlata allo specifico lavoro svolto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Alla luce delle conclusioni della CTU - che devono essere integralmente condivise, sia per l'ampiezza delle motivazioni, sia per l'assenza di errori o vizi logici - deve ritenersi provata la
“causa di lavoro” delle malattie del ricorrente e può dichiararsi che le stesse hanno ridotto nella misura del pari a un danno biologico ex tabelle DM 12/7/2000 del 6% relativamente alla malattia professionale n. 514369685 del 23/02/2021, del 6% relativamente alla malattia CP_1 professionale n. 514369687, del 23/02/2021, del 9% relativamente alla malattia CP_1 professionale n. 514369688, del 23/02/2021% la sua integrità psicofisica, sin dalla CP_1 domanda amministrativa, con una valutazione unitaria del danno biologico per le tre patologie riconosciute, pari al 20%”.
Sulla base delle superiori considerazioni, l' va condannato ad erogare al ricorrente la CP_1 rendita in capitale corrispondente all'accertata menomazione del 20% dalla data della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da calcolarsi ai sensi della legge 412/1991.
Tenuto conto del riconoscimento da parte del CTU dell'esistenza della malattia professionale - non riconosciuta dall' - sebbene con una percentuale di danno biologico inferiore rispetto CP_1
a quella richiesta, si ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per la restante parte, le spese seguono il criterio della soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La G.O.T., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale con perdita Parte_1 della integrità psicofisica nella misura del pari a un danno biologico ex tabelle DM 12/7/2000 del 6% relativamente alla malattia professionale n. 514369685 del 23/02/2021, del 6%
CP_1 relativamente alla malattia professionale n. 514369687, del 23/02/2021, del 9%
CP_1 relativamente alla malattia professionale n. 514369688, del 23/02/2021; per una
CP_1 valutazione unitaria del danno biologico per le tre patologie riconosciute, pari al 20%, sin dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' ad erogare al ricorrente l'indennizzo
CP_1 corrispondente all'accertata menomazione dalla data della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da calcolarsi ai sensi della legge 412/1991;
- condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, che, previa CP_1 Pt_1 compensazione nella misura della metà, si liquidano, per la restante metà, in euro 1.300,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Caltanissetta, 03/09/2025
La G.O.T.
Sabina Giunta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.T. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 03/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CIRRINCIONE ALESSIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Palermo in Viale Maria SS Mediatrice, 84.
- ricorrente contro in persona Controparte_1 del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Controparte_2
a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Racc. n. 551, Persona_1 dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23/02/2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento di tre malattie professionali, la prima per “ernie cervicali CP_1 multiple” la seconda per “ernia discale lombare” e la terza per “asma bronchiale”. Per ciascuna patologia, il sig. aveva previamente avviato autonomi procedimenti amministrativi in data Pt_1
23 febbraio 2021. Il ricorrente ha esposto che l' , con verbali del 10/07/2021, definiva negativamente le CP_1 richieste con le seguenti motivazioni: “per rischio lavorativo inidoneo a provocare la malattia denunciata per quanto riguarda le Ernie cervicali multiple e l'ernia discale lombare e per assenza della malattia denunciata per quanto riguarda l'asma bronchiale”; diniego che veniva confermato anche nelle successive opposizioni.
Il sig. , in merito all'attività lavorativa svolta, ha dichiarato di esercitare da 31 anni l'attività Pt_1 di artigiano corniciaio, svolgendo un insieme di mansioni che comprendono la creazione, la riparazione e il restauro di cornici. A supporto di quanto affermato, ha allegato l'estratto conto previdenziale e la visura camerale.
Stante la presenza di azioni meccaniche e manuali, unite allo sforzo fisico e all'esposizione temporale di lungo periodo, oltre all'assenza di fattori di rischio extralavorativo, il ricorrente ritiene sussista nesso causale tra l'attività professionale svolta e le patologie denunciate, richiamando i pareri medici prodotti;
pertanto, il sig. ha proposto ricorso affinché, previo riconoscimento delle Parte_1 malattie professionali, della sua incidenza e della causa lavorativa della stessa, l' CP_1 venisse condannato al pagamento dell'indennizzo del danno biologico e/o alla costituzione di eventuale rendita.
L' ritualmente costituitosi, ha dedotto l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 ritenendo che correttamente fosse stata esclusa l'esistenza del predetto nesso causale.
Evidenziava inoltre che, trattandosi di malattia non tabellata, incombeva sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene dell'attività svolta e il nesso causale tra queste e la tecnopatia.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti e mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 03/09/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note di trattazione scritta la G.O.P. definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
* * *
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti indicati appresso. Occorre ricordare che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' CP_1 fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Con il D.M. 12.7.2000 sono state poi elaborate le necessarie tabelle che si applicano agli infortuni denunciati successivamente al 25.7.2000.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce dell'essere le malattie lamentate dal ricorrente non tabellate, rammentando l'insegnamento della
Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, che ha statuito che in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Ciò posto, occorre ricordare che si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che in materia di malattie professionali,
l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' CP_1
Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore.
Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto contributivo e visura camerale all.ti 1 e 2 al ricorso) è emerso la conferma che il ricorrente ha svolto per 31 anni mansioni di artigiano corniciaio;
dunque, un complesso di attività che vanno dalla creazione alla riparazione o il restauro di cornici, in particolare tale mansione implica l'utilizzo di strumenti vibranti per tagliare, incidere, segare, trapanare e levigare oltreché comportare l'esposizione ad agenti chimici.
Per quel che concerne la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte e le patologie denunciate il CTU, nominato nel presente procedimento, ha formulato la seguente diagnosi:
“Sindrome lombosciatalgica bilaterale in esiti di n. 2 interventi neurochirurgici al rachide lombare (discectomia MNCH L3-L4 con decompressione della radice cruralica e PLIF L3-L4).
Esiti meniscectomia mediale artroscopica ginocchio destro. Cervicobrachialgia di grado severo in tratto rachideo rettilineizzato con discopatia multilivello e cervicouncoartrosi ad alta incidenza funzionale. Esiti di interventi di tunnel carpale bilaterale. Asma allergico di grado moderato da acari della polvere in soggetto esposto ad allergeni di natura professionale
(corniciaio, falegname, ebanista)”
Con ampie ed argomentate motivazioni, il CTU ha poi accertato l'origine professionale delle malattie diagnosticate, e ciò dopo aver esaminato dettagliatamente l'attività lavorativa svolta ed il nesso causale tra questa e le patologie.
Appare opportuno riportare stralcio della relazione peritale: “La suddetta diagnosi, coerente con quella denunciata dall'assicurato, risulta dai ricoveri ospedalieri, dalle visite specialistiche ambulatoriali ed esami strumentali a RM e EMG, eseguite presso strutture pubbliche tutte coerenti nell'evidenziare il quadro su descritto ed è correlata da chiaro nesso causale con
l'attività lavorativa svolta dal Periziato ad elevato impegno fisico e usurante per il gravame esercitato sullo scheletro assile e non solo, visto che è documentata la presenza di sindrome del tunnel carpale bilaterale, in attesa di intervento chirurgico a destra (arto dominante). Tali patologie sono conseguenza di un'attività che tipicamente comporta il sollevamento manuale di strumenti, assi di legno e altri materiali pesanti sia in fase di approvvigionamento che in fase di realizzazione che avviene peraltro con l'utilizzo di strumenti vibranti (smerigliatrici, levigatrici con movimenti orbitali, piallatrici, seghe manuali e elettriche, trapani elettrici, martelli, scalpelli, ecc.) e tutto ciò che serve per il taglio, la lavorazione, la realizzazione di manufatti in legno, oltre al trasporto in entrata del prodotto da lavorare/riparare e la riconsegna in uscita del prodotto finito. Trattasi di attività che comportano la sollecitazione meccanica della colonna vertebrale, sia cervicale che dorso-lombare con assunzione di posture incongrue per tempi prolungati e l'impegno delle mani, dunque, chiaramente di genesi tecnopatica. V'è anche evidente correlazione causale tra la malattia asmatica su base allergica denunciata dal sig.
e l'attività lavorativa svolta presso una bottega artigiana con polveri e segatura Parte_1 di legno, pabulum ideale per lo sviluppo e la proliferazione degli acari, verso cui infatti il
Periziato, che ha trascurato e sottovalutato per lungo tempo ...”.
Conclude il ctu: “ ritengo che il Sig. per effetto delle malattie professionali da Parte_1 cui è affetto, tutte con evidente nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, abbia sviluppato postumi permanenti pari a un danno biologico ex tabelle DM 12/7/2000 del 6% relativamente alla malattia professionale n. 514369685 del 23/02/2021, del 6% relativamente alla CP_1 malattia professionale n. 514369687, del 23/02/2021, del 9% relativamente alla malattia CP_1 professionale n. 514369688, del 23/02/2021, con decorrenza dal momento della CP_1 presentazione della domanda amministrativa del 23/02/2021 per tutti e tre i procedimenti.”
In riferimento alla richiesta di richiamo del CTU, avanzato dall' in sede di discussione, CP_1 questo decidente ha richiamato il CTU per rendere chiarimenti, anche alla luce delle note critiche del CTP dell' , in relazione all'elaborato peritale depositato in data 19.05.2025; CP_1 più precisamente è stato chiesto al CTU di riportare una valutazione unitaria del danno biologico, relativa alle tre patologie riconosciute, esprimendole in un'unica percentuale.
Con perizia depositata in data 07.07.2025 l'ausiliario del giudice ha ritenuto che: “la valutazione unitaria del danno biologico per le tre patologie riconosciute, oggetto del presente procedimento giudiziario, sia pari al 20%”.
Ed in vero le conclusioni della CTU - fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – sia per l'ampiezza delle motivazioni, sia per l'assenza di errori o vizi logici - deve ritenersi provata la “causa di lavoro” delle malattie del ricorrente che ha consentito altresì di acclarare che le denunziate malattie, “ernie cervicali - asma bronchiale ed ernie discali lombari;
trattasi di tre patologie diverse tutte correlate all'attività professionale svolta per lunghi anni dall'istante come chiaramente viene descritto in CTU, come opera di una tecnopatia professionale correlata allo specifico lavoro svolto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Alla luce delle conclusioni della CTU - che devono essere integralmente condivise, sia per l'ampiezza delle motivazioni, sia per l'assenza di errori o vizi logici - deve ritenersi provata la
“causa di lavoro” delle malattie del ricorrente e può dichiararsi che le stesse hanno ridotto nella misura del pari a un danno biologico ex tabelle DM 12/7/2000 del 6% relativamente alla malattia professionale n. 514369685 del 23/02/2021, del 6% relativamente alla malattia CP_1 professionale n. 514369687, del 23/02/2021, del 9% relativamente alla malattia CP_1 professionale n. 514369688, del 23/02/2021% la sua integrità psicofisica, sin dalla CP_1 domanda amministrativa, con una valutazione unitaria del danno biologico per le tre patologie riconosciute, pari al 20%”.
Sulla base delle superiori considerazioni, l' va condannato ad erogare al ricorrente la CP_1 rendita in capitale corrispondente all'accertata menomazione del 20% dalla data della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da calcolarsi ai sensi della legge 412/1991.
Tenuto conto del riconoscimento da parte del CTU dell'esistenza della malattia professionale - non riconosciuta dall' - sebbene con una percentuale di danno biologico inferiore rispetto CP_1
a quella richiesta, si ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per la restante parte, le spese seguono il criterio della soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La G.O.T., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale con perdita Parte_1 della integrità psicofisica nella misura del pari a un danno biologico ex tabelle DM 12/7/2000 del 6% relativamente alla malattia professionale n. 514369685 del 23/02/2021, del 6%
CP_1 relativamente alla malattia professionale n. 514369687, del 23/02/2021, del 9%
CP_1 relativamente alla malattia professionale n. 514369688, del 23/02/2021; per una
CP_1 valutazione unitaria del danno biologico per le tre patologie riconosciute, pari al 20%, sin dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' ad erogare al ricorrente l'indennizzo
CP_1 corrispondente all'accertata menomazione dalla data della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da calcolarsi ai sensi della legge 412/1991;
- condanna l' al pagamento, in favore di delle spese di lite, che, previa CP_1 Pt_1 compensazione nella misura della metà, si liquidano, per la restante metà, in euro 1.300,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Caltanissetta, 03/09/2025
La G.O.T.
Sabina Giunta