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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1909 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. ANGELICCHIO SILVIA presso cui elettivamente domicilia in VIA CAVOUR 30 46019 VIADANA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.GOLINELLI FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “Disporre in via definitiva l'affidamento condiviso di Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso la
[...] madre in Pomponesco (MN), Via Mazzini 21 precisandosi che le decisioni ordinarie verranno determinate dal genitore che avrà con sé la minore in quel
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momento; Mantenere su richiesta della figlia l'attuale calendario senza obbligo di pernottamento, prevedendo la possibilità per la figlia di modifiche o integrazioni mantenendolo senza pernottamento, Stabilire in via definitiva che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino a dopo cena
(impegnandosi il padre a farle eseguire i compiti assegnati per il giorno seguente, nonché i compiti per le vacanze estive); inoltre il padre potrà tenere la figlia a weekend alternati, o di sabato o di domenica dal mattino sino alle le 21,30
(22,00 durante le vacanze) e senza obbligo di pernottamento. Stabilirsi la possibilità per di non andare dal padre qualora impegnata in altre e Per_1 giustificate attività e che padre e figlia possano accordarsi per i periodi di vacanza qualora la figlia desiderasse trascorrere un periodo di vacanza con il padre;
Disporre il preventivo ascolto della minore tredicenne qualora il Giudice valutasse di modificare il calendario attuale;
Disporre in via definitiva e dalla data del deposito del ricorso un contributo mensile al mantenimento di Alissa da parte del padre di €
600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, anche in ragione del fatto che il padre ha preteso che l'assegno unico figli venisse percepito dai genitori al 50%, ovvero il contributo di € 500,00 qualora venisse stabilito che l'assegno unico figli possa essere incassato al 100% dalla madre;
Disporre in via definitiva che il padre sia tenuto al rimborso delle spese straordinarie per la figlia in misura pari al 70% come individuate e disciplinate ed in uso presso questo Tribunale e ciò
i ragione della macroscopica differenza e squilibrio reddituale e patrimoniale dei genitori;
Stabilire in via definitiva che il costo e gli oneri di viaggio dalla casa materna alla casa paterna e viceversa vengano posti a carico esclusivo del padre;
Respingere e rigettare ogni altra richiesta del padre. Con vittoria delle spese e compensi di lite per la fase cautelare e di merito anche in ragione delle condotte paterne (tra cui l'ammonimento).”
Resistente: “confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti attuali in punto contributo al mantenimento;
regolamentare equamente tra i genitori il carico temporale ed economico dei tragitti di andata e ritorno nei giorni di visita paterni come da provvedimento del 05.09.2023 o, in subordine, con le modalità che saranno ritenute più eque,
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stabilendo si opus un criterio perequativo in caso che, a causa dell'inadempimento di un genitore, l'altro genitore sia costretto ad accollarsi entrambi i tragitti
d'andata e ritorno;
stabilire che la minore, con la gradualità ritenuta opportuna, possa pernottare presso l'abitazione paterna nei tempi e negli orari che l'Ill.mo
Tribunale vorrà determinare stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia in un ulteriore giornata durante fine settimana già a lui assegnati;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Il Pubblico Ministero ha avuto conoscenza del procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla quale è nata Controparte_1
in data 27.4.2012, ha dedotto che: nel 2016 è stata sottoposta ad un Persona_1 intervento di artroprotesi all'anca sinistra ed a febbraio 2023 è stata sottoposta all'intervento di artroprotesi all'anca destra che ha richiesto un lungo periodo di riposo e di riabilitazione. Dopo l'intervento chirurgico ed in vista delle dimissioni ospedaliere, il ha proposto alla ricorrente di trascorrere la Controparte_1 convalescenza post ospedaliera presso la madre e la sorella a Pomponesco (MN); in quel periodo la figlia sarebbe rimasta con il padre ed i nonni paterni lo avrebbero coadiuvato nella gestione della bambina. A maggio 2023, dopo aver terminato la fisioterapia, a è stato impedito il rientro al domicilio in quanto il Parte_1 le comunicava che intendeva interrompere la convivenza e chiedeva alla CP_1 ricorrente di trasferirsi definitivamente a Pomponesco. Durante la discussione il ha preteso che la figlia rimanesse presso i nonni paterni. Nel giugno CP_1 Per_1
2023 la bambina decide di restare dalla madre e il resistente e i suoi genitori hanno iniziato ad avere atteggiamenti aggressivi per tentare di riportare la bambina presso il padre.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate, così come modificate nel corso del giudizio.
Si è costituito il resistente, negando i comportamenti aggressivi e chiedendo l'affido condiviso della minore e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
3 4
Il giudice delegato ha provveduto a sentire le parti, ad acquisire le relazioni dei servizi sociali, a sentire la minore, e ad acquisire la documentazione reddituale.
Ha quindi provveduto in via provvisoria in tal modo: “- affida la minore Per_1 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
[...] la madre;
- trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana nelle Per_1 giornate di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino a dopo cena e il padre si impegna a farle eseguire i compiti per il giorno dopo, nonché i compiti per le vacanze estive;
inoltre due giorni al mese nei weekend, o di sabato o di domenica, da concordare entro il mercoledì di quella settimana, che nel periodo estivo inizierà dalla mattina alle ore 10;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma pari ad €400,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie come da schema di cui in parte motiva;
…”.
Quindi, acquisiti gli ulteriori aggiornamenti dei servizi, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Sull'affido della minore.
Non possono che confermarsi i provvedimenti assunti in via provvisoria dal giudice delegato, in ordine all'affido e al collocamento delle minore , considerato sia la richiesta concorde delle parti in tal senso, sia l'ultima relazione dei servizi in cui si legge che : “ Il quadro attuale entro il quale la minore è inserita appare tutto sommato positivo”.
Quanto alle visite padre-figlia, considerato che i servizi sociali hanno dato atto del buon rapporto padre-figlia e hanno suggerito l'introduzione graduale dei pernottamenti, e ritenuto che la minore ha ormai 13 anni e che per un periodo di diversi anni ha vissuto a casa con il padre, non ci sono allo stato motivi per escludere i pernottamenti. quindi trascorrerà con il padre due pomeriggi alla Per_1 settimana nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
due weekend al mese dal sabato alla domenica;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, 7 giorni a Natale e 3 a Pasqua;
la madre dovrà inoltre alternarsi con il padre nei viaggi da e per la casa del padre.
Provvedimenti accessori di carattere economico.
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Il resistente ha dichiarato all'udienza del 8.3.2024 di percepire un reddito di circa 1600 mensile e di non sostenere canoni di locazione o di mutuo. Dai modelli
730 depositati risulta tuttavia un reddito leggermente superiore ( di circa 2.200 euro su 12 mensilità) e lo stesso è inoltre titolare di una polizza vita del valore di circa
40.000 euro e di alcuni titoli.
Di contro la ricorrente lavora part time con un reddito dichiarato in udienza di circa 1.100 euro , conforme al CU 2024 depositato in atti e non è titolare di significativi risparmi.
In considerazione della disparità economica tra le parti, considerati i tempi di permanenza della minore presso il padre e le esigenze di una ragazzina di 13 anni, appare equo fissare in 500,00 euro mensili, la somma quale assegno di contributo al mantenimento ordinario della figlia in capo al resistente, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre affidataria. L'assegno unico verrà percepito al 50% tra le parti.
Ulteriori provvedimenti.
Appare opportuno richiedere ai servizi di proseguire con gli interventi di sostegno in atto per almeno un anno.
Spese.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito della controversia , ricorrono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre;
- trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana nelle giornate Per_1 di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
due weekend al mese dal sabato alla domenica;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, 7 giorni a Natale e 3 a Pasqua;
la madre dovrà inoltre alternarsi con il padre nei viaggi da e per la casa del padre;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma pari ad €500,00 a titolo di concorso al
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mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
- compensa le spese di lite.
- richiede ai servizi di proseguire con gli interventi di sostegno in atto per almeno un anno.
Si comunichi ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1909 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. ANGELICCHIO SILVIA presso cui elettivamente domicilia in VIA CAVOUR 30 46019 VIADANA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.GOLINELLI FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “Disporre in via definitiva l'affidamento condiviso di Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso la
[...] madre in Pomponesco (MN), Via Mazzini 21 precisandosi che le decisioni ordinarie verranno determinate dal genitore che avrà con sé la minore in quel
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momento; Mantenere su richiesta della figlia l'attuale calendario senza obbligo di pernottamento, prevedendo la possibilità per la figlia di modifiche o integrazioni mantenendolo senza pernottamento, Stabilire in via definitiva che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino a dopo cena
(impegnandosi il padre a farle eseguire i compiti assegnati per il giorno seguente, nonché i compiti per le vacanze estive); inoltre il padre potrà tenere la figlia a weekend alternati, o di sabato o di domenica dal mattino sino alle le 21,30
(22,00 durante le vacanze) e senza obbligo di pernottamento. Stabilirsi la possibilità per di non andare dal padre qualora impegnata in altre e Per_1 giustificate attività e che padre e figlia possano accordarsi per i periodi di vacanza qualora la figlia desiderasse trascorrere un periodo di vacanza con il padre;
Disporre il preventivo ascolto della minore tredicenne qualora il Giudice valutasse di modificare il calendario attuale;
Disporre in via definitiva e dalla data del deposito del ricorso un contributo mensile al mantenimento di Alissa da parte del padre di €
600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, anche in ragione del fatto che il padre ha preteso che l'assegno unico figli venisse percepito dai genitori al 50%, ovvero il contributo di € 500,00 qualora venisse stabilito che l'assegno unico figli possa essere incassato al 100% dalla madre;
Disporre in via definitiva che il padre sia tenuto al rimborso delle spese straordinarie per la figlia in misura pari al 70% come individuate e disciplinate ed in uso presso questo Tribunale e ciò
i ragione della macroscopica differenza e squilibrio reddituale e patrimoniale dei genitori;
Stabilire in via definitiva che il costo e gli oneri di viaggio dalla casa materna alla casa paterna e viceversa vengano posti a carico esclusivo del padre;
Respingere e rigettare ogni altra richiesta del padre. Con vittoria delle spese e compensi di lite per la fase cautelare e di merito anche in ragione delle condotte paterne (tra cui l'ammonimento).”
Resistente: “confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti attuali in punto contributo al mantenimento;
regolamentare equamente tra i genitori il carico temporale ed economico dei tragitti di andata e ritorno nei giorni di visita paterni come da provvedimento del 05.09.2023 o, in subordine, con le modalità che saranno ritenute più eque,
2 3
stabilendo si opus un criterio perequativo in caso che, a causa dell'inadempimento di un genitore, l'altro genitore sia costretto ad accollarsi entrambi i tragitti
d'andata e ritorno;
stabilire che la minore, con la gradualità ritenuta opportuna, possa pernottare presso l'abitazione paterna nei tempi e negli orari che l'Ill.mo
Tribunale vorrà determinare stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia in un ulteriore giornata durante fine settimana già a lui assegnati;
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Il Pubblico Ministero ha avuto conoscenza del procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla quale è nata Controparte_1
in data 27.4.2012, ha dedotto che: nel 2016 è stata sottoposta ad un Persona_1 intervento di artroprotesi all'anca sinistra ed a febbraio 2023 è stata sottoposta all'intervento di artroprotesi all'anca destra che ha richiesto un lungo periodo di riposo e di riabilitazione. Dopo l'intervento chirurgico ed in vista delle dimissioni ospedaliere, il ha proposto alla ricorrente di trascorrere la Controparte_1 convalescenza post ospedaliera presso la madre e la sorella a Pomponesco (MN); in quel periodo la figlia sarebbe rimasta con il padre ed i nonni paterni lo avrebbero coadiuvato nella gestione della bambina. A maggio 2023, dopo aver terminato la fisioterapia, a è stato impedito il rientro al domicilio in quanto il Parte_1 le comunicava che intendeva interrompere la convivenza e chiedeva alla CP_1 ricorrente di trasferirsi definitivamente a Pomponesco. Durante la discussione il ha preteso che la figlia rimanesse presso i nonni paterni. Nel giugno CP_1 Per_1
2023 la bambina decide di restare dalla madre e il resistente e i suoi genitori hanno iniziato ad avere atteggiamenti aggressivi per tentare di riportare la bambina presso il padre.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate, così come modificate nel corso del giudizio.
Si è costituito il resistente, negando i comportamenti aggressivi e chiedendo l'affido condiviso della minore e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
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Il giudice delegato ha provveduto a sentire le parti, ad acquisire le relazioni dei servizi sociali, a sentire la minore, e ad acquisire la documentazione reddituale.
Ha quindi provveduto in via provvisoria in tal modo: “- affida la minore Per_1 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
[...] la madre;
- trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana nelle Per_1 giornate di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino a dopo cena e il padre si impegna a farle eseguire i compiti per il giorno dopo, nonché i compiti per le vacanze estive;
inoltre due giorni al mese nei weekend, o di sabato o di domenica, da concordare entro il mercoledì di quella settimana, che nel periodo estivo inizierà dalla mattina alle ore 10;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma pari ad €400,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie come da schema di cui in parte motiva;
…”.
Quindi, acquisiti gli ulteriori aggiornamenti dei servizi, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Sull'affido della minore.
Non possono che confermarsi i provvedimenti assunti in via provvisoria dal giudice delegato, in ordine all'affido e al collocamento delle minore , considerato sia la richiesta concorde delle parti in tal senso, sia l'ultima relazione dei servizi in cui si legge che : “ Il quadro attuale entro il quale la minore è inserita appare tutto sommato positivo”.
Quanto alle visite padre-figlia, considerato che i servizi sociali hanno dato atto del buon rapporto padre-figlia e hanno suggerito l'introduzione graduale dei pernottamenti, e ritenuto che la minore ha ormai 13 anni e che per un periodo di diversi anni ha vissuto a casa con il padre, non ci sono allo stato motivi per escludere i pernottamenti. quindi trascorrerà con il padre due pomeriggi alla Per_1 settimana nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
due weekend al mese dal sabato alla domenica;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, 7 giorni a Natale e 3 a Pasqua;
la madre dovrà inoltre alternarsi con il padre nei viaggi da e per la casa del padre.
Provvedimenti accessori di carattere economico.
4 5
Il resistente ha dichiarato all'udienza del 8.3.2024 di percepire un reddito di circa 1600 mensile e di non sostenere canoni di locazione o di mutuo. Dai modelli
730 depositati risulta tuttavia un reddito leggermente superiore ( di circa 2.200 euro su 12 mensilità) e lo stesso è inoltre titolare di una polizza vita del valore di circa
40.000 euro e di alcuni titoli.
Di contro la ricorrente lavora part time con un reddito dichiarato in udienza di circa 1.100 euro , conforme al CU 2024 depositato in atti e non è titolare di significativi risparmi.
In considerazione della disparità economica tra le parti, considerati i tempi di permanenza della minore presso il padre e le esigenze di una ragazzina di 13 anni, appare equo fissare in 500,00 euro mensili, la somma quale assegno di contributo al mantenimento ordinario della figlia in capo al resistente, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre affidataria. L'assegno unico verrà percepito al 50% tra le parti.
Ulteriori provvedimenti.
Appare opportuno richiedere ai servizi di proseguire con gli interventi di sostegno in atto per almeno un anno.
Spese.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito della controversia , ricorrono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre;
- trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana nelle giornate Per_1 di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino a dopo cena;
due weekend al mese dal sabato alla domenica;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, 7 giorni a Natale e 3 a Pasqua;
la madre dovrà inoltre alternarsi con il padre nei viaggi da e per la casa del padre;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma pari ad €500,00 a titolo di concorso al
5 6
mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
- compensa le spese di lite.
- richiede ai servizi di proseguire con gli interventi di sostegno in atto per almeno un anno.
Si comunichi ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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