Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2499/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANCUSO DANIELE EDOARDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità civile e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni, oltre vittoria di spese di lite (con distrazione).
L' ha preliminarmente eccepito l'improponibilità del ricorso e, in subordine, ha CP_1 chiesto il rigetto delle avverse pretese, oltre vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improponibile perché l' ha dedotto che la parte CP_2 ricorrente non ha mai presentato domanda amministrativa finalizzata al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile, circostanza allegata dall' e non specificatamente contestata dalla parte ricorrente e, dunque, CP_1 da porre a fondamento della decisione ai sensi dell'art.115 c.p.c.
Non può inoltre ritenersi che il decreto di omologa del Tribunale di Crotone del
13/12/2022 in atti (emesso in conseguenza dell'impugnazione dell'esito della visita di revisione dell'8/3/2021 cui fu sottoposta la parte ricorrente già percettrice dal 2018 di assegno di invalidità civile) precluda in questa sede l'indagine in ordine alla sussistenza dei requisiti (per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile) extra-sanitari, quale deve considerarsi la previa presentazione di una
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Ciò in quanto il procedimento (eventualmente) bifasico disciplinato dall'art.445 bis
c.p.c. ha esclusivamente ad oggetto la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (e non anche dei requisiti extra-sanitari).
Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara improponibile il ricorso.
Spese irripetibili.
Crotone, 21/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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