Sentenza 13 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2019, n. 12639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12639 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2019 |
Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21225-2017 proposto da: OR NN OS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.F. DE
CALBOLI
60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DI BETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO ALONGI e MICHELE ALLEGRA;
- ricorrente -
,to(
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI
25;
- controricorrente -
nonchè
contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
- intimata - avverso la sentenza n. 74/2017 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 15/06/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo;
udito l'Avvocato Claudio Aloni.
FATTI DI CAUSA
1. AN RO LL, a seguito di autorizzazione della Regione Sicilia, di cui era dirigente, veniva nominata liquidatore di due S.p.A., integralmente partecipate dal medesimo ente regionale.
2. La LL, in relazione all'attività di liquidazione svolta, percepiva compensi, senza però «riversarli» a favore dell'Amministrazione di appartenenza, come invece stabilito, in thesi della Procura contabile, dall'art. 13, comma 4, I.r. 15 maggio 2000 n. 10, per il quale la retribuzione dei dirigenti regionali, secondo il principio di «omnicomprensività» della stessa, avrebbe dovuto intendersi come remunerativa di «qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza».
3. Per quanto di diretto interesse, la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana della Corte dei Conti, dopo aver rigettato le preliminari eccezioni di difetto giurisdizione contabile, confermava la prima decisione con la quale AN RO LL era stata condannata, a titolo di danno erariale, al pagamento delle somme non «riversate».
4. L'incolpata ricorreva per due motivi, chiedendo che fosse riconosciuta la giurisdizione ordinaria, mentre la Procura Generale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Sicilia, resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente addebitava al giudice d'appello di aver sbagliato a non far discendere dalla natura privata dell'incarico di liquidatore, che rappresentando le due S.p.A. sarebbe stato in effetti obbligato a «riversare» alla Regione i compensi, la giurisdizione del giudice ordinario sugli eventuali danni procurati alla Regione.
1.1. Il motivo è infondato, dovendosi osservare che dalla Procura contabile non sono qui prospettati danni che un liquidatore di S.p.A., nella sua qualità di organo societario, abbia arrecato ai creditori sociali, per i quali danni sussisterebbe difatti la giurisdizione del giudice ordinario;
invero, secondo il petitum sostanziale dell'azione contabile, la responsabilità all'esame trova causa nel rapporto di servizio della LL, perché era da questo rapporto di servizio che, in thesi erariale, sorgeva l'obbligo ex lege previsto di «riversare» i compensi;
il danno ricevuto dalla Regione, la quale non ha visto affluire nelle proprie casse le somme dovute dal dirigente, è stato pertanto prospettato come diretto, con la conseguente giurisdizione del giudice contabile, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte;
la differente prospettazione della ricorrente, per cui nella sua qualità di dirigente non aveva obbligo di versamento diretto, mentre lo aveva nella sua qualità di organo sociale, è questione di merito che riguarda la fondatezza o meno dell'azione esercitata dalla Procura contabile;
ciò, nel senso che si addebita al giudice contabile un preteso error in iudicando perché la ricorrente non avrebbe dovuto essere condannata in quanto come dirigente non era tenuta a «riversare» i compensi;
una denuncia di error in iudicando che, all'evidenza, non incide sulla determinazione della giurisdizione, appunto soltanto da individuarsi sulla scorta del rammentato petitum sostanziale (Cass. sez. un. n. 11229 del 2014; Cass. sez. un. n. 20940 del 2011; Cass. sez. un. n. 26806 del 2009).
2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la ricorrente riteneva, sotto altro profilo, che il giudice d'appello avesse sbagliato a non affermare la giurisdizione del giudice ordinario, specificatamente di quello del lavoro, atteso che la controversia trovava causa in un rapporto di impiego, trattandosi semplicemente di giudicare se davvero la qualifica dirigenziale non consentisse di trattenere i compensi relativi a detto incarico «aggiuntivo»; compensi, così concludeva la ricorrente, che erano stati comunque percepiti in buona fede.
2.1. Anche in questo caso il motivo è però infondato perché, come in precedenza rappresentato, il danno di che trattasi trova causa nella violazione obblighi di servizio, non fuori dagli stessi, con la conseguente necessaria giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale soltanto è stata riservata, ex art. 52 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, la cognizione del recupero del danno erariale (Cass. sez. un. n. 22645 del 2016; Cass. sez. un. n. 11073 del 2012).
3. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 Il Presidente t 1,2-6tyr-24 I ti Il Consigliere est.