Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
Inammissibile
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 9229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9229 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09229/2025REG.PROV.COLL.
N. 05670/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5670 del 2025, proposto da
Società PO CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8482363B60, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzio Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gullo e Giulia De Caridi, con domicilio eletto presso lo studio IA PU in Roma, via Sabotino n.12;
nei confronti
Istituto di Vigilanza Europol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di GG Calabria (Sezione Prima), n. 441 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. e della Regione Calabria;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. EL DR e uditi per le parti gli avvocati Nunzio Raimondi, IA PU in delega dell'avv. Domenico Gullo, Domenico Gentile e Maria Lucia Civello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società PO CE S.r.l. ha impugnato il decreto dirigenziale n. 5718 del 16 aprile 2025 con il quale la SUA della regione Calabria ha annullato il decreto di aggiudicazione n.14674 del 16 ottobre 2024, in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di GG Calabria, n. 243 del 2025, e ha escluso PO CE S.r.l. dalla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio Regionale della Calabria in GG Calabria, gara sottoposta ancora al regime dell’allora vigente d.lgs. n. 50 del 2016.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di GG Calabria, ha respinto il ricorso con sentenza n. 441 del 2025, appellata dalla Società PO CE S.r.l. per i seguenti motivi di diritto:
I. violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per assenza di istruttoria e di motivazione, per assenza ed erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti;
II. violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per assenza di istruttoria e di motivazione, per assenza ed erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti;
III. violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per assenza di istruttoria e di motivazione, per assenza ed erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti.
Si sono costituite per resistere all’appello l’Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. e la Regione Calabria.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
L’appellante ha, altresì, proposto istanza di rinvio.
All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione, anche sull’istanza di rinvio.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dalla Società PO CE S.r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di GG Calabria, n. 441 del 2025, che ha respinto il suo ricorso presentato per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 5718 del 16 aprile 2025 con il quale la SUA della regione Calabria ha annullato il decreto di aggiudicazione n.14674 del 16 ottobre 2024, in esecuzione della sentenza del Tar GG Calabria n. 243 del 2025, e ha escluso PO CE S.r.l. dalla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio Regionale della Calabria in GG Calabria.
La sentenza dà atto di un pregresso contenzioso, inserito in una vicenda non ancora conclusa.
In ogni caso, per quanto riguarda lo specifico ricorso, il Tar ha statuisce che legittimamente PO CE è stata esclusa dalla gara, sia per la carenza dell’autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza armata nel territorio della città di GG Calabria, che per rilevanti violazioni fiscali.
Di conseguenza, la sentenza dichiara inammissibile per carenza di interesse il motivo che concerne la mancata effettuazione della verifica di anomalia dell’offerta di PO CE S.r.l.
La sentenza veniva impugnata da PO CE, che ne assumeva l’erroneità deducendo, sostanzialmente, le censure già dedotte in primo grado.
In particolare, con il primo motivo l’appellante deduce che il decreto dirigenziale n. 5718/2025 sarebbe illegittimo nella parte in cui, richiamata la nota protocollo n. 200136 del 28 marzo 2025, ha escluso PO CE S.r.l. per la pretesa mancanza di documentazione attestante l’autorizzazione ad esercitare l’attività di vigilanza armata per il territorio della città di GG Calabria, sede in cui il servizio oggetto di appalto deve essere svolto. Al contrario, PO CE sarebbe autorizzata ad esercitare l’attività di vigilanza armata anche per il territorio della detta città.
Ed invero, pur ammettendo l’assenza di un formale provvedimento di autorizzazione all’estensione territoriale a svolgere la propria attività di vigilanza armata anche nella città di GG Calabria, l’appellante sostiene che l’istanza, presentata alla Prefettura il 18 gennaio 2021 di estensione anche alla città di GG Calabria e la documentazione integrativa inviata il 3 marzo 2022 (previa richiesta della Prefettura con nota prot. n. 19958 del 25 febbraio 2022), abbia fatto decorrere i termini, di cui all’art. 257 - ter , comma 5, del d.P.R. n. 153 del 2008, con valore di silenzio assenso. L’appellante ritiene, quindi, che la sentenza si sarebbe attenuta ad una lettura meramente formalistica del dato documentale, che solo per errore non conterrebbe il riferimento alla città di GG Calabria.
Con il secondo motivo l’appellante censura il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso PO CE S.r.l. per una pretesa mancanza di regolarità fiscale e conseguente violazione del principio della continuità nel possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, in base al quale tali requisiti devono essere posseduti dai candidati non solo alla richiesta di partecipazione alla procedura concorsuale, ma anche per tutta la durata della stessa fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. Il riferimento è a tre accertamenti unificati che hanno dato origine alla notifica di una cartella di pagamento nei confronti di PO CE. Per l’appellante, tuttavia, il suddetto principio necessita di essere contemperato con i concorrenti principi di proporzionalità e ragionevolezza. In sintesi, PO CE sostiene di avere ottemperato ai propri obblighi tributari, essendosi impegnata a pagare le imposte e a riparare la propria situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, l’appellante precisa che le irregolarità fiscali contestate dall’amministrazione fanno seguito all’emissione di una cartella esattoriale che era oggetto di impugnazione e per la quale era stata tempestivamente presentata istanza di rateizzazione che PO CE stava continuando ad onorare mediante il pagamento delle rate. Ciò risulterebbe dimostrato dalla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Catanzaro, nella quale si legge che PO CE sarebbe esente da iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di debito. A ciò l’appellante aggiunge che, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti del legale rappresentante della società per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, il Tribunale penale di Catanzaro pronunciava sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, e che tale sentenza inevitabilmente inciderebbe sul giudizio tributario in virtù dell’efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario che abbia ad oggetto gli stessi fatti materiali.
Con il terzo motivo parte appellante deduce l’illegittimità del provvedimento di esclusione, in quanto risulterebbe adottato senza avere preventivamente attivato nei confronti di PO CE S.r.l. il subprocedimento di verifica previsto dall’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, per converso avviato nei confronti di Europol. Ciò non avrebbe consentito all’appellante di riperimetrare le singole voci di costo dell’offerta anche in relazione a sopravvenienze di fatto e normative atte a dimostrare la concreta affidabilità della proposta.
Nelle more della decisione la stazione appaltante ha adottato un provvedimento di esclusione anche nei confronti di Europol, in seguito alla verifica di anomalia della sua offerta, impugnato dall’interessata dinanzi al Tar di GG Calabria.
Il 6 novembre 2025 PO CE S.r.l. ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 54 e 104 c.p.a., previa autorizzazione al relativo deposito, l’acquisizione al presente giudizio dei seguenti documenti:
1. comunicazione dell’adozione dell’ordinanza n. 663/2025 di sospensione dell’efficacia dell’atto tributario impugnato, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Catanzaro il 27 ottobre 2025 e comunicata il giorno successivo, che contiene il dispositivo dell’ordinanza, e di cui in data odierna l’appellante ha depositato anche la verbalizzazione;
2. Atto di appello proposto avverso la sentenza n. 1522/2025, emessa dalla CGT di I Grado di Catanzaro, che ha rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 030 2024 00142880 61 000, avente ad oggetto “ definizione agevolata L.197/20220 anni 2012-2013-2015-2015 ”.
L’istante rappresenta, infatti, che, allorquando i termini di cui all’art.73 c.p.a. per il deposito di documenti erano già decorsi, è intervenuta la suddetta ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Catanzaro, che, a seguito del gravame proposto da PO CE avverso la pronuncia di primo grado, ha accolto la richiesta istanza cautelare di sospensione e ha fissato per il merito l'udienza del 24 novembre 2025.
Il 12 novembre l’appellante ha depositato il provvedimento di sospensione della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle entrate.
A fronte della documentazione depositata, l’appellante ha chiesto il rinvio della decisione a un’udienza immediatamente successiva al 24 novembre 2025.
Il Collegio ritiene che, in ragione della pluralità di motivazioni poste a fondamento dell’esclusione dell’appellante, è opportuno esaminare, innanzitutto, il primo motivo di gravame, con il quale PO CE ha dedotto, sostanzialmente, l’illegittimità del decreto di esclusione in considerazione della presenza dell’autorizzazione prefettizia ex art. 134 TULPS anche per il territorio della città di GG Calabria (sede in cui il servizio di vigilanza oggetto dell’appalto deve essere svolto).
Il motivo è infondato, atteso che, dall’esame della documentazione versata in atti, non risulta presente alcun documento che esplicitamente attesti la sussistenza di tale autorizzazione anche per la città in parola. Anzi, nell’ultimo provvedimento prefettizio rilasciato all’appellante, non impugnato, non risulta ricompreso nell’ambito dell’autorizzazione il territorio della città di GG Calabria.
Ed invero, il Collegio condivide integralmente le statuizioni rese, sul punto, dal giudice di prime cure, per il quale: “ anche a voler ipotizzare che, a seguito di integrazione del 3.3.2022, in assenza di provvedimento prefettizio di diniego la posizione della ricorrente - ossia l'estensione del titolo autorizzatorio al territorio comunale di GG Calabria - si fosse consolidata a seguito di un meccanismo equiparabile al silenzio-assenso, vi è da considerare che la medesima Prefettura di Catanzaro, all'atto dell'ultimo rinnovo - valorizzato dalla ricorrente quale titolo autorizzatorio attualmente vigente su cui innestare l'affermata estensione territoriale - avvenuto il 24.7.2023 e dunque successivo all'ipotizzata formazione del silenzio-assenso, nell'autorizzare la ricorrente all'attività di vigilanza per il triennio 8.7.2022/7.7.2025 analiticamente indica i Comuni della Provincia di GG Calabria nei quali la ricorrente è autorizzata a svolgere l'attività di vigilanza ma non include la Città di GG Calabria.
9.8 - In sostanza, anche a voler seguire la prospettazione di parte ricorrente per cui sull'istanza del 18.1.2021 si sarebbe formato il silenzio-assenso con correlativo ampliamento della propria sfera giuridica sull'ambito territoriale di esercizio dell'attività di vigilanza, tale ampliamento sarebbe comunque venuto meno a seguito del sopravvenuto provvedimento prefettizio di rinnovo, che - configurandosi a questo punto come atto lesivo della sfera giuridica della ricorrente - avrebbe onerato quest'ultima di procedere alla sua contestazione in sede giudiziaria, pena il suo consolidamento ”.
Il decreto prefettizio n. 69148 del 24 luglio 2023, infatti, elencando i comuni precedentemente autorizzati, nulla riporta in merito all’estensione territoriale per la città di GG Calabria (sede in cui il servizio oggetto di appalto deve essere svolto), omettendo qualsivoglia riferimento al territorio della stessa.
In ogni caso, dunque, in considerazione della piena efficacia di tale decreto, non impugnato, si impone di considerare, allo stato, l’autorizzazione per l’estensione territoriale nello stesso contenuta.
Né è possibile accedere alla tesi dell’errore materiale da cui sarebbe affetto il decreto prefettizio.
Ed invero, alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa: “ affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell'atto e la volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto ” (Cons. Stato, V, 3 gennaio 2025, n. 19). L’errore materiale - ove, ricorrente - deve essere “rilevante”, dovendosi caratterizzare: “ per la sua percepibilità (o riconoscibilità) da parte dell'interprete dell'atto di cui si postula che sia affetto dal vizio negoziale, dovendo sussistere elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali.
Se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico - deduttivo che non pare più coerente con i canoni della immediata evidenza e del mero errore materiale emendabile ” (Cons. Stato, V, 15 settembre 2022, n. 8008).
Per quanto detto non è possibile, dunque, nel caso di specie, accedere alla tesi del mero errore materiale emendabile.
Dall’infondatezza del primo motivo consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle ulteriori censure dedotte.
Ed invero, per il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi si fondano può determinarne l'illegittimità, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo di disporne l'annullamento; laddove, pertanto, il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 20 agosto 2025, n. 7093).
E ciò è proprio quello che ricorre nella fattispecie in questione, ove il provvedimento di esclusione dell’appellante si fonda sia sull’assenza di autorizzazione prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza armata nel territorio della città di GG Calabria che sull’irregolarità fiscale.
Ne consegue l’irrilevanza della sospensione della cartella esattoriale, su cui si fonda l’istanza di rinvio che, quindi, va respinta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendo le ulteriori eccezioni di rito, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente vertenza, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA NT, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
EL DR, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL DR | FA NT |
IL SEGRETARIO