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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AT
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 22.1.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1884/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in CA, via XX Settembre, n. 76, presso lo Parte_1
studio degli avv. Salvatore Cirvilleri, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Franca Argese e Roberto Bacchini, giusta procura congiunta alla memoria.
Resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento per giusta causa.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 21.2.2024, ha adito il Tribunale di CA, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, e, premesso di avere lavorato alle dipendenze della
[...]
quale addetto alla pulizia delle sale di produzione dello stabilimento Controparte_2 [...]
Cont di CA (da ora ), dall'1.1.2018 sino al 3.8.2023, data in cui il Controparte_3 rapporto si è interrotto a seguito di licenziamento per giusta causa intimato all'esito del procedimento disciplinare avviato – con contestuale sospensione cautelare dal servizio –
1 con lettera di addebito del 13.7.2023, ha censurato l'illegittimità dell'atto di recesso, già impugnato con nota del 29.8.2023, deducendo anzitutto l'insussistenza del fatto posto a base della contestazione disciplinare mossagli per aver esso utilizzato il furgone aziendale per effettuare un trasporto di rame dal all'area L7, non rientrante tra i servizi CP_5
affidati alla società resistente, e adducendo che la parte datoriale nella lettera di licenziamento, modificando quanto affermato nella lettera di contestazione disciplinare, gli aveva addebitato altresì di non essere stato autorizzato dai superiori ad effettuare il predetto trasporto e di avere abbandonato il posto di lavoro, senza dedicarsi all'esecuzione delle mansioni assegnategli e per allontanandosi invece sul furgone con il collega CP_6
In punto di fatto parte ricorrente ha addotto:
- che il giorno 6 luglio 2023, alle ore 14 circa, si trovava insieme agli altri colleghi della
Cont propria squadra e al capo squadra, RA NT, presso lo stabilimento della alla zona industriale di CA per le operazioni di pulizia alle quali lui e la sua squadra sono specificatamente addetti;
- che, contemporaneamente, presso lo stabilimento vi era anche (inserito in Persona_1
squadra diversa da quella di appartenenza di esso ricorrente);
- che quest'ultimo era addetto allo spostamento, allo scarico e al ritiro dei rifiuti elettronici dai depositi ad altro settore dello stabilimento, denominato L7;
- che, poiché il quel giorno era da solo (non essendo presenti altri operai della sua CP_6
squadra) e dovendo provvedere a ritirare dei bidoni preso il sito denominato L7, si era resa necessaria la presenza di un altro collega per sollevare e caricare i bidoni da spostare in
Cont altro sito della;
- che, come già accaduto altre volte, il aveva chiesto ad esso ricorrente di prestargli CP_6
aiuto (senza specificare se per scaricare o ritirare) e di farsi autorizzare dal suo capo squadra per poter prendere il furgone ed accompagnarlo in L7;
- di avere, quindi, interpellato il caposquadra, NT RA, il quale aveva autorizzato esso ricorrente sia a prendere il furgone, consegnandogli le chiavi, sia ad accompagnare il in L7; CP_6
- di avere quindi consegnato le chiavi del furgone al collega il quale autonomamente CP_6
aveva provveduto a caricare i bidoni nel furgone, mentre esso ricorrente, su ordine del caposquadra, era andato a prendere presso il magazzino dei prodotti per la pulizia, per poi consegnarli allo stesso capo squadra;
2 - di non avere materialmente provveduto a caricare il furgone e di non essere a conoscenza del contenuto dei bidoni, non avendo esso partecipato al caricamento dei detti bidoni;
- che, una volta caricati i bidoni, esso ricorrente e il si erano avviati con il furgone CP_6 verso l'uscita, dove, al controllo effettuato dagli addetti alla sicurezza, era stata riscontrata la presenza, all'interno del furgone, di un bidone contenente rame anziché altro materiale da smaltire.
In punto di diritto, parte ricorrente ha argomentato in ordine all'insussistenza del fatto contestato, essendo stato esso espressamente autorizzato dal caposquadra a prendere il furgone e ad accompagnare il in L7, aggiungendo inoltre che l'operazione di scarico CP_6
dei bidoni presso il sito L7 richiedeva la presenza di almeno due persone per sollevare il bidone e svuotarlo e che, ad ogni modo, esso non aveva proceduto a caricare i bidoni sul furgone, non essendo pertanto a conoscenza del relativo contenuto, e che comunque l'attività di trasporto del rame era stata di fatto svolta dalla società datrice di lavoro per Cont conto di indipendentemente dall'affidamento formale dei sevizi previsti in contratto.
Ha evidenziato poi l'istante che tentare di sottrarre il rame sarebbe stato impossibile, in considerazione del fatto che esso ricorrente era perfettamente consapevole dei controlli che la vigilanza eseguiva sistematicamente all'ingresso dello stabilimento.
Quindi, il ricorrente, argomentato in ordine all'illegittimità del licenziamento, lamentata la sproporzionalità della sanzione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità del licenziamento irrogato al ricorrente con lettera del 3.8.2023 per insussistenza del fatto materiale contestato e, conseguentemente, annullarlo;
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità e/o di imputabilità del fatto materiale all'odierno ricorrente per le ragioni esposte in ricorso dichiarando che non sussiste alcuna giusta causa di conseguentemente, condannare ex art. 3, comma 2,
D.Lgs. 23/2015 la resistente all'immediata reintegra del lavoratore nel proprio CP_7 posto di lavoro e alla corresponsione di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegra, oltre al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali ed assistenziali nella misura massima prevista dalla legge;
nella denegata ipotesi in cui non dovesse risultare applicabile la tutela reale bensì
solo quella economica, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per mancanza della giusta causa e, per l'effetto, condannare la resistente al CP_7
3 pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (e comunque non inferiore a 6 mensilità) tenuto conto dell'anzianità di servizio e soprattutto, del comportamento e delle condizioni delle parti, del numero di dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'azienda e dell'attività economica esercitata
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre ex art. 93 al sottoscritto difensore».
Con memoria tempestivamente depositata il 16.4.2024, si è costituita la , Controparte_1
contestando in fatto e in diritto la prospettazione di parte ricorrente.
In punto di fatto, la resistente ha dedotto, tra l'altro, di essere un'impresa di servizi presso terzi che opera in diversi settori tra i quali le pulizie civili e industriali, l'igiene e la sanificazione, la manutenzione di immobili e gli appalti ferroviari;
di svolgere dall'1.1.2021 in favore della le attività di pulizia all'interno degli Controparte_3 uffici, laboratori e reparti di produzione e l'attività di raccolta rifiuti e gestione dell'isola ecologica presso la sede di CA, dove vengono prodotti chip e microchip (componenti
Cont principali del circuito elettronico a semiconduttore); che la sede di di CA è
CP_ dislocata su due distinte aree, una principale, denominata oppure , sita in via CP_5
Primosole, al cui ingresso c'è una guardiola con personale addetto al controllo ingresso/uscite e in cui è presente sia l'isola ecologica in cui vengono conferiti i rifiuti classici della raccolta differenziata, sia un magazzino ove è conferito il materiale di maggior valore come microchip, materiale elettrico e rame, e una sede secondaria, denominata Building 7 (oppure area L7), per raggiungere la quale occorre uscire dal CP_5
e percorrere circa un chilometro di strada, che ospita lo stoccaggio temporaneo dei
[...]
rifiuti raccolti in tale area in attesa del trasporto all'isola ecologica all'interno del CP_5
.
[...]
Cont La resistente ha quindi illustrato la propria struttura organizzativa presso l'appalto di ,
i servizi di raccolta dei rifiuti e gestione dell'isola ecologica, precisando che essa: i) raccoglie i rifiuti prodotti nell'area L7 e li trasporta all'isola ecologica e al magazzino centrale del Main Site, ii) svolge un servizio di ritiro di solventi esausti, oli usati, rifiuti liquidi generati dal processo rame, iii) non effettua trasporto di rifiuti di nessun genere alle discariche o ai siti di smaltimento esterni all'azienda committente, iv) raccoglie tutti i rifiuti provenienti dai reparti di produzione, dagli uffici e dai laboratori situati all'interno
4 del Site e del Building 7 e li gestisce nell'isola ecologica e nel magazzino centrale CP_5 posti all'interno del e che v) non è previsto alcun trasporto di rifiuti dal CP_5 CP_5
all'area L7, in quanto tutti i rifiuti confluiscono all'isola ecologica o al magazzino
[...]
centrale ubicati nel dai quali vengono poi caricati sugli appositi mezzi pesanti CP_5 per essere smaltiti all'esterno, vi) l'unico trasporto dal all'esterno effettuato da CP_5
Parte era – ed è anche attualmente – quello dei fusti o contenitori vuoti di plastica, portati all'area Building 7 per essere riempiti con i rifiuti vari provenienti dagli uffici e laboratori di tale complesso, vii) il trasporto dei fusti vuoti avviene mediante caricamento su un furgone, da parte di personale
Parte di che esce dal attraverso la guardiola di controllo ed effettua il CP_5
conferimento dei fusti vuoti presso il Building 7 per il loro riempimento, viii) il trasporto dei fusti vuoti è sempre avvenuto ed avviene con l'impiego di un solo addetto di V&C, ix) Cont le richieste di ritiro materiali di scarto da parte dei lavoratori di avvengo inviando una
Cont Cont e-mail al servizio gestione rifiuti di , x) il servizio gestione rifiuti di trasmette la
Parte richiesta a che, con il caposquadra dell'isola ecologica, , Controparte_8
provvede ad organizzare la raccolta, dando le opportune direttive in ordine alle modalità e tempistiche della stessa ai lavoratori addetti al servizio gestione rifiuti.
Con riferimento alla posizione dell' e del la società ha dedotto che l' si Pt_1 CP_6 Pt_1 occupava di effettuare il servizio di pulizia all'interno delle cd. camere bianche, ossia di ambienti adibiti a laboratori elettronici caratterizzati dalla presenza di aria estremamente pura, cioè a bassissimo contenuto di micro-particelle di polvere in sospensione, e che, solo dietro specifico incarico da parte del caposquadra dei lavoratori impegnati nelle camere bianche, , aiutava i colleghi del servizio gestione rifiuti nel movimentare Persona_2
fusti o contenitori pesanti, mentre il aveva prevalentemente svolto mansioni di CP_6
CP_ movimentazione/travaso di solventi all'interno del Main , consistenti nello spostamento dei contenitori con le sostanze solventi e nel travaso delle stesse nei contenitori utilizzati per il loro trasporto e smaltimento all'esterno, occupandosi anche del ritiro dei rifiuti dai vari punti di raccolta e loro trasporto all'isola ecologica all'interno del Main Site, oltre che CP_ di mansioni di trasporto dei bidoni vuoti dal Main al Building 7, utilizzando un furgone della società resistente.
Con riguardo ai fatti del 6 luglio 2023, la società ha allegato che: a) alle ore 14.00 circa, il ricorrente, si trovava all'interno del furgone aziendale targato FL856PZ guidato dal e CP_6 che detto furgone era stato fermato alla portineria posta all'ingresso del Main Site
5 dall'addetto alla sicurezza della società b) aveva CP_9 Parte_3 Pt_3 effettuato un controllo visivo del veicolo e constatato che all'interno del furgone erano presenti 6 fusti di plastica di colore blu;
c) aveva chiesto al la bolla di trasporto Pt_3 CP_6
CP_ relativa al materiale in uscita dal ed il dapprima aveva mostrato un documento CP_6
poco chiaro, non costituente una bolla giustificativa del trasporto, e successivamente aveva affermato di non avere alcuna bolla di trasporto;
d) mentre verificava il contenuto Pt_3 dei fusti, il ricorrente e il avevano tentato di non fargli compiere l'ispezione, CP_6
dicendogli che non avevano alcun problema a riportare indietro il carico;
e) Pt_3
procedendo nella perquisizione, aveva constatato che cinque fusti erano vuoti ed uno, molto pesante, nascosto in fondo al vano del furgone, conteneva del materiale;
f) Pt_3 con l'aiuto di un collega, aveva portato fuori del furgone il fusto pesante e, aperto il fusto, aveva constatato che era pieno di rame già pulito e pronto per la vendita;
g) aveva Pt_3
chiamato il suo superiore, ; h) intervenuto , i due addetti alla Testimone_1 Tes_1
sicurezza avevano chiesto al ricorrente e al chi avesse caricato i fusti sul furgone;
i) a CP_6
tale domanda, il ricorrente e il avevano risposto, ammettendo di avere caricato loro il CP_6
mezzo; j) gli addetti alla sicurezza avevano pesato il fusto con il rame, verificando che pesava 50 Kg;
k) dei fatti era stato informato anche responsabile Security CP_10
Cont Parte della;
l) il capo area di , e la responsabile di cantiere di Persona_3
Parte
, convocati presso la portineria ed informati di quanto era accaduto, CP_11 avevano verificato di persona la presenza del rame nel fusto trovato all'interno del furgone;
m) effettuate le verifiche per mezzo del responsabile del servizio gestione rifiuti, Tes_2
, era emerso che quel giorno non era stato assegnato al e all' alcun
[...] CP_6 Pt_1
servizio di smaltimento rifiuti esterno al sito e gli stessi non erano autorizzati ad uscire dal sito;
n) era inoltre emerso che il caposquadra dell'isola ecologica di V& C, Controparte_8
, non aveva dato al alcun incarico di trasportare dei fusti vuoti al building 7 e
[...] CP_6 che il caposquadra delle camere bianche, , non aveva dato all' alcun Persona_2 Pt_1
incarico o direttiva di aiutare il dovendosi questi trovare al lavoro presso le camere CP_6
bianche e non con il o) di avere con lettera del 13.7.2023 contestato al ricorrente i CP_6
fatti di cui sopra;
p) di avere provveduto a sporgere denuncia querela contro il e CP_6
l' q) di avere proceduto all'audizione del e dell' in sede di procedimento Pt_1 CP_6 Pt_1
disciplinare; r) entrambi i lavoratori e si erano giustificati, sostenendo che il giorno
06/07/2023 «il sig. doveva spostare dei rifiuti elettronici dal deposito solventi a L7 CP_6 dove c'è il contenitore per lo smaltimento» e che «dopo aver caricato il materiale nel
6 furgone, il sig. sapendo di aver bisogno di un supporto per scaricare questo CP_6 materiale il L7, in quanto il contenitore ha l'ingresso in alto e deve quindi essere sollevato, per questa ragione chiese aiuto al collega il quale prontamente Parte_1
si mise a disposizione»; s) nel verbale il ricorrente aveva rilasciato dichiarazioni contrastanti con quelle espresse nella versione dei fatti congiunta, affermando «non ero a conoscenza nemmeno del contenuto del furgone, ho accettato di aiutare il collega pensando che avremmo dovuto ritirare del materiale in L7, in quanto mi ha chiesto “mi fai compagnia in L7 che dobbiamo fare un lavoro?”»; t) il ricorrente non aveva mai dichiarato, né nel verbale congiunto né in quello individuale, di essere stato autorizzato dal
RA ad aiutare il u) di avere ritenuto non credibili le giustificazioni ed irrogato CP_6
con lettera del 3.8.2023 il licenziamento, ritenendo irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario.
In punto di diritto, parte resistente ha ampiamente e diffusamente argomentato in ordine alla legittimità dell'atto di recesso, contestando la tesi di parte ricorrente e chiedendo, in subordine, di voler accertare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di recesso.
Parte Quindi, la società ha chiesto il rigetto del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni « Nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, tutte le domande presentate dal ricorrente, sia in via principale che subordinata, nei confronti di;
in via subordinata, Controparte_2
nella denegata ipotesi di accertamento della insussistenza di una giusta causa di recesso, accertare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di recesso e, quindi, dichiarare la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
Condannare il ricorrente alla rifusione a
[...]
delle spese di lite». CP_2
Riassegnato il fascicolo alla scrivente, già titolare del procedimento n. 1009/2024 R.G. pendente tra il collega del ricorrente coinvolto nella stessa vicenda storica (ossia
[...]
) e la società resistente, è stata fissata l'udienza dell'8.5.2024 per la trattazione Per_1
congiunta del presente procedimento al procedimento n. 1009/2024 R.G., all'esito della quale, non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione, è stata ammessa la prova per testi. Espletata la prova per testi alle udienze del 19.6.2024, 3.7.2024 e
7.10.2024, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 22.1.2025, sostituita, con il consenso dei difensori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Acquisite le note autorizzate e le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, la
7 causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto della presente controversia è la legittimità del licenziamento intimato con lettera
3.8.2023 ad a motivo della condotta tenuta dal ricorrente il 6.7.2023 e Parte_1
contestatagli con nota di addebito del 13.7.2023.
Si legge nella lettera di contestazione «In data 6 luglio 2023, alle ore 14.20 circa,
Con all'interno dello stabilimento di CA, ove Lei & inquadrato, il Responsabile della
Security della Committente sig. invitava il nostro Capo area sig. Tes_1 Per_3
e la Responsabile del Cantiere signora a recarsi immediatamente
[...] Parte_4
all'ingresso della portineria OLD.
Arrivati sul posto i nostri incaricati hanno constatato che nel furgone aziendale targato
FL856PZ, utilizzato solitamente dai nostri operatori per trasporto di materiale e le attrezzature, erano presenti alcuni contenitori vuoti in plastica di colore blu ad eccezione di un contenitore che era pieno di rame.
Il responsabile della Security informava i nostri incaricati che durante un normale controllo che la sicurezza effettua su tutti i mezzi in entrata e di uscita dalla portineria, era stato rinvenuto il contenitore pieno di rame del peso di circa 50 Kg. Questo materiale non avrebbe dovuto trovarsi per nessun motivo sul furgone in quanto tra i servizi affidati alla
nostra Società non è prevista la movimentazione dal Site di questo materiale.
In quel momento sul furgone si trovava Lei in compagnia del suo collega signor
[...]
alla guida. Per_1
Precisiamo che Lei non avrebbe dovuto trovarsi sul furgone ma all'interno del Site ad
effettuare la pulizia delle Camere Bianche come da disposizioni aziendali.
Pertanto, non solo Lei non ha preso servizio presso le Camere Bianche come suo preciso dovere ma ha arbitrariamente deciso di accompagnare il suo collega ad effettuare un'operazione da sempre destinata da una sola persona.
Il contenitore contenente il rame che si trovava sul furgone è stato sequestrato dalla
che ha altresì provveduto ad avviare l'iter per sporgere una denuncia per furto a CP_9
carico suo e del suo collega.
Successivamente i nostri incaricati sono stati convocati nell'ufficio della Security, dove sono stati informati, che in ragione dell'episodio oggetto della presente contestazione, era
Con stato disabilitato il badge fornito da e revocato il permesso d'ingresso presso il Site a lei ed al suo collega in quanto persone non gradite».
8 Il datore di lavoro, eseguita l'istruttoria ed ascoltato il lavoratore, ha irrogato il licenziamento con lettera del 3.8.2023, del seguente tenore «facendo seguito alla lettera di
contestazione disciplinare del 13 luglio 2023, il cui contenuto si richiama e conferma integralmente, preso atto delle giustificazioni fornite con l'assistenza del suo rappresentante sindacale, si valutano i suoi comportamenti quali gravissime violazioni ai doveri legali e contrattuali discendenti dal rapporto di lavoro, oltre che alle norme di comportamento ai sensi dell'art. 48 sez. B) del CCNL vigente.
Nel corso delle controdeduzioni rese alla presenza dell'Organizzazione Sindacale UGL
Igiene Ambientale, cui ha dato mandato e che l'assisteva, Lei ha fornito delle giustificazioni palesemente pretestuose e contraddittorie.
In particolare:
Pt_
- Lei durante |z sua audizione, da un condivideva le dichiarazioni rese unitamente al sig. , affermando ldi essersi prestato alla richiesta di quest'ultimo di ricevere aiuto CP_6 nello scaricare presso l'area L7 un fusto pesante, successivamente, nella sua dichiarazione individuale, precisare di aver accettato l'invito del suo collega a ritirare insieme del materiale in area L7, circostanza del tutto diversa da quella descritta in precedenza;
in ogni caso, come a sua conoscenza, il trasporto di materiale dall'area L7 con l'impiego di due operatoti avviene soltanto dietro espressa direttiva ed autorizzazione da parte dei suoi superiori gerarchici;
- Lei nono è stato in grado di fornire una spiegazione sul motivo che l'ha spinta ad abbandonare autonomamente il suo posto di lavoro, non effettuando le mansioni a lei assegnate, senza informare e chiedere l'autorizzazione ai suoi superiori, unici in grado di modificare, come a sua conoscenza, le sue mansioni, decidendo di allontanarsi sul furgone
con il collega sig. . Persona_1
Dalle indagini sui fatti compiute da & emerso che, al momento del Controparte_1
controllo sul furgone, a specifica demanda del servizio di sicurezza, Lei ammetteva di aver caricato il furgone insieme al sig. . CP_6
Per tutto quanto esposto nella presente Le comunichiamo, quindi, la decisione della
Nostra Società di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in essere con decorrenza immediata, per giusta causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli articoli L e 2 L. n. 604/66, nonché degli artt. 45, 46, & 48 CCNL».
3. Parte ricorrente ha impugnato il licenziamento per insussistenza del fatto contestato, deducendo che esso ricorrente, non solo aveva ricevuto l'autorizzazione dal caposquadra,
9 NT RA, a prendere il furgone e ad accompagnare il con la conseguenza CP_6
che non aveva abbandonato il posto di lavoro, ma non aveva neppure conoscenza del contenuto dei bidoni, avendo provveduto il – e non esso ricorrente – a caricarli sul CP_6
furgone.
Il nucleo centrale del presente giudizio è dunque l'accertamento di quanto accaduto il
6.7.2023 onde valutare la sussistenza del fatto contestato, la sua rilevanza disciplinare e l'idoneità ad integrare una giusta causa di licenziamento.
4. Con precipuo riguardo al vaglio sulla nozione legale di giusta causa, sono stati affermati i seguenti di diritto:
- la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore,
motivato dalla ricorrenza dell'ipotesi del diverbio litigioso seguito da vie di fatto, contemplata dal contratto collettivo, a titolo esemplificativo, fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa, «deve essere in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento
addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri la astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del
comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 cod. civ. » (così Cass. n. 5280/2013);
- più in generale è stato affermato, anche recentemente, che «anche quando si riscontri la
corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come ipotesi che giustifica il licenziamento disciplinare, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere effettuato in ogni caso un accertamento in concreto - da parte del giudice del merito -
della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale, tenendo conto della gravità del comportamento del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con
valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. » (così Cass. n. 708/2020);
10 - che ad ogni modo «l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto
conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tema di licenziamento, infatti, la nozione di giusta causa è nozione legale ed
il giudice non è vincolato alle previsioni integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi» (Cass. n. 21739/2020; ma vedi già le pronunce indicate in motivazione Cass.
Sez. L, Sentenza n. 18195 del 05/07/2019, Rv. 654484 01; Sez. L -, Sentenza n. 19023 del
16/07/2019, Rv. 654495-01; Sez. L, Sentenza n. 12365 del 09/05/2019, Rv. 653758-01;
Sez. L, Sentenza n. 14063 del 23/05/2019, Rv. 653968-01; Sez. L, Sentenza n. 27004 del
24/10/2018, Rv. 651246-01); altresì Cass. n. 14053/2019; Cass. 14321/2017, Cass.
2830/2016, Cass. 9223/2015);
- «la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e la
sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma
anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta» (Cass. n. Cass. n. 7188/2001; Cass.
n. 9223/2015);
- è stato recentemente ribadito che «in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e
l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale
della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto » (Cass. n. 13482/2023).
Per ritenere integrata la nozione di giusta causa, occorre, quindi, valutare il fatto e le modalità con le quali la condotta è stata posta in essere, anche sotto il profilo dell'impatto
11 nell'ambiente di lavoro circostante e con riferimento al cd. minimo etico (Cass. n.
190183/2018) e agli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.
In definitiva, il giudice di merito è chiamato ad accertare il fatto in tutte le sue componenti,
a verificarne l'antigiuridicità, per poi adeguare la disposizione dell'art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta e vagliare, quindi, in concreto se i fatti addebitati al lavoratore siano di gravità tale da determinare, sul piano civilistico e più precipuamente lavoristico, una situazione di improseguibilità – neppure provvisoria – del rapporto di lavoro.
5. Tracciati i contorni della nozione di giusta causa e venendo all'accertamento del fatto, reputa il Tribunale opportuno dapprima procedere alla ricostruzione degli eventi del
6.7.2023, onde verificare se in tale data il ricorrente, senza alcun ordine di servizio, si sia recato ad aiutare il abbandonando quindi il posto di lavoro, e se abbia CP_6
consapevolmente caricato i fusti sul furgone e, quindi, partecipato al contestato trasporto non autorizzato di rame dal . CP_5
5.1. A ben guardare, infatti, e contrariamente a quanto accennato in ricorso dall'istante, la resistente con la lettera di addebito del 13.7.2023 sopra riportata ha contestato al ricorrente di non essere stato autorizzato dai superiori ad effettuare il trasporto del materiale e di avere abbandonato il posto di lavoro per allontanarsi con il furgone e il non avendo CP_6
quindi la resistente proceduto con l'atto di recesso a modificare quanto addebitato mediante la contestazione disciplinare.
5.2. Ciò precisato, ai fini della ricostruzione della quaestio facti, reputa il Tribunale di non riportare la deposizione del teste non potendosi ritenere lo stesso attendibile per CP_6 avere introdotto contro la società una causa avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento irrogatogli dalla datrice di lavoro per gli stessi fatti del 6.7.2023 oggetto del presente procedimento. Ed invero il pur non vantando nel presente procedimento un CP_6
interesse giuridicamente atto a consentire la partecipazione al giudizio anche solo come terzo interventore (v. Cass. n. 20731/2007), ha nello stesso e in concreto un interesse di fatto, dichiarato dallo stesso durante l'escussione e in ragione del quale non ritiene il CP_6
Tribunale di porre tale deposizione a fondamento della decisione della quaestio facti. Ed invero, il alla domanda «ha interesse all'esito del giudizio» ha risposto CP_6
affermativamente, illustrandone, a seguito di domanda del Tribunale, le ragioni, così di seguito riportate: «sembra di essere uno degli accusati». Tanto basta per dubitare dell'attendibilità del teste (v. verbale udienza del 3.7.2024).
12 A tali considerazioni si aggiunge quella per cui detta testimonianza non sarebbe stata comunque decisiva al fine della ricostruzione fattuale della vicenda storica che ci occupa,
assumendo per contro rilievo dirimente la deposizione del caposquadra site, NT
RA.
5.3. Venendo, quindi, all'esame delle risultanze dell'espletata istruttoria orale sul punto, giova riportare in primo luogo la deposizione del teste RA NT, escusso all'udienza del 19.6.2024 e da ritenersi attendibile in ragione del ruolo di caposquadra e coordinatore dei lavoratori addetti alla pulizia all'interno del Site assegnatogli dalla resistente e, come tale, gerarchicamente sovraordinato al ricorrente, addetto quest'ultimo alla pulizia all'interno del Site e, in particolare, delle camere bianche.
Al teste RA è stato chiesto di riportare i fatti del 6.7.2023 e di indicare cosa gli avesse chiesto il ricorrente.
Sul primo punto, il RA ha dichiarato che il gli aveva domandato se l' CP_6 Pt_1
poteva prendere il furgone per accompagnarlo in L7, precisando che ciò era «successo
anche in precedenza. Il e altri ragazzi me lo chiedono, perché devono fare altri Per_4
lavori in L7» (v. verbale udienza del 19.6.2024).
Sul secondo punto, il RA ha affermato che «l' che di solito inizia a lavorare Pt_1
alle 13.30, quel giorno erano circa le 13.40, mi chiese se poteva prendere il furgone per
accompagnare il in L7. A me questa richiesta era stata già fatta dal . Poi in quel CP_6 CP_6 momento il furgone era occupato, per cui ho detto all' che lo poteva prendere non Pt_1
appena liberatosi e che prima doveva però andare a prendere un bidone che mi serviva per un lavaggio» (v. verbale udienza del 19.6.2024).
È stato poi chiesto al teste dove si trovasse il ricorrente e il teste ha risposto «allora,
l' era andato a prendere il bidone con il prodotto H5 che a noi serve per fare il Pt_1 lavaggio meccanico. Poi a quell'ora, le 13.30, montano tutti i ragazzi cui io devo dare le diverse indicazioni, per cui non so cosa stesse facendo il . L' come detto era CP_6 Pt_1
andato a prendere il bidone con il prodotto H5 che gli avevo chiesto. Mi ha portato il bidone H5, poi è successo quello che è successo e non ho potuto fare il lavaggio meccanico con lui. Per questo ricordo anche il particolare», aggiungendo che il lavaggio con il prodotto H5 «doveva essere fatto verso le 17.00/17:30 quando i ragazzi vanno in pausa. Ci avevano chiesto di fare questo lavaggio, perché l'indomani avevano una visita particolare» (v. verbale udienza del 19.6.2024).
13 Infine, alla domanda «è vero che e lei non avevate dato al ricorrente Persona_2
alcuna direttiva di aiutare il con il trasporto dei materiali», il teste ha risposto «io ho CP_6 detto all' di aiutare il , come tante altre volte» (v. verbale udienza del Pt_1 CP_6
19.6.2024).
5.4. Con riguardo ai restanti fatti del 6.7.2023, all'udienza del 3.7.2023, è stato escusso il teste il quale, precisato di occuparsi di vigilanza, di essere dipendente della Testimone_3
società in qualità di coordinatore e supervisore delle guardie giurate e di CP_12
Cont lavorare in tutte le postazioni che si trovano in di competenza della società
sui fatti del 6.7.2023, ha dichiarato: «ho fatto una relazione di servizio sul CP_12
punto. Il 6.7.2023 verso le ore 14.00, qualche minuto prima, si presenta il mezzo della
e al posto di guardia Old con due persone a bordo: e L'altro CP_1 CP_1 CP_6 Pt_1
collega che ha la macchina fotografica ed il registro del controllo dei mezzi ha iniziato a procedere al controllo, come di consueto facciamo con tutti i mezzi. Quindi ha fotografato il carico, facendo aprire il portellone. Abbiamo quindi notato dei fusti blu con il tappo avvitato. C'erano almeno 6 o 7 fusti. La metà del furgone era caricata con i fusti. Ho domandato al e all' a cosa servissero i fusti e mi è stato risposto che dovevano CP_6 Pt_1
fare uno smaltimento in L7, un ritiro di materiale od altro. Questa risposta è stata data da entrambi, forse più dall' ma parlavano entrambi. Pt_1
Quando ho chiesto di mostrarmi una bolla di accompagnamento che illustrasse la ragione del trasporto in L7, il mi ha consegnato un foglio che non era né una richiesta, né CP_6
una bolla, ma un foglio con diverse cose scritte, che non spiegavano perché questi fusti dovevano andare in L7.
Quando ho posto queste domande non avevo ancora aperto i fusti. Solitamente i contenitori sono aperti ed ispezionabili in modo semplice. Un fusto con un tappo avvitato fa venire il sospetto che il fusto sia pieno.
Siccome il foglio consegnatomi dal era poco chiaro e non giustificava né la richiesta CP_6 dello smaltimento, né l'uscita dei fusti, ho chiesto al e all' se i fusti erano pieni CP_6 Pt_1
o vuoti. Quindi mi è stato detto dall' che erano vuoti. Pt_1
Quindi gli ho chiesto se i fusti si potevano ispezionare. Da quel momento ho visto un po' di agitazione ed imbarazzo, tanto che mi hanno chiesto se potevano andare a posare i
contenitori, in quanto non ci servivano. Io gli ho detto che prima avremmo ispezionato i fusti e poi li avrebbero potuti portare.
14 Ho posto una domanda specifica al e all' gli ho chiesto se avevano già trovato CP_6 Pt_1
i fusti sul furgone o se li avevano caricati loro sul furgone. Mi è stato risposto che li
avevano trovati sul furgone.
Con il loro permesso ho iniziato l'ispezione dei fusti. Il mi ha aiutato ad aprire il CP_6 primo fusto. Nel frattempo l' continuava a dire con insistenza «se è un problema li Pt_1
vado a posare, se è un problema li vado a posare». Io gli ho risposto che non era un problema e che ora che avevamo iniziato l'ispezione avremmo continuato a verificare tutti
i fusti.
Quindi, controllati tutti i fusti e arrivati a quello collocato in posizione più lontana e nascosto dietro gli altri fusti, ho tentato di spostarlo e tirarlo verso di me, ma questo fusto non si spostava e sembrava legato. Poi ho capito che era riempito di qualchecosa. Gli altri
li avevo spostati facilmente, perché erano vuoti.
Ho chiesto aiuto al mio collega che era davanti al posto di guardia per portare giù questo fusto che pesava molto. Lo abbiamo messo a terra e lo abbiamo aperto. Abbiamo scoperto che all'interno di questo contenitore c'era del rame già lavorato, sguainato e pronto per essere venduto.
ADR (Quindi non erano microchip da buttare?): microchip no. Non ho visto microchip. Ho visto rame ossia materiale tra virgolette prezioso.
Co ADR: Ho chiamato il nostro referente di , , segnalandogli l'accaduto. Al Tes_1 suo arrivo e in sua presenza, ma c'erano anche altre persone, ho nuovamente chiesto al
e all' chi avesse caricato i fusti. Questa volta mi è stato risposto che erano stati CP_6 Pt_1
loro a caricare i fusti, ma che non si erano accertati del contenuto.
Quindi in presenza del dott. volevo riprendere nuovamente la bolla che mi avevano Tes_1
mostrato, ma era sparita. Ho chiesto al , che non si sapeva dare una spiegazione. Io CP_6
l'avevo lasciata sul davanzale della finestra del gabbiotto per essere visionata. Ricordo che il l'aveva tirata fuori da una tasca dei pantaloni, tanto che quando ho posto la CP_6
domanda guardavo i pantaloni del . CP_6
Contemporaneamente al dott. abbiamo avvisato anche la signora per Tes_1 CP_11
farla venire sul posto. Con lei è arrivato anche il Abbiamo messo il contenitore Per_3 accanto al posto di guardia e lo abbiamo portato all'isola ecologica dove c'è una pesa, una bilancia. Il fusto pesava 50 kg» (v. verbale udienza del 3.7.2024).
Il teste ha inoltre affermato che alla pesa del fusto era presente (v. Pt_3 Tes_1
verbale udienza del 3.7.2024).
15 Quanto al controllo eseguito sui mezzi, il teste ha affermato «al 100 %, li Pt_3
controlliamo sia in entrata che in uscita. Il controllo è visivo e fotografico. In caso di
sospetto o di oggetti non ispezionabili visivamente procediamo con il controllo a campione. Quello del 6.7.2023 era uno di quei casi perché i fusti avevano i tappi avvitati e non era quindi possibile effettuare l'ispezione visiva» (v. verbale udienza 3.7.2024).
Con precipuo riferimento all'usuale posizionamento dei fusti nel furgone all'atto del trasporto verso l'area L7, il teste ha dichiarato: «solitamente i contenitori quando Pt_3 sono vuoti sono messi uno sopra l'altro, per cui è facile fare il controllo. Possono anche avere il tappo chiuso, poi uno li tocca e si rende conto che sono vuoti. Basta avere una bolla che giustifichi il traporto del carico del mezzo.
Quello che quel giorno mi ha insospettito è che, quando ho detto che avrei proceduto al controllo, il e l' si sono agitati e ripetevano che potevano riposare i fusti. Dal CP_6 Pt_1
mio punto di vista volevano evitare il controllo» (v. verbale udienza del 3.7.2024).
Cont 5.5. Il teste , Security Manager della sede di CA, con riferimento alla Tes_1
pesa e al contenuto del fusto che ci occupa, ha affermato di avere assistito direttamente alla pesa del fusto trovato nel furgone in cui si trovavano il e l' aggiungendo che il CP_6 Pt_1 fusto pesava «50 kg» e che «nel fusto c'erano elementi di rame di vario tipo, ma era rame al 100 %» (v. verbale udienza del 7.10.2024).
5.6. Con riguardo alla movimentazione dei fusti dal Main Site all'area L7, il teste NT
RA, citato da parte ricorrente, ha riferito che «so che loro prendono microchip, tastiere, computer e anche materiale pericoloso. A volte, quando era da solo, lo CP_6
CP aiutavo io ad andare a prendere il materiale in L7 e a trasportarlo al . Poi come lo smaltiscono non lo so, perché non sono io il loro capo», precisando al riguardo che la
CP_ movimentazione del materiale avviene solo dal padiglione L7 al « quando ci sono
Co delle visite importanti o se ci sono gli audit o ispezioni , so che portano qualcosa dal
CP
al padiglione L7, ma non so cosa» e aggiungendo che questo trasporto viene effettuato con il «furgone, si passa per la portineria, dove viene effettuato un primo controllo, e poi arriva in L7, dove c'è un ulteriore controllo» con l'impiego anche di due addetti e in proposito ricordandosi «Due volte ci sono andato io ad aiutare uno dei ragazzi» (v. verbale udienza del 19.6.2024).
5.7. Sono stati sentiti sulla questione della movimentazione dei fusti e del numero di dipendenti impiegati per il trasporto dei fusti dal Main Site all'area L7 anche Tes_4
Cont
e , entrambi dipendenti della , il primo, con mansioni di
[...] Testimone_2
16 addetto al servizio gestione rifiuti dello stabilimento e, il secondo, con mansione di
Responsabile ambientale della gestione rifiuti.
I testi hanno entrambi fermamente negato di avere mai dato indicazione a CP_13
o ad altri dipendenti della e di trasportare microchip dal Main
[...] CP_1 CP_1
Site all'area L7 (vedi verbale udienza del 7.10.2024).
Inoltre, il e il hanno dichiarato che i) l'attività di smaltimento dei rifiuti Tes_4 Tes_2
Cont non richiede il trasporto di materiale dal della al building L7, ii) il trasporto CP_5 di rifiuti dal al building L7 non è contemplato dal capitolato d'appalto o da altri CP_5
documenti, iii) i microchip non vengono accumulati in vasche nel e CP_5
successivamente trasportati nel building L7, iv) la resistente raccoglie tutti i rifiuti provenienti dai reparti di produzione, dagli uffici e dai laboratori situati all'interno del e del Building 7 e li gestisce nell'isola ecologica e nel magazzino centrale posti
CP_5 all'interno del v) non c'è alcun trasporto di rifiuti dal Main Site all'area L7, vi)
CP_5 tutti i rifiuti confluiscono all'isola ecologica o al magazzino centrale ubicati nel ,
CP_5 vii) l'unico trasporto dal era ed è quello dei fusti o contenitori vuoti di plastica,
CP_5 portati all'area L7 per essere riempiti con i rifiuti vari provenienti dagli uffici e laboratori di tale complesso, viii) il trasporto avviene con i mezzi di anche con due Controparte_1
addetti (v. verbale udienza del 7.10.2024).
Cont Con precipuo riferimento allo smaltimento dei microchip prodotti dalla , il teste ha affermato che i «microchip vengono ritirati da tutti i laboratori e anche dal Tes_2
Co building L7 a mezzo mail. I colleghi di ci contattano per lo smaltimento di questi
Co Co microchip, che sono a marchio e che hanno pertanto una memoria e un'intelligenza , perché sono prodotti da noi. Dopo che i microchip vengono ritirati, vengono custoditi in
un magazzino e una volta l'anno si procede alla distruzione. Vengono chiamate ditte autorizzate, vengono riempiti formulari e i microchip vengono portati alla distruzione dalle ditte autorizzate e con il formulario di accompagnamento» (v. verbale udienza del
7.10.2024).
Il teste ha inoltre precisato che i microchip da smaltire, prima di essere Tes_2
trasportati nel magazzino, «vengono accumulati nel deposito rifiuti, che è un ambiente chiuso e protetto. Appena si raggiungono le quantità utili per il trasporto, li portiamo nel
Con magazzino interno ad Quando ci sono quantità inferiori, li portiamo direttamente al
Co magazzino interno ad », che «si trova dentro lo stabilimento del Main Site» (v. verbale udienza del 7.10.2024).
17 Quanto ai microchip prodotti negli uffici del building L7 e da smaltire, il teste ha riferito che «sono accumulati nelle varie aree in contenitori di varia misura, anche di un metro
cubo, che si trovano presso i diversi laboratori» (v. verbale udienza del 7.10.2024).
5.8. Sul punto della movimentazione dei fusti verso l'area L7, è stato sentito anche il responsabile tecnico della , citato dalla parte Controparte_1 Persona_3 resistente, che, all'udienza del 19.6.2024, ha dichiarato che tutti i rifiuti vengono trasportati e gestiti nel «come isola di raccolta», precisando poi che «diversi rifiuti che CP_5
vengono portati al magazzino» e aggiungendo che non vi è alcun trasporto di rifiuti dal verso l'area L7. CP_5
Inoltre, il teste ha ribadito che l'unico trasporto dal era ed è quello dei fusti o CP_5 contenitori vuoti di plastica, portati all'area L7 per essere riempiti con i rifiuti vari provenienti dagli uffici e laboratori di tale complesso;
trasporto quest'ultimo che viene effettuato «perché nei vari siti chiedono di ritirare rifiuti e materiali, per cui i fusti vuoti vengono trasportati in L7 per la raccolta dei rifiuti», specie «Nel caso di attività
straordinarie, [quando] vi è una specifica richiesta e quindi queste attività vengono concordate» (v. verbale udienza del 19.6.2024).
Il teste ha poi affermato che il trasporto è effettuato con l'impiego di un addetto, Per_3
«però se ci sono quantità eccessive, si chiede l'aiuto di un altro operatore» (v. verbale udienza del 19.6.2024).
Il teste è stato altresì interrogato sulla presenza nell'area L7 di una vasca per la raccolta dei microchip e sul punto il teste ha riferito che nel garage «c'è una vasca di Per_3
stoccaggio momentaneo», che «serve per contenere i microchip che sono guasti. Una volta
riempita, la portiamo al magazzino del Si trova al piano -1 se non ricordo CP_5
male» (v. verbale udienza del 19.6.2024).
Inoltre, al teste è stato chiesto di riferire i fatti del 6.7.2023 e, al riguardo, il ha Per_3
Con dichiarato «Noi eravamo con il capocantiere nella mensa di La ha ricevuto CP_11
una telefonata da parte della , che la invitava a presentarsi subito al posto di CP_9 guardia alla portineria old, che è l'unica da dove escono i mezzi. A quel punto siamo andati entrambi a vedere cosa fosse successo. A quel punto , responsabile Tes_1
della Security, ci ha spiegato cosa era successo e voleva che prendessimo visione di quanto secondo loro era accaduto». Il teste ha aggiunto «mi hanno fatto vedere che c'era un fusto pieno di rame, che poi hanno pesato all'isola in mia presenza, dicendomi che
c'era un carico di circa 50 kg» (v. verbale udienza del 19.6.2024).
18 Quanto al contenuto del fusto, anche il teste ha affermato che «da quello che si Per_3
vedeva di sopra era solo rame» (v. verbale udienza del 19.6.2024).
5.9. Per quanto concerne il caricamento dei fusti sul furgone, nessun teste ha saputo individuare l'autore di detta operazione, non essendo stati gli stessi presenti al momento del caricamento e ciò anche il teste il quale sul punto si è limitato a riferire le Pt_3 risposte rese dal e dall' alle domande da lui poste durante il controllo di CP_6 Pt_1
sicurezza (v. verbali udienze del 19.6.2024, 3.7.2024 e 7.10.2024).
6. Così illustrate le deposizioni dei testimoni e venendo ora alla ricostruzione dei fatti di causa funzionali a verificare la sussistenza degli addebiti contestati al ricorrente, osserva il
Tribunale che, all'esito dell'espletata istruttoria orale, dalle risultanze delle dichiarazioni acquisite, così come complessivamente valutate, è emerso che il giorno 6.7.2023, verso le ore 13.40 circa, ricevuta una richiesta di aiuto da parte di Parte_1 [...]
si è rivolto al caposquadra presente, NT RA, per chiedere Persona_5
l'autorizzazione a «prendere il furgone per accompagnare il in L7» (così testuali le CP_6 dichiarazioni di NT RA) e che, ricevuta l'autorizzazione del caposquadra e siccome il caposquadra RA gli aveva detto che il furgone in quel momento era occupato, si era recato, dietro ordine del caposquadra stesso, RA NT, a prendere un bidone con il prodotto H5 necessario per l'esecuzione di un lavaggio meccanico programmato per il pomeriggio del 6.7.2023 e aveva successivamente consegnato il bidone con il menzionato prodotto H5 al RA (v. verbale udienza del
19.6.2024, deposizione NT RA).
La piattaforma probatoria acquisita ha poi messo in luce che il traporto dei fusti dal CP_5
verso l'area L7 veniva abitualmente effettuato anche da due addetti (così
[...] concordemente i testi RA e escussi all'udienza del 19.6.2024, e Per_3 Tes_2
, escussi all'udienza del 7.10.2024). Tes_4
Non è invece emersa la prova del fatto che il ricorrente avesse coadiuvato il nel CP_6
caricamento dei fusti sul furgone, né che fosse a conoscenza del fatto che uno di detti fusti fosse pieno di rame, in quanto sul punto nessuno dei testi escussi – e le cui deposizioni sono in corso di esame in questa sede (esclusa quindi la testimonianza del per le CP_6
motivazioni anzidette) – ha assistito direttamente all'operazione di caricamento dei fusti sul furgone, giacché gli stessi erano impegnati nelle rispettive attività lavorative (v. verbali udienze del 19.6.2024, 3.7.2024 e 7.10.2024).
19 In senso contrario, non può essere attribuita rilevanza decisiva alle dichiarazioni rese dal teste essendosi quest'ultimo limitato a riportare le risposte fornite all'atto del Pt_3 controllo di sicurezza da parte del e dell' alle domande da lui poste, ma non CP_6 Pt_1
avendo questi avuto diretta conoscenza dell'operazione di caricamento dei fusti, alla quale all'evidenza non può aver assistito, essendo esso per ragioni lavorative fisicamente collocato nella guardiola all'ingresso del Main Site (v. verbali udienze del 19.6.2024,
3.7.2024 e 7.10.2024).
Ancora, dalla sola deposizione del teste non è possibile trarre il convincimento in Pt_3 ordine alla conoscenza, da parte dell' del contenuto di uno dei fusti trasportati, non Pt_1
essendo a ciò sufficienti gli elementi desumibili dal comportamento assunto dall' Pt_1 durante il controllo di sicurezza, considerato che l'aver l' detto, seppur con Pt_1
insistenza e con riferimento ai fusti, «se è un problema li vado a posare, se è un problema li vado a posare» non è dato da cui in concreto poter inferire la conoscenza in capo all' non solo della circostanza che uno dei fusti fosse pieno, tenuto anche conto del Pt_1 fatto che il ricorrente, interrogato al riguardo dal aveva dichiarato a quest'ultimo che Pt_3
i fusti erano vuoti, ma anche della circostanza che il fusto fosse pieno di materiale prezioso, quale il rame;
ben potendo trattarsi di una reazione – quella dell' – Pt_1 derivante dal fatto che quel giorno l'abituale controllo di sicurezza – sistematicamente effettuato in entrata e in uscita – era avvenuto non mediante controllo visivo e fotografico,
ma attraverso il controllo a campione, che, secondo quanto affermato dal teste Pt_3
stesso, è modalità di controllo disposta «in caso di sospetto o di oggetti non ispezionabili visivamente» (v. verbale udienza del 3.7.2024).
Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali in ordine all'avvenuta autorizzazione dell' a prendere il furgone e ad accompagnare il nell'area L7 e non essendo Pt_1 CP_6 stata raggiunta la prova della conoscenza in capo a quest'ultimo del fatto che uno dei fusti fosse pieno di rame, è assorbita la questione di fatto relativa al trasporto (non autorizzato) di rame dal all'area L7. CP_5
7. Pertanto, alla luce dei dati forniti dall'espletata istruttoria orale, così come complessivamente valutati, i fatti contestati al ricorrente con lettera del 13.7.2023 devono essere ritenuti insussistenti, in quanto il ricorrente i) aveva ricevuto l'autorizzazione di uno dei capisquadra, NT RA, a prendere il furgone per accompagnare il ii) CP_6
non aveva, quindi, abbandonato il posto di lavoro, iii) non aveva coadiuvato il a CP_6
caricare i fusti sul furgone e iv) non aveva neppure conoscenza del contenuto dei fusti, v)
20 con l'ulteriore conseguenza che non è allo stesso imputabile il trasporto non consentito di materiale dal all'area L7. CP_5
7.1. In senso contrario alla superiore ricostruzione, non giova né la circostanza che
NT RA non fosse il diretto caposquadra del ricorrente, non solo in quanto la società resistente non ha ritenuto di citare quale testimone , caposquadra Persona_2
delle camere bianche, e non solo in quanto non si ha contezza della presenza in servizio del caposquadra il giorno 6.7.2023, ma anche in quanto non vi è prova del fatto che il Per_2
caposquadra NT RA non avesse il potere di impartire ordini di servizio al ricorrente, circostanza quest'ultima non posta in discussione dalla società resistente.
7.2. Quanto al rilievo attribuito da parte resistente alla circostanza che il RA si occupasse solo di autorizzare l'uso del furgone, osserva il Tribunale che tale dato dell'istruttoria orale deve essere contestualizzato alla luce della domanda posta al
RA e della risposta da quest'ultimo resa, dovendosi evidenziare che la domanda era volta a chiedere al teste «Nel building L7 c'è una vasca di raccolta?» e che il teste ha risposto «non lo so. Ci sono i capi che gestiscono questi lavori. Io mi occupo di autorizzare
l'uso del furgone quando serve», riferendosi quindi il teste all'uso del furgone con riferimento alle attività da svolgersi nell'area L7 e circoscrivendo al solo predetto precipuo riguardo le sue competenze all'autorizzazione all'uso del furgone per raggiungere tale area.
7.3. Ancora, irrilevante è la circostanza che l' non avesse informato il RA che Pt_1 il trasporto aveva ad oggetto microchip, non essendo emersa dall'istruttoria orale la prova che l' fosse a conoscenza del contenuto dei fusti trasportati con il furgone. Pt_1
7.4. Alla luce di tale osservazione cade anche la conclusione di parte resistente secondo cui
«l'autorizzazione chiesta dall' al RA, e data da quest'ultimo, di assentarsi dal Pt_1
suo posto di lavoro abituale sia del tutto priva di valore giuridico, poiché evidentemente carpita con inganno, omettendo volutamente di dichiarare esplicitamente che il vero scopo dell'operazione non era il ritiro di materiale in L7, bensì il trasporto del fusto di rame al di fuori del » (v. pagina n. 7, note autorizzate). CP_5
8. Evidenzia infine il Tribunale che irrilevante è in questa sede sia il mancato riferimento all'autorizzazione del RA nelle giustificazioni rese dall' al datore di lavoro, sia Pt_1
la – peraltro solo asserita – contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare, dovendosi altresì rilevare che l' nel verbale Pt_1 dell'audizione ha precisato «non ero a conoscenza del contenuto del furgone, ho accettato di aiutare il collega pensando che avremmo dovuto ritirare materiale in L7, in quanto mi
21 ha chiesto “mi accompagni in L7 che dobbiamo fare un lavoro”», dovendosi assegnare rilievo, al fine della ricostruzione della quaestio facti, alle allegazioni delle parti e alle risultanze dell'istruttoria orale sul punto condotta.
9. Peraltro, essendo stata dimostrata in giudizio l'insussistenza dei fatti materiali contestati al ricorrente, non è neppure possibile procedere alla riqualificazione del licenziamento in termini di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Ed invero parte resistente, su cui gravava l'onere della prova dell'esistenza dei fatti posti a base dell'atto di recesso, anche ove qualificati come giustificato motivo soggettivo, non ha fornito la prova dell'esistenza dei fatti fondanti l'esercizio del potere di recesso.
10. Pertanto e tenuto conto che è stata direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore trova nel caso a mano applicazione la tutela approntata dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015.
11. Il licenziamento irrogato in data 3.8.2023 ad deve quindi essere Parte_1
annullato.
La resistente va, quindi, condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
La resistente va condannata altresì al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificata nella misura massima di 12 mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
La datrice di lavoro è condannata, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa;
con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, avv. Salvatore Cirvilleri, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- annulla il licenziamento irrogato il 3.8.2023 ad Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_2
reintegrazione di nel posto di lavoro;
Parte_1
22 - condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento in favore di di un'indennità risarcitoria commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificata nella misura massima di 12 mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 Controparte_2
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_2
refusione in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi Parte_1
euro 4.628,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA
e CPA come per legge;
con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, avv. Salvatore Cirvilleri.
Così deciso in CA, il 23.1.2025
La giudice
Federica Porcelli
23